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Struttura e responsabilità

Nel documento MANUALE DEL SISTEMA SICUREZZA (pagine 15-22)

4. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGSL)

4.4 Attuazione e funzionamento

4.4.1 Struttura e responsabilità

L’Azienda, consapevole che la a responsabilità della salute e sicurezza dei lavoratori è dell’alta direzione, ha provveduto a designare la struttura operativa sotto riportata.

Legale rappresentante

Responsabile sistema di gestione per la sicurezza

Medico competente

Responsabile servizio prevenzione e protezione

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Addetti al servizio prevenzione e protezione

Addetti al servizio primo soccorso

preposti

Questo organigramma è anche riportato in forma nominativa come allegato al presente Manuale.

I ruoli e le responsabilità sono indicate nel Mansionario.

Datore di lavoro (DL)

La Datore di lavoro è conscio che (TU, Art. 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili “) non può delegare le seguenti attività:

 la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’articolo 28;

 la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

ha inoltre (TU Art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”) le seguenti principali responsabilità

nominare il Medico Competente (MC)

 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,

 richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

 richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione;

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

 informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, copia del documento “Analisi e valutazione dei rischi”

 richiedere contrattualmente ai subappaltatori l’osservanza del SGSL implementato in Azienda

 comunicare agli Enti di controllo, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni;

 convocare le riunioni periodica sulla sicurezza;

 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

 comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Responsabile del Sistema di Gestione per la Sicurezza (RSGSL)

(RSGSL) la specifica responsabilità di assicurare che :

 il sistema di gestione sia implementato e applichi i requisiti richiesti durante tutte le fasi di lavorazione e ad ogni livello dell’organizzazione.

le prescrizioni SGSL siano applicate e mantenute aggiornate;

individuare in collaborazione con RSPP,RSL, Medico Competente il piano annuale di

monitoraggio di 1° Livello (monitoraggio tra operatore e preposto) e farlo approvare dalla Datore di lavoro

preparare, annualmente il piano di monitoraggio di 2° Livello (completo di definizione obiettivi e relativi indicatori di prestazione), e le relative Visite Ispettive Interne

i rapporti sulle prestazioni del SGSL vengano presentati all’alta direzione per la revisione e come base per il miglioramento del sistema.

verificare l’impegno al miglioramento continuo del SGSL di tutti coloro che rivestono un ruolo di responsabilità gestionale.

 verificare lo stato di formazione/informazione del personale in materia di sicurezza

 provvedere, di concerto con la Direzione e con il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, alla designazione degli addetti alla gestione delle emergenze (addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso, etc)

 gestire i rapporti con il Medico Competente

gestire i rapporti con il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS)

gestire le NC di 1° livello (intervento diretto ed immediato per la rimozione del problema tecnico od organizzativo riscontrato)

gestire le NC di 2° livello (che normalmente richiedono il riesame della correttezza delle procedure, della loro effettiva applicazione,dell’azione di formazione e sensibilizzazione effettuate.)

eventuale elaborazione di piano di revisione del SGSL, o di piano formativo, in funzione dei risultati del riesame delle NC di 1° e 2° Livello

redigere annualmente (o anticipatamente se richiesto dalle circostanze) la Relazione di Monitoraggio del SGSL corredata eventualmente di proposte di modifica/miglioramento da sottoporre alla Direzione/Datore di lavoro

mantenere aggiornato il documento “Gestione della Conformità Legislativa“, relativamente alla sicurezza (in collaborazione con RSPP), sia in ordine a variazioni legislative, normative, etc., che in occasione di modifica di prodotto/attività Aziendale

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP):

RSPP è nominato da AU/Datore di lavoro, opera in staff a Direzione/Datore di lavoro. e provvede agli adempimenti richiesti D.L 123/2007 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), dal DL CdM 81/2008 (Decreto attuativo legge 123/07) e s.m.i.

In particolare è responsabile di:

 individuare i fattori di rischio, valutare la loro pericolosità, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

 elaborare, per quanto di competenza, un sistema di misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;

 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

 elaborare e proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

 partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica sulla sicurezza;

 fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, sull’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

collaborare con RGQ/RSGSL per mantenere aggiornato il documento “Gestione della Conformità Legislativa“, sia in ordine a variazioni legislative, normative, etc., che in occasione di modifica di prodotto/attività Aziendale

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)

Squadra di lavoratori (nominata da Datore di lavoro) addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, e che ha ricevuto adeguata formazione / informazione per svolgere tale attività

ASPP è nominato dal Datore di lavoro da cui dipende, opera in coordinamento con RSPP, RGQ/RSGSL, per attivare le misure previste nei piani di intervento e risposta alle emergenze , quali ad es.

 attivazione allarmi

 primi interventi in loco,

 ricerca di aiuto e di attivazione dei servizi esterni ( Vigili del Fuoco, Polizia, Ambulanze, Ospedali, etc.)

 gestione delle attività di evacuazione del personale

 controllare periodicamente lo stato di conservazione ed efficienza dei dispositivi ed attrezzature di emergenza (quali carica e funzionalità di estintori, idranti, disponibilità di cassette di pronto soccorso e loro contenuto, stato di ingombro delle vie di fuga, dispositivi di allarme etc.)

 etc.

