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Il Trattato di Nizza e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

La necessità di recuperare la dimensione centrale dei diritti sociali nel sistema giuridico comunitario, dopovari tentativi non proprio riusciti, è sicuramente la ratio ispiratrice della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a Nizza da tutti i capi di Stato e di governo e approvata dal Parlamento europeo il 14 dicembre 2000.51

51 Fra i numerosi contributi dottrinali in argomento, cfr. Biagi M. e Salomone R. (2000), L’Europa sociale e il diritto al lavoro: il ruolo della “European social Charter”, in Lav. giur.; Treu T.

(2000), Diritti sociali europei: dove siamo, in Lav.dir; Veneziani B.(2000), Nel nome di Erasmo

da Rotterdam. La faticosa marcia dei diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comunitario, in

Riv. Giur.lav.; Braibant B. 2001), La Charte des droits fondamentaux, in Droit soc.; Perone G. (2001), Verso una “Costituzione sociale europea?” Presupposti, obiettivi ed efficacia della Carta

dei diritti fondamentali, in Dir.lav.; Ales A., Libertà e “uguaglianza solidale”: il nuovo paradigma del lavoro nella Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, ibidem; Arrigo G., La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ibidem; Foglia R. (2001),La Carta dei diritti (sociali) fondamentali dell’Unione europea, in Riv.dir.sic.soc.; Del Punta R. (2001), I diritti

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Nell’impianto della dichiarazione e in linea con quanto già previsto dall’articolo 6 del TUE, la peculiarità del modello europeo si basa essenzialmente sui concetti di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, integrati tra loro, al fine di tutelare la persona nel suo complesso da tutti i fattori di esclusione sociale52 e, in tale ottica, vienestemperata la distinzione tra diritti economici e diritti sociali.53

La cittadinanza europea appare pertanto come un concetto composito per cui l’individuo è considerato nelle diverse espressioni della sua socialità e viene tutelato nel caso di eventuali discriminazioni e disparità. Nel capitolo della solidarietà, più specificatamente dedicato alla figura del lavoratore, è contenuto in particolare il riconoscimento esplicito del diritto dei lavoratori all’informazione ed alla consultazione nell’ambito delle imprese (art. 27), dei diritti di contrattazione collettiva e di sciopero (art. 28), del diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato (art. 30), del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai benefici sociali per ogni soggetto che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione, quindi anche per gli immigrati (art. 34, par. 2).

Si noti che la libertà di associazione sindacale viene invece ricompresa nell’ambito delle libertà individuali (art. 12), il che conferma la cautela con cui il Legislatore comunitario affronta il tema controverso della rappresentanza a livello europeo.

Si potrebbe definire la Carta come un’originale forma di soft law comunitaria,54

caratterizzata da un particolare carattere persuasivo, che è dato dal recepimento dei valori comuni dell’Unione, una sorta di catalogo di diritti-valori, posti a fondamento della propria legittimità con la funzione di essere recepita nel sociali come diritti fondamentali: riflessioni sulla Carta di Nizza, in Dir.rel.ind.; Biagi M. (2001), La nuova Carta europea: valori o precetti? In Contratti e contratt. coll.

52 Si veda in proposito Ballestrero M.V. (2001),Dalla politica ai diritti. I diritti sociali nella Carta dell’Unione europea, in Dir. Del mercato del lavoro, 1, che parla di diritti della persona

“specifica”, cioè considerata nella specificità dei suoi diversi status sociali o di “pari dignità tenuto conto della diversità”.

53 Cfr. Arrigo G., op. cit. 54

Per il momento priva di efficacia vincolante nei confronti delle istituzioni nazionali e comunitarie.

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corpusdi una Costituzione.55In tal senso e fin da subito si propone al lavoro di interpretazione giudiziale della Corte di giustizia,56 come qualificata fonte di ispirazione per le pronunce in tema di diritti fondamentali.

Tale attività della giurisprudenza comunitaria ha concretamente rappresentato il mezzo più idoneo per trasformare tali principi in hard law sopranazionale, anticipando un eventuale annessione ai Trattati. In tale ottica non sorprende il dato che tale decalogoha fin da subito spiegato effetti vincolanti.Ad esempio nella causa Bectu contro Secretary of State for Trade and Industry, l’Avvocato generale ha rintracciato nella Carta, la qualificazione del diritto a godere delle ferie annuali retribuite quale diritto sociale.

