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Accordo sull’agevolazione degli scambi

8 Spedizioni accelerate

8.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo accelerato almeno per le merci entranti attraverso impianti aeroportuali alle persone che richiedono un tale trattamento, mantenendo tuttavia il controllo doganale.11 Se un Paese membro utilizza criteri12 limitativi per quanto riguarda le persone che possono richiedere un tale trattamento, esso potrà esigere nei criteri pubblicati che, come condizioni di autorizzazione per l’applicazione del trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2 alle sue spedizioni accelerate, il richiedente:

(a) fornisca l’infrastruttura adeguata e garantisca il pagamento delle spese doga-nali legate al trattamento delle spedizioni accelerate nel caso in cui il richie-dente adempia le prescrizioni del Paese membro per l’esecuzione di questo trattamento in un apposito impianto;

10 Una misura indicata al paragrafo 7.3 lettere (a)–(g) è prevista per gli operatori autorizzati se è generalmente disponibile per tutti gli operatori.

11 Nel caso in cui un Paese membro applichi una procedura che prevede il trattamento di cui al paragrafo 8.2, la presente disposizione non obbliga tale Paese membro a intro-durre procedure distinte di svincolo accelerato.

12 Questi eventuali criteri in materia di richiesta si aggiungono alle prescrizioni del Paese membro applicabili a tutte le merci o le spedizioni entranti attraverso impianti aeroportuali.

Agevolazione degli scambi. Acc.

(b) presenti prima dell’arrivo di una spedizione accelerata le informazioni necessarie allo svincolo;

(c) versi tariffe il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi per garantire il trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2;

(d) mantenga un grado elevato di controllo sulle spedizioni accelerate garanten-do la sicurezza, la logistica e la tecnologia di tracciatura interne, dal ritiro alla consegna;

(e) garantisca la spedizione accelerata dal ritiro alla consegna;

(f) assuma la responsabilità del pagamento di tutti i dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni all’autorità doganale per le merci;

(g) abbia dei buoni precedenti in materia di rispetto di leggi e regolamenti doga-nali e di altre leggi e regolamenti connessi;

(h) soddisfi le altre condizioni direttamente legate all’applicazione effettiva del-le del-leggi, dei regolamenti e deldel-le prescrizioni procedurali del Paese membro, specificamente riferite alla concessione del trattamento descritto al sottopa-ragrafo 8.2.

8.2 Fatti salvi i sottoparagrafi 8.1 e 8.3, i Paesi membri:

(a) riducono al minimo la documentazione richiesta per lo svincolo delle spedi-zioni accelerate, conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 e, per quanto possibile, prevedono lo svincolo in base a una presentazione unica di infor-mazioni concernenti determinate spedizioni;

(b) prevedono in circostanze normali lo svincolo delle spedizioni accelerate il più rapidamente possibile dopo l’arrivo, a condizione che siano state presen-tate le informazioni richieste per lo svincolo;

(c) si sforzano di applicare il trattamento previsto alle lettere (a) e (b) alle spedi-zioni, qualunque sia il loro peso o il loro valore, riconoscendo che un Paese membro è autorizzato a prescrivere procedure di entrata supplementari, compresi la presentazione di dichiarazioni e relativi giustificativi e il paga-mento di dazi e tasse, e di limitare questo trattapaga-mento in base al tipo di merci a condizione che il trattamento non sia limitato a merci di scarso valore quali per esempio documenti; e

(d) prevedono, per quanto possibile, un valore di spedizione o un importo impo-nibile de minimis, per i quali non sono riscossi né dazi doganali né tasse, tranne che per alcune merci prescritte. Le tasse interne, come le tasse sul valore aggiunto e le accise, applicate alle importazioni conformemente all’articolo III del GATT 1994, non sono soggette alla presente disposizione.

8.3 Nessuna disposizione dei sottoparagrafi 8.1 e 8.2 influisce sul diritto di un Paese membro di esaminare, trattenere, sequestrare o confiscare merci o di rifiutarne l’entrata, o di effettuare controlli dopo lo sdoganamento, anche in relazione all’utilizzo di sistemi di gestione dei rischi. Inoltre, nessuna disposizione dei sottopa-ragrafi 8.1 e 8.2 impedisce a un Paese membro di esigere, come condizione dello svincolo, la presentazione di informazioni supplementari e il rispetto delle prescri-zioni in materia di licenze non automatiche.

