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Semplificare le procedure

In base ad un antico e saggio principio, le formalità richieste per la stipula di un contratto devono diminuire al crescere della sua diffusione.

In altri termini, quanto più è vasto il panorama dei soggetti interessati, tanto più dovrebbe essere semplice l’applicazione delle regole.

Questo principio trova un’applicazione sempre minore nel rapporti di lavoro. Pochi imprenditori oggi si arrischierebbero a redigere personalmente una lettera di assunzione. Nessuno osa addentrarsi da solo nei meandri dei rapporti con le pubbliche amministrazioni competenti.

Anche gli ostacoli di natura burocratica scoraggiano l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro: l’eccessivo carico burocratico può determinare una crisi di rigetto, che finisce per trascinare in

condizioni di irregolarità formale anche situazioni sostanzialmente a norma.

Occorre semplificare le formalità burocratiche relative ai rapporti di lavoro. Ciò significa ridurre gli adempimenti, semplificarne il contenuto, evitare le duplicazioni, concedere termini ragionevoli, consentire di adempiere mediante il ricorso alle nuove tecnologie.

Federalberghi si batte affinché le imprese possano provvedere con un unico atto, anche per via telematica, a tutte le comunicazioni concernenti l’instaurazione o la cessazione dei rapporti di lavoro.

XIII LA FISCALITÀ LOCALE

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L’attuale processo politico – amministrativo che vede sul tavolo numerosi interventi finalizzati a garantire una maggiore autonomia alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, involge in primo luogo, e non potrebbe essere altrimenti, numerosi aspetti legati alla tassazione locale.

Data la delicatezza della problematica in questione, il percorso che dovrebbe apportare al decentramento tributario, è oggetto di acceso dibattito in ogni sede politica e fonte di discussioni, soprattutto in merito alle procedure da seguire per raggiungere l’obiettivo.

Le differenze negli importi tariffari, nonché nelle modalità di gestione, portano a dover considerare le politiche dei vari enti territoriali per poi saperne cogliere i risvolti economici per le imprese.

Anche le tariffe relative ai servizi pubblici sono decisamente

“disomogenee”, se confrontate fra le diverse realtà territoriali, tanto da influenzare in modo decisivo la redditività delle imprese e la scelta della loro localizzazione e, in senso più lato, degli investimenti.

L’Osservatorio della fiscalità locale condotto da Federalberghi ha consentito di ottenere interessanti informazioni su circa quaranta comuni a forte vocazione turistica; le risposte ricevute dalle Associazioni iscritte a Federalberghi rappresentano il 20% sul totale (24 su 117), una adesione piuttosto limitata che deve può e deve essere “migliorata” al fine di ottenere dati che consentano analisi capillari ed esaurienti.

Le informazioni ottenute, nonché quelle ottenibili dalle ricerche future, sono e saranno utili al fine di operare confronti territoriali su questo particolare aspetto.

I cambiamenti in corso d’opera nella finanza e nella fiscalità locale possono considerarsi conseguenza diretta della responsabilizzazione

15 Questo capitolo costituisce una sintesi dei dati elaborati dall’Osservatorio sulla fiscalità locale di Federalberghi, a cura di Alfonso Cilento.

degli enti locali da parte dello Stato.

Consideriamo ora alcune delle più importanti voci di entrata degli enti locali territoriali e che rappresentano altrettanti capitoli di spesa per le imprese che operano in loco.

La Legge 421/92, costituisce un punto centrale per l’autonomia finanziaria degli enti locali definendo il sistema tributario nell’ambito specifico e nelle modalità di applicazione, nonché stabilendo il presupposto d’imposta e le tariffe massime dell’imposta sulla pubblicità, della TOSAP e della TARSU. L’ICI è disciplinata dal Decreto Legislativo 504 del 1992

L’Imposta Comunale sugli Immobili rappresenta con tutta probabilità, uno dei metodi più sicuri per evitare l’evasione fiscale, dato che, nell’era della dematerializzazione delle attività finanziarie e la delocalizzazione di quelle imprenditoriali i beni immobili rimangono una sorta di “certezza fra le incertezze”.

Le rendite catastali costituiscono il valore di riferimento per la base imponibile; tali parametri, utilizzati inizialmente come indicatori del reddito, sono sempre più sfruttati in chiave patrimoniale.

Per quanto riguarda gli alberghi, le problematiche sono aumentate con l’adeguamento delle rendite catastali a seguito delle modifiche strutturali da parte dell’Ufficio Tecnico Erariale.

L’effettiva redditività degli immobili non è fedelmente rappresentata e, secondo alcuni, l’importo ICI da versare scaturente da questa procedura di calcolo è decisamente sproporzionata e penalizzante per coloro che svolgono l’attività di albergatore.

Il motivo principale ridiede nella discrepanza fra i redditi scaturenti dalle gestione degli immobili e il loro valore patrimoniale.

