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Nella prospettiva appena descritta appare fondamentale, nella fase attuativa come anche in quella progettuale, il ruolo del Terzo settore, la cui ricchezza nella presente fase storica del nostro Paese consente di progettare percorsi già radicati nel tempo e nel territorio, ispirati da una logica di solidarietà e di effettiva risposta ai bisogni delle persone. A questo proposito possiamo far riferimento a delle esperienze che non sono nuove, come quella delle comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti, oppure la realizzazione dei progetti di servizio civile.48

Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore risulta indispensabile perché attraverso lo svolgimento della attività che a questi vengono affidate si ha, da un lato, la creazione di una “cittadinanza attiva”, e quindi un rafforzamento delle istanze solidaristiche e di quello che possiamo definire il principio personalista declinato nella economia e nel mercato; dall’altro lato, si ha la creazione di posti di lavoro di qualità, e di conseguenza il consolidamento della coesione sociale, economica e territoriale.

48 E. ROSSI, op. cit., 118

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Nell’istituzione e nella erogazione dei servizi di assistenza, il Terzo settore produce un valore aggiunto49, tale in termini sociali

ed economici, che giustificherebbe una preferenza sistemica in favore dell’economia sociale, e dunque una sua presenza sempre più incisiva.

La distintività del Terzo Settore non risiede tanto in ciò che fa (produzione/erogazione di beni e servizi), quanto nella modalità attraverso cui i soggetti non profit agiscono. Infatti, secondo alcune tesi, fattore centrale nella promozione dell’efficienza delle organizzazioni che operano senza scopo di lucro sarebbe proprio il fondamento che esse trovano in principi e valori univocamente determinati, nonché la definizione di codici etici di autoregolamentazione50.

Nonostante la rilevanza di tale funzione, non sempre l’ordinamento riconosce e valorizza il ruolo degli enti del Terzo settore. Ciò è dimostrato anche dalla frammentarietà degli interventi in materia, e della mancanza (almeno fino a questo momento) di una legislazione univoca per lo meno sotto il profilo definitorio.51

49 Per valore aggiunto sociale si intende il contributo specifico in termini di

produzione di beni relazionali (dimensione relazionale interna) e creazione di capitale sociale (dimensione relazionale esterna), mentre con il termine valore

aggiunto economico si indica l’apporto in termini di aumento (o non consumo) di

ricchezza materiale, economica e finanziaria (investimento, risparmio), che un’organizzazione produce attraverso la sua attività specifica. Su questi aspetti cfr. 0 P. Venturi e R. Villani, Nuovo welfare e valore aggiunto dell’economia sociale, in

AICCON ricerca, Forlì, 2011.

50 E. STRADELLA, Welfare e Terzo settore: un rapporto biunivoco?, in M. CAMPEDELLI

– P. CARROZZA – L. PEPINO (cur.), Diritto di welfare. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali, Bologna, 2010, 372.

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Da evidenziare, quindi, è la proposta di legge sul Welfare generativo52 che la Fondazione Zancan ha elaborato e che è stata

presentata il 20 aprile 2016 alla Camera dei Deputati. In particolare, è interessante come questa proposta regoli il coinvolgimento del Terzo settore. L’art. 553, infatti, individua

una serie di soggetti (pubblici e privati) e ne definisce i ruoli all’interno del sistema generativo. Tra questi vengono richiamati anche gli enti del Terzo settore, che, insieme agli enti religiosi, ai cittadini associati e ad ogni altro ente pubblico o privato che promuova ACS, sono definiti “Enti attuatori” e «partecipano alla realizzazione degli obiettivi della presente legge

52 P.D.L 20 aprile 2016 n. 3763. Il testo della proposta è stato materialmente

elaborato e scritto da un gruppo di lavoro che si è riunito per alcuni giorni a Malosco, presso la sede estiva della Fondazione Zancan, nel mese di luglio 2015. Di tale gruppo hanno fatto parte Maria Bezze, Giacomo Delledonne, Devis Geron, Elena Innocenti, Fabio Pacino, Emanuele Rossi e Tiziano Vecchiato. Alla revisione del testo ha contribuito Luca Gori.

53 Articolo 5 “I soggetti del welfare generativo”

«1. Alla realizzazione delle azioni di cui alla presente legge contribuiscono, attraverso una sistematica collaborazione:

a) lo Stato, le Regioni e i Comuni secondo le rispettive competenze e funzioni, come specificato nel comma 3;

b) gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi, come definiti e regolati dalla normativa vigente;

c) i cittadini associati, che si attivano per la cura dei beni comuni e per lo svolgimento di attività di utilità sociale;

d) ogni altro ente pubblico o privato che promuova ACS.

2. I soggetti beneficiari di cui all’art. 4 comma 1 partecipano alla realizzazione degli obiettivi della presente legge mediate lo svolgimento di ACS, dando vita a sistemi di responsabilità condivise in attuazione del principio di sussidiarietà.

3. Gli enti di cui al comma 1 lett. a) svolgono funzioni di promozione, regolazione, monitoraggio e valutazione delle ACS. In particolare, a livello statale vengono definiti i criteri generali per la realizzazione di strategie di WG e gli elementi qualificanti le ACS; le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono nell’ambito delle proprie competenze, le modalità di sviluppo strategico e contribuiscono al monitoraggio delle ACS; gli enti locali organizzano sul proprio territorio il registro delle ACS secondo quanto previsto nell’art. 6 comma 2, e realizzano la rendicontazione di cui all’art. 10.

4. Gli enti di cui al comma 1 lett. b), c) e d), definiti Enti attuatori, partecipano alla realizzazione degli obiettivi della presente legge progettando e coordinando le ACS secondo quanto previsto dall’art. 6.».

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progettando e coordinando le ACS secondo quanto previsto dall’art. 6.».

Concretamente, i soggetti del Terzo settore, come “Enti attuatori”, hanno il compito di elaborare progetti mirati alla responsabilizzazione dei destinatari di interventi e servizi, alla rigenerazione delle risorse utilizzate e al loro utilizzo “a rendimento sociale”, cioè a beneficio non solo dell’attore di ACS ma anche della comunità in cui vive. Tali progetti, per essere presentati e successivamente raccolti in appositi registri istituiti dal Comune di riferimento54, devono soddisfare alcuni requisiti

formali: devono essere indicati il contenuto dell’ACS programmata, la sua durata, il responsabile della gestione e del coordinamento e una stima delle risorse che si ha l’intenzione di generare.

Inoltre, le ACS realizzate all’interno dell’Ente attuatore non possono avere ad oggetto attività lavorativa retribuita55.

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