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Titoli di Efficienza Energetica

Nel documento Gestione Razionale dell Energia Elettrica (pagine 34-39)

2. Capitolo – Efficienza energetica in ambito civile ed industriale

2.2.1. Titoli di Efficienza Energetica

L’Italia adempie all’art. 7 della DEE grazie al sistema dei Certificati bianchi (anche Titoli di Efficienza Energetica - TEE). Si tratta di un meccanismo di incentivazione consistente nella creazione di un mercato di certificati attestanti la riduzione dei consumi di energia primaria derivanti da misure e interventi di efficienza energetica negli usi finali. Ciascun certificato equivale al risparmio di 1 tep.

L’articolazione del meccanismo prevede attualmente i seguenti capisaldi:

1. il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha in carico l’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi;

2. la valutazione dei risparmi degli interventi può avvenire attraverso le modalità standardizzata, analitica o a consuntivo;

3. il miglioramento dell’efficienza energetica va realizzato per l’energia necessaria ai consumi finali;

4. le proposte per l’ottenimento dei titoli sono sottoposte ad un’istruttoria tecnico-amministrativa affidata ad ENEA o RSE;

5. il GME (gestore dei mercati energetici) emette i certificati a conclusione della valutazione;

6. il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, stabilisce periodicamente gli obiettivi nazionali di incremento dell’efficienza energetica a carico di soggetti obbligati;

7. i distributori di gas ed elettricità con più di 50.000 clienti finali sono i soggetti obbligati al raggiungimento dei predetti obiettivi;

8. i soggetti obbligati e soggetti volontari (distributori con meno di 50.000 clienti, società di servizi energetici, soggetti con obbligo di nomina di energy manager, soggetti con energy manager volontario, soggetti che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001) possono agire negli usi finali implementando misure che producano titoli di efficienza;

9. ogni anno il GSE verifica il raggiungimento dell’obiettivo da parte dei soggetti obbligati;

10. è attivo un mercato dei suddetti titoli in base a contrattazioni bilaterali e accesso alla borsa;

11. è previsto un contributo tariffario a favore delle aziende di distribuzione obbligate a parziale copertura degli oneri sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi;

12. sono irrogate sanzioni a carico dei soggetti obbligati nei casi di inadempienza.

A partire dal 2004 sono stati determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica (obiettivi obbligatori da raggiungere per i distributori). Il decreto 28 dicembre 2012 introduce misure volte a potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo dei certificati bianchi.

Il decreto stabilisce, tra le altre cose, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti nel quadriennio 2013-2016 secondo la seguente Tabella.

Tabella

Risparmio

[Mtep/anno] 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2014 2015 2016

Distributori

energia elettrica 0.10 0.20 0.40 0.80 1.60 3.03 3.71 4.26 5.23

Distributori gas

naturale 0.10 0.20 0.40 0.70 1.30 2.48 3.04 3.49 4.28

I “soggetti obbligati” a conseguire gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica sono:

a. i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali

b. i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali

I soggetti obbligati possono adempiere agli obblighi realizzando progetti di efficienza energetica con la conseguente emissione di certificati bianchi oppure acquistando i certificati bianchi da altri soggetti.

Possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi e presentare progetti di efficienza energetica i seguenti “soggetti volontari”:

• Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo

• Società di Servizi Energetici (SSE)

• Società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM)

• Società con nomina dell’energy manager volontaria (SEV).

Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti pubblici, purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (“energy manager”) oppure siano certificati ISO 50001 e mantengano in essere queste condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento

Il modello completo a cui si fa riferimento schematicamente è quello mostrato nella Figura seguente.

Figura

Nel sistema dei certificati bianchi, ogni misura eligibile va associata ad una specifica categoria di intervento. Per ogni categoria di intervento è definita la vita tecnica, ossia il numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia. Per ogni misura eligibile i risparmi sono prodotti per la durata della vita tecnica.

I TEE hanno un valore pari ad un tep e si distinguono nelle seguenti tipologie:

• Tipo I: conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica

• Tipo II: conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale

• Tipo III: conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione

• Tipo IV e V: conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti, valutati con modalità differenti tra le due tipologie;

• Tipo II-CAR: conseguimento di risparmi di energia primaria, la cui entità è stata certificata sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 settembre 2011 (Cogenerazione ad alto rendimento)

• Tipo IN emessi a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal DM 28/12/2012 per i Grandi impianti in materia di premialità per l'innovazione tecnologica

• Tipo E emessi a seguito dell'applicazione di quanto disposto DM 28 dicembre 2012 per i Grandi impianti in materia di premialità per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Come accennato in precedenza, i TEE sono emessi dal GME a favore dei distributori, delle società controllate dai distributori medesimi e a favore di società di servizi energetici (ESCo) al fine di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

La valutazione dei risparmi conseguiti viene effettuata da ENEA insieme ad RSE mediante tre tipi di valutazione:

 Valutazione standardizzata (si preparano schede tecniche di valutazione ed si individuano direttamente ed automaticamente i risparmi conseguiti)

 Valutazione analitica (si applicano algoritmi di calcolo)

 Valutazione a consuntivo (si applicano misure)

Per la valutazione si applicano schede tecniche definite dal legislatore che includono le seguenti principali informazioni:

 Coefficiente di durabilità

 Tipo di TEE

Un esempio di scheda tecnica è riportata di seguito.

Il decreto 28 dicembre 2012 aggiorna anche i criteri, le condizioni e le modalità per realizzare interventi di efficienza energetica negli usi finali, incentivati mediante l’emissione di certificati bianchi. Vengono, infatti, approvate 18 nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria, predisposte dall'ENEA, applicabili per la presentazione di richieste di verifica e certificazione standardizzate e analitiche. Si prevede, inoltre, la possibilità che ENEA e RSE, su richiesta del GSE, predispongano ulteriori schede tecniche per la misurazione, la verifica e la quantificazione dei risparmi energetici relativi a interventi nei settori dell’informatica e

delle telecomunicazioni, del recupero termico, del solare termico a concentrazione, dei sistemi di depurazione delle acque e della distribuzione dell’energia elettrica.

Per incentivare la realizzazione di grandi progetti - infrastrutturali, industriali e nei trasporti - in grado di generare volumi di risparmi significativi, sono inoltre previsti dei premi espressi in termini di coefficienti moltiplicativi dei certificati bianchi rilasciati.

Si osservi, infine, che i certificati bianchi emessi per progetti presentati dopo il 3 gennaio 2013 non sono cumulabili con altri incentivi (comunque denominati) a carico delle tariffe dell’energia elettrica e il gas e con altri incentivi statali, fatto salvo l’accesso a fondi di garanzia, fondi di rotazione, contributi in conto interesse, detassazione del reddito d’impresa per l’acquisto di macchinari e attrezzature.

Nel seguito della presente dispensa si farà riferimento a diversi interventi per l’efficienza energetica con particolare riferimento ai consumi di energia elettrica. Alcuni tra gli interventi che saranno studiati sono interventi inclusi tra quelli che possono ricevere i TEE. Per questo motivo saranno approfondite in seguito le modalità con le quali è possibile usufruire e calcolare il risparmio ottenuto e la valutazione dei TEE ricevibili; in particolare, gli interventi che saranno approfonditi sono:

 il rifasamento distribuito dei motori elettrici;

 l’impiego di impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kWp.

Nel documento Gestione Razionale dell Energia Elettrica (pagine 34-39)