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II. Le S.T.U

1. Soci pubblici

Circa la scelta dei soci, la legge afferma che gli azionisti privati delle società per azioni devono essere scelti tramite procedura di evidenza pubblica, ma questa disposizione non si applica agli eventuali soci pubblici. Per espressa disposizione di legge sono da considerarsi soci pubblici la Regione e la provincia interessata. Per quanto riguarda altri soggetti, come ad esempio i gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica e gli enti erogatori di pubblici servizi, essi devono essere considerati pubblici qualora l’operazione di trasformazione attenga direttamente alle finalità istituzionali di tali soggetti272.

Le società di trasformazione urbana possono essere costituite dalle città metropolitane ed i Comuni, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione. Il legislatore così dicendo ha distinto i ruoli degli enti menzionati dalla norma273.

Attenendosi al dato letterale è da ritenersi che, sul versante pubblico, si tratti di una “società soggettivamente limitata”. In tal senso depone l’indicazione specifica dei soggetti promotori (comuni e città metropolitana), di quelli eventualmente partecipanti (Provincia e Regione) e dei soggetti privati274. A differenza del modello francese i soci di “parte pubblica” sarebbero stati distinti in soci promotori e partecipanti275.

L’art. 1 della legge n. 83/597 (ora art. 1521-1 del codice generale delle collettività territoriali francese), modificata ed integrata, stabilisce che i comuni, i dipartimenti, le Regioni e i loro raggruppamenti possono, nell’ambito delle loro competenze stabilite per legge, costituire società di

272

G. Storto, Le società di trasformazione urbana, contesto legislativo, caratteri, profili

giuridici e problematiche applicative. Le modalità di attuazione nell’esperienza di 11 Comuni, ed. de Il Sole24Ore - Edilizia ed Urbanistica, p. 74.

273

G. Bergonzini, Le società di trasformazione urbana cit., p. 127.

274

M. Cammelli - A.Ziroldi, Le società a partecipazione pubblica nel sistema locale, cit.,471 ; M. Breganze, Le società di trasformazione urbana:prime note, cit., 171.

275

131 economia mista locali cui partecipino soggetti privati o altri soggetti pubblici, per realizzare operazioni di trasformazione, di costruzione o per l’espletamento di servizi pubblici a carattere industriale o commerciale, o per altre attività di interesse generale276.

La Provincia e la Regione qualora lo preveda lo strumento urbanistico, possono partecipare alla società nell’ambito interessato dagli interventi di trasformazione urbana, la localizzazione di opere pubbliche o di funzione di interesse sovracomunale277.

È aperta la partecipazione solamente alle Province e alle Regioni di riferimento territoriale278, agli enti che possono essere coinvolti nella partecipazione azionaria sulla base di un valutazione propria dell’ente promotore279.

In base al principio di cooperazione tra Regione ed enti locali, nel rispetto e con la piena valorizzazione delle attribuzioni dei singoli soggetti coinvolti, è infatti contemplata tale partecipazione. La partecipazione della Provincia è opportuna nei casi in cui il piano preveda anche la realizzazione di interventi di interesse provinciale e può anche essere utile nei casi di associazione tra più comuni, in modo da favorire i processi di aggregazione. La Regione potrà assicurare il proprio contributo affiancando gli enti che si associano per realizzare un opera nel territorio di diverse province, anche sperimentando innovative modalità di finanziamento delle opere pubbliche previste dal piano o per analoghe situazioni280. La presenza nelle Stu di questi soggetti qualificati permette anche l’accesso a programmi di

276

L. De Lucia, Brevi cenni sulle società locali di economia mista di trasformazione

urbana nell’ordinamento francese, cit., 47.

277

C. Linzola, Società di trasformazione urbana , cit., 1288.

278

A. Negro, Le privatizzazioni negli enti locali territoriali, cit., 1764.

279

V. Martelli, I servizi e gli interventi pubblici locali, cit.,673; S .Nicodemo, Società locali

per la gestione dei servizi e realizzazione di infrastrutture:dalla legge 142790 alla legge 127/97, cit., 662.

280

Circ. Min. lav. pubb, 11 dicembre 2000, prot. n. 622/Segr., cit., punto 1.1 ”Condizioni per la formazione su iniziativa dell’amministrazione comunale”.

132 finanziamento regionali281.

Qualora l’attività di trasformazione urbana includa in un intervento immobili di proprietà dello Stato, l’art.30, comma 2, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che alle società, promosse a norma dell’art. 120 T.U.E.L., può partecipare anche il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio. Tali disposizioni, volte a coinvolgere lo Stato nei progetti di trasformazione urbana in stretta collaborazione con gli enti locali, vanno accolte secondo alcune osservazioni in modo favorevole. Con la partecipazione dello Stato alle Stu, i comuni potranno disporre più facilmente delle aree urbane demaniali e lo Stato potrà partecipare a progetti estesi anche alle aree attigue a quelle di sua proprietà, appartenenti ai comuni e ai privati282. Se alle società in esame possono partecipare, oltre agli enti pubblici espressamente indicati dal legislatore, altri le cui finalità istituzionali possano trarre vantaggio dall’intervento per il quale viene ipotizzata la costituzione della società e facendo leva sul fatto che la legge n. 142/90 modificata dall’art. 17, comma 58, della legge n. 127/97, con riguardo alle società per la gestione di servizi pubblici, consente genericamente “la partecipazione di più soggetti pubblici o privati”, è ragionevole ritenere che sia possibile anche l’adesione di enti pubblici diversi da quelli indicati283

