• Non ci sono risultati.

lo statuto personale siriano

Capitolo II I diritti delle minoranze religiose non musulmane

II.3 Le minoranze religiose in Siria

II.3.2 lo statuto personale siriano

In Siria, le relazioni di famiglia sono disciplinate dallo Statuto personale siriano, il quale si fonda sulle dottrine della scuola giuridica musulmana Hanafita. La legge dello Statuto personale siriano disciplina le relazioni famigliari e si rivolge a tutti i cittadini Siriani indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, in quanto è considerata dalle autorità statali la legge prevalente e generale.253 Infatti, le corti sharaitiche (maḥākim al-šarī‛a) hanno la funzione di implementare la legge dello Statuto personale siriano (qānūn al-‘āmm), esse sono corti nazionali dato che esercitano la loro autorità giudiziaria in nome dello Stato. Mentre, le leggi delle varie comunità cristiane ed ebraiche sono “leggi speciali” (qawānīn al-ḫāṣṣa), in quanto queste minoranze religiose sono esenti dalla legge generale dello Statuto personale. Nonostante, i Cristiani, i Drusi e gli Ebrei negli affari di famiglia siano esenti dall'osservare le prescrizioni della legge dello Statuto personale siriano, essi rimangono comunque subordinati ad essa.254

L'art. 308 dello Statuto personale siriano del 1953255 sancisce alle minoranze cristiane ed ebree il 250 Linant di Bellefonds, s.v. “QᾹNŪN” in the Encyclopaedia of Islām, Leiden-New York, Brill, Vol. 4, 1993, pp.

556-559.

251 Si veda già citato: http://www.state.gov/documents/organization/171745.pdf, p. 3.

252 Esther Van Eijk, «Pluralistic family law in Syria: Bane or Blessing?», in Electronic Journal of Islamic and Middle

Eastern Law, Vol. 2, 2014, pp. 73-74.

253 Eijk, 2013, op. cit., p. 2. 254 Ivi, p. 242.

255 La legge di Statuto personale siriano (Qanūn al-Aḥwāl al-Šaḫsiyya), Legge N. 59, la quale è stata promulgata il 17 Settembre 1953, ed emendata nel 1975, 2003 e 2010. Si veda Eijk, 2013, op.cit., p. 57.

diritto ad osservare le proprie leggi religiose in materia relative a: fidanzamento, condizioni e contratto di matrimonio, mantenimento della sposa e del minore, annullamento e dissoluzione del vincolo matrimoniale, la dote nuziale e la custodia.256

Relativamente all'eredità, l'art. 17 della Costituzione del 2012 proclama che il diritto all'eredità è preservato secondo la legge (qānūn). A tal proposito, come è stato spiegato prima, è importante ricordare che le autorità statali hanno emendato, nel Settembre 2010, l'art. 308 dello Statuto personale siriano; attraverso questo emendamento, la giurisdizione religiosa delle comunità cristiane ed ebree è stata estesa anche all'ambito d'eredità.257 Un emendamento sicuramente significativo, dato che prima del Settembre 2010 tra le materie di Statuto personale in cui Cristiani ed Ebrei avevano autonomia non vi era l'eredità, in quanto questo ambito era di giurisdizione esclusiva delle corti sciaraitiche.258 Tuttavia, per quanto riguarda questioni come la determinazione della paternità e tutela legale, le comunità religiose devono rivolgersi alle corti sharaitiche.259

Per quanto concerne, la comunità drusa, questa, per materie di statuto personale, può fare riferimento alla corte dottrinale che si rivolge esclusivamente ai Drusi (al-maḥkama al- maḏhabiyya). Inoltre, vi è una disposizione giuridica contenuta nell'art. 307 della legge di statuto personale, che si rivolge specialmente alla comunità drusa. In breve, l'art. 307 asserisce che la Comunità drusa non osserva disposizioni giuridiche contrarie ai principi della propria dottrina, e a questo proposito, l'articolo elenca 9 punti tra cui: il divieto della poligamia, la non applicazione delle regole islamiche di li‘ān260 e dell'allattamento, l'assegnazione della quota di 1/3 e più all'erede etc.261

Si può certamente affermare che lo statuto personale siriano è un sistema legale caratterizzato da una pluralità di legislazioni, ma bisogna ricordare che ciò non comporta uguaglianza tra le comunità musulmane e non musulmane, la legge dello statuto personale siriano (la Šarīʻa) ha supremazia sugli altri statuti personali, infatti le corti sharaitiche hanno giurisdizione su tutte le questioni che coinvolgono un musulmano, tra le quali: matrimonio, dissoluzione del matrimonio, dote, 256 La legge di Statuto personale siriano art. 308, disponibile su: http://www.syrianbar.org/index.php?news=167.

(consultato il 2/01/2016). 257 Eijk 2013, op. cit., p. 57. 258 Ibidem

259 Eijik, 2003, op.cit., p. 61.

260 Nel diritto islamico il termine liʻān si riferisce al giuramento del marito ripetuto 4 volte, attraverso il quale egli la accusa la moglie di adulterio senza l'onere di prove legali o testimoni oculari. J. Schacht, “LI‘AN” in The

encyclopaedia of Islam, nuova edizione, Vol. 5, Leiden E.J Brill, p .730.