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9 Merci deperibili13

9.1 Al fine di impedire qualsiasi perdita o deterioramento evitabili di merci deperi-bili e a condizione che siano adempiute tutte le prescrizioni regolamentari, ogni Paese membro prevede di accordare lo svincolo delle merci deperibili:

(a) in circostanze normali, il più rapidamente possibile; e

(b) in circostanze eccezionali, se del caso, al di fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali e delle altre autorità competenti.

9.2 Ogni Paese membro accorda il grado di priorità adeguato alle merci deperibili quando pianifica gli esami che possono essere richiesti.

9.3 Ogni Paese membro adotta disposizioni, o autorizza un importatore ad adottare disposizioni, per l’adeguato immagazzinamento delle merci deperibili nell’attesa del loro svincolo. Il Paese membro può esigere che gli impianti di immagazzinamento predisposti dall’importatore siano stati autorizzati o designati dalle sue autorità competenti. La circolazione delle merci verso questi impianti di immagazzinamento, compresa l’autorizzazione rilasciata all’operatore per la circolazione delle merci, può essere soggetta, se necessario, all’approvazione delle autorità competenti. Se possibile e compatibilmente con la legislazione nazionale, su richiesta dell’impor-tatore, il Paese membro prevede le procedure necessarie all’esecuzione dello svinco-lo in questi impianti di immagazzinamento.

9.4 In caso di importanti ritardi nello svincolo delle merci deperibili, e su richiesta scritta, il Paese membro importatore comunica, per quanto possibile, i motivi del ritardo.

Art. 8 Cooperazione tra organismi di frontiera

1. Ogni Paese membro garantisce che le sue autorità e i suoi organismi responsabili dei controlli e delle procedure alla frontiera concernenti l’importazione, l’esporta-zione e il transito di merci coordinino le loro attività al fine di agevolare gli scambi.

2. Ogni Paese membro coopera, per quanto possibile, secondo modalità reciproca-mente convenute con altri Paesi membri con i quali ha una frontiera in comune, al fine di coordinare le procedure ai valichi di frontiera per agevolare il commercio transfrontaliero. La cooperazione e il coordinamento possono includere:

(a) l’armonizzazione dei giorni e delle ore di lavoro;

(b) l’armonizzazione delle procedure e delle formalità;

(c) lo sviluppo e la condivisione di impianti comuni;

(d) controlli congiunti;

(e) l’istituzione di un posto di controllo unico alla frontiera.

13 Ai fini di questa disposizione, le merci deperibili sono merci che si decompongono rapidamente a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condi-zioni di immagazzinamento adeguate.

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Art. 9 Circolazione delle merci destinate all’importazione sotto controllo doganale

Ogni Paese membro autorizza, per quanto possibile e a condizione che siano adem-piute tutte le prescrizioni regolamentari, la circolazione sul suo territorio di merci destinate all’importazione sotto controllo doganale da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale sul suo territorio da cui sarebbe effettuato lo svincolo o lo sdoganamento.

Art. 10 Formalità relative all’importazione, all’esportazione e al transito 1 Formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta

1.1 Al fine di ridurre al minimo gli effetti e la complessità delle formalità d’impor-tazione, esportazione e transito e di ridurre e semplificare le prescrizioni in materia di documentazione richiesta per l’importazione, l’esportazione e il transito, e tenen-do conto degli obiettivi politici legittimi e di altri fattori quali il cambiamento delle circostanze, le nuove informazioni rilevanti, le pratiche commerciali, le tecniche e la tecnologia disponibili, le migliori pratiche internazionali e i contributi delle parti interessate, ogni Paese membro esamina queste formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta e, in base ai risultati dell’esame, fa in modo, se opportuno, che tali formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta:

(a) siano adottate e/o applicate al fine di garantire uno svincolo e uno sdogana-mento rapidi delle merci, in particolare delle merci deperibili;

(b) siano adottate e/o applicate in modo tale da ridurre i tempi e i costi sostenuti dai commercianti e dagli operatori per ottemperare alle medesime;

(c) costituiscano la misura scelta meno restrittiva per il commercio se due o più opzioni sono ragionevolmente disponibili per raggiungere l’obiettivo o gli obiettivi di politica in questione; e

(d) non siano mantenute, anche soltanto in parte, se non sono più necessarie.

1.2 Il Comitato elabora, se del caso, procedure di condivisione tra i Paesi membri delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche.