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Il ricorso agli strumenti di finanza derivata alla luce della disciplina sull’armonizzazione contabile

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME

5 L’INDEBITAMENTO REGIONALE

5.9 Il ricorso agli strumenti di finanza derivata alla luce della disciplina sull’armonizzazione contabile

Nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, l’art. 1, co. 736 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle Regioni e degli enti di cui al d.lgs. n. 267/2000, devono essere

166 Sezione regionale di controllo per la Liguria, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2014 approvata con

deliberazione n. 56/2015/PARI (pag. 97).

167 Sezioni riunite per la Regione Siciliana, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2014 approvata con

deliberazione n. 2/2015/INPR (pag. 284).

improntate alla riduzione del costo finale del debito ed alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.

La tutela della finanza pubblica impone, infatti, misure prudenziali ulteriori rispetto a quelle

ordinariamente adottate dagli operatori privati.169

Le operazioni finanziarie strutturate con contratti derivati sono state, tuttavia, spesso caratterizzate da elementi di aleatorietà che hanno generato rischi con effetti a carico degli esercizi futuri e la cui struttura e complessità è apparsa da un lato non essere in linea con le esigenze finanziarie degli enti e dall’altro con l’effettiva capacità degli stessi (in relazione agli strumenti conoscitivi e valutativi ed alla professionalità di cui dispone) di comprendere a pieno ed

adeguatamente i relativi rischi.170

Il regolamento UE n. 549 del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010) chiarisce che i derivati sono strumenti finanziari correlati a un altro strumento o indicatore finanziario o a una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari e che il valore di uno strumento finanziario derivato dipende dal prezzo dell'attività sottostante: il prezzo

di riferimento.171

Attualmente, l’art. 62, del d.l. n. 112/2008, da ultimo modificato dall’art. 1, co. 574, della l. n. 147/2013, vieta alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed agli Enti locali di: a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, co. 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

Ai sensi dell’art. 62, co. 3-bis, il divieto non investe le seguenti operazioni che, quindi, sono consentite: a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la ristrutturazione del contratto derivato a seguito di modifica della

169 Sezioni riunite per la Regione siciliana, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2014 approvata con

deliberazione n. 2/2015/INPR (pag. 288).

170 Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 96/2015/PRSP.

171SEC 2010, paragrafi 5.199 e ss., ove si aggiunge anche che gli strumenti finanziari derivati servono a molteplici scopi, tra i quali

la gestione dei rischi, la copertura, l'arbitrato tra i mercati, la speculazione e la retribuzione dei lavoratori dipendenti. Essi permettono di trasferire specifici rischi finanziari — quali i rischi valutari, i rischi connessi ai tassi d'interesse e ai prezzi delle materie prime, i rischi di capitale, i rischi di credito — ad altre entità disponibili ad assumere tali rischi, solitamente senza che avvenga uno scambio di attività primarie. Gli strumenti finanziari derivati sono pertanto designati come attività secondarie.

passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente mediante operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di

copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap172

da parte dell'Ente.

Costituiscono eccezioni al predetto divieto anche la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo nonché la facoltà di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

Le eccezioni su richiamate sono state introdotte dal comma 572 della l. n. 147/2013, (legge di stabilità 2014) che ha, inoltre, disposto la soppressione del riferimento all’entrata in vigore di un apposito regolamento del MEF rendendo, quindi, permanente il divieto di ricorrere a strumenti di finanza derivata.

Alla disciplina appena descritta deve ora affiancarsi il nuovo sistema normativo in materia di armonizzazione contabile. Il punto 3.23 del principio contabile contenuto nell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 è dedicato alla rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all’esistenza di contratti derivati, alle ipotesi di sottoscrizione di derivati da ammortamento di debiti che presentano un’unica scadenza ed alle estinzioni anticipate di contratti derivati.

In particolare, il principio contabile precisa che la rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento, deve avvenire nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio. Pertanto, tenuto conto della natura di contratti autonomi e distinti rivestita, ad ogni effetto di legge, dai derivati e dai contratti di finanziamento sottostanti, dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto "derivato".