C. E. Bosworth, E. van Donzel, B. Lewis e Ch. Pellatt, heEncyclopaedia of Islam, Leiden, E. J. Brill, Vol. 5, 1986, p. 730-

261 Legge n. 59 dello statuto personale siriano, 17 Settembre 1953, art. 307. Cfr. http://www.syrianbar.org/index.php? news=167.

mantenimento della sposa e dei figli, affidamento dei minori, allattamento.262 Infatti, la supremazia della religione islamica diviene ancora più evidente nei casi misti, ovvero in tutti i casi in cui sono coinvolti musulmani e non musulmani. Ad esempio, nel caso di un matrimonio tra una donna ebrea/cristiana e un uomo musulmano, le corti a cui si farà riferimento sono le corti della Šarī ‘a e si osserveranno le disposizioni giuridiche della legge generale dello statuto personale siriano. Di conseguenza, questioni come la custodia dei bambini, la religione dei figli nati sotto l'unione matrimoniale, l'allattamento, le regole di mantenimento dei figli e della moglie saranno in perfetto accordo con le prescrizioni della Šarī ‘a.263

Un altro elemento che conferma la supremazia dell'Islām sulle altre religioni si può ritrovare nell' oggetto dell'art. 48(2) dello statuto personale che definisce il matrimonio tra una musulmana e un non musulmano come nullo (bāṭil). Tale impedimento giuridico risulterebbe dalla convinzione che è il padre a detenere la responsabilità al mantenimento e all'educazione dei propri figli alla religione, per cui in un matrimonio tra una Musulmana e un Cristiano/Ebreo, il padre non musulmano, potrebbe condizionare la prole ad abbracciare la sua religione. Al contrario, il matrimonio tra una non musulmana e un musulmano è valido, e i figli sono considerati automaticamente musulmani.264 Come Tadros argomenta nel suo studio relativo alle minoranze religiose non musulmane in Egitto, in tutti i Paesi Arabi musulmani che fanno riferimento alla Šarī ‘a per le legislazioni in materia di statuto personale, è l'affiliazione religiosa a determinare l'accesso ai diritti civili, economici e sociali, e non quella di genere.265 Quindi, nel caso di una donna non musulmana che si converte all'Islām, questa acquisirà più diritti rispetto al marito non musulmano. Come spiega Tadros, la giurisprudenza islamica darà la precedenza alla donna che ha abbracciato la fede islamica rispetto all'uomo non musulmano, perché nella Šarī ‘a l'appartenenza religiosa precede la legge patriarcale266. Di conseguenza, nel caso di una conversione di una donna all'Islām, non si rispettano più le regole patriarcali di trasferimento della religione da padre a figlio. Mentre, in caso di apostasia (ridda) la persona, indistintamente dal sesso, che si converte dall'islām ad un'altra religione, perde ogni suo diritto (cittadinanza,custodia dei figli, eredità) in quanto non è possibile abbandonare la fede islamica.267

262 Eijk, 2013, op.cit., p. 61. 263 Ivi, pp. 73-78.

264 Ivi, pp. 74-75.

265 Mariz Tadros, «The Non-Muslim ‘Other’: gender and contestation of hierarchy of rights» in Hawwa, Journal of

women of the Middle East and the Islamic world 7, 2009, p. 111.

266 Nelle istituzioni religiose monoteiste come l'Islām e il Cristianesimo, la discendenza si realizza attraverso la linea maschile perché gli uomini e gli anziani sono considerati superiori rispetto alle donne e detengono l'autorità nelle loro società. Cfr. Joseph, Suad «Patriarchy and development in the Arab world», in Gender and development, Vol. 4 No. 2, pp. 14-15.

Anche l'art. 264(b) dello statuto personale mette in evidenzia come la supremazia dell' Islām sulle altre religioni comporta una disuguaglianza su base religiosa tra cittadini in diritti. L'articolo stabilisce che un non musulmano non può ereditare da un musulmano.268 Infatti, l'accesso ai diritti è prettamente condizionato dall'appartenenza religiosa in base ad essa le autorità statali determinano che statuto personale bisogna applicare e a quale giurisdizione il cittadino deve riferirsi.269

Come abbiamo visto nel caso delle religioni legalmente riconosciute, i Drusi, Ebrei e Cristiani hanno la facoltà di osservare le disposizioni legali delle proprie religioni, e godono di diritti civili, anche se come si è riflettuto, questi diritti subiscono delle restrizioni significative in casi misti (matrimonio, divorzio, eredità, custodia dei figli etc). Ma la facoltà attribuita a questi gruppi religiosi di applicare le proprie giurisdizioni religiose negli affari famigliari è fortemente discriminante quando questi diritti di base non vengono concessi ad altri gruppi religiosi, in quanto il loro culto non viene riconosciuto. Come nel caso dell'Egitto, anche in Siria sono presenti gruppi religiosi non riconosciuti dal governo perché non facenti parte delle religioni monoteiste abramitiche, che non avendo autonomia in materia di statuto personale devono rivolgersi per tutte le questioni alle corti della Šarī ‘a.