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Parte II: Digital Currency 93

7.   Monete digitali 94

7.2.   Ruolo della normativa antiriciclaggio 97

Allo scopo di contrastare le attività di riciclaggio, in molti Stati i servizi di trasferimento valuta devono essere autorizzati in via preventiva e la loro attività è soggetta a forme di vigilanza istituzionale volte ad assicurare l'adeguamento alle normative in vigore.

Nell'Unione Europea la normativa di riferimento è rappresentata dalle quattro direttive 1991/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849/UE: fino dal 1991 la prima direttiva antiriciclaggio ha imposto a banche e intermediari finanziari gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione dei dati e delle operazioni sospette,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche; e) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove agiscano in veste di autorità pubbliche.

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:it:PDF 2009. In Italia a direttiva è stata attuata con d.lgs. n.45 del 16/04/2012 che all'art 1 n. 3) dispone: Il Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, È sostituito dal seguente:"Titolo V-BIS: MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA. Art. 114-bis Emissione di moneta elettronica 1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. 2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane. [omissis]

nonché di segnalazione alle autorità delle operazioni sospette di riciclaggio. Nel 2001 la seconda direttiva ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio anche alle attività di case da gioco e case d'aste, alle attività di commercio di metalli e pietre preziose nonché ai liberi professionisti. Nel 2005 la terza direttiva ha introdotto un dovere di collaborazione attiva anche di assicurazioni e professionisti nella prevenzione del riciclaggio. La quarta direttiva, il cui decrto di attuazione è stato approvato dal Governo Italiano il 24 maggio 2017, ha ad oggetto la disciplina del sistema finanziario in termini di risk

assessment e il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza,

con previsione di un sistema di controllo delle società di money transfer

che sono considerate a rischio elevato di infiltrazione criminale155. Il

documento è particolarmente interessante ai fini di questo studio poiché introduce il concetto di “valuta virtuale” quale “rappresentazione

digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”156.

Gli stati appartenenti allo spazio economico europeo, Islanda, Norvegia e Liechtenstein applicano normative analoghe a quelle

dell'Unione Europea in forza dell'Accordo sottoscritto nel 1993157; di

recente, il decreto MEF del 9 maggio 2016 ha aggiornato la white list dei

Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni158,

                                                                                                                         

155 http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-

31/7447

156 Per le considerazioni sulla scelta del termine valuta, anziché moneta vide ultra. 157http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_t

he_internal_market/em0024_it.htm

158Il decreto esenta dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e

altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, i soggetti residenti in: Albania, Alderney, Algeria, Anguilla, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belgio, Belize, Bermuda, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Congo (Repubblica del Congo), Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Curaçao, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gibilterra, Giordania, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Herm, Hong Kong,

includendo un numero di stati molto più elevato del precedente decreto

del 2013159.

Negli USA, i servizi di money transfer devono rispettare le previsioni

antiriciclaggio contenute nel Patriot Act160: l'atto, emanato nel 2001,

eleva a reato federale il trasferimento valori in difetto della licenza statale. Fino dalla sua emanazione si era cominciato a discutere sulla portata effettiva di questa previsione e nel 2002 lo Stato della California aveva rigettato alcune domande di licenza ricevute perché, a termini del

Transmission of Money Abroad Law Act161, in quello stato l'oro non era

considerato una moneta162. Nel 2004 una società del settore aveva

richiesto una pronuncia in merito del dipartimento del Tesoro a chiarimento dei dubbi incessanti. Conclusa l'istruttoria, nel 2006 il dipartimento del Tesoro aveva emesso un report ufficiale in cui si comunicava che, a termini dello United States Code e del Code of

Federal Regulations, i sistemi di trasferimento basati su metalli preziosi

non erano da considerare money transfer163. Tra il 2006 e il 2008 il

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Faroe, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Israele, Jersey, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Montenegro, Montserrat, Mozambico, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Trinitad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia. La lista è soggetta a revisione periodica, in maniera conforme ai risultati della verifica sull’adeguatezza dello scambio di informazioni.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/22/16A06123/sg

159 Che all’art. 1 includeva: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone,

Repubblica di Corea, Messico, Singapore, Repubblica del Sudafrica, Svizzera e Stati Uniti d'America; aggiungendo all’art. 2 Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba http://www.airant.it/content/decreto-mef-paesi-white-list

160 http://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm

161 In vigore fino al 2010 http://www.venable.com/california-enacts-sweeping-new-

law-targeting-money-transmitters-10-05-2010/

162 http://www.dgcmagazine.com/the-e-gold-story/ 163 http://www.moneymakergroup.com/gold-Closed-Fbi-

t106411.html&pid=2962379&mode=threaded e

FinCen164 e il Dipartimento di Giustizia hanno progressivamente

allargato la nozione di denaro fino a ricomprendervi il trasferimento di

ogni genere di valore fra soggetti diversi165.

7.3. I servizi value transfer: il