A) L’ ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL ’ EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
VI) L’ ATTIVITÀ DELL ’I SPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
L’Agenzia: istituzione, competenze e finalità
Dal 1° gennaio 2017 l’attività di vigilanza sui luoghi di lavoro è affidata all’Ispettorato nazionale del lavoro, Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, con apposita convenzione stipulata con il Direttore dell'Agenzia, ne definisce gli obiettivi (art. 2, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149) e ne monitora periodicamente la corretta gestione delle risorse finanziarie (art. 1, comma 3, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149). Le competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro in materia ispettiva sono quelle già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Inps e dall'Inail, coerentemente con il fine di programmare e coordinare a livello centrale e territoriale tutta la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, in ambito contributivo e assicurativo, nonché in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Riguardo questo ultimo ambito è necessario precisare che la competenza in materia di vigilanza in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in via principale e generale, è assegnata alle Regioni (Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), che la esercitano per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali. L’Ispettorato nazionale del lavoro, d’altra parte, conserva la competenza a vigilare nei seguenti ambiti (art. 13 del citato Decreto Legislativo n. 81/2008):
attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di
-costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
lavori mediante cassoni ad aria compressa e lavori subacquei;
-vigilanza congiunta in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti
-ferroviari da esplicarsi con i funzionari incaricati delle ferrovie (già disciplinata dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191);
tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti dei lavoratori (già prevista dal Decreto
-Legislativo 17 marzo 1995, n. 230);
ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, che potranno
-essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
FIGURA 4.A.VI.1: VIGILANZA IN MATERIA PREVENZIONISTICA
L'INL, inoltre, è subentrato nelle ulteriori competenze, residuali rispetto all’attività ispettiva (ad esempio in materia di mediazione nelle controversie di lavoro), già esercitate dagli Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che a loro volta sono diventati articolazioni territoriali della nuova Agenzia.
Tutto ciò premesso, la mission dell’Agenzia, illustrata anche nel Piano della performance 2018-2020 mediante la definizione degli obiettivi strategici ed operativi, si estrinseca nel realizzare una più efficiente ed efficace azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. L’Agenzia deve, quindi, coordinare, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro, delle linee di intervento condivise nella Commissione centrale di coordinamento della vigilanza di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 124/2004 presieduta dal medesimo Ministro, nonché in adempimento della Convenzione triennale con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'azione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, ed a tal fine l'INL definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo, compreso quello proveniente da Inps e Inail. In questo modo viene garantita l'uniformità nell'applicazione delle normative e nei comportamenti ispettivi. Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del decreto istitutivo (Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149), l'attività di coordinamento si realizza anche attraverso la condivisione dei dati di Inps, Inail e dell’Agenzia delle entrate, nonché l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dell'attività di vigilanza, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni nello svolgimento della vigilanza stessa ed orientare le ispezioni verso i fenomeni più significativi, potenziando le capacità di controllo dell'insieme degli organi di vigilanza, in una prospettiva di razionalizzazione delle procedure amministrative e di riduzione dei costi.
Box 4.A.VI.1: Condivisione banche dati 2018
Conformemente a quanto stabilito negli accordi di cooperazione tra INL e Inps in tema di condivisione delle banche dati dell’Istituto, sono stati resi disponibili, nel corso del 2018, per il personale dell’INL, i seguenti applicativi:
- VIG-Agri per i dati relativi alla banca dati DMAG;
- VIG-DM/Emens, per i dati relativi ai DM aziendali;
- Fascicolo Aziende e Cassetto Art/Com, per i dati di artigiani e commercianti;
- BDAI (Banche Dati Attività Ispettiva): nel 2018 è stata completata la fase sperimentale relativa alla banca dati unica dell’attività ispettiva, nella quale confluiscono accessi e risultanze ispettive della vigilanza lavoristica, previdenziale e assicurativa.
L’attività di vigilanza svolta nell’anno 2018: criteri di programmazione
Nel 2018 l'INL ha definito ed approfondito le violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale che l’Agenzia deve fronteggiare, tenendo conto delle esigenze connesse alla tipologia delle vigilanze (lavoristica, previdenziale, assicurativa, tecnica) ed alla localizzazione territoriale dei relativi fenomeni. Tale distinzione, peraltro, rispecchia la nuova organizzazione dell'INL in virtù dell'istituzione di apposite articolazioni che si occupano delle diverse aree tematiche citate.
