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La tacitazione dei legittimari

1 IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

3.7 La tacitazione dei legittimari

Lo schema negoziale per assicurare la stabilità del trasferimento, all’art. 768 quater secondo comma c.c., prevedete l’obbligo per il discendente assegnatario di liquidare i non assegnatari attraverso il pagamento di una somma corrispondente al valore della loro rispettiva quota di legittima sui beni trasferiti.

Ai discendenti non assegnatari è data la possibilità di rinunciare, in tutto o anche solo in parte, a tale liquidazione; in caso contrario la somma dovuta deve essere calcolata in base alle quote previste dagli art. 536 c.c.e seguenti.

I contraenti possono inoltre pattuire che la liquidazione avvenga, in tutto o in parte, in natura.

I discendenti non assegnatari, partecipando al patto di famiglia acconsentono alla conversione dei diritti successori, loro spettanti sulla parte del patrimonio trasferito, in un diritto di credito vantato nei confronti del/dei discendenti assegnatari.

L’entità della liquidazione viene calcolata attraverso un importante procedimento che si articola in due fasi:

1) determinazione per comune accordo dei contraenti, del valore dell’azienda o delle partecipazioni sociali da trasferire, che costituisce la base del successivo calcolo; 2) conversione della quota di legittima nella c.d. quota di

liquidazione ,il cui ammontare è determinato applicando al valore del bene trasferito all’assegnatario, le percentuali matematiche proporzionali pari alle quote indicate negli artt.536 s.s., a seconda del concreto concorso tra legittimari.87

La prima fase consiste nel determinare il valore dell’azienda o delle partecipazioni sociali. Tale fase è di fondamentale importanza innanzitutto perché dalla determinazione del valore del bene dipenderà la base per il calcolo delle rispettive spettanze dei legittimari non assegnatari; inoltre perché fissa il valore del bene ad un tempo

antecedente al momento dell’aperture della successione88.

Nulla stabilisce il legislatore circa i criteri e il procedimento di valutazione del complesso aziendale e parte della dottrina89 accogliendo tale disinteresse del legislatore, apre le porte all’autonomia privata. Sarebbe così ammissibile affidare la valutazione ad un terzo arbitratore, ad un perito contrattuale, ad un esperto iscritto in apposito albo o ad un organo giudiziario.

Essendo inoltre la valutazione destinata a produrre effetti, in base all’art. 768 sexies c.c., anche nei confronti degli eventuali legittimari sopravvenuti o che decidano di aderirvi in un secondo momento, sarebbe opportuno menzionare nel patto di famiglia il procedimento seguito per la determinazione del valore e far risultare in

87 Così testualmente G.VOLPE, op cit., pag. 206 88 G. VOLPE, op.cit, pag. 208

89 G.PETRELLI, op. cit., pag. 437.

maniera inequivoca il consenso di tutti i partecipanti, al fine di evitare nel tempo liti pretestuose, assicurando così stabilità e definitività al patto90.

Nella seconda fase si concretizza la conversione della quota di

legittima nella c.d. quota di liquidazione. È necessario individuare

innanzitutto l’esatto numero dei legittimari e successivamente procedere al calcolo proporzionale utilizzando tra le ipotesi di concorso previste espressamente dagli art. 536 - 548 c.c. quella applicabile al caso concreto. Ovviamente l’eventuale rinuncia da parte del legittimario non assegnatario nulla conta ai fini della determinazione delle proporzioni, anche perché è solo in un secondo momento che essa potrà intervenire.

Attraverso tale procedimento si giunge ad una conversione ex

lege dei diritti dei legittimari, i quali perdono la quota di riserva in natura

e acquistano la quota di riserva in valore91. è questo uno degli effetti

caratterizzanti il patto di famiglia attraverso il quale si realizza appunto la tacitazione dei legittimari e si assicura la stabilità del trasferimento.

Il patto di famiglia dunque prevede un onere di liquidazione a carico degli assegnatari, al fine di ottenere la “stabilità” dell’assegnazione e la conseguente esenzione dall’azione di riduzione e dalla collazione.

La liquidazione può avvenire attraverso:

1) l’immediato pagamento delle somme o trasferimento dei beni, si tratta di un atto traslativo gratuito con causa solutoria;

2) rinuncia totale o parziale da parte dei legittimari non assegnatari, ossia una remissione totale o parziale del debito;

90 G. VOLPE, op. cit., pag.213. 91 G.VOLPE, op. cit., pag. 216

3) differimento ad un momento successivo, in base al terzo comma dell’art. 768 quater c.c. l’assegnazione può essere fatta con un successivo contratto purché espressamente collegato al primo e al quali partecipino tutti i soggetti che vi avevano preso parte.

La disciplina codicistica, prevede che tale obbligo gravi a regola sugli assegnatari, è stato osservato però che non sembrano esservi

ostacoli in ordine alla possibilità che l’obbligo di liquidazione gravi su altri soggetti, soprattutto se si tiene conto che la finalità del legislatore è quella di assicurare il passaggio generazionale dell’impresa garantendo nel contempo i diritti dei legittimari92.

Parte della dottrina93 è favorevole nel ritenere possibile che la tacitazione dei legittimari avvenga attraverso l’intervento dello stesso disponente, anche con beni extra-aziendali. Potrebbe infatti nella pratica accadere che i soggetti assegnatari siano troppo giovani ed il loro patrimonio personale sia insufficiente per provvedere alla liquidazione; in tali casi, l’intervento del disponente rappresenterebbe uno stimolo per i legittimari non assegnatari i quali sarebbero più invogliati alla partecipazione e alla stipulazione del patto.

Accogliendo quest’orientamento rimane da stabilire se le assegnazioni fatte dal disponente agli altri legittimari rientrino nella deroga della collazione e della azione di riduzione.

Il terzo comma dell’art. 768 quater utilizza l’espressione “i beni

assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti” anziché

l’espressione “beni liquidati” lasciando così spazio all’intervento del disponente. Il quarto comma in via generale invece stabilisce che

92 G.VOLPE, op. cit., pag. 228. 93

“quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione” senza fare alcuna distinzione in merito alla provenienza soggettiva.

Si può pertanto concludere che il disponente può legittimamente attribuire denaro o beni in natura ai legittimari e che tali attribuzioni assieme a quella aziendale sono esonerate dall’azione di riduzione e collazione94.

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