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La risposta della giurisprudenza

Nel documento Rilievi in materia di Trust (pagine 136-158)

3.1 Trust e diritto delle successioni

3.2.4 La risposta della giurisprudenza

La giurisprudenza, in rapporto al trust ed alla sua spendibilità in funzione di protezione del patrimonio familiare e di tutela dei discendenti, del coniuge “debole” o di familiari non capaci di gestire il patrimonio per altri motivi, ha dimostrato – salvo casi di manifesta illiceità – un atteggiamento di prevalente e notevole apertura.

Alcuni esempi significativi, tra i più recenti(146).

Tribunale di Padova, Sezione I Civile, 2 settembre 2008: “(…)

Può essere autorizzata l’estromissione di beni dal fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi per le esigenze della famiglia al fine di vincolare i medesimi beni in un trust”.

Con la sentenza n. 140/8/2011, pronunciata il 12 ottobre 2011, la

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, in sede di appello, confermando quanto già stabilito dai giudici di primo grado, ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria su beni precedentemente devoluti in trust. Nella fattispecie concreta il concessionario per la riscossione, assimilando l’istituto del trust al fondo patrimoniale (sulla scorta di una precedente pronuncia del Tribunale di Paola in tema di fondo patrimoniale), sosteneva come la devoluzione del bene al fondo di per sé non impedisse l’iscrizione

(145) Si rileva che la norma del 2740 c.c. può essere vista con riferimento a tre soggetti: disponente, beneficiario, trustee. Verso il disponente il rimedio per il creditore sarà l’azione revocatoria; se il beneficiario non si attiva per ottenere dal

trustee l’adempimento delle obbligazioni nei suoi confronti, i creditori potranno

agire con l’azione surrogatoria ex articolo 2900 c.c..

(146) Le sentenze riportate sono state reperite in Trusts ed attività fiduciarie. Atti

del V Congresso Nazionale dell’Associazione “Trust in Italia”. Sestri Levante 2011,

138 ipotecaria esattoriale e ciò anche nei confronti dei beni devoluti in un

trust, non sussistendo differenziazioni rilevanti tra i due istituti in

dette circostanze.

La Commissione, negando tale tesi, ha evidenziato che elemento caratterizzante l’istituto del trust è il venire meno della figura del proprietario dato atto che, con la sua istituzione, i beni in esso confluiti danno vita ad una massa distinta e separata, uscendo dal patrimonio del proprietario originario. Secondo la difesa del contribuente, fatta propria dalla Commissione, sussistono profonde differenze tra il fondo patrimoniale ed il trust: prima fra tutte la circostanza che, mentre lo scioglimento del fondo patrimoniale determina il ritorno della titolarità dei beni in capo ai legittimi proprietari, con lo scioglimento del trust – invece – si ha il trasferimento dei beni al beneficiario finale, soggetto terzo che non risulta essere debitore fiscale di alcunché. Pertanto, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa contro di lui e, quindi, illegittima è l’iscrizione ipotecaria perché diretta a colpire un soggetto terzo, del tutto estraneo al debito fiscale.

Sono numerose le sentenze che addirittura consigliano l’utilizzo del trust familiare per prevenire o dirimere situazioni di crisi coniugale ed anche in fase patologica, sia in un momento antecedente l’inizio del procedimento di separazione o divorzio, sia successivamente.

Secondo il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, 1 aprile 2008: “(…) Può essere omologato l’accordo di separazione consensuale fra i coniugi per mezzo del quale beni immobili in comproprietà dei coniugi, un bene immobile di proprietà esclusiva del marito, e altri

139 beni mobili vengono trasferiti in un trust in favore dei figli dei coniugi”(147).

Tribunale di Torino, sentenza 31 marzo 2009 (per la prima volta

compare il trust in una sentenza di divorzio): “(…) Le parti, inoltre, hanno stabilito di costituire un fondo trasferendovi alcuni beni di proprietà dei medesimi così da sottrarli alle proprie vicende personali e successorie e, in generale, per poter trarre da essi utilità da destinare ai bisogni della famiglia attraverso l’istituto del trust”(148).


Il 1° aprile 2009 il Tribunale di Bologna (Sezione I Civile), in sede di pronuncia definitiva di divorzio, ha stabilito che l’assegno divorzile, a definizione dei rapporti economici intercorsi tra i coniugi, può consistere nella nomina irrevocabile dell’ex coniuge a beneficiario di una quota della proprietà di un immobile vincolato in

trust (siffatto trust realizza, in un’unica soluzione, l’adempimento

della corresponsione dell’assegno da parte dell’onerato).

