12.1 - Premessa normativa
Con il D.lgs. n. 230/1999 e a partire dal D.P.C.M. 1 aprile 2008, le funzioni di Sanità Penitenziaria, svolte fino a quella data dal Ministero della Giustizia, sono state trasferite ai Servizi Sanitari delle Regioni: queste ultime ne assicurano l’espletamento tramite le Aziende Sanitarie nel cui ambito territoriale sono ubicati gli Istituti Penitenziari, rendendo, di fatto, l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta e gli spazi negli Istituti dedicati ad essa, un ambito sanitario a tutti gli effetti, soggetto quindi alle leggi e ai regolamenti propri del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari Regionali.
Attenendosi al diritto alla salute costituzionalmente sancito e al principio di uguaglianza tra le persone private della libertà e i cittadini liberi, con questo documento la Regione Campania individua le linee organizzative ritenute appropriate per assicurare la Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari.
Il presente Piano fornisce chiara indicazione programmatica alla identificazione, nelle ASL sul cui territorio insistono strutture penitenziarie, per adulti e minori, che tale ambito assistenziale vada esplicitamente configurato come ambito assistenziale trasversale, assorbendo sia la funzione assistenziale ospedaliera che territoriale, e pertanto collocato nella dimensione della Direzione Strategica, in diretta connessione con la Direzione Sanitaria.
Si rinforza qui il concetto che l’assistenza in ambito penitenziario venga svolta nella dimensione distrettuale di riferimento, e pertanto, l’articolazione aziendale “Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari” si raccordi, per ciascun Istituto con il Direttore del Distretto territorialmente competente. Ove in una ASL fosse insediato un unico Istituto penitenziario, la funzione “Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari” può essere affidata anche al Direttore del Distretto di riferimento. Pertanto le attività di medicina generale o pediatrica, le attività specialistiche, diagnostiche, le prestazioni farmaceutiche, di salute mentale, di igiene e medicina preventiva, di medicina legale, di prevenzione e cura delle dipendenze, rientrano nei compiti della indicata articolazione aziendale che si raccorderà con le rispettive articolazioni specialistiche anche dipartimentali per il governo clinico delle attività assistenziali penitenziarie.
Questo modello fornisce omogeneità ed equità di accesso alle prestazioni sanitarie, pur nella specificità del regime di restrizione della libertà individuale. Come previsto dai livelli essenziali di assistenza nazionali contenuti nella programmazione strategica regionale in ambito sanitario e sociosanitario, anche negli istituti penitenziari vengono svolte le attività di prevenzione, promozione della salute, diagnosi, terapia e riabilitazione.
Al fine di armonizzare la tutela della salute delle persone private della libertà, con le esigenze di sicurezza, questo documento riconosce e sostiene l’indispensabile
collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e Amministrazione Penitenziaria.
12.2 - L’organizzazione
Le Aziende sanitarie sono titolari delle funzioni di gestione di tutte le attività sanitarie rivolte alle persone detenute e, a tal fine, mettono in campo la propria organizzazione, in particolare attraverso i servizi distrettuali, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e i Dipartimenti di prevenzione, le aree Farmaceutiche. Come già indicato, viene individuata per ciascuna Azienda, sul cui territorio è presente un istituto, un’articolazione aziendale di Tutela della Salute negli Istituti penitenziari. Essa eroga l’assistenza sanitaria garantendo la continuità assistenziale, con modalità di lavoro multidisciplinare prevedendo l’integrazione degli interventi. Ove la popolazione ristretta fosse numericamente rilevante e, quindi, l’attività farmaceutica a servizio dell’articolazione aziendale di particolare rilevanza, anche di tipo economico, può essere prevista una specifica funzione di Farmacia in area Penitenziaria per la gestione del farmaco.
Il responsabile della articolazione dedicata si raccorda con i Direttori di Distretto e di Dipartimenti, sulla base delle linee di indirizzo e degli obiettivi assegnati dalla Direzione aziendale, definisce attività, percorsi e processi che attengono la salute della popolazione detenuta coordinandosi con gli altri servizi aziendali che svolgono attività a favore dei detenuti.
Ogni sforzo deve essere attuato dalle ASL per garantire l’erogazione delle prestazioni medico/diagnostico/assistenziali all’interno delle strutture penitenziarie, riducendo al massimo le traduzioni dei detenuti verso le strutture esterne. Ciò permette l’erogazione dell’assistenza ai detenuti con maggiore rapidità.
