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Le ricadute applicative della sentenza delle Sezioni Unite 577/

Nel documento La responsabilità da contatto sociale (pagine 93-97)

LA RESPONSABILITA’ DA CONTATTO SOCIALE NELLA GIURISPRUDENZA

1. La responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria

1.4. Le ricadute applicative della sentenza delle Sezioni Unite 577/

Occorre ora verificare le ricadute pratiche che la giurisprudenza riconduce all’inquadramento contrattuale della responsabilità medica.

In particolare, con riferimento al problema della prova della causalità, la dottrina ha salutato con favore il commiato alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato166 sostenendo l’inconsistenza della categoria “obbligazioni di mezzi” in quanto in contraddizione con la previsione (art. 2236 c.c.) di un regime di favore per il professionista che si spiega solo se si accetta l’idea che la responsabilità da inadempimento ha una regime unitario.

L’elaborazione, di matrice francese, della categoria in questione è servita per ricavare, anche all’interno della responsabilità per inadempimento di obbligazioni, un regime di favore per il debitore che finisce per appiattire la responsabilità del medesimo su quella del passante ex art. 2043 c.c.167.

166 In realtà tale commiato si era avuto già in precedenza, con Cass., Sez. Un., 2005 n. 15781, in Eur.

dir. priv., p. 781 ss., con nota di A. NICOLUSSI, Il commiato della giurisprudenza alla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi; nonché, con riguardo alla responsabilità medica, con Cass. 13 aprile 2007, n. 8826, in Resp. civ., 2007, p. 967 ss., con nota di M. FACCIOLI, Vecchi e nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità medica in una sentenza “scolare” della Cassazione; e in Danno e resp., 10, 2007, p. 980 con nota di V. SCALISI, Professione medica: doveri, divieti e responsabilità.

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In questi termini di A. NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico, op. ult. cit., p. 873, secondo il quale “mentre la mancanza di un rapporto obbligatorio richiede che la responsabilità trovi ragione nel danno ingiusto e nella colpa, elevata a elemento costitutivo, il rapporto obbligatorio è già sufficiente a fondare la responsabilità quale conseguenza dell’inadempimento, onde l’art. 1218 c.c. degrada la colpa a eventuale criterio di imputazione dell’impossibilità sopravvenuta (e quindi a elemento che impedisce l’esonero dalla responsabilità per impossibilità non imputabile al debitore). Da questo punto di vista perciò, l’obbligazione di mezzi, presa sul serio, riduce l’obbligo a mero dovere di sforzo e così, mimando la responsabilità extracontrattuale, pone inopinatamente la colpa a fondamento della responsabilità proprio in casi in cui la professionalità del debitore è fonte di un particolare affidamento e quindi di una relazione qualificata. E ciò non può non risultare persino stridente quando si tratta della responsabilità del medico,

Si è cercato di ricreare all’interno dell’area della responsabilità contrattuale un particolare regime per i professionisti che finiva per riprodurre i canoni meno aggressivi della responsabilità extracontrattuale, fondandosi sul binomio diligenza-colpa.

Trasponendo questo regime nell’ambito della responsabilità medica, si giunge alla radice di quel “sottosistema” creato per i medici di cui ora si celebra lo sgretolamento.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, spazzano via tale modello in quanto privo di una reale base positiva riportando tutte le obbligazioni alla regola generale di cui all’art. 1218 c.c., comprese le obbligazioni professionali, cui si applica il solo favor previsto dall’art. 2236 c.c..

L’abbandono della categoria dell’obbligazione di mezzi, che finiva per distaccare la prestazione debitoria dall’aspettativa creditoria di adempimento sgretolando in definitiva il rapporto obbligatorio in due parti non coincidenti, comporta che l’obbligazione del medico non può ritenersi limitata al “non ledere” la sfera soggettiva ma deve “apprestare un risultato utile al creditore in quanto capace – sebbene a una considerazione ex ante – di dar principio (quale risultato intermedio) al processo di realizzazione dell’interesse finale di quest’ultimo”168.

E riconoscere che l’obbligazione del medico, lungi dal limitarsi a un mero sforzo di diligenza, tende alla garanzia del risultato, come quella di un qualunque altro debitore, significa eliminare la possibilità per il medico di sottrarsi a responsabilità

il risultato della cui attività è addirittura funzionale alla tutela della salute del creditore (diritto fondamentale e interesse della collettività secondo l’Art. 32 Cost.)”. Secondo l’Autore, trova così accoglimento in giurisprudenza l’autorevole opinione (L. MENGONI, L’oggetto dell’obbligazione, in Jus, 1952, p. 177 ss..) secondo la quale l’obbligazione esige una corrispondenza della prestazione debitoria all’interesse del creditore ai sensi dell’art. 1174 c.c. cosicché l’oggetto della prestazione, lungi dall’esaurirsi in un sforzo di diligenza autoreferenziale, postula un risultato che si possa misurare in termini di utilità o convenienza per il creditore.

