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Le sanzioni per omesso esercizio del c.d. dovere di influenza sindacale avverso

Capitolo 6. Il potere di intervento sanzionatorio successivo allo sciopero

5. Le sanzioni per omesso esercizio del c.d. dovere di influenza sindacale avverso

garantiti e l’azione di regresso nei confronti del singolo aderente: sentenza della Corte di Cassazione n. 2298/2019

La pronuncia della Corte di cassazione 28 gennaio 2019, n. 2298, intervenuta su un tema «raramente avvistato sulla ribalta giudiziaria» (45), è destinata ad orientare l’ope-rato della Commissione di garanzia e a condizionare non poco il comportamento delle associazioni e degli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi.

Su questi, infatti, in antitesi con quanto definito nel precedente grado di giudizio, non grava alcun obbligo giuridico di agire – rectius, di impedire astensioni illegittime – es-sendo sufficiente anche il solo il mero dissociarsi pubblicamente ed in modo inequi-voco da forme di protesta esercitate in spregio alla normativa di riferimento in materia di contemperamento del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (46).

Giuseppe Santoro Passarelli. Giurista della contemporaneità. Liber Amicorum, Giappichelli, 2018; C.LA M AC-CHIA, Relazione, in Il Lavoro nei Trasporti, 2017, n. 9, Speciale Diritto di Sciopero “C’è bisogno di garanti, non di sceriffi”, p. 4, secondo la quale «Sulla necessità di regole più restrittive in ordine all’assemblea con-corda anche la Commissione di garanzia che, sul tema ha già adottato una discutibile delibera di orienta-mento (Deliberazione n.17/108, di orientaorienta-mento in materia di assemblee in orario di lavoro)».

(44) O.RAZZOLINI, op. cit.

(45) S.MONTICELLI, I.SECHI, Osservatorio di giurisprudenza, in I Quaderni della Commissione, 2014, n. 4, p.

121 ss.

(46) Il presente paragrafo costituisce rielaborazione di quanto contenuto in E.ERARIO BOCCAFURNI, Il cd. «dovere di influenza sindacale» nelle astensioni collettive (nota a Cass. 2298/2019), in RGL, 2019, n. 3, II. Sulla medesima sentenza, cfr. le note di F.FERRARO, Astensione selvaggia dei lavoratori autonomi e

“obbligo di dissociarsi” delle associazioni e organizzazioni di categoria, in ilgiuslavorista.it, 7 ottobre 2019; A.

MARZIALE, Lavoratori autonomi e forme anomale di astensione: il “dovere di dissociarsi” delle associazioni di cate-goria, in ilgiuslavorista.it, 25 febbraio 2019; F.MACHINA GRIFEO, Taxi, sigle sanzionabili se non si dissociano da scioperi selvaggi, in Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2019.

Al termine di un iter giudiziario durato più di tredici anni e di cui ancora non si cono-sce la fine (la Corte di Appello dovrà riesaminare nuovamente tutta la controversia uniformandosi alla massima di diritto enucleata), infatti, la Corte ha inteso cassare qualunque profilo di «responsabilità oggettiva o per fatto altrui» in capo ad organismi ed associazioni, ex articolo 4, comma 4, legge n. 146/1990, rappresentativi degli inte-ressi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori (nel caso di specie trattasi di un organismo di coordinamento Taxi).

La decisione della Corte è suffragata da una esaustiva ricostruzione normativa della fattispecie e da richiami ad arrêts giurisprudenziali, che giova in questa sede approfon-dire.

Preliminarmente, è opportuno tracciare i tratti salienti del c.d. dovere di influenza dei soggetti sindacali in tema di astensioni collettive anomale.

Si tratta di un obbligo di derivazione giurisprudenziale, tale per cui gli organismi sin-dacali rappresentativi di lavoratori subordinati o autonomi debbono prendere le di-stanze, pubblicamente e in modo inequivoco, da comportamenti dei propri rappre-sentati non in linea con gli accordi collettivi, con i codici di autoregolamentazione

“vistati” o con le regolamentazioni provvisorie emanate dalla CGSSE.

Onere su cui si registra un ormai risalente contrasto giurisprudenziale di merito oggi (forse) risolto con la sentenza in commento.

