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La riforma introdotta dal Trattato di Lisbona: l'allineamento definitivo delle norme sull'asilo al metodo comunitario

Nel documento Le fonti e la prassi in materia di asilo (pagine 74-77)

7. I mutamenti della politica migratoria e di asilo all'interno dell'UE

7.4 La riforma introdotta dal Trattato di Lisbona: l'allineamento definitivo delle norme sull'asilo al metodo comunitario

Con il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre del 2009, si è avuto l'ultimo passaggio verso un regime di asilo comune, anche se non ancora completato. Con esso si vuole ottenere un'Unione europea più democratica, che si ispiri ai valori di affidabilità, apertura, trasparenza e partecipazione, ma sopratutto un'Unione europea più efficiente che sia in grado di affrontare la sicurezza e lo sviluppo sostenibile. In base all'art. 3 del Trattato, l'UE si fa promotrice dei valori quali la pace, il benessere dei suoi popoli, offrendo ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone e, al contempo, misure mirate per i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione e la lotta della criminalità. La vera novità è rappresentata dall'art. 67 comma 2 TFUE, dove si rinnova l'applicazione del principio di solidarietà e l'equiparazione degli apolidi ai cittadini di Paesi terzi. L'impegno dell'UE si evince all'art. 78 par. 2, dove si prevede che Parlamento europeo e Consiglio, deliberino secondo procedura legislativa ordinaria e adottino misure relative a sistema europeo comune comprendente: a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione; b) uno status uniforme entro il 2014. L'European Asylum Support Office ha sede a Malta e si è insediato il 24 e 25 novembre 2010, dopo la nomina dei suoi amministratori che hanno funzioni operative.

135 Cfr. E. ROSSI, L. VITALI, I rifugiati in Italia e in Europa. Procedure di asilo

in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di Paesi terzi bisognosi di protezione internazionale; c) un sistema comune volto alla protezione internazionale; d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo o di protezione sussidiaria; f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; g) il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea”. Il par. 3 prevede che in caso di situazione di emergenza per gli Stati membri, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, «possa adottare eventualmente delle misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati»136. Per quanto concerne il rapporto del Trattato con i

precedenti è opportuno fare alcune osservazioni: rispetto alla Carta di Nizza, ha affermato che “ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. Essa infatti racchiude i valori condivisi tra gli Stati i valori condivisi tra gli Stati: dignità umana, libertà, uguaglianza, solidarietà, democrazia e stato di diritto. Rispetto, invece, al Trattato di Maastricht, il Trattato di Lisbona trasforma la procedura di codecisione nella procedura legislativa standard di tutto lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, completando così il processo di comunitarizzazione delle competenze in materia di Giustizia e Affari Interni. In particolare l'art. 67 comma 3 TFUE stabilisce che “l'Unione si adopera per garantire un elevato livello di sicurezza attraverso […] misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti”. Per quanto riguarda le misure attivabili sui confini esterni, l'art. 77 comma 2, lett. b) si riferisce alle “misure riguardanti i

controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne”, mentre l'art. 7 comma 2 lett. d) dispone che l'Unione è competente rispetto a “qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne”. Degno di nota è il concetto di gestione integrata delle frontiere esterne. Esso era stato già definito nel dicembre 2006 nelle conclusioni del Consiglio GAI. Ciononostante ad oggi risulta essere ancora un concetto ampio, comprendente sia il controllo alle frontiere esterne, sia la lotta contro il crimine organizzato e la cooperazione tra le diverse agenzie comunitarie preposte: Frontex137, Eurojust, Europol. Per avere

un quadro più chiaro in merito, è necessario approfondire la portata dell'art. 77, comma 2 sopracitato. Due sono le opinioni che emergono: da un lato, tale norma è talmente ampia che si potrebbe pensare che le competenze dell'agenzia Frontex si possano estendere fino al settore della cooperazione di polizia. Dall'altro, tale obiettivo potrebbe essere perseguito ai sensi delle disposizioni in materia di cooperazione di polizia. Ancora una volta siamo in presenza di uno strumento di tutela dei diritti umani, compreso il diritto di asilo. Viene ribadita, quindi, l'importanza di offrire protezione a coloro che la richiedono, e per fare ciò è fondamentale che gli Stati membri abbiano procedimenti comuni sia per l'analisi delle domande, sia per quando concerne il regime di trattamento dei rifugiati e richiedenti asilo, sia infine per la situazione degli sfollati. Tutto ciò operando un bilanciamento tra la tutela dei diritti umani e l'esigenza di sicurezza interna stabilità.

In conclusione, dunque, il Trattato di Lisbona rappresenta il passaggio effettivo da un sistema di armonizzazione minima ad un regime uniforme su tutto il territorio dell'Unione, anche se tuttora non è ancora stato completato né da un punto di vista sostanziale, né da un punto di

137 Ad essa gli Stati membri devono fornire il personale responsabile necessario per i controlli alle frontiere esterne con un'adeguata formazione in materia di diritti e doveri della protezione internazionale dei diritti umani e dei migranti.

vista procedurale138.

Nel documento Le fonti e la prassi in materia di asilo (pagine 74-77)