Entro il 16° giorno
del mese successivo a quello di competenza deve essere effettuata la liquidazione mensile dell'I.V.A. ed il relativo versamento. MOD. F24. (possibilità di effettuare liquidazioni trimestrali con maggiorazione degli interessi del 1,5% entro il 16/05 - 16/08 - 16/11 e 16/03 in coincidenza con il versamento annuale).
Entro il 16 febbraio
deve essere presentata l’autoliquidazione INAIL e deve essere effettuato il pagamento del premio INAIL, saldo anno precedente e acconto anno in corso.MOD. F24
Entro il 16 febbraio
deve essere versata la 4° rata trimestrale relativa all’anno precedente dei contributi INPS artigiani e commercianti, dovuti sul minimale.
Entro il 28 febbraio:
comunicazione annuale IVA delle operazioni effettuate nell’anno precedente (è una sintesi della dichiarazione annuale IVA)
Entro il 28 febbraio
consegna ai dipendenti dei modelli CUD ed ai professionisti delle certificazioni dei compensi corrisposti nell'esercizio precedente.
Entro il 16 marzo
versamento per le società di capitali della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfettaria.MOD. F23
Entro il 16 marzo
deve essere effettuato il pagamento del saldo dell’IVA relativa all’anno precedente i contribuenti tenuti alla PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO, (ditte individuali, società di persone e di capitali) possono pagare entro i termini dei versamenti riguardanti l’UNICO con una maggiorazione dello 0,4% mensile.
Entro il 31 marzo
presentazione della dichiarazione annuale IVA per i contribuenti non tenuti alla presentazione del modello UNICO (società di capitali ed enti con esercizio non coincidente con l’anno solare e venditori porta a porta).
Entro il 30 aprile
deve essere approvato il bilancio dell'esercizio precedente, redatto con metodo CEE e le prescritte relazioni collaterali (relazione Consiglio di Amministrazione e Nota Integrativa); per le altre scadenze collegate al bilancio vi rimandiamo a pg.54“Adempimenti riguardanti il bilancio”.
Entro 30 aprile
deve essere presentata la dichiarazione, MOD 730, da parte dei contribuenti dipendenti e pensionati al proprio sostituto d’imposta
Entro il 16 maggio
deve essere effettuato il versamento della prima rata trimestrale relativa all’anno in corso, dei contributi INPS artigiani e commercianti, dovuti sul minimale.Entro il 31 maggio
le persone fisiche, le società dipersone, le società di capitali e le associazioni devono predisporre il modello UNICO (comprendente la dichiarazione IVA, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IRAP, il modello 770) e provvedere al versamento del saldo delle imposte dell’anno precedente, e della prima rata di acconto delle imposte dell’anno in corso (IRPEF - IRPEG - IRAP).
Ricordiamo che dal 01/01/1998 è stata introdotta l’IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, che ha sostituito le imposte ILOR, PATRIMONIALE, ICIAP, la tassa sulla P.IVA, le tasse sulle concessioni comunali e il contributo al servizio sanitario nazionale. Dal 01/01/2004 l’IRPEG è stata sostituita dall’IRES.
Entro il 31 maggio
deve essere effettuata la presentazione da parte dei contribuenti del 730 ai CAF.
Entro il 20 giugno
le persone fisiche e le società di persone devono versare il saldo delle imposte, e dei contributi INPS eccedenti il minimale, relativi all’anno precedente e la prima rata di acconto per l’anno in corso (fino a 20 luglio con maggiorazione 0,4 % ).
Entro il 20 giugno
saldo imposte dell’anno precedente e prima rata di acconto dell’anno in corso per i soggetti IRPEG con termine di presentazione che scade fra 1 gennaio e 30 maggio.
Entro il 20 giugno
versamento del diritto camerale per l’iscrizione al registro imprese
Entro il 30 giugno
versamento della 1° rata ICI- imposta Comunale sugli Immobili relativa all’anno in corso.
Entro il 30 giugno
presentazione della dichiarazione ICI in caso di variazioni del patrimonio immobiliare intervenute nell’anno precedente.
Retribuzioni luglio
: i datori di lavoro devono effettuare i conguagli delle imposte a debito o a credito per i dipendenti che hanno presentato il Modello 730
Entro 20 luglio
versamento per tutti i contribuenti delle imposte derivanti dal MOD UNICO con una maggiorazione dello 0,40 %.
Entro 31 luglio
presentazione della dichiarazione UNICO su supporto cartaceo per le persone fisiche e le società di persone a mezzo banca o posta o agenzia entrate
Entro il 16 agosto
deve essere effettuato il versamento della seconda rata trimestrale relativa all’anno in corso, dei contributi INPS artigiani e commercianti, dovuti sul minimale.
Entro 30 settembre
trasmissione telematica da parte dei soggetti abilitati, diversi dalle banche e poste, dei modelli 730 e 770.
Entro 31 ottobre
deve essere effettuata la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO da parte dei soggetti abilitati diversi da banche e poste. per le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali
Entro 16 novembre
deve essere effettuato il versamento della terza rata trimestrale relativa all’anno in corso, dei contributi INPS artigiani e commercianti, dovuti sul minimale.
Entro il 30 novembre
versamento della seconda rata dell'acconto sulle imposte IRPEF - IRES - IRAP dovute per l’anno in corso.
Entro il 20 dicembre
versamento della 2° rata ICI - Imposta Comunale sugli Immobili
Entro il 27 dicembre
deve essere versato l'acconto I.V.A. per il mese di dicembre per i contribuenti mensili, e per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali.Bancarotta semplice - art. 217 R.D. 16/03/1942, N. 267
E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento oppure dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
L’inosservanza dell’obbligo di tenere i libri contabili dà vita ad un reato di pericolo presunto; si tratta di un reato formale, che si consuma con il semplice fatto della cosciente omessa tenuta anche di uno solo dei prescritti libri.
Nei casi in cui la non tenuta dei libri e delle scritture contabili o la tenuta irregolare o incompleta degli stessi sia intenzionale si ha il reato di bancarotta fraudolenta (art.
216).
Frode fiscale - art. 4 Decreto Legge n. 429 del 10/07/1982
E’ prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa fino a cinque mila euro per i soggetti che compiono comportamenti contabili rivolti alla dissimulazione e falsificazione dell’utile d’esercizio - reddito d’impresa.
La rilevanza penale è dai Tribunali penali ritenuta elemento di gravità per la determinazione delle pene detentive. A tutt’oggi la soglia di Euro 25.000 di imponibile è ancora considerata grave irregolarità determinante per le sanzioni penali.