Ebbene, il Tribunale di Roma, con sentenza 10 dicembre 2008, n. 20118 (47), aveva ritenuto sussistente un “dovere di influenza” e di escludere una responsabilità ogget-tiva in capo al sindacato per le violazioni della legge n. 146/1990 originate da fatti episodici, anche gravi, ma non prevedibili secondo un’ordinaria diligenza e comunque non controllabili.

Di talché lo stesso sindacato (nel caso di specie si discorreva di proteste di autotra-sportatori autonomi) ha un obbligo di consentire l’erogazione delle prestazioni indi-spensabili nell’ambito dei servizi essenziali e, qualora venga a conoscenza di gravi fatti costituenti violazioni alla suddetta normativa, deve stigmatizzare, dissociandosi anche pubblicamente, gli episodi stessi ammonendo i propri iscritti circa il rispetto delle re-gole.

Dello stesso periodo (28 maggio 2007), ma di segno opposto, il primo grado di giudi-zio della presente vicenda legale attinente all’astensione collettiva dei taxisti.

Il tribunale, pertanto, ha escluso il “dovere di influenza”, accogliendo il ricorso del Coordinamento Taxi sanzionato dalla Commissione di garanzia, e ha statuito che su quest’ultima gravi l’onere di fornire una prova «certa e tranquillante» dell’imputabilità alle organizzazioni sindacali delle violazioni riscontrate.

Conclusioni che non hanno trovato seguito nelle successive pronunce dei giudici del lavoro di Roma (48).

La Commissione di garanzia, proprio in riferimento al dovere di influenza e in ragione del non uniforme orientamento giurisprudenziale di merito di quegli anni, aveva adot-tato una delibera interpretativa, secondo la quale sui soggetti sindacali (nel caso di

(47) Annotata da V.MAIO, Astensione dal servizio dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, efficacia degli accordi di settore valutati idonei dalla Commissione di garanzia e responsabilità per omesso esercizio del dovere di influenza sindacale, in DRI, 2010, n. 1, p. 217 ss.

(48) Cfr. Trib. Roma 4 ottobre 2010; Trib. Roma 12 luglio 2011; Trib. Roma 2 maggio 2014; App.

Roma 21 marzo 2012 e App. Roma 27 ottobre 2014.

6. Il potere di intervento sanzionatorio successivo allo sciopero

specie si trattava di una RSU) «sussiste un dovere di dissociazione, formale ed espli-cita, da astensioni in palese violazione delle regole, oltre che un generale dovere di influenza sindacale da esercitare con una concreta azione dissuasiva […] ciò anche in coerenza con il principio generale per cui non fermare un evento, che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo» (49).

A tal proposito, c’è chi ha sottolineato un elemento “di intrinseca debolezza” di que-sto orientamento connessa alla frammentazione dell’agire sindacale: «il grado di inci-denza della dissociazione dipende dalla rappresentatività dell’organizzazione sindacale che si dissocia; ma tale rappresentatività è in stressa connessione causale già con la spontanea azione di autotutela: là dove essa esiste, l’azione è molto probabilmente arginata sul nascere o comunque si esprime in termini ridotti» (50).

Le premesse sin qui svolte consentono di analizzare in modo più dettagliato la sen-tenza in epigrafe.

La pronuncia della Suprema Corte si è espressa sulla portata dell’articolo 4, comma 4, seconda parte, della legge n. 146/1990, ovvero sulla possibilità della Commissione di garanzia di sanzionare associazioni ed organismi rappresentativi dei lavoratori auto-nomi, professionisti o piccoli imprenditori.

Il fatto trae origine da due astensioni collettive dalle prestazioni avutesi tra giugno e luglio 2006 da parte dei taxisti aderenti al Coordinamento taxi italiano, organismo proprio in quei giorni interessato da uno stato agitazione sindacale.

In conseguenza dei disagi e della violazione dei precetti contenuti nella regolamenta-zione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore trasporto taxi (51), il Coor-dinamento taxi italiano è stato ritenuto responsabile e, pertanto, sanzionato dalla CGSSE per le suddette astensioni seppur lo stesso avesse revocato lo sciopero nazio-nale e in mancanza di qualsivoglia rivendicazione esplicita anche solo ex post di tali astensioni (52).