La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è rilevata rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L'eventuale differenza positiva

172 L'interest rate cap è un contratto derivato in cui l'acquirente, a fronte del pagamento di un premio, ha diritto a ricevere dal

venditore, per un certo periodo di tempo e in date prefissate (scadenze intermedie), un importo pari al prodotto tra la differenza positiva tra un tasso di mercato (ad esempio il tasso LIBOR) e il tasso fissato dal contratto (strike rate o floor rate) alla data di rilevazione (data di fixing). Un interest rate cap consente a un soggetto indebitato a tasso variabile (l’acquirente dell’opzione) di fissare il costo massimo dell'indebitamento, tutelandosi contro andamenti al rialzo dei tassi di mercato e conservando al tempo stesso la possibilità di sfruttare andamenti al ribasso dei tassi di mercato.

costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti.

Gli eventuali flussi in entrata “una tantum”, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante - i cosiddetti “up front” derivanti dalle operazioni di cui all'art. 3, lettera f) del d.m. 389/2003, in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento prevista dall'art. 3, co. 17, della l. n. 350/2003 - vengono contabilizzati nel titolo VI delle entrate "accensioni di prestiti".

Nel caso in cui il derivato sia sorto con un up front, una quota del flusso annuale di spesa è imputato a rimborso di prestiti. La quota da registrare come “rimborso di prestiti” è individuata sulla base del piano di ammortamento (definito in considerazione della durata del derivato e del tasso di interesse del derivato sottostante).

La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti di derivati che non hanno natura di interessi, ma prevedono l'ammortamento di un finanziamento, è rilevata nel Titolo III della spesa concernente le spese per incremento di attività finanziarie.

Sono queste le fattispecie inerenti le emissioni di prestiti obbligazionari (BOC, BOP e BOR) in formato “bullet” che prevedono il rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza e che comportano, oltre alle spese per interessi passivi sul debito originario e interessi attivi o passivi sul contratto derivato connesso al prestito, anche le spese per l’ammortamento del bullet ovvero per l’accantonamento di un capitale per il rimborso alla scadenza del prestito.

Il medesimo principio contabile si sofferma anche sulle ipotesi di estinzione anticipata del contratto derivato e chiarisce che la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd.

mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e,

pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate (entrate extra-tributarie) e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese (spese correnti).

Nel caso di mark to market positivo è necessario stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e

pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di

amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti, nel caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato, la somma ricevuta dell'ente (cd. mark to market) viene destinata all'estinzione anticipata di altri derivati

detenuti dall'ente. In alternativa, il mark to market positivo viene utilizzato dall'ente per estinguere prioritariamente il debito relativo al mutuo o al buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata.

Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contrati derivati, residui uno quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'Ente.

L’impostazione accolta dal nuovo principio contabile è, quindi, diretta ad impedire che eventuali valori positivi conseguiti all’atto dell’estinzione dei contratti di finanza derivata siano finalizzati

a spesa corrente.173

5.9.1 Gli strumenti di finanza derivata nelle relazioni delle Sezioni di controllo allegate ai giudizi di parificazione dei rendiconti regionali

Le Sezioni regionali di controllo, negli ultimi anni, hanno posto particolare attenzione all’esame delle operazioni di finanza derivata realizzate dagli enti regionali concentrandosi, in particolare, sui flussi differenziali conseguenti a tali operazioni.

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha sottolineato che i flussi in uscita nell’esercizio 2014, seppur leggermente diminuiti rispetto all’esercizio precedente, continuano ad essere fortemente negativi e che l’Ente si trova nell’impossibilità di chiudere il derivato in quanto, a causa degli attuali tassi di mercato “euribor 6 mesi” “la somma del valore negativo del derivato e

del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione risulta superiore al capitale residuo risultante alla fine dell’anno solare precedente la rinegoziazione.”174

Anche la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha sottolineato che, ancora nell’esercizio 2014, a causa del ribasso del tasso di interesse di mercato oltre il livello del floor del derivato, sono stati generati flussi differenziali negativi di notevole ammontare per entrambi i contratti di

finanza derivata sottoscritti dalla Regione.175

173 Cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo, audizione della Corte dei conti in materia di indagine conoscitiva sugli strumenti

finanziari derivati tenutasi, in data 6/05/2015, presso la commissione finanza della Camera dei Deputati ove si è sottolineato che il comparto delle autonomie territoriali ha ben presto evidenziato profili di criticità piuttosto elevati, considerata sia l’incidenza di tali strumenti sullo stock complessivo del debito sia l’inadeguatezza degli apparati preposti alla loro gestione.

174 Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2014

approvata con deliberazione n. 122/2015/PARI (pagg. 95-96).

