• Non ci sono risultati.

La sollecitazione di deleghe

Nel documento IL NEL DIRITTO COMMERCIALE: IL (pagine 123-126)

5. Il voting trust in Italia. Una soluzione possibile?

5.2 La partecipazione degli azionisti di minoranza

5.2.3 La sollecitazione di deleghe

Prima del D.Lgs. n. 27/2010 la sollecitazione delle deleghe doveva essere rivolta alla generalità degli azionisti ed era effettuata da un soggetto promotore,130 su incarico del committente, mediante diffusione del prospetto e del modulo di delega. Il committente doveva possedere azioni in misura almeno pari all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa. La Consob poteva stabilire percentuali inferiori per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso. Alle associazioni di azionisti era invece consentita la raccolta di deleghe tra i propri associati mediante diffusione di un modulo, seppure al di fuori della complessa procedura di sollecitazione. Con l’intervento novativo del legislatore si assiste ad una modifica sostanziale della disciplina della sollecitazione in materia di deleghe di voto, con l’introduzione di significative semplificazioni. Ad oggi, si considera “sollecitazione” qualsiasi richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto. Prima dell’intervento che ne ha

quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute. Nel presente modulo non è pertanto prevista la possibilità di autorizzare il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.”

130 Art. 140 Tuf ante riforma: “La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento,

alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime società, gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le Sim.”

121

modificato la disciplina, non era presente alcun riferimento numerico, ma più in generale, si parlava di sollecitazione come una richiesta di conferimento

di deleghe di voto rivolta alla generalità dei soci.

Nessun quantum, dunque, ma solo un quommodo.

Il legislatore italiano ha eliminato il requisito del possesso azionario e ha previsto che la sollecitazione venga effettuata direttamente dal promotore, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega, senza bisogno di servirsi di un intermediario. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato direttamente dal promotore.

Oggi, la sollecitazione di deleghe può essere anche rivolta alla raccolta di deleghe di voto che non aderiscano alle proposte o alle raccomandazioni espresse dal promotore nel prospetto. Si ritiene, infatti, che la possibilità per l’azionista di aderire alla sollecitazione anche nel caso in cui non condivida tutte le proposte del promotore possa incentivare il ricorso a tale strumento. È pertanto rimessa al promotore la scelta di accettare la sola raccolta di deleghe aderenti alle proprie proposte di voto (c.d. one way proxy) oppure di raccogliere anche le deleghe non adesive (c.d. dual proxy).

Alla luce della nuova disciplina si assiste ad una vera e propria liberalizzazione della figura del promotore che conduce, come anticipato, alla possibilità che la sollecitazione delle deleghe possa essere promossa anche dalla società emittente. All’uopo, va chiarito come la normativa primaria non lo preveda espressamente ma una conferma perviene dal Regolamento Emittenti Consob. Con esso, il regolatore preclude alla società emittente, promotrice di una sollecitazione, di votare in modo

122

difforme rispetto alle istruzioni ricevute131 e impone alla società di accettare anche istruzioni di voto non conformi alle proprie proposte.132

La procedura della sollecitazione non si presenta più, dunque, come strumento deputato a favorire gli interessi del committente al fine di raccogliere adesioni per una determinata scelta imprenditoriale, bensì come una possibile soluzione al difficile problema dell’assenteismo degli azionisti di minoranza dalla vita societaria. Si osservi, inoltre, come a fronte della liberalizzazione della procedura di sollecitazione si è assistito ad un sensibile alleggerimento degli oneri pubblicitari. L’obbligo di invio preventivo del prospetto alla Consob non è più richiesto ed il controllo dell’autorità di vigilanza, che prima si sostanziava in un controllo ex ante ed ex post, si colloca solo ex post su un prospetto già pubblicato. Tali agevolazioni, insieme al venir meno dell’obbligo di pubblicazione dell’avviso di avvio delle operazioni sulla stampa specializzata e sul sito internet che diviene una facoltà rimessa alla decisione del promotore,

131 Cfr. art. 138, comma 4, Regolamento Emittenti Consob, delibera n. 11971 del 14 maggio 1999: “Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla

società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.”

132 Cfr. art. 138, comma 2, Regolamento Emittenti Consob, delibera n. 11971 del 14 maggio 1999:”Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme

alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.”

123

rispondono all’intentio di rendere meno gravose e costose le procedure per il conferimento delle deleghe.

Nel documento IL NEL DIRITTO COMMERCIALE: IL (pagine 123-126)