In tale caso specifico l’elemento dirimente è rappresentato dal fatto che l’articolo 31.2 contiene l’affermazione che la Carta è una forma di codificazione solenne dei principi posti a fondamento dell’ordinamento comunitario, anche sesprovvista di effetti giuridici vincolanti.

La Corte di giustizia nel pronunciarsi accogliendo le conclusioni dell’Avvocato generale, ha aggiunto che la tutela del diritto alla salute dei lavoratori non può essere subordinata a mere considerazioni di natura economica.57Risulta pertanto implicita la forza ispiratrice che la Carta ha potuto svolgere in questo caso ed in molti altri, al fine di garantire la protezione dei diritti fondamentali.

La rilevata reticenza della suprema Corte ad inserire nelle decisioni riferimenti espliciti alla Carta, nonostante le indicazioni fornite dagli Avvocati generali58, è agevolmente interpretabile in una fase di incertezza sulla collocazione di tale

55 Si veda in proposito la Proposta di decisione sulla redazione di un Trattato costituzionale,

CONV. 181/02 del luglio 2002, presentata al Praesidium della Convenzione da Mara Berger e da altri diciotto membri della medesima.

56 Si veda in tal senso già Corte giust., 8 febbraio 2001, causa 173/99, con riferimento alle

osservazioni formulate dall’avvocato generale Tizzano.

57 Anche se, è stato giustamente osservato, ha omesso di riferirsi alla Carta stessa.

58 Un elenco dei numerosi casi di esplicito riferimento alla Carta da parte degli Avvocati generali è

reperibile in Nota di riflessione su modalità e conseguenze dell’integrazione della carta dei diritti fondamentali nei Trattati e dell’adesione della Comunità/Unione alla CEDU, in CONV: 116/02 (spec. alla nota i).

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documento. Per contro, si registra, in alcune importanti pronunce l’esplicito utilizzo della stessa da parte del Tribunale di primo grado.59

A questo punto pare opportuno menzionare la circostanza che il Trattato che istituiva una Costituzione per l’Europa, firmato nel ottobre 2004, ma non entrato in vigore perché “bocciato” nei due referendum del 2005,60 incorporava nella sua Parte II,61la Carta dei diritti fondamentali comunitari. Tale operazione avrebbe

potuto creare un equilibrio rispetto ai valori economici, giàda

tempocostituzionalizzati. Tuttavia,come è stato rilevato da più parti, anche l’annessione al Trattato costituzionale non avrebbe assicurato a tali diritti una concreta attuazione, dal momento che sarebbe stato necessario, in via preliminare, costruire un sistema politico europeo unitario, al fine di superare l’inadeguatezza62

delle istituzioni comunitarie.

Tale opinione trova anche conferma nel rilievo che, così come formulata ed incorporata nel Trattato, la Carta non interferirebbe con le competenze della Comunità, nella vigenza del principio di sussidiarietà (art. 51).

Inoltre, essa impone agli Stati membri il rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali e consente la possibilità di derogarvi in virtù del perseguimento di finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione, fra cui sono annoverate ovviamente quelle economiche (art. 52).

59 Cfr sentenze rese dal Tribunale di primo grado il 30 gennaio ed il 3 maggio 2002,

rispettivamente nelle cause T-54/99, Max-Mobil e T-177/01, Jégo-Quéré in Raccolta 2002.

60L’esito negativo della consultazione referendaria in Francia e nei Paesi Bassi. 61

In particolare: libertà professionale e diritto al lavoro; parità di trattamento e uguaglianza; solidarietà (Titolo IV interamente dedicato ai diritti individuali e collettivi dei lavoratori); diritto di cittadinanza europea, libera circolazione e soggiorno; rapporti tra le disposizioni costituzionali europee e le Costituzioni nazionali.

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Vedi in atl senso tra gli altri: Treu T., Diritti sociali, op. cit.; Perone G., Verso una

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