L’INL, in continuità con il passato, anche nel 2018 ha orientato l’azione di vigilanza nei confronti di illeciti sostanziali, ossia di quei fenomeni di violazione che incidono sulle garanzie fondamentali alla base del rapporto di lavoro e possono avere riflessi sulla leale concorrenza tra le imprese dando luogo a fenomeni distorsivi e di dumping. I controlli sono stati orientati prevalentemente verso i settori che risultano maggiormente “a rischio”, caratterizzati da un più intenso utilizzo di manodopera in occasione delle punte stagionali di attività, tradizionalmente corrispondenti agli ambiti del commercio, della ristorazione, dell’edilizia e dell’agricoltura.
In merito alla dislocazione territoriale del fenomeno permane altresì la consapevolezza, maturata dall’esperienza ispettiva degli anni precedenti, della maggiore concentrazione dei lavoratori occupati in nero nelle regioni meridionali rispetto a quelle del Centro e del Nord Italia, in cui prevalgono differenti tipologie di irregolarità: l’elevata differenza nei livelli di sviluppo fra le citate aree geografiche contribuisce, infatti, ad alimentare in maniera più consistente nel Sud del Paese l’economia ed il lavoro sommersi.
Ciò posto, nelle suddette aree di vigilanza si è proceduto nel modo seguente.
VIGILANZA PREVIDENZIALE. Per l'anno 2018, in relazione ai profili strettamente previdenziali, si è operato sia attraverso l'attività ordinaria che attraverso iniziative di carattere straordinario.
In coerenza e in continuità con le linee di indirizzo adottate nel 2016 dall'Inps - ferme restando le iniziative già ricomprese nella "vigilanza lavoro" (ad es., corretta qualificazione dei rapporti, settore cooperative ecc.) - gli ambiti prioritari di intervento a livello nazionale sono stati individuati secondo i seguenti criteri: “fenomeni trasversali” e “settori produttivi”. Il primo ha identificato delle aree di intervento in funzione di specifici fenomeni irregolari che hanno riguardato: l’utilizzo improprio del lavoro flessibile, il dumping contrattuale, i rapporti di lavoro fittizi, i distacchi transnazionali irregolari o fittizi, la somministrazione illecita o fraudolenta di manodopera, il caporalato. Il secondo criterio ha provveduto ad individuare le aree d’intervento tenendo conto del tasso di irregolarità presente nei diversi settori produttivi e prediligendo:
l’agricoltura, l’edilizia, il settore cooperativistico, le aziende dello sport e dello spettacolo e
quelle del settore terziario, focalizzando gli interventi ispettivi su specifiche criticità presenti all’interno di ciascuno dei summenzionati settori.
VIGILANZA ASSICURATIVA. L'attività di vigilanza assicurativa per l'anno 2018 è stata definita, in continuità con gli anni pregressi, sulla base degli obiettivi strategici e delle linee guida di cui alla "Relazione programmatica" per il triennio 2018-2020. Nell’anno trascorso, l’Inail ha, pertanto, proposto specifiche linee di indagine e conseguente programmazione dell’attività di vigilanza, indicando i criteri utili all’individuazione dei settori che, dalla propria attività investigativa, risultano a maggiore rischio di irregolarità, quali:
LA VERIFICA DEL RISCHIO ASSICURATO. Per garantire l’uniforme applicazione delle tariffe dei premi, gli accertamenti ispettivi sono stati rivolti nei confronti delle aziende assicurate che, sulla base degli indicatori selezionati, svolgono presumibilmente un’attività non coerente con quella dichiarata all’Inail con l’effetto di corrispondere un premio inferiore a quello dovuto. In tale ambito sono stati svolti controlli su specifici settori produttivi verso aziende che hanno modificato il ciclo lavorativo senza segnalare le variazioni del rischio assicurato (pastifici, confezioni, agenzie immobiliari, società di distribuzione energia, gas e reti di telecomunicazioni), nonché nei confronti di aziende che operano nei settori della fabbricazione di cisterne, manutenzione aree verdi, montaggio infissi, montaggio tende, manutenzione e riparazione hardware/software, toelettatura animali e verso aziende con massa retributiva di oltre euro 150.000 che operano nel settore della pulizia industriale e nel servizio di noleggio con conducente.