Tab 1 Aliquote nei capoluoghi (X 1000)

Capoluogo Aliq. Ordin. Capoluogo Aliq. Ordin. Capoluogo Aliq. Ordin.

Agrigento 5,00 Frosinone 5,00 Pistoia 7,00

Il presupposto d’imposta è costituito dal possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli destinati a qualsiasi uso (art. 1);

l’aliquota, che deve essere comunque compresa fra lo 0,4% e lo 0,7%, è determinata ogni anno dalla giunta comunale (art. 6) mentre la base

imponibile è data dalla rendita catastale vigente nell’anno di riferimento moltiplicato per (art. 5):

100 se si tratta di fabbricati appartenenti al gruppo A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.);

50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nel gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati);

34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Il Decreto Legislativo 446/97, altro tassello fondamentale per l’autonomia finanziaria degli enti locali, prevede l’istituzione dell’IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive (tributo sempre regionale), oltre all’addizionale, sempre regionale, all’IRPEF dello 0,5% a compensare la soppressione dell’ILOR, delle tasse di concessione comunale, l’ICIAP e dell’addizionale provinciale.

L’IRAP è un tributo che grava esclusivamente sulla produzione al netto degli ammortamenti nella misura del 4,25%.

Essa contribuisce al decentramento amministrativo che dovrebbe consentire alle Regioni ulteriore autonomia nella gestione delle proprie politiche

In altre parole gli enti territoriali possono, tramite proprio provvedimento, disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con i soli vincoli della definizione dei soggetti passivi, delle fattispecie imponibili e delle aliquote massime da applicare.

L’art. 62 di tale decreto prevede che dal 1° gennaio ’99 i comuni possano escludere nel proprio territorio di competenza l’applicazione dell’imposta comunale della pubblicità, assoggettando, invece, le iniziative promo – pubblicitarie al pagamento di un canone.

Il presupposto d’imposta dell’applicazione del canone sulla pubblicità consiste nella diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre la sua applicazione si determina

in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. La superficie viene individuata tramite la minima figura geometrica piana che circoscrive il mezzo; L’importo si arrotonda a 0 con conseguente esenzione se la superficie è inferiore a 300 cmq.; non sono soggetti ad imposta i messaggi segnaletici volti a garantire una più agevole fruizione delle risorse turistiche locali.

Le tariffe differiscono il base al mezzo pubblicitario utilizzato e alla classe di appartenenza del comune ottenute considerando il numero di residenti.

La Tassa sull’occupazione del suolo e delle aree pubbliche (T.O.S.A.P.) è istituita dallo stesso decreto. Il presupposto è costituito dall’occupazione, per qualsiasi scopo, di superfici stradali, nelle piazze e su ogni bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle provincie; degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico; degli spazi privati con servitù di pubblico passaggio; di strade statali o provinciali che attraversino comuni con oltre 10 mila abitanti. L’importo dell’imposta è commisurata alla superficie dell’occupazione e dipende, in oltre , dalla durata del suo sfruttamento. Il Decreto legislativo 507/93 stabilisce l’importo minimo e massimo all’interno del quale è lasciata piena discrezionalità ai comuni. A scopo informativo aggiungiamo che, per quanto concerne gli esercizi alberghieri, il comune che applica la tariffa minima è Fiuggi mentre quello che applica la massima è Genova.

Il Decreto legislativo 22 del 1997, sulla scia delle politiche comunitarie, sancisce alcune regole finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente. In particolare cerca di minimizzare la produzione dei rifiuti e regola il loro smaltimento.

Il presupposto d’imposta è dovuto all’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso privato nelle zone del territorio comunale. Non sono assoggettati all’imposta i locali e le aree che, per loro natura, non possono produrre rifiuti. Il comune determina le tariffe in base a determinate categorie di appartenenza;

fra queste gli esercizi alberghieri sono assoggettati alla stessa stregua

dei locali e delle aree utilizzate ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze. La tariffa unitaria può essere ridotta di un terzo se si tratta di esercizi alberghieri la cui attività è tipicamente stagionale. Differenze d’importo si riscontrano se l’esercizio dell’attività alberghiero è affiancata dall’attività di ristorazione.

L’utilizzo dell’acqua è soggetto ad un tariffario decisamente disomogeneo fra comune e comune giustificato dalla più meno ampia disponibilità locale di questa importantissima risorsa. E’ comunque da attendersi con l’avvento delle privatizzazioni un iniziale aumento tariffario finalizzati a correggere situazioni di spreco ed inefficienze gestionali. In seguito è intravista la possibilità di riduzione.

Le differenze su base geografica riscontrate nelle tariffe sul metano (440 lire a Fiuggi, 980 lire ad Abano) trovano, invece minor giustificazione dalla distanza dal confine, in quanto l’avanzato ammortamento in cui si trovano gli impianti di distribuzione annullano progressivamente questo aspetto.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI

FEDERALBERGHI

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