. Dalla lettera della norma parrebbe esclusa la partecipazione di altri enti284, proprio perché stabilito diversamente rispetto alla legge sulle autonomie locali, riguardo alle società per la gestione dei servizi pubblici, dove si prevedeva la partecipazione di più soggetti pubblici o privati285. Se alla fattispecie in

281

S. Scarane, S.T.U. da ripensare mentre arrivano nuovi finanziamenti, in ItaliaOggi del 22 maggio 2002, p. 35.

282

P. Avarello, Le Stu: valutazioni e prospettive, in Rapporto dal Territorio 2003, INU edizioni, 2003, p.65.

283

G. Bergonzini, Le società di trasformazione urbana cit., p. 129.

284

C. Mengoli, Manuale di diritto urbanistico,cit.,397 ; M. Breganze, Le società di

trasformazione urbana: prime note, cit.,171.

285

F.A. Brucoli, Le società di trasformazione urbana come previste nella legge

133 esame si ritenesse applicabile il D.P.R. n. 533/96, che contempla la partecipazione alla società mista di soggetti pubblici e privati, la conclusione sarebbe diversa286. L’apertura della compagine sociale alla partecipazione di altri enti pubblici, oltre quelli indicati legislativamente sarebbe pacifica287 allorché la partecipazione sia funzionale rispetto ai loro fini istituzionali ed opportuna in considerazione degli scopi affidati alle società di trasformazione urbana288. Agendo iure privatorum altre amministrazioni pubbliche debbono affrontare il procedimento ad evidenza pubblica, per poter entrare nella compagine sociale289. Se la preclusione all’ingresso in società di altri soggetti pubblici è da escludere, dovranno però essere rese note le motivazioni che ne giustificano il coinvolgimento290. La più volte citata circolare ministeriale in una prospettiva meno rigorosa291 ritiene che gli enti gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica e gli enti erogatori di pubblici servizi siano da ritenere soggetti pubblici, sottratti alla gara, se ed in quanto gli obiettivi della trasformazione urbana coinvolgano direttamente le finalità istituzionali di tali soggetti292. Con l’inciso “anche con la partecipazione della Provincia e della Regione”, si deve intendere come l’affermazione di un riconoscimento agli enti menzionati di un ruolo di preminenza rispetto ad altri eventuali soci pubblici, in virtù dei poteri loro attribuiti in materia di urbanistica e di governo del territorio e dell’ambiente, dispensando il comune dal dover prime note, cit., 171.

286

C. Mengoli, Manuale di diritto urbanistico, cit., 397.

287

P. Urbani, Le società di trasformazione urbanistica, cit., 665. Si precisa che tali soggetti possono conferire i beni in proprietà o mediante concessione del diritto di superficie (P. Urbani, Le società di trasformazione urbanistica, cit., 665).

288

M. Dugato, Le società di trasformazione urbana e l’uso delle aree urbane tra normativa

statale e disciplina regionale di dettaglio, cit., 287.

289

G. Pagliari, Le società di trasformazione urbana, cit., 91.

290

L. Cesarini, Le società di trasformazione urbana: profili giuridici , cit., 5.

291

Circ. Min. lav. pubb., 11 dicembre 2000, prot. n. 622/Segr., cit., punto 3.1 ”avvio dell’iniziativa” lett. c.

292

G. De Marzo, Le società di trasformazione urbana, cit., 17/27; L. De Lucia, I profili

giuridici, cit., 74; F. Mazzonetto, Le società di trasformazione urbana: aspetti problematici e prospettive di utilizzo anche alla luce delle nuove tendenze legislative, p. 308.

134 motivare l’ingresso dei due enti nominati all’interno della compagine sociale. Nel caso della partecipazione di altri enti pubblici l’Ente dovrà invece rendere conto delle ragioni del loro diretto coinvolgimento in società293. Recentemente il giudice amministrativo ha ammesso la possibilità che alla società di trasformazione urbana partecipino soggetti pubblici diversi da quelli indicati dall’art. 120 T.U.E.L.294

2. Modalità di scelta dei soci privati

Circa le modalità di scelta dei soci privati, la circolare ministeriale ha suggerito il ricorso al D.P.R. 16 novembre 1996, n. 533, sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli Enti territoriali. Tuttavia l’art. 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che il ricorso all’analogia non sia più praticabile in quanto la Legge n. 448/2001 ha distinto i servizi pubblici locali in servizi a rilevanza industriale e servizi privi di tale rilevanza. Però nessuna di tali discipline si adatta alle Stu: la prima è infatti volta a limitare a casi particolari la formula della società mista; la seconda si riferisce ad attività a carattere non industriale.

Per quanto attiene alle procedure ed ai criteri da seguire per la scelta dei soci privati, può continuare a costituire un punto di riferimento per gli Enti locali, lo schema del citato D.P.R. n. 533/1996 almeno fino a quando non sarà emanata una specifica disposizione nazionale o regionale.

La legge non individua le caratteristiche entro le quali devono essere scelti i soci. In sede Ministeriale è stato suggerito di ricercare i soci privati tra i soggetti che abbiano conoscenza ed esperienza nei settori immobiliari con particolare riferimento a coloro in grado di offrire servizi integrati; infatti la Stu, come si fa da diversi anni in molti paesi europei e mondiali, si dovrebbe

293

M. Dugato, Oggetto e regime delle società di trasformazione urbana, cit., 589 - 590.

294

T.A.R. Veneto, Sez I, 9 dicembre 2004,n. 4280, cit.,9/12; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 16 giugno 2005, n. 1305, cit., 26/39.