EVASIONE/ELUSIONE DEI PREMI ASSICURATIVI. Gli accertamenti sono stati rivolti nei
-confronti di soggetti e aziende che versano premi minori di quanto dovuto in quanto presentano denunce con informazioni carenti o erronee circa le attività svolte, le retribuzioni erogate ai lavoratori, ecc. Gli ambiti di intervento sono stati individuati attraverso l’incrocio delle informazioni disponibili nonché, a seguito dell’attività di vigilanza amministrativa, con l’analisi dei flussi delle denunce e della documentazione inoltrate dai datori di lavoro da cui emergano situazioni di irregolarità per informazioni incongruenti con il ciclo lavorativo. Sono stati effettuati accertamenti specifici per verificare il corretto inquadramento delle agenzie di assicurazioni nonché la regolarità contributiva delle cooperative di facchinaggio. Inoltre, è stato avviato l’incrocio di dati con il CONI per la verifica della copertura assicurativa degli sportivi professionisti dipendenti ed altre figure professionali nonché con i Monopoli di Stato nei confronti dei soggetti autorizzati alla gestione delle tabaccherie.
LAVORO SOMMERSO. Gli ambiti di accertamento per il contrasto al lavoro
-sommerso/irregolare, che è spesso collegato a violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sono stati rivolti nei settori produttivi oggetto della programmazione 2018 nei confronti dei soci e dei collaboratori/coadiuvanti che non risultano assicurati, pur possedendo i requisiti per l’assoggettamento all’obbligo assicurativo.
CONTROLLI AMMINISTRATIVI. Attraverso l'incrocio sistematico dei dati Inail con quelli
-delle altre amministrazioni è stata svolta un’attività di vigilanza amministrativa nei confronti di imprese e lavoratori autonomi che, pur soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non risultano aver instaurato alcun rapporto assicurativo con l'Inail. Per tali categorie è previsto l’inoltro al datore di lavoro di una diffida ad adempiere agli obblighi di legge.
VIGILANZA LAVORISTICA. La programmazione della vigilanza per l’anno 2018 ha
-focalizzato i propri interventi su quei fenomeni maggiormente significativi sia in ambito nazionale che locale, ovvero relativi a specifici settori merceologici, sviluppando anche sinergie con altre Amministrazioni (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri) che sono competenti a controllare, oltre ai profili di stretta competenza, anche quelli inerenti il
rapporto di lavoro. È stata confermata la spiccata attenzione ai macrofenomeni che sono permanentemente oggetto dell’attività di vigilanza, in particolare:
“LAVORO NERO”. Considerata la diffusione non uniforme di tale fenomeno sul territorio
-nazionale la pianificazione dei controlli è stata effettuata tenendo conto dei dati concernenti l'incidenza del lavoro sommerso, sia in funzione del territorio che del settore economico di riferimento. Particolarmente interessati dal lavoro sommerso, per ragioni sostanzialmente connesse all'intensità del lavoro, concentrata in determinati periodi, e all'elevato turnover del personale, sono l'edilizia, il commercio, la ristorazione e l'agricoltura. La programmazione delle azioni di vigilanza ha tenuto conto del fatto che al fenomeno del sommerso sono spesso connessi, in modo strutturale, altri comportamenti illeciti quali, ad esempio, l'immigrazione clandestina ed il caporalato, lo sfruttamento del lavoro minorile o il ricorso a forme di interposizione illecita nonché la mancata formazione/informazione dei lavoratori. Il fenomeno del lavoro "nero", del resto, coinvolge frequentemente quelle categorie di soggetti che, in ragione della propria condizione economica, risultano particolarmente vulnerabili e che sono costrette ad accettare condizioni di lavoro disagiate (ad es.
lavoratori extracomunitari spesso privi del permesso di soggiorno o soggetti alla prima esperienza lavorativa).
CONTRASTO AL CAPORALATO. Nel 2018 è proseguita l'azione di contrasto al fenomeno
-del caporalato nel settore agricolo in sinergia con altri soggetti istituzionali (Arma dei Carabinieri, ASL, Guardia di Finanza), favorendo la costituzione di task forces a livello interregionale e l’intensificazione delle modalità interforze, soprattutto in concomitanza con periodi di raccolta e/o di trasformazione dei prodotti agricoli.
CORRETTA QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO. L’INL ha continuato a svolgere
-un'adeguata attività di vigilanza sulla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro con controlli mirati a verificare l’eventuale utilizzo improprio di tipologie di contrattuali flessibili che hanno determinato la conseguente riqualificazione dei rapporti di lavoro, ponendo particolare attenzione a quelle forme contrattuali che maggiormente si prestano ad essere utilizzate per l’elusione degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le partite IVA.
A seguito dell’accertamento, in sede di attività di vigilanza, del distorto utilizzo delle fattispecie contrattuali flessibili, sono stati riqualificati 5.475 rapporti di lavoro, prevalentemente concentrati nei settori merceologici: Sanità e assistenza sociale (cod.