Un adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli istituti penitenziari deve essere programmato entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento.
Negli istituti femminili e minorili vanno previsti adeguati programmi di assistenza medico/specialistica per donne e minori.
12.3 - La presa in carico
Le prestazioni di sanità penitenziaria attualmente dovute dal servizio sanitario regionale attengono principalmente all’assistenza primaria e specialistica e sono definite come:
…funzioni riconducibili all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ai detenuti che, a norma dell’art. 1 comma 1 del D.lgs. 230/1999, “hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano Sanitario Nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali”.
e di totale esenzione dalla compartecipazione alla spesa, subordinate a criteri di appropriatezza basati su evidenze scientifiche e all’osservanza del Codice Deontologico.
Inoltre attengono al servizio sanitario regionale eventuali prestazioni di tipo aggiuntivo (per esigenze istituzionali proprie, non necessariamente subordinate ai criteri che vincolano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come a titolo di esempio prestazioni odontoiatriche).
Le Aziende Sanitarie sono tenute, altresì, ad erogare le prestazioni medico legali in favore del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui all’Accordo ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 28.8.1997 n. 281, approvato in Conferenza Unificata in data 29.10.2009, di cui alle convenzioni locali. Tale ulteriore attività rende ragione della complessità e della numerosità degli utenti in carico a questo specifico settore di assistenza. L’organizzazione dell’offerta assistenziale finalizzata all’efficacia degli interventi di cura deve prevedere la presa in carico della persona detenuta, la gestione integrata e la continuità delle cure, dal momento dell’ingresso in struttura penitenziaria, durante la permanenza, nel caso di trasferimento e al momento del rilascio.
12.4 - L’offerta sanitaria
L’offerta sanitaria si sviluppa secondo un modello assistenziale che tiene conto dei passaggi principali del percorso dei detenuti, ovvero:
Fase di accoglienza
Formulazione di un programma clinico assistenziale individuale (che prevede la valutazione dello stato di salute e le attività di promozione e prevenzione, il monitoraggio delle condizioni di salute, in particolare se il detenuto presenta una patologia cronica) condiviso tra sanitari e persone detenute.
Periodo di detenzione
Attuazione del programma clinico
Cura delle eventuali patologie acute insorte Dimissione
Viene perseguito l’approccio della medicina di iniziativa che prevede
la presa in carico proattiva dei detenuti e un approccio organizzativo che assume il bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia, o prima che essa si manifesti o si aggravi, prevedendo ed organizzando le risposte adeguate.
L’attività sanitaria è attuata attraverso i medici che assicurano l’assistenza primaria, gli specialisti, il personale infermieristico e altri professionisti dell’Azienda.
prevalentemente all’interno degli istituti penitenziari e, se necessario, in luoghi esterni di cura (anche in relazione all’utilizzo di specifiche apparecchiature e attrezzature necessarie per l’atto medico), in conformità alla normativa vigente, in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione.
Le persone detenute, al pari dei cittadini in stato di libertà, accedono al livello assistenziale più adeguato e alla struttura più appropriata per livello di specializzazione e tecnologia secondo il modello organizzativo delle reti cliniche integrate “HUB & SPOKE”.
Tutte le prestazioni assistenziali garantite all’utente non ristretto devono, nel rispetto degli specifici vincoli di detenzione, essere altresì garantite ai cittadini ristretti.
Gli operatori sanitari agiscono, altresì, nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento penitenziario, dal suo regolamento di esecuzione, dal regolamento interno d’istituto, nonché delle direttive impartite dall’amministrazione penitenziaria e dalle Direzioni degli istituti penitenziari in materia di sicurezza. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri, sebbene il tutto risulti, almeno in questa regione, desueto.
Un rilevante investimento in termini di adeguamento tecnologico, adeguamento normativo, apertura di nuove attività ambulatoriali è obiettivo delle ASL con Istituti di detenzione sul proprio territorio, nel perseguimento di obiettivi di appropriatezza ed efficacia anche in questo segmento dell’assistenza, ad elevata complessità organizzativa.
Nell’ambito del Piano Ospedaliero, di cui al DCA n. 33/2016, lo specifico Capitolo sulla Sanità Penitenziaria individua i luoghi di cura in regime ospedaliero che completano l’offerta sanitaria regionale in area penitenziaria.