Capitolo III – I modelli di responsabilità del rating e la riforma
3.4. L’ affidabilità dei giudizi di rating e la responsabilità giuridica delle agenzie
3.4.4 I modelli di responsabilità civile dell'agenzia nel diritto italiano
3.4.4.1 La responsabilità civile delle agenzie di rating nei confronti dei terz
“contatto sociale”
Nell’esaminare i termini generali della responsabilità delle società di rating si è evidenziato come, sebbene la dottrina prevalente propenda per una qualificazione della stessa in termini extracontrattuali, siano rilevanti alcuni punti di contatto con la responsabilità da c.d. “contatto sociale qualificato”.
Pur con qualche incertezza, in un quadro sistematico peraltro connotato da un graduale avvicinamento dei due tradizionali tipi di responsabilità, anche la giurisprudenza ha in più occasioni mostrato di aderire a siffatta concezione della
responsabilità contrattuale, ritenendo che essa possa discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni non già di contratto, bensì di semplice contatto sociale, ogni qual volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali circostanze, un determinato comportamento.
La costruzione teorica è condivisibile, nella misura in cui si ritenga che tra il risparmiatore e l’intermediario esista già prima della conclusione del contratto un rapporto giuridicamente rilevante. Si tratta di un fatto giuridicamente rilevante, atteso che la legge riconnette proprio ad esso tutta quella serie di conseguenze di carattere obbligatorio rappresentate dai doveri di condotta. La responsabilità dell'intermediario, in tale prospettiva, potrà qualificarsi come responsabilità da inadempimento di specifiche e pre-esistenti obbligazioni, poste a suo carico per effetto dell'intervenuto contatto sociale tra esso ed il risparmiatore.
In ossequio alle considerazioni sopra svolte circa il ruolo “quasi pubblicistico” che le regolamentazioni assegnano in maniera sempre crescente ai rating emessi dalle principali agenzie, della fiducia di cui le stesse godono sui mercati, degli elevati standard cui adesso sono sottoposte, non può ad oggi escludersi che a tali società possano trovare applicazione, in via analogica, i principi giurisprudenziali richiamati, con la conseguenza di estendere il regime del contatto sociale qualificato ai rapporti fra società di rating registrate e terzi investitori di buona fede, assoggettandoli in tal modo alle regole di responsabilità stabilite per le relazioni contrattuali.
Tuttavia, anche a voler ragionare in termini di responsabilità contrattuale fondata sul contatto sociale intervenuto tra il terzo e l’agenzia, non si può de plano, far derivare dalla semplice diffusione di rating errati una responsabilità nei confronti degli investitori per i pregiudizi da questi subiti.192
L’escamotage giuridico potrebbe essere rintracciato nell’esistenza di un contatto da intendere come accesso al giudizio, accesso non solo fisico ma anche conoscitivo. Si pensi esemplificatamente ai canali tematici da un lato ed al veicolo della rete
192
Si vuole rammentare che se pur la Cassazione, nel 2009 in tema di mediatore professionista (sent 16382/2009), riconoscendo i contorni di una responsabilità da contatto sociale, ne ha ribadito l’elemento dirimente del contatto, in realtà ciò non deve far sorgere perplessità all’interprete rispetto ad altre vicende paradigmatiche (caso banca), nonché rispetto alla difficoltà obiettiva di un contatto fisico con i rappresentanti delle agenzie di rating.
dall’altro. Sul punto, tuttavia, la dottrina maggioritaria avanza numerose critiche laddove ritiene che l’accesso al sito internet non può ex se rappresentare, neppure ad uno stato embrionale, un’ipotesi di contatto. Si contesta il fatto che, anche qualora fosse richiesta la registrazione al sito internet, questa non sarebbe comunque sempre obbligatoria e tutto ciò andrebbe a limitare l’area di responsabilità delle società di rating alle sole ipotesi di volontario accesso all’informazione.
Il dato trova conferma anche nell’autorevole dottrina193 che ha sottolineato come l’humus per l’operatività dei rimedi di natura obbligatoria siano le situazioni immerse in una dimensione relazionale perché caratterizzata da obblighi tra le parti che si trovino l’una di fronte all’altra. In questa prospettiva non appare possibile configurare un “contatto sociale” neppure nella decisione dell’investitore di registrarsi al sito web dell’agenzia,194 non potendosi certamente immaginare che le informazioni rese dal valutatore restino “confinate” ai soli soggetti registrati.195 Del resto le informazioni contenute nel web sono fornite in adempimento di un obbligo negozialmente assunto verso il solicited rating ovvero create spontaneamente e solo successivamente messe a disposizione degli investitori interessati.
Così ragionando va senz’altro condivisa la posizione della dottrina, che sottolinea la necessità di essere piuttosto rigorosi nella “sublimazione” o “spiritualizzazione” del contatto sociale con riferimento alle agenzie di rating in virtù del labilissimo indice di relazionalità, che ove ritenuto idoneo a contrattualizzare il rapporto, moltiplicherebbe il timore che ogni “contatto” possa essere contrattualizzato, in considerazione che in ogni rapporto umano sussiste, a volerla rinvenire, una qualche forma se pur minima di relazionalità.
193
CASTRONOVO, La relazione come categoria essenziale dell’obbligazione e della responsabilità
contrattuale, in Eur. Dir. priv., 2011, 71 ss. per ampi ragguagli circa la soluzione tedesca, poi ripresa
in Italia da Castronovo che riconduce la responsabilità da informazioni inesatte al contratto (il contratto di informazioni: Auskunftsvertrag) che si ipotizza tacitamente concluso.
194
Favorevole a questa ipotesi è SACCO GINEVRI, Le società di rating nel regolamento CE n.
1060/2009: profili organizzativi dell’attività, in Nuove leggi civ. comm., 2010, 348.
195
Correttamente si evidenzia che una tale eventualità potrebbe determinare una variazione del titolo della responsabilità del professionista, come accadrebbe qualora un investitore, avuta in precedenza
Sulla scorta di quanto sin’ora espresso deve certamente riconoscersi alle agenzie di
rating ed all’informazione da loro fornita quel carattere di “affidamento come tale
potenzialmente dannoso e la cui violazione potrà causare un danno contra jus ex art. 2043 c.c. L’investitore ha un interesse rilevante ad una esatta informazione che diviene considerevole ed azionabile ove, appunto, sussista una ragionevole sicurezza sulla scorrettezza della condotta dell’informatore. In questa prospettiva va decisamente respinto il tentativo di relegare il rating espresso dall’agenzia ad un’opinione frutto di esercizio di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., da considerarsi predominante rispetto alla tutela dell’interesse ad una informazione attendibile e priva di errori in favore dell’investitore danneggiato.196 Resta naturalmente in capo al danneggiato l’onere della prova, con tutte le difficoltà che ciò implica, considerata la natura prognostica dell’attività del valutatore.