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Il “ripensamento” del consumatore

1.4 Il consenso del consumatore

1.4.2 Il “ripensamento” del consumatore

A tutela della espressione di un consenso libero e consapevole del consumatore in ordine al suo acquisto a distanza, oltre alle informazioni, un ulteriore rimedio è costituito dal ripensamento in merito all’acquisto75.

Trattasi della previsione di un breve periodo di tempo concesso al consumatore per compiere una valutazione dell’affare concluso e degli obblighi derivanti dal contratto successiva alla conclusione dello stesso, un rimedio efficace per sciogliersi dal vincolo negoziale qualora ci si renda conto che il proprio consenso è stato illecitamente estorto e che si è effettuato un acquisto avventato, non meditato o semplicemente sfavorevole, svantaggioso a livello economico o giuridico76.

Diversamente dalle informazioni - che vengono comunicate al consumatore nella fase preliminare alla conclusione del contratto - il ripensamento interviene in un momento successivo al perfezionamento del

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STAZI C., op. cit., p. 347.

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RICCI F., op. ult. cit., p. 321, 340 ss.; RICCI F., Particolari modalità di contrattazione, in AA.VV., Diritto dei consumi, (a cura di ROSSI CARLEO L.), Torino, 2012, p. 73 ss.; GIAMPIETRAGLIA R., Art. 64, Esercizio del diritto di recesso, in ALPA G. e ROSSI CARLEO L., Codice del consumo: commentario, Napoli, 2005, p. 457 ss.; VIGLIONE F., op. cit., p. 438; COLOSIMO B., Art. 64, in Codice del consumo, a cura di VETTORI G., 2007, p. 515 ss.

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ALPA G., Introduzione al diritto dei consumatori, cit., p. 167; RICCI F., La disciplina delle vendite, cit., p. 321, 340 ss.; HALL E., HOWELLS G. e WATSON J., The Consumer Rights Directive – An Assessment of its Contribution to the Development of European Consumer Contract Law, in ERCL, 2012, p. 154; DE CRISTOFARO G., Introduzione, cit., Padova, 2010, p. 416; COLOSIMO B., op. ult. cit., p. 516; COLOSIMO B., Artt. 66, 67, in Codice del consumo, a cura di VETTORI G., 2007, p. 528 ss.; RIVA I., La direttiva di armonizzazione massima sui diritti dei consumatori, o almeno ciò che ne resta, in Contratto e Impresa/Europa, 2011, p. 765.

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vincolo contrattuale e può essere invocato per i più svariati motivi, anche quando si è formato correttamente ed esaurientemente il consenso in ordine all’acquisto del prodotto e al consumatore, dopo averlo ricevuto e visionato, semplicemente “non piace”77.

Il ripensamento infatti soccorre l’acquirente nei casi in cui questi abbia fondato la propria decisione su un’immagine fotografica o secondo una descrizione del bene/servizio offerto migliore di quella che è effettivamente, quindi la sua aspettativa può essere delusa nel momento in cui prende visione del bene o usufruisce del servizio.

Il consumatore deve essere informato della possibilità di rimeditare sul proprio acquisto così da potersi sciogliersi dal vincolo contrattuale, qualora non sia soddisfatto della propria scelta, e della esistenza o meno delle spese di restituzione del bene e delle modalità di riconsegna. Qualora dovesse mancare questa informazione, al consumatore dovrebbe in ogni caso darsi la possibilità di rimeditare l’acquisto, altrimenti sarebbe illegittimamente privato di tale strumento di tutela78.

Affinché il ripensamento sia efficace, occorre informare il consumatore anche sulle modalità con le quali è possibile esprimere il revirement in merito all’acquisto, in modo tale che possa essere esonerato da ogni obbligo nei confronti del professionista. Di massima, il ripensamento viene comunicato in forma scritta – per un’ovvia esigenza di certezza degli scambi commerciali nonché ai fini probatori – ma in alcuni casi si dovrebbe consentire di manifestare il proprio ripensamento senza formalità, tacitamente: ad esempio, il consumatore riceve un bene che ha ordinato e - contestualmente alla

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ALPA G., op. ult. cit., passim; RICCI F., op. ult. cit., p. 321; COLOSIMO B., Art. 64, cit., p. 516; HALL E., HOWELLS G. e WATSON J., op. cit., p. 154; GUERINONI E., Art. 64, Esercizio del diritto di recesso, in Codice del consumo, a cura di CUFFARO V., Milano, 2008, p. 345.