175 Sezione regionale di controllo per il Veneto, sintesi della relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto regionale

dell’esercizio 2014 tenutosi in data 19 novembre 2015 (pag.16) ove si specifica, tra l’altro, che la Regione Veneto ha all’attivo due contratti derivati, del tipo collar, stipulati nel 2006, nell’ambito di una operazione di ristrutturazione del debito – nella specie due prestiti obbligazionari denominati “Regione del Veneto 2003” e “Regione del Veneto 2005.”

I flussi differenziali continuano ad essere negativi nell’esercizio 2014 anche per le operazioni in

derivati della Regione Umbria176 e della Regione Molise ove, la posizione complessiva calcolata a

partire dal 2005, presenta un saldo globale a sfavore della Regione avendo comportato perdite

economiche quantificabili in 37,8 milioni di euro.177

La Regione Lazio ha intrapreso svariati procedimenti giudiziali diretti a far dichiarare ed accertare la responsabilità contrattuale degli Istituti di credito, operanti in qualità di advisor, per le violazioni dell’incarico di consulenza affidato dalla Regione e per responsabilità extracontrattuale di tutte le controparti bancarie in qualità di arranger per aver indotto la Regione a sottoscrivere contratti derivati non finanziariamente equi, in quanto non sono stati valutati nell’ammontare del premio iniziale (cd. upfront) gli oneri impliciti (cd. costi occulti), già

previsti nei contratti sottoscritti ma non esplicitati. 178

La Regione Calabria è addivenuta, in seguito ad accordi transattivi, all’estinzione di otto

contratti di finanza derivata ancora in essere nell’anno 2014179, mentre già, alla fine dell’esercizio

2013 si sono conclusi tutti i contratti di finanza derivata riferiti all’indebitamento della Regione

Friuli-Venezia Giulia.180

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, dopo aver analiticamente esaminato le operazioni di finanza derivata concluse, ha reputato necessario che la Regione provveda a vincolare nel risultato di amministrazione 2014 un ulteriore somma, oltre a quella già attualmente vincolata, per addivenire ad un vincolo complessivo pari all’ammontare dei saldi attivi ed ha sottolineato che il predetto vincolo deve essere adeguatamente rappresentato anche nel bilancio preventivo 2015; “ciò per il non lieve impatto che i derivati rimasti in essere e non estinti possono avere sulla

tenuta degli equilibri di bilancio”.181

176 Sezione regionale di controllo per l’Umbria, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2014

approvata con decisione n. 118/2015/PARI (pag. 115-116) ove si aggiunge che il differenziale è negativo per l’importo di euro 1.625.035 (-1.902.472 nel 2013).

177 Sezione regionale di controllo per il Molise, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2014

approvata con decisione n. 113/2015/PARI (pag. 111).

178 Sezione regionale di controllo per il Lazio, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2014 approvata con

deliberazione n. 180/2015/PARI (pag. 153-155) ove si aggiunge che il debito coperto da "derivati", cioè dai contratti che insistono su elementi il cui valore economico si evince da altri titoli o valori sottostanti (tassi di interesse, tassi di cambio o indici di borsa) al 31 dicembre 2014 è pari a 1.545.734 migliaia di euro, con una percentuale del 13,62% sul totale del debito complessivo regionale (al netto delle anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013 e ss.), in diminuzione rispetto al debito coperto da “derivati” dell’anno 2013.

179 Sezione regionale di controllo per la Calabria, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto regionale dell’esercizio

2014 approvata con deliberazione n. 61/2015/PARI (pag. 107).

180 Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto regionale

dell’esercizio 2014 approvata con decisione n. 95/2015/PARI (pag. 337).

181 Sezione regionale di controllo per la Liguria, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto regionale dell’esercizio

2014 approvata con deliberazione n. 56/2015/PARI (pag. 107). Al riguardo, la Sezione regionale ha espresso giudizio di parifica parziale anche relativamente al “Risultato d’amministrazione”, nella misura in cui non espone apposito vincolo, per ulteriori euro 25.558.584,00 discendente dal saldo differenziale dei flussi finanziari, positivi e negativi, generati dai contratti derivati, da rappresentare nel bilancio preventivo 2015.

