• Non ci sono risultati.

124 Al riguardo, non si può ignorare come, in effetti, nessuna norma dell’ordinamento,

tanto meno quelle richiamate dagli stessi giudici di Cassazione, esclude esplicitamente la possibilità, per il Pubblico Ministero contabile, di agire innanzi al Giudice Ordinario. 187

In dottrina, nonostante vi sia stata l’opinione di chi, effettivamente, abbia paventato il rischio di una “assoluta singolarità di un P.M. dotato di una competenza aggiuntiva che non si rinviene però in capo al giudice presso il quale è costituito”, 188 è stata avanzata la tesi di una sorta di dissociazione tra titolarità della legittimazione attiva e concreto esercizio dell’azione, nel senso che le funzioni del Pubblico Ministero contabile presso il Giudice Ordinario, eventualmente adìto a seguito di azione sociale promossa in surrogatoria, potrebbero essere esercitate dal Pubblico Ministero civile, secondo le forme di cui all’art. 70 c.p.p. u.c., sul presupposto che in tal caso si tratterebbe di “causa in cui si ravvisa un pubblico interesse”. 189

A tale interpretazione si oppone ovviamente la presa di posizione operata dai giudici di Cassazione, secondo i quali, in effetti, l’eventuale facoltà per i Procuratori regionali di avvalersi, per agire davanti alla giustizia ordinaria, degli uffici del Pubblico Ministero presso il Tribunale, “avrebbe dovuto formare oggetto di espressa previsione, come quella che infatti era contenuta in un progetto di legge del 1997 … che non è stato poi approvato.” 190

L’atteggiamento di chiusura da parte dei giudici, tuttavia, non appare del tutto insormontabile, soprattutto se si rifletta su quello che sembrerebbe doversi riconoscere l’effettivo ruolo del Pubblico Ministero contabile, e in particolare sul rapporto che lega quest’ultimo, in via istituzionale, alle Amministrazioni Pubbliche di volta in volta da tutelare.

187 Per una disamina analitica delle norme attributive della legittimazione per il Pubblico Ministero

contabile, COSTANTINO G., intervento citato.

188 Così LORETO R., in Disciplina processuale degli istituti utilizzati dal p.m. in fase istruttoria: misure cautelari: azione revocatoria, intervento tenuto il 12 giugno 2007 a Roma, nell’Aula SS.RR. della

Corte dei Conti, nell’ambito del Corso di formazione e aggiornamento sul tema: “La disciplina

processuale dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti: criticità e limiti del ricorso alle norme del codice di procedura civile”, secondo la quale le azioni revocatoria e surrogatoria sono “strumentali rispetto alla tutela delle ragioni di credito dedotte nel relativo processo contabile”, e per questo il loro

giudice naturale è la competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, in quanto

“per individuare un’eccezionale legittimazione processuale del P.M. contabile davanti ad altra giurisdizione necessitava sicuramente un’espressa previsione normativa”; nello stesso senso, ATELLI M., in Il processo contabile dopo la finanziaria 2006: prove tecniche per un’ipotesi di

coordinamento, in www.amcortedeiconti.it).

189 In tal senso, MARTUCCI DI SCARFIZZI A., ne Il ruolo del p.m. nella difesa del credito erariale alla luce dell’art. 1, comma 174, legge n. 266/05, in www.corteconti.it, secondo il quale le azioni revocatoria e surrogatoria devono considerarsi “azioni di cognizione e non esecutive”, per le quali è attribuita la competenza in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria Ordinaria; azioni che toccano “diritti

soggettivi sostanziali perfetti (proprietà, diritti reali, crediti)”, le quali “non possono integrare l’ordinamento processuale contabile con un’attribuzione di giurisdizione non prevista.”

Autore: Antonio Guerrieri, La responsabilità degli esponenti di società a partecipazione pubblica e il giudice

contabile, Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, Università degli Studi di Sassari

- 125 -

Il punto di partenza non può non essere la mancanza, nell’ordinamento (come in fondo ammesso dagli stessi giudici di Cassazione) di una norma che escluda esplicitamente il potere di agire, da parte del Pubblico Ministero contabile, presso giurisdizioni diverse rispetto a quella in cui esso risulta incardinato, e in particolare quella civile.

La stessa sentenza in precedenza citata, nel momento in cui ribadisce la giurisdizione del Giudice contabile per le azioni “a tutela delle ragioni del creditore” esercitate ai sensi dell’art. 1, comma 178 della legge 266/05, non motiva (significativamente) tale decisione con il limite di legittimazione del Pubblico Ministero contabile, ma in ragione di un’asserita “accessorietà e strumentalità” di questa tipologia di azioni nei confronti dell’azione erariale principale.

Ora, se si conviene sul fatto che nessuna preclusione assoluta di legittimazione sembrerebbe emergere dal diritto positivo, e che potrebbero rivelarsi più efficaci, per una miglior tutela delle risorse pubbliche, una serie di circostanze: che l’azione di responsabilità venga direttamente esercitata nei confronti di chi abbia materialmente posto in essere gli atti lesivi; che l’azione venga promossa su iniziativa di un organo terzo, come il Pubblico Ministero contabile; che la stessa venga esercitata secondo regole e procedure che evitino, il più possibile, disparità di trattamento tra i diversi soggetti interessati alle sorti del patrimonio danneggiato, potrebbe rivelarsi opportuno verificare se, effettivamente, possa o meno ritenersi configurabile un’azione di diritto comune direttamente esercitata dal Pubblico Ministero non in surrogatoria, ma in nome e per

conto dell’ente danneggiato (ovvero un’azione sociale di responsabilità ex articolo 2393-

bis c.c.).

Per arrivare a tale risultato, occorre riflettere sul tipo di rapporto che istituzionalmente lega il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti alle Amministrazioni Pubbliche di volta in volta oggetto di tutela.

Al riguardo, i dati normativi che possono citarsi sono le disposizioni contenute nel R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, recante approvazione del Regolamento di Procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, e in particolare quelle contenute dagli articoli 43 e 24 dello stesso decreto.

A mente dell’articolo 43, “il giudizio di responsabilità per danni cagionati allo Stato

dai suoi funzionari od agenti è istituito ad istanza del Procuratore generale presso la Corte dei Conti. L’istanza è proposta su denuncia dell’Amministrazione o ad iniziativa del Procuratore generale …”.

L’articolo 24, invece, in tema di esecuzione delle decisioni, dispone che le decisioni di condanna devono essere trasmesse, direttamente in forma esecutiva e a firma del segretario del collegio che le ha pronunciate, al Procuratore generale, il quale “ne cura

Autore: Antonio Guerrieri, La responsabilità degli esponenti di società a partecipazione pubblica e il giudice

contabile, Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, Università degli Studi di Sassari

- 126 -