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RICCI F., op. ult. cit., p. 321, 339 ss.; GIAMPIETRAGLIA R., Art. 67, Ulteriori obbligazioni delle parti, in ALPA G. e ROSSI CARLEO L., Codice del consumo: commentario, Napoli, 2005, p. 478; ALESSI R., op. cit., p. 962 ss.

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consegna del bene - non lo trattiene presso di sé ma lo lascia al vettore ai fini della restituzione al professionista79.

Ai fini di rendere più fruibile questo strumento di tutela da parte del consumatore, si potrebbero ampliare e rendere accessibili ulteriori modalità di manifestazione del ripensamento da parte dell’acquirente: ad esempio, utilizzando fax, telegrammi, posta elettronica, o moduli da compilare direttamente sul sito del professionista.

È alto, tuttavia, il rischio che il consumatore possa abusare di tale strumento: pertanto, al fine di tutelare il professionista, la possibilità di avvalersi del ripensamento va necessariamente contenuta entro limiti temporali certi e predefiniti80.

Occorre, infatti, contemperare l’esigenza di assicurare la certezza degli scambi commerciali con quella di garantire al consumatore la possibilità di rivalutare il proprio acquisto in un congruo lasso di tempo e di sciogliersi dal vincolo contrattuale81.

Inoltre, si tenga conto che non è possibile effettuare il ripensamento per l’acquisto di qualsiasi bene o servizio: sono da escludere, generalmente, i beni deperibili con l’uso, quali ad esempio i generi alimentari, o i beni personalizzati, o che sono sigillati, o i servizi relativi all’alloggio o al trasporto che devono essere effettuati in una data prestabilita ecc.82

Infatti, se da un lato va certamente tutelato il consumatore attraverso la possibilità di rimeditare sul bene/servizio acquistato, dall’altro si deve consentire al professionista il recupero del bene rifiutato, così da poterlo

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RICCI F., op. ult. cit., p. 348; RICCI F., Particolari modalità di contrattazione, in AA.VV., Diritto dei consumi, (a cura di ROSSI CARLEO L.), Torino, 2012, p. 74; GIAMPIETRAGLIA R., Art. 64, cit., p. 464 ss.; FARNETI M., Art. 64, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di DE CRISTOFARO G. e ZACCARIA A., Padova, 2010, p. 502 ss.; COLOSIMO B., op. ult. cit., p. 517 ss.; COLOSIMO B., Artt. 66, 67, cit., p. 530 ss.

80

RICCI F., La disciplina delle vendite, cit., p. 321; GIAMPIETRAGLIA R., op. ult. cit., p. 464 ss; GIAMPIETRAGLIA R., Art. 67, cit., p. 479 ss; FARNETI M., op. cit., p. 501.

81

RICCI F., op. ult. cit., p. 321.

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RICCI F., op. ult. cit., p. 352 ss.; GIAMPIETRAGLIA R., Art. 55, Esclusioni, in ALPA G. e ROSSI CARLEO L., Codice del consumo: commentario, Napoli, 2005, p. 414 ss.; VIGLIONE F., Art. 55, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di DE CRISTOFARO G. e ZACCARIA A., Padova, 2010, p. 460; COLOSIMO B., Art. 55, in Codice del consumo, a cura di VETTORI G., 2007, p. 493 ss.

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ricollocare effettivamente sul mercato per conseguire futuri acquisti del bene stesso. Se venisse lasciata al consumatore la possibilità di ripensamento anche in merito a questa tipologia di beni, verrebbe penalizzato eccessivamente il professionista, che non potrebbe più conseguire profitti dalla vendita e subirebbe una perdita economica in caso di ripensamento del consumatore83.

Come già si è osservato, sono molteplici le ragioni che possono condurre il consumatore a rimeditare sul proprio acquisto: in ogni caso, l’esercizio di tale facoltà dovrebbe avvenire necessariamente a titolo gratuito. Infatti, se il ripensamento fosse a titolo oneroso, si vanificherebbe lo scopo di tutela successiva al quale è preordinato, frustrando gravemente la posizione del consumatore che subirebbe una perdita economica per il solo fatto di essersi “pentito” dell’acquisto del bene/servizio semplicemente illustrato e mai visionato o utilizzato prima.

Invero, non capita di rado che il professionista preveda delle somme a carico del consumatore in caso di ripensamento84. È facilmente intuibile che una eventuale clausola contrattuale che preveda il pagamento di una somma in caso di ripensamento svilisca fortemente la fiducia del consumatore nei confronti dei contratti a distanza, con conseguente riduzione del volume di questo genere di vendite85.

Passando ad analizzare le conseguenze dell’esercizio del ripensamento, si nota che sul consumatore incombe l’obbligo di restituzione del bene, nonché la custodia dello stesso per il tempo stabilito per il ripensamento; il professionista ha l’obbligo di restituire il prezzo o l’acconto sul prezzo qualora sia stato già corrisposto dal consumatore prima della consegna del bene, ed entro un termine prestabilito86.