Le Sezioni riunite per la Regione siciliana hanno evidenziato che dallo scambio di flussi finanziari per quote di interessi tra la Regione e gli istituti bancari in dipendenza delle operazioni di swap, risulta che fino al 2007 tali strumenti hanno assicurato alla Regione un notevole vantaggio, in termini sia di differenziale positivo tra quanto la Regione ha pagato e quanto ha ricevuto, sia di risorse liberate dal confronto tra i piani di ammortamento anteriori e successivi alla ristrutturazione del debito; a partire dall’esercizio 2008, invece, si sono registrati, per la maggior parte delle operazioni, dei differenziali negativi a carico della Regione che hanno ormai superato i benefici finanziari inizialmente ottenuti; lo scambio di flussi per quote di interessi a seguito di operazioni di swap, infatti, ha fatto registrare, dal 2005 al 2014, una perdita per la Regione pari a 98.169.189,00 di euro, di cui oltre un terzo nel solo 2014. Nonostante, peraltro, i ripetuti rilievi della Corte, la Regione non ha predisposto un fondo di riserva finalizzato a limitare l’impatto

degli esborsi futuri per i flussi differenziali e dei mark to market entrambi negativi.182

Le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige hanno rilevato che l’amministrazione provinciale di Trento ha stipulato, nel 2006, due contratti finanziari collegati a prestiti obbligazionari emessi da enti e società da essa controllate (un’operazione finanziaria collegata alle emissioni obbligazionarie di Garda Trentino Fiere S.p.a. e un’operazione finanziaria collegata alle emissioni obbligazionarie di Itea S.p.a., Trentino Trasporti S.p.a. e Università degli Studi di

Trento) e per effetto di tali operazioni, peraltro, assistite da delegazione di pagamento della

Provincia, questaha sempre pagato di più di quanto ha ricevuto.183

Permangono, infine, criticità nella redazione da parte degli enti territoriali della nota informativa sulle operazioni di finanza derivata prevista dall’art. 62, co. 8, del citato d.l. n. 112/2008 che impone di allegare al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

182 Sezioni riunite per la Regione siciliana, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2014 approvata con

deliberazione n. 2/2015/INPR (pag. 281-287).

183 Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto della Provincia

autonoma di Trento approvata con decisione n. 2/PARI/2015 (pag. 72) ove si aggiunge che l’operazione si è quindi concretizzata, in sostanza, in una sorta di anticipazione di cassa da parte della Provincia all’ente finanziato. Inoltre, va segnalato che avendo la Provincia accettato la delegazione di pagamento sulle emissioni obbligazionarie si è resa coobbligata in caso di inadempimento del debitore principale, ossia dell’ente che ha emesso il prestito obbligazionario.

V. anche Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, deliberazione n. 25/2015/FRG del 22 dicembre 2015 (pag. 26 e seg.) ove si specifica che due contratti, sottoscritti il 17 maggio 2006, riguardano la copertura, con uno swap di ammortamento, di un’emissione obbligazionaria di tipo bullet, a tasso fisso, della società Garda Trentino Fiere S.p.A. dell’importo nozionale, alla data di stipulazione e al 31 dicembre 2014, di 15 mln di euro e due contratti sottoscritti dalla Provincia il 28 luglio 2006, sono collegati a emissioni obbligazionarie delle società Trentino Trasporti S.p.A., Itea S.p.A. e dell’Università degli studi di Trento per un valore nominale iniziale (nozionale di riferimento) di euro 140.286.415.

Con la sentenza n. 70/2012, la Consulta ha chiarito che la redazione della nota informativa in termini sintetici ed incompleti e la mancata indicazione analitica delle unità previsionali di base e dei capitoli, sui quali ricade materialmente la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli degli equilibri dell’esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in cui non determinano le modalità di copertura degli oneri nascenti dallo sviluppo attuativo dei contratti derivati stipulati e non forniscono appropriate informazioni per adottare coerenti opzioni contrattuali ed efficaci procedure di verifica.

La Sezione regionale di controllo per l’Umbria, pur prendendo atto di quanto indicato dall’Amministrazione, sia in sede di audizione sia nelle controdeduzioni, ha rilevato che anche per l’esercizio 2014 la nota informativa è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella dei precedenti esercizi includendo solo alcune informazioni aggiuntive sulle caratteristiche delle operazioni in essere che sono state ritenute non esaustive al fine di superare i rilievi già formulati dalla Sezione per l’esercizio precedente e che erano volti alla necessità di evidenziare tutti gli elementi (non altrimenti emergenti dai documenti del sistema di bilancio), significativi per apprezzare compiutamente l’impatto delle operazioni in esame sugli equilibri finanziari e

patrimoniali dell’Ente.184

5.10 L’andamento del debito complessivo e degli strumenti di finanza