Addetti al Servizio di Primo Soccorso (ASPS)

Squadra di lavoratori (nominata da Datore di lavoro) addetti al Servizio di Primo Soccorso, che ha ricevuto adeguata formazione per svolgere tale attività

ASPS è nominato da Datore di lavoro, dal quale dipende, ed ha il compito di gestire le attività di primo soccorso in caso di incidente, come previsto dal piano di intervento.

Addetti al Servizio antincendio e gestione emergenze (ASAGE)

La squadra di lavoratori Addetti al Servizio antincendio e gestione emergenze (ASAGE) è nominato da Datore di lavoro, dal quale dipende, ed ha il compito di gestire le attività addetti al salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, come previsto dal piano di emergenza aziendali e piano di emergenza specifici dei singoli cantieri. Tale attività è svolta conformemente alla formazione e direttive ricevute sia all’interno delle sedi amministrative e magazzino, che su cantieri mobili e temporanei.

Medico Competente (MC) :

E’ nominato da Datore di lavoro, ed in qualità di Medici Competente svolge le seguenti principali attività (TU art. 25) :

collabora con Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi,

 programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;

 istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

 consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, e con salvaguardia del segreto professionale;

 consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

 invia agli Enti di controllo le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla legislazione

 informa i lavoratori ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, sui risultati della sorveglianza sanitaria;

 presenta (in occasione della riunione periodica sulla sicurezza) in un rapporto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e su eventuali necessità migliorative;

 visita gli ambienti di lavoro almeno una volta o più volte all’anno in base alla valutazione dei rischi;

la periodicità deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi;

 partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori , ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

 comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di legge per l’abilitazione all’attività di medico competente

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’Azienda riconosce e garantisce il diritto di (TU art.2):

 libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni;

 ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;

 ricevere o attingere informazioni dettagliate sui rischi presenti in azienda, con lo scopo di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di elaborare e formulare (con cognizione di causa) proposte e

programmi di miglioramento delle misure di prevenzione, ed informare i lavoratori sui livelli di sicurezza presenti in azienda.

 venire consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione,

programmazione ed attuazione delle attività di prevenzione nell’azienda o nell’unità produttiva in cui opera;

 interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione; essere informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi;

 essere messo a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;

Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza ha il compito di

 formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, avanzare proposte di adozione di misure di prevenzione idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;

 partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;

 rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.

 partecipare alla elaborazione e revisione del documento “Analisi e Valutazione dei Rischi”

 partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza indette dai Responsabili Aziendali

 conoscere i rischi e i pericoli derivanti dalle diverse lavorazioni eseguibili in cantiere;

 conoscere e attuare le principali misure di sicurezza a tutela dell’incolumità propria, degli altri addetti ai lavori e di persone esterne;

 conoscere e attuare le principali misure ambientali individuate dall’organizzazione a tutela dell’ambiente nei cantieri

Lavoratori delle unità produttive

Per «lavoratore» si intende persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con

o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (TU art.2), Ogni Lavoratore(TU art 20 “obblighi dei lavoratori”) è tenuto a :

 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed alla prevenzione della responsabilità amministrativa;

 osservare le indicazioni e prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice Comportamentale

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale, e della salvaguardia ambientale;

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

 segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo grave o incombente di cui vengano a conoscenza, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

 conoscere i rischi e i pericoli derivanti dalle diverse lavorazioni eseguibili in cantiere;

 conoscere e attuare le principali misure di sicurezza a tutela dell’incolumità propria, degli altri addetti ai lavori e di persone esterne, e di salvaguardia dell’ambiente;

 Operare secondo le buone pratiche di sicurezza e ambientali rispettando le indicazioni aziendali in merito alla gestione rifiuti, movimentazioni di sostanze pericolose (negli uffici, in officina, sui cantieri etc.)

Preposti

Per «preposto»si intende persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.(TU art.2)

I preposti (TU art. 19 “Obblighi del preposto”) , secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

 verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

 richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

 astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

 segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

 frequentare appositi corsi di formazione.

 conoscere i rischi e i pericoli derivanti dalle diverse lavorazioni eseguibili in cantiere;

 conoscere e attuare le principali misure di sicurezza a tutela dell’incolumità propria, degli altri addetti ai lavori e di persone esterne;

 Operare secondo le buone pratiche di sicurezza e ambientali rispettando le indicazioni aziendali in merito alla gestione rifiuti, movimentazioni di sostanze pericolose in officina

 conoscere e attuare le principali misure ambientali individuate dall’organizzazione a tutela dell’ambiente nei cantieri

Nel documento MANUALE DEL SISTEMA SICUREZZA (pagine 15-22)

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