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 13609/11 del 21.11.2011, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio nell’ambito di una procedura in cui il marito, ricorrente, si dimetteva dalla qualifica di trustee del trust istituito nelle condizioni di separazione, nominando il suo successore. In particolare, nelle condizioni di separazione omologate dal Tribunale era stato istituito un trust nel quale era confluito un immobile, con la precipua finalità di provvedere alle esigenze della figlia fino al completamento degli studi e, comunque, fino al raggiungimento dell’autonomia economica.

L’obiettivo, raggiunto tramite il trust, era non solo quello di sottrarre il bene alle vicende personali e successorie dei coniugi ma anche quello di trarre da esso utilità da destinare alla figlia ed alla

(147) Vedi, per il testo integrale, il sito: http://www.trusts.it/admincp/Uploaded PDF/200811021824270.jItaTribGenova 20090401.pdf

140 madre, finché convivente, per poi attribuirlo definitivamente alla figlia al momento dello scioglimento del matrimonio.

Alcuni autori osservano con un filo di amarezza che il fondo patrimoniale, pur essendo di per sé una modalità già buona di gestione e conservazione della ricchezza familiare, è un istituto non molto frequentato in Italia, né dai coniugi o futuri coniugi, né dai tecnici del diritto; ancora imberbe pare già del tutto superato.

Occorre, quindi, smorzare toni eccessivamente entusiastici nei riguardi dell’utilizzo del trust in sua vece?

Oppure prendere atto della progressiva ed innegabile diffusione del trust nel diritto vivente e lasciare, in modo tutt’altro che arrendevole, che essa ci provochi e (magari) ci ispiri?

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Conclusioni

L’innata policromia del trust non può essere risolta sulla base di blandi o indiretti interventi legislativi né di singoli - seppur numerosi - avalli giurisprudenziali: l’assenza di una regola che sancisca nel nostro ordinamento la vincolatività dei precedenti, tipica della tradizione anglosassone (c.d. stare decisis), comporta un’insuperabile incertezza sugli esiti del processo di integrazione e riconoscimento del

trust interno, o meglio, dei trusts interni.

Il nostro legislatore si è precipitato a ratificare la Convenzione dell’Aja praticando la via del c.d. adattamento speciale, cioè mediante ordine di “piena ed intera esecuzione”, ed il “fenomeno trust” – a dispetto dei timidi esordi – ha assunto nel nostro ordinamento una portata ed una diffusione notevole e del tutto inaspettata, destinata a crescere.

D’altra parte il trust è quell’abito sartoriale su misura, creato dall’Equity per dare risposte giuridiche concrete laddove la Common

law (strictu sensu) tacesse o non fosse esauriente, uno strumento

plasmabile, versatile, capace di ovviare alla rigidità formale e sostanziale dei dettami del diritto vigente.

Il polimorfismo, la poliedricità, è cifra ed essenza del trust non mero attributo.

Infatti si è parlato di trusts al plurale, a voler significare che ci troviamo di fronte ad uno schema, ad un modello negoziale, un

contenente pronto ad ospitare i più vari contenuti.

Ecco perché, in Italia, un tale istituto non ha ceduto sotto i colpi della cruda selezione giuridica naturale ma è riuscito ad inserirsi, a rieditarsi, ad occupare spazi operativi (più o meno ampi) all’interno del sistema modellandosi quanto più possibile su di esso; in questo

142 modo l’ordinamento si è arricchito, se non arreso, ad un istituto che è il risultato di una fusione continua e sempre nuova di elementi indigeni ed elementi stranieri.

A ben vedere, la clausola con cui si determina la legge applicabile (straniera) nell’atto istitutivo di un trust non lo esime dal confronto severo con le norme imperative interne, per cui ogni disposizione del

trust – tutt’altro che assodata – dovrà fare i conti con la valutazione di compatibilità.

Un trust, di matrice straniera, compatibile sarà dunque quello capace di adattarsi e conformarsi ai canoni fondamentali del diritto italiano; un trust, per dirlo in modo più efficace e ficcante, non interno ma di diritto interno!

In questo contesto la Convenzione dell’Aja, fonte non secondaria di riferimento per gli interpreti del diritto, sta acquisendo sempre più la caratura di una norma di diritto sostanziale uniforme.

Alcuni contributi dottrinali di estremo interesse, per risolvere i dubbi di inquadramento sistematico del trust nel foro nazionale, indicano come stringente necessità non quella di predisporre un’apposita legge interna sul trust quanto piuttosto quella di stilare una lista di clausole e divieti imperativi, condivisi ed uniformi a riguardo.

I contratti tra consumatore e professionista ad esempio, come il

trust suscettibili di assumere molteplici declinazioni e configurazioni,

non sono stati minuziosamente descritti dal legislatore (v.d. art. 33 Codice del Consumo) ma piuttosto definiti in modo generico, volutamente morbido, e ricondotti ad unità dalla previsione di clausole e forme necessarie o – al contrario – vessatorie e di divieti invalicabili. Il trust nel nostro ordinamento è un istituto di diritto vivente (praticato e ben noto alla giurisprudenza e alla prassi), una fattispecie di diritto interno socialmente tipica.