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VIGLIONE F., op. ult. cit., p. 460 ss.; FARNETI M., Art. 67, in Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di DE CRISTOFARO G. e ZACCARIA A., Padova, 2010, p. 526 ss.

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Spesso sono genericamente indicate come “spese accessorie” che sarebbero sostenute dal professionista per effetto del ripensamento del consumatore.

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ALPA G., op. ult. cit., p. 168; HALL E., HOWELLS G. e WATSON J., op. cit., p. 155; SOLINAS C., Articolo 25, cit., p. 250 ss.; FARNETI M., Art. 64, cit., p. 501; COLOSIMO B., Art. 64, cit., p. 517.

86

RICCI F., op. ult. cit., p. 348; GIAMPIETRAGLIA R., Art. 67, cit., p. 482, 483; FARNETI M., Art. 67, cit., p. 528; COLOSIMO B., op. ult. cit., p. 517.

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Ebbene, le sole spese che il consumatore potrebbe essere costretto a sostenere, per effetto della rivalutazione del proprio acquisto, sarebbero quelle di restituzione del bene al professionista – se espressamente previsto dal contratto. Qualora le spese di restituzione del bene siano pretese dal professionista senza che il consumatore sia stato informato di tale spese, il consumatore non dovrebbe essere vincolato da tale pagamento.

Le uniche spese che potrebbero essere ragionevolmente addebitate al consumatore – in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti dello scambio - potrebbero essere quelle dirette di restituzione del bene al mittente, non quelle di consegna del bene ordinato.

A parte queste, non si dovrebbe consentire al consumatore di sostenere altri oneri economici qualora rimediti sul proprio acquisto. Qualunque ulteriore spesa fosse addebitata al consumatore, rischierebbe di scoraggiarlo dall’acquisto o dall’esercizio del suo diritto di recesso, e si porrebbe in contrasto con lo scopo di tutela successiva che il ripensamento mira a soddisfare.

Occorre pertanto che le spese di restituzione del bene siano prestabilite nel contratto e che il loro ammontare sia contenuto, altrimenti si corre il rischio che– specialmente se si effettuano acquisti transfrontalieri e si devono effettuare spedizioni all’estero - il consumatore sia costretto a versare per la riconsegna del bene una somma persino maggiore rispetto al prezzo corrisposto per l’acquisto del medesimo87.

Infine, il consumatore è esposto anche al rischio di lasciare decorrere inutilmente il termine per esercitare il proprio ripensamento, qualora non siano indicate chiaramente dal professionista le modalità di riconsegna, o se queste siano di difficile attuazione: eventuali sistemi complicati e ostruzionistici88 si tradurrebbero in una vanificazione di questo rimedio, a danno del consumatore89.

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RICCI F., op. ult. cit., p. 349; FARNETI M., op. ult. cit., p. 531 ss.

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Esempio: consegna esclusivamente a mani in un luogo inesistente e soltanto in determinati giorni e orari.

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Pertanto, tutte queste informazioni vanno comunicate al consumatore in modo chiaro, corretto e completo.

La distinzione tra “bene” e “servizio” assume rilevanza fondamentale anche per quanto concerne la disciplina del ripensamento, in particolare per quanto riguarda la decorrenza del termine per manifestare al professionista il venir meno del consenso in ordine all’acquisto del prodotto.

Infatti, se si è acquistato un bene, il termine decorre dalla data di ricevimento della merce da parte del consumatore90.

Se, invece, si è acquistato un servizio, il termine decorre dalla data di conclusione del contratto.

Sono diversi anche gli obblighi a carico del consumatore nel caso in cui manifesti la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale attraverso il ripensamento: infatti, qualora l’acquisto abbia riguardato un bene il consumatore è tenuto a custodirlo e a restituirlo integro al professionista.

Qualora l’acquisto abbia riguardato un servizio, invece, è esclusa qualsiasi obbligazione restitutoria per le prestazioni dei servizi già eseguite, atteso che il servizio, essendo il «risultato di una attività non produttiva di beni»91 non è per sua natura suscettibile di restituzione da parte del consumatore.

La prestazione di servizi che non può essere restituita va in ogni caso retribuita dal consumatore, nei limiti del servizio goduto: ciò per evitare che questi possa fare un uso strumentale del diritto di ripensamento a danno del professionista92.

Si passa ora ad analizzare una modalità di vendita, la cui crescita è fortemente auspicata dal legislazione comunitario: le vendite online.