In totale riforma del primo grado (secondo cui la sanzione comminata è stata ritenuta illegittima giacché non raggiunta prova certa circa il collegamento tra le astensioni

(49) Delibera n. 14/74. Cfr. delibera n. 14/73, in I Quaderni della Commissione, 2014, n. 4, p. 142 ss., secondo la quale «la responsabilità dei comportamenti illegittimi è direttamente connessa all’inadem-pimento di un autonomo obbligo, gravante sulle predette Organizzazioni sindacali, che avrebbero dovuto, formalmente ed espressamente, dissociarsi dall’astensione, ponendo in essere ogni accorgi-mento per impedire l’attuazione della protesta in palese ed oggettiva violazione delle regole, con una concreta azione dissuasiva nei confronti dei lavoratori, ciò anche in coerenza con il principio generale per cui non fermare un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo; che, peraltro, se si ritenesse non esigibile il c.d. “dovere di influenza sindacale”, si produrrebbe l’effetto paradossale di consentire l’impunità delle Organizzazioni sindacali, che avrebbero potuto avere tutto l’interesse a non far precedere le astensioni dal servizio da una specifica proclamazione, qualificando le stesse come improvvise e spontanee; che, per le ragioni sopra esposte, appare irrilevante quanto affermato dalle Organizzazioni sindacali nelle memorie difensive circa la spontaneità dell’astensione e l’ascrivibilità della stessa alla mera iniziativa dei lavoratori e che, pertanto, non si possono ricondurre solo al comportamento di singoli le violazioni della normativa legale e regolamentare».

(50) A.ZOPPOLI, Diritti costituzionali, conflitto collettivo e regole nei servizi pubblici, in G.PINO (a cura di), op.

cit., p. 408.

(51) Delibera CGSSE n. 02/11.

(52) Delibera CGSSE n. 06/497, recante Valutazione negativa del comportamento di un’organizzazione sinda-cale per aver posto in essere una reiterata astensione dal servizio taxi presso i comuni di Milano, Roma, Genova, Torino e Firenze, senza la garanzia delle prestazioni indispensabili.

collettive e lo stato di mobilitazione nazionale della categoria), la Corte di Appello di Roma, nel maggio 2012 (53), ha stabilito che la responsabilità delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 4, della legge n. 146/1990 è realizzabile anche attraverso un compor-tamento omissivo, che sia qualificabile in termini di inadempimento di un obbligo giuridico di agire.

Di talché conseguenza diretta di tale pronuncia, ravvisante un obbligo per fatto altrui in capo alle associazioni sindacali, è una pericolosa forma allargamento della respon-sabilità e dei doveri in capo ai soggetti rappresentativi (54).

Sennonché la Corte di Cassazione ha cassato le conclusioni del precedente grado in quanto, un conto è il «dovere di dissociazione sindacale» e, altra cosa, discorrere di

«un indiscriminato ed inesigibile obbligo di impedire che qualsivoglia singolo manife-stante ponga in essere una protesta irrispettosa delle regole […] che inevitabilmente scon-finerebbe in una forma di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, priva di adeguato supporto nor-mativo, in spregio del canone che considera eccezionali e non estensibili analogica-mente tali tipologie di responsabilità».

La questione circa la legittimità della sanzione pecuniaria amministrativa comminata nel 2006 torna, pertanto, all’esame dei giudici d’appello che dovranno effettuare un nuovo esame della controversia uniformandosi, tuttavia, alla massima di diritto enu-cleata.

In conclusione, si può ritenere che i giudici di legittimità abbiano, con una sentenza particolarmente lunga ed analitica nella ricostruzione degli istituti sottesi al thema deci-dendum, ben colto un’esigenza di contemperamento degli interessi in gioco negli scio-peri afferenti ai servizi pubblici essenziali.

Ragionando diversamente, infatti, si aprirebbe la strada a possibili class action, di asso-ciazioni rappresentative di interessi dei cittadini/utenti nei confronti dei sindacati (si veda supra, cap. 4, § 2), originate sulla presunzione di una ingiustificabile inerzia degli agenti sindacali poco abili nel dissuadere i lavoratori allo sciopero illegittimo.

In altri termini, il contemperamento, fine ultimo della legge n. 146/1990, finisce per essere chiave ermeneutica dell’estensione del perimetro della responsabilità dei sinda-cati.

6. I rimedi giurisdizionali avverso le delibere della Commissione di garanzia