143 Secondo l’opinione provocatoria ma non peregrina di buona parte degli studiosi e dei professionisti che si occupano del trust, il fatto che nel foro interno non ci sia una legge speciale a regolare e “congelare ufficialmente” la fattispecie del trust, rende il trust “all’italiana” particolarmente appetibile anche per gli operatori stranieri.

Le battute finali della nostra ricerca, riproponendo un breve

excursus degli ultimi argomenti trattati, intendono avvalorare quanto

appena asserito.

Il trust testamentario descritto è inserito nel testamento e si attesta sulla disciplina prevista in materia successoria: non a caso, ad esempio, quando sia destinato a soggetti diversi dai familiari deve rispettare la quota di legittima; se destinato a soggetti che sono anche legittimari, le sostanze che residuano devono bastare a soddisfare i diritti loro spettanti ex lege; in ogni caso il trust non può essere mai utilizzato per diseredare.

Il trust familiare ci ha dimostrato che pur non introducendo soluzioni particolarmente innovative, in virtù del suo peculiare effetto segregativo, riesce a convincere i privati a sceglierlo (spesso con preferenza rispetto al non meno valido fondo patrimoniale) a tutela ed in conservazione dell’integrità patrimoniale; non di rado in recenti pronunce giurisdizionali è il giudice stesso a proporlo alle parti.

Infine, con il trust di protezione per soggetti deboli abbiamo assistito ad uno splendido esempio di incontro sinergico fra istituti di diritto interno e trust: Ads e trust riescono a cucire perfettamente sulla persona, che non possa da sola provvedere a se stessa, un abito impreziosito di tutele e accessori che rendono vieppiù effettivo il sommo principio dell’unicità e – al contempo – della pari dignità e dell’uguaglianza dell’uomo, in qualsiasi condizione personale e sociale esso si trovi, ed in qualsiasi stagione della vita.

144 Ho usato il termine ricerca per riferirmi al mio lavoro di tesi e non a caso: ogni appassionante ricerca, che possa davvero fregiarsi di questo nome, non si esaurisce in tempi e spazi angusti perché alimentata da una indomabile, insaziabile – ma felice – inquietudine; il mio impegno quindi non può (e non deve!) concludersi qui, abbandona semplicemente la carta per proseguire con non meno entusiasmo su “altre pagine”.

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Appendice

Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione

della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul

loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 30 della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Convenzione 1 luglio 1985

relativa alla legge applicabile ai trusts ed al loro

riconoscimento

Preambolo

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche, hanno

146 convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento; hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporrebeni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità dibeneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.

Art. 3

La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto.

147 Art. 4

La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee.

Art. 5

La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione.

CAPITOLO II

LEGGE APPLICABILE

Art. 6

Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso.

Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7.

Art. 7

Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami.

Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare:

a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente; b) della situazione dei beni del trust;

c) della residenza o sede degli affari del trustee;

d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.

148 Art. 8

La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust.

In particolare, la legge dovrà regolamentare:

a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;

d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;

c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;

d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;

e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;

f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust;

g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari;

h) la modifica o la cessazione del trust; i) la ripartizione dei beni del trust;

j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione. Art. 9

Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del trust che possono essere trattati a parte, in particolare le questioni amministrative, potranno essere regolati da una legge diversa.

Art. 10

La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere trattato a parte, con un'altra legge.

CAPITOLO III RICONOSCIMENTO

149 Art. 11

Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust.

Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica.

Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:

a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;

b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;

c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee;

d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.

Art. 12

Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o di incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.

Art. 13

Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono

150 più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.

Art. 14

La Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento del trust.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15

La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie:

a) la protezione di minori e di incapaci;

b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;

c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;

d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;

f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.

Art. 16

La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono essere applicate anche per situazioni internazionali indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto di leggi.

151 In casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle norme della stessa natura di un altro Stato che abbia con l'oggetto della controversia un rapporto sufficientemente stretto.

Ciascuno Stato contraente potrà mediante una riserva, dichiarare che non applicherà la disposizione del secondo paragrafo del presente articolo.

Art. 17

Ai sensi della Convenzione, il termine "legge" indica le norme di legge in vigore in uno Stato, ad eccezione delle regole di conflitto di legge.

Art. 18

Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.

Art. 19

La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale.

Art. 20

Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trusts costituiti in base ad una decisione giudiziaria.

Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno di ricevimento della notifica.

L'art. 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di detta dichiarazione. Art. 21

Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capitolo III solo ai trusts la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.

Nel documento Rilievi in materia di Trust (pagine 136-158)

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