Ateco Q): 780; Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (cod. Ateco I): 769;
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (cod. Ateco N): 744;
Costruzioni (cod. Ateco F): 674. I controlli hanno riguardato anche la nuova disciplina in tema di lavoro occasionale, introdotta dall’art. 54 bis, Decreto Legge n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), oggetto di specifica attenzione nel Documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2018. Come nell’anno precedente, anche nel 2018 gli illeciti in tale materia sono risultati più frequenti nel settore della sanità e dell’assistenza sociale, in una percentuale pari al 40% dei casi, decisamente superiore a quella riscontrata nelle restanti attività economiche. Sotto il profilo della loro distribuzione territoriale, tali violazioni risultano infine essere prevalentemente concentrate nelle regioni del Centro-Nord (circa il 94%) con particolare riferimento ad Emilia Romagna (984), Lombardia (689), Veneto (538), Liguria (484) e Piemonte (432).
ESTERNALIZZAZIONI FITTIZIE E DISTACCO TRASNAZIONALE. Gli accertamenti in materia
-di appalto/subappalto, -distacco o somministrazione abusiva/fraudolenta, hanno contribuito a garantire, anche nel corso del 2018, la corretta applicazione degli istituti normativi e contrattuali nei confronti dei lavoratori interessati nonché a limitare i fenomeni di dumping determinati dal ricorso a forme fittizie di esternalizzazione del processo produttivo. L’accertamento di tali fattispecie illecite ha coinvolto, nel corso
dell’anno, complessivamente 10.877 lavoratori. Il recepimento della direttiva 2014/67/UE, con il Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136, ha imposto una rinnovata attenzione alle ipotesi di distacco transnazionale, anche in ragione dei nuovi criteri di verifica della genuinità del distacco messi a disposizione del personale ispettivo e dei nuovi obblighi comunicazionali in capo ai soggetti distaccanti. I casi di fenomeni interpositori rilevati sono risultati così distribuiti nei diversi settori merceologici:
Trasporto e magazzinaggio (cod. Ateco H): 1.951 lavoratori interessati; Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (cod. Ateco N): 1.927 lavoratori interessati; Costruzioni (cod. Ateco F): 1.902 lavoratori interessati; Attività manifatturiere (cod. Ateco C): 1.592 lavoratori interessati. Le regioni maggiormente coinvolte sono risultate essere: Emilia Romagna (2.442 lavoratori interessati), Lazio (1.808 lavoratori interessati), Lombardia (1.359 lavoratori interessati), Veneto (1.292 lavoratori interessati) e Piemonte (931 lavoratori interessati). Nelle regioni del Nord Italia è risultata essere prevalente anche la concentrazione delle fattispecie rilevate di distacco transnazionale fittizio (663 lavoratori interessati).Tale fenomenologia è stata infatti intercettata in particolare nelle regioni Friuli Venezia Giulia (322 lavoratori coinvolti), Lombardia (104 lavoratori) ed Emilia Romagna (80 lavoratori) e, per quanto riguarda i settori merceologici, nelle attività: Manifatturiere (cod. Ateco C): 332 lavoratori coinvolti (di cui 309 in Friuli Venezia Giulia); Costruzioni (cod. Ateco F): 114 lavoratori coinvolti (di cui 42 in Veneto e 27 in Lombardia); Altre attività di servizi (cod. Ateco S): 96 lavoratori coinvolti (di cui 62 in Lombardia e 29 in Piemonte);
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (cod. Ateco N): 52 lavoratori coinvolti (di cui 44 in Emilia Romagna); Trasporto e magazzinaggio (cod.
Ateco H): 34 lavoratori coinvolti (di cui 22 nelle Marche).