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Così A. NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico, op. ult. cit., p. 874.

semplicemente introducendo elementi che mettano in dubbio la colpa professionale: il medico dovrà fornire una prova ben più pregnante in ordine al raggiungimento del risultato ovvero alla sua impossibilità per causa a lui non imputabile.

Il guadagno pratico fondamentale del commiato all’obbligazione di mezzi, come giustamente rilevato169, è dato proprio dalla più netta definizione del confine tra le due forme di responsabilità.

Con riferimento ai profili probatori dell’inadempimento, è evidente che la scelta di campo a favore della responsabilità contrattuale comporta l’abbandono del prototipo della responsabilità basata sulla colpa e pone il problema dell’estensione dei principi affermati in tema di prova dell’inadempimento dalla giurisprudenza di legittimità con l’arresto delle Sezioni Unite n. 13533/2001 alla responsabilità medica.

Anche sotto questo profilo può ritenersi ormai superato il sottosistema precedente, posto che la sentenza in esame stabilisce che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante170.

169 Ancora A. NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato

e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico, op. ult. cit., p. 878.

170 Già con alcune importanti sentenze del 2004, la Cassazione, in ossequio al principio di vicinanza

della prova, aveva di fatto esteso i principi affermati dalle Sezioni Unite con la pronuncia 13533/2001 alla responsabilità medica, sancendo il superamento della vecchia distinzione tra interventi di difficile esecuzione (nel qual caso gravava sul paziente l’onere di provare le modalità erronee di esecuzione) e

Restano ancora le perplessità in ordine all’applicazione del medesimo regime probatorio anche all’inesatto adempimento, non distinguendosi tale ricorrente fattispecie dalla meno frequente ipotesi di inadempimento totale.

Già la sentenza del 2001171 appariva a una parte dei commentatori eccessiva laddove pretende di uniformare i regimi probatori dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento, atteso che qualora il creditore-paziente faccia valere l’inesatto adempimento dell’obbligazione medica proprio il principio di vicinanza della prova imporrebbe che sia il creditore a dover provare tale inesattezza.

Tale critica si rinnova172 al cospetto dell’estensione, operata dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, dei principi enunciati nel 2001 alla responsabilità del medico, nei confronti del quale la giurisprudenza assume un atteggiamento persino eccessivamente rigoroso laddove gli impone di provare che “tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”;

interventi di routine (nel qual caso, invece, era accollato al medico l’onere della prova che l’intervento era comunque stato effettuato in modo diligente e che l’esito peggiorativo dipendeva da fattori imprevisti o imprevedibili) e accollando al paziente il solo onere di allegazione dell’inadempimento del medico, così da alleggerirne la posizione processuale. Cfr. Cass. 19 maggio 2004, n. 9471, Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, e Cass. 21 giugno 2004, n. 11488, in Danno e resp., 2005, p. 23 ss, con nota di R. DE MATTEIS, La responsabilità medica ad una svolta?. Per un ulteriore commento sul nuovo indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dalle suddette sentenze, U. IZZO, Il tramonto di un sottosistema della r.c.: la responsabilità medica nel quadro della recente evoluzione giurisprudenziale, in Danno e resp.,,2005, p. 130.

Si veda anche G. VINCIGUERRA, Nuovi (e provvisori?) assetti della responsabilità medica, op. ult. cit., p. 793 ss., che giustamente sottolinea come il superamento della distinzione tra interventi facili e interventi difficili corrisponde al tendenziale abbandono dela più generale dicotomia tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi.

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Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533 in Foro it., 2002, I, p. 769, con nota di P. LARGHEZZA, Inadempimenti ed onere della prova: le sezioni unite e la difficile arte del rammendo; in Corr. giur., 2001, p. 1565, con nota di V. MARICONDA, Inadempimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro; in Nuova giur. civ. comm., 2002, I, p. 349, con nota di MEOLI. Per un approfondimento sulla citata sentenza, cfr. inoltre G. R. VILLA, Onere della prova, inadempimento e criteri di razionalità, in Riv. dir. civ., 2002, II, p. 707; G. VISINTINI, La Suprema Corte interviene a dirimere un contrasto tra massime (in materia d inadempimento e onere probatorio a carico del creditore vittima dell’inadempimento), in Contr. e impr., 2003, p. 903.

172 A. NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e

obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico, op. ult. cit., p. 878; M. GAZZARA, Le S.U. “fanno il punto” in tema di onere della prova della responsabilità sanitaria, op. ult. cit., p. 1002 ss..

tanto rigore ha portato autorevole dottrina a concludere che con la pronuncia 577/2008 si compie per il medico il lungo percorso da una responsabilità basata sulla colpa, extracontrattuale o contrattuale nei casi di inadempimento di obbligazioni di mezzi a seconda dell’impostazione preferita, a una sorta di responsabilità oggettiva, assimilabile addirittura a una garanzia173.

Nel documento La responsabilità da contatto sociale (pagine 93-97)