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Durante la fase patologica del rapporto il ruolo del professionista resta fondamentale. Dal primo comma dell’art. 120 quinquiesdecies t.u.b. emerge con chiarezza l’esigenza che il finanziatore cooperi con il consumatore al fine del superamento della fase di inadempimento. Si prevede, in particolare, che egli adotti “procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti”170.

In altri termini, al finanziatore è richiesta una ragionevole tolleranza nei rapporti con la controparte: il debito dovrà essere gestito tramite procedure capaci di adattarsi alle specificità dei singoli casi,

169 Come precisato dallo stesso secondo comma dell’art 40 t.u.b.

170 Il primo paragrafo dell’art. 28 della direttiva risulta essere più esplicito sul punto,

statuendo che gli stati membri “adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia”.

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tenendo in debito conto la gravità della condizione di disagio in cui il singolo consumatore versa171.

Si tratta essenzialmente di un’estrinsecazione della regola di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c., che impone al creditore di tollerare l’inesattezza o il ritardo nell’adempimento a patto che non si comprometta l’utilità sostanziale derivante dal contratto172.

Il comma in esame non precisa altro in ordine alla condotta che il finanziatore è tenuto a porre in essere.

Potrebbe, innanzitutto, consentirsi al consumatore di dilazionare ulteriormente il pagamento. Nondimeno è evidente come una soluzione del genere non sempre possa risultare risolutiva, ben potendo accadere che il debitore non sia in grado di restituire quanto dovuto neanche in termini più ampi. Soprattutto ove si tenga conto dell’incremento di interessi conseguente dalla dilazione173.

Il rischio è, quello di aggravare ulteriormente la posizione del consumatore che, sempre avuto riguardo al caso concreto, potrebbe

171 G. Grisi, Note in margine ad inadempimento e responsabilità, in Eur. dir. priv., 2, 2017,

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La disposizione in esame, con riguardo al trattamento di favore previsto per il consumatore in difficoltà, non è un unicum nel panorama legislativo. Si pensi alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, il cui art. 14 terdecies comma 2 lettera a) esclude l’esdebitazione “quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali.” L’approccio “tollerante” del legislatore sembra iscriversi in un’ottica di debitore non più considerato colpevole dell’inadempimento bensì vittima del sistema economico. Per una più ampia disamina dell’argomento si rimanda a G. Grisi, L’inadempimento di necessità, in www.juscivile.it, 2014, 6, 215 e ss.

172 A.Di Majo, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967, 438; U. Breccia, Le

obbligazioni, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica P. Zatti, Milano, 1991, 402. 173 Come osserva S. Tommasi, op. cit., 169; in questo senso anche F. Piraino, op. ult. cit.,

162, secondo cui “Appare poco realistico, infatti, che nel volgere di qualche mese le difficoltà economico-finanziarie del debitore possano sensibilmente migliorare, tanto più che il suo debito restitutorio nei confronti del finanziatore continua a incrementarsi con il decorso degli interessi moratori sulla rata insoluta, incrementata dagli interessi corrispettivi”.

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invece trarre maggiore beneficio dall’immediata escussione della garanzia, ove presente. In tali ipotesi di grave indebitamento, in cui la dilazione di pagamento avrebbe il solo effetto di aggravare la posizione del debitore aumentando il quantum dovuto, l’immediata liquidazione della garanzia potrebbe, invero, costituire la soluzione migliore. Posto che in questi casi la dilazione con grande probabilità non eviterebbe, ma ritarderebbe soltanto l’escussione della garanzia, la liquidazione potrebbe consentirebbe diversamente di minimizzare i costi associati all’esecuzione.

Diverso è il caso in cui dalla valutazione dello stato patrimoniale del consumatore emerga la possibilità di far fronte alle proprie obbligazioni in futuro. Si pensi, in via esemplificativa, ad una carenza di liquidità solo temporanea. In tal caso la dilazione di pagamento risulterebbe sicuramente più confacente alle esigenze del debitore, consentendogli di adempiere alla prestazione dovuta e preservare la titolarità del bene oggetto di garanzia174.

Vi è, poi, chi ha sostenuto la possibilità di avviare una transazione con il consumatore finalizzata alla rinegoziazione del credito, con conseguente rideterminazione delle modalità di pagamento175.

Ed ancora, vi è chi sostiene la necessità di un intervento più significativo in favore del consumatore, arrivando a considerare la condizione di difficoltà economica del consumatore alla stregua di un’impossibilità temporanea di adempiere ai sensi del secondo comma

174 In questo senso A. Bertolini, op. cit., 340 e ss.

175 In questo senso M. Astone, op. cit., 760, che sottolinea come tale possibilità diventi

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dell’art. 1256 c.c.176 In altre parole, il mancato pagamento del

consumatore non andrebbe qualificato in termini di inadempimento, con la conseguenza che l’obbligazione pecuniaria resterebbe sospesa sino al superamento della situazione di difficoltà del debitore e non decorrerebbero ulteriori interessi. Sebbene, di regola, le vicende interne alla sfera giuridica interna del debitore risultino ininfluenti con riguardo alle obbligazioni pecuniarie assunte, il richiamo alla nozione di impossibilità temporanea viene qui giustificato laddove il dissesto dipenda da fattori aventi portata generale. Si pensi, in via esemplificativa, alla crisi del mercato immobiliare con conseguente perdita di valore degli immobili o, più in generale, a talune conseguenze dirette della crisi economica nazionale e mondiale177.

Tuttavia, sebbene tale soluzione appaia sicuramente la più favorevole in una prospettiva di tutela del consumatore, è altrettanto evidente l’incertezza in ordine alla realizzazione del debito che ne deriverebbe178. Incertezza di portata tale da apparire un rimedio forse

troppo sproporzionato rispetto alla su menzionata esigenza di tutela del debitore.