LAVORO NELLE COOPERATIVE. Anche per l'anno 2018 sono state effettuate iniziative
-ispettive utili a verificare la corretta applicazione della normativa lavoristica nel settore cooperativo. Si conferma, pertanto, una particolare attenzione ai comportamenti elusivi realizzati, in particolare, dalle c.d. cooperative spurie, con l'attivazione di verifiche in sinergia con le altre Amministrazioni competenti, specificamente il Ministero dello sviluppo economico. La continuità dell'attività di controllo ispettivo è stata supportata, così come negli anni passati, dagli Osservatori sulla cooperazione, a livello centrale e territoriale. Tali organismi, istituiti in attuazione del Protocollo sulla cooperazione siglato in data 10 ottobre 2007 tra il Ministero del lavoro e il Ministero per lo sviluppo economico insieme con Agci Lazio, Confcooperative Lazio e Legacoop Lazio, al fine di controllare il fenomeno della cooperazione spuria e la sua proliferazione e di fornire elementi utili ad indirizzare efficacemente l’attività ispettiva, hanno consentito di conseguire risultati positivi grazie alla partecipazione ed al confronto con le parti sociali. Gli accertamenti hanno riguardato la regolarità della costituzione e dello svolgimento dei rapporti di lavoro con i soci, nonché l’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, frequentemente oggetto di violazioni che si realizzano soprattutto in presenza di fenomeni interpositori illeciti, con particolare riferimento ai siti ed ai settori merceologici in cui operano cooperative di grandi dimensioni. Specifica attenzione è stata rivolta alla tutela dei crediti di lavoro dei soci lavoratori in presenza di fenomeni di consistente riduzione del costo del lavoro ottenuti mediante l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di reale rappresentatività. Gli interventi ispettivi sono stati infatti finalizzati al recupero della retribuzione dovuta in applicazione dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legge n. 248/2007 (conv. da L. n. 31/2008) in base al quale, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, le società cooperative applicano ai soci lavoratori trattamenti economici complessivi “non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
CONCILIAZIONI MONOCRATICHE E DIFFIDE ACCERTATIVE. Sulla scorta dei risultati
-positivi conseguiti dalla conciliazione monocratica di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sia in termini di conciliazioni effettuate che di efficacia nella risoluzione delle controversie, nel corso del 2018 gli Ispettorati del lavoro continuano a valorizzare tale istituto quale strumento privilegiato di definizione delle richieste di intervento. La conciliazione monocratica, infatti, sia per la tempistica che per gli effetti che produce, si rivela assolutamente idonea a garantire al lavoratore una tutela rapida e sostanziale sotto entrambi i profili, retributivo e previdenziale, considerato altresì che il verbale di conciliazione, ad istanza di parte, acquista efficacia esecutiva.
Box 4.A.VI.2: Strumenti di compliance preventiva.
In tema di compliance l’attività dell’INL si caratterizza per l’utilizzo dell’istituto della Conciliazione monocratica e per l’attività di prevenzione e promozione della legalità presso gli stakeholders del mondo del lavoro, nonché per un’attività formativa incrociata utile alla elevazione professionale dell’intero corpo ispettivo.
La conciliazione monocratica si caratterizza per il fatto di ricondurre alla regolarità i rapporti di lavoro anche prima dell’attivazione del procedimento ispettivo (conciliazione monocratica preventiva).
L’istituto in parola non solo previene un possibile contenzioso tra le parti ma esclude altresì un’azione ispettiva, riguardo agli aspetti oggetto della conciliazione. L’accordo raggiunto in sede di conciliazione, ove correttamente adempiuto con il pagamento integrale delle somme dovute al lavoratore ed il versamento dei contributi e dei premi assicurativi, estingue il procedimento ispettivo ed obbliga l’Amministrazione ad archiviare la posizione del datore di lavoro escludendo la possibilità di irrogare sanzioni in merito a quanto è stato oggetto di accordo, consentendo la regolarizzazione per il passato.
L’attività di prevenzione e promozione, prevista dall’art. 8 del D.Lgs n.124 del 2004, consiste in iniziative, locali e/o nazionali, mirate ad illustrare le corrette modalità di applicazione della normativa vigente in materia di lavoro e di legislazione sociale, al fine di incentivare la diffusione di condotte virtuose dei soggetti operanti nel mercato di lavoro. In merito a quest’ultima attività, gli ispettorati territoriali del lavoro hanno pianificato e realizzato 403 incontri, distribuiti su tutto il territorio nazionale ed indirizzati alle parti sociali ed agli ordini professionali. I principali argomenti oggetto di approfondimento hanno riguardato, tra l’altro: lavoro sommerso; caporalato in agricoltura; il distacco e la mobilità internazionale dei lavoratori; le esternalizzazioni di manodopera e il corretto utilizzo della somministrazione di lavoro; il trattamento retributivo del socio lavoratore; rapporti di lavoro e sicurezza sul lavoro; testo unico salute e sicurezza sul lavoro; progetto sicurezza in edilizia; videosorveglianza e Regolamento (UE) n. 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).
La promozione della legalità, inoltre, è declinata anche attraverso la stipula di protocolli di collaborazione con altre amministrazioni, nonché con alcuni ordini professionali.
L’attività formativa del 2018 si è caratterizzata per la partecipazione di personale ispettivo dell’INL ad incontri di aggiornamento e di approfondimento su tematiche collegate al rapporto di lavoro.
In particolare, l’Inps, di concerto con l’INL, anche per l’anno 2018 ha svolto degli interventi formativi
In particolare, l’Inps, di concerto con l’INL, anche per l’anno 2018 ha svolto degli interventi formativi