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La Siria e gli strumenti internazionali

Capitolo II I diritti delle minoranze religiose non musulmane

II.3 Le minoranze religiose in Siria

II.3.3 La Siria e gli strumenti internazionali

L'art. 2(2) dell'ICCPR sottolinea che ciascun Stato parte del Patto deve adottare le misure necessarie in modo da poter applicare i principi del Patto in armonia con le proprie leggi interne qualora le legislazioni e meccanismi esistenti non prevedano i principi incorporati dal Patto. Tale prescrizione è consolidata dalla legge generale della legge dei Trattati la quale prevede che “una parte non possa invocare disposizioni della sua legislazione interna come giustificazione per il suo fallimento nell' adempiere alle obbligazioni del Trattato”.270

Il problema è che molti Paesi musulmani che applicano la Šarīʻa o alcune parti di essa, e che sono entrati a far parte dell'ICCPR, tra cui la Siria, fanno più volte riferimenti alla giurisprudenza islamica e alla religione dell Islām nei report da inviare alla commissione dei diritti umani, per questioni relative al loro adempimento agli obblighi del Patto.271 A tal proposito, è però importante sottolineare che l'ICCPR, in quanto strumento internazionale, all'art. 5(2) mette enfasi sul fatto che nessuna restrizione o deroga ai diritti fondamentali può aver luogo su base di leggi, convenzioni, consuetudini di uno Stato parte del Patto.272

268 Eijk, 2014, op.cit., p. 75. 269 Eijk, 2013, op.cit., p.73. 270 Baderin, 2010, op.cit., p. 339. 271 Ivi, p. 350.

La Siria è membro delle Nazioni Unite e ha ratificato molti trattati in materia di diritti umani273. Nel 1969 la Siria è entrata a far parte dei Stati membri dei 2 Patti e diversamente dall'Egitto, non ha inserito nessuna dichiarazione interpretativa o riserva su base della religiosa per gli scopi e oggetti dei 2 Patti. Nonostante l'assenza di riserve nei due Patti che facciano riferimento all'Islām e al ruolo che la giurisprudenza islamica ha nelle legislazioni interne, come abbiamo visto, la Costituzione siriana incorpora molti articoli che limitano e pregiudicano la realizzazioni dei principi dei due patti e dell'UDHR274, come ad esempio gli art. 3 e 42 che subordinano il diritto alla libertà di religione e il diritto a manifestare il proprio credo alle prescrizioni della legge interna.

Il problema giace nel fatto che in Siria, come in molti Paesi musulmani, la conversione dall'Islām viene fortemente scoraggiata dalle autorità.275 Di conseguenza, gli art. 3 e 42 della Costituzione non includono il diritto di adottare il proprio credo religioso come invece garantiscono gli art. 18 dell' ICCPR276 e UDHR277.

La Costituzione del 2012 non rappresenta un cambiamento significativo nelle libertà civili e religiose, ma piuttosto sembra riprendere in gran parte molti articoli della Costituzione precedente. Per quanto riguarda, il principio di uguaglianza su base religiosa ed etnica custodito nell'art. 33 e il principio di uguaglianza relativo alla partecipazione alla vita, culturale, economica e sociale contenuto nell'art. 34 subisce nella prassi, violazioni notevoli in quanto non tutti i diritti civili, Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura”.

273 Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1969); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1969); la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1969); la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (2003); la Convenzione contro la tortura e altre pene o altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti (2004); la Convenzione sui diritti dell'infanzia (1993); il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2003); il Protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione e pornografia di bambini (2003); la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (2005); la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità (2009). Per maggiori informazioni si veda: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=170&Lang=en (consultato il 13/01/2016).

274 La Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo è stata adottata nel 1948 attraverso una risoluzione delle Nazioni Unite. Nonostante l'UDHR non possieda lo stesso peso giuridico di un Trattato internazionale, il quale richiede la ratifica da parte degli Stati, nel corso degli anni, ha assunto una grandissima valenza giuridica e i diritti contenuti nella dichiarazione hanno assunto il valore di norma consuetudinaria. Scott Kent Bown II, The Coptic church in

Egypt: A comment on protecting religious community from non states discrimination, in «Brigham Young University

Law Review», pp. 1049-1098, Vol. 2000, No. 3, pp. 1066-1077.

275 Si veda già citato: http://www.state.gov/documents/organization/171745.pdf, p. 10. 276 ICCPR, art. 18, Supra, nota 177.

sociali, politici ed economici sono pienamente e indistintamente garantiti: vi sono gruppi religiosi e/o etnici a cui sono negati diritti di base mentre altri godono di concessioni e privilegi significativi. Inoltre, la supremazia delle corti sharaitiche e della giurisdizione islamica sulle altre corti religiose per i non musulmani è in contrasto con gli art. 26278 dell' ICCPR. Parimenti, il mancato riconoscimento delle comunità etno-religiose Curdo Yazīde e dei gruppi dei Testimoni di Geova, è una violazione dell'art. 27279 dell'ICCPR.

La Costituzione del 2012 nel preambolo definisce i valori di pace e sicurezza uno degli obbiettivi più importanti per la Repubblica siriana, i quali, secondo il testo costituzionale sono da realizzarsi attraverso le norme internazionali. Un altro riferimento alle norme internazionali nel testo costituzionale è presente all'art. 103 che asserisce che il Presidente conclude trattati internazionali e accordi internazionali e revoca questi secondo le prescrizioni della legislazione interna e le norme internazionali. Nuovamente, il linguaggio del testo costituzionale appare molto ambiguo e scarno, l'art. 103 non spiega il peso giuridico che hanno le norme e i trattati internazionali sulle norme ordinarie, e non definisce quali siano i limiti delle norme interne e internazionali o come bilanciare i possibili conflitti tra esse.

Allo stesso modo della Costituzione del 1973, la nuova Costituzione non riesce a salvaguardare i diritti umani e le libertà civili, ma piuttosto gli articoli contenuti in essa restringono gli scopi dei principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Inoltre, la Costituzione siriana del 2012 come quella egiziana non prevede l'istituzione di un consiglio nazionale indipendente, che possa promuovere l'implementazione dei diritti umani.280 Infatti, il Comitato dei diritti umani nelle osservazioni conclusive fatte al report periodico inviato dalle autorità siriane, ha indicato più volte linee guide per l'istituzione di un meccanismo indipendente che possa osservare e applicare i principi internazionali in materia di diritti umani.

Purtroppo, le violazioni in campo di diritti umani sono aumentate notevolmente e hanno acquisito una natura sempre più legislativa proprio perché rinforzate da organismi legislativi governativi privi di carattere indipendente e dal linguaggio ambiguo della Costituzione stessa, la quale attraverso le sue disposizioni giuridiche pressoché concise e scarne, lascia grande spazio alle autorità statali al libero arbitrio.281

278 ICCPR, art. 26, Supra, nota 156. 279 ICCPR, art. 27 Supra, nota 160. 280 Baderin, 2010, p. 305.