La “famiglia” nella giurisprudenza comunitaria
2.5 Verso il riconoscimento dei diritti soggettivi autonomi dei figl
Dall’analisi della giurisprudenza attraverso cui si è arrivati a definire la nozione comunitaria di figlio a carico, si delinea un modello di famiglia che possiamo qualificare “conservatore”, costruito intorno alla figura del coniuge, padre, che esercita le libertà garantite dal Trattato, qualificato come “sponsor”135
a favore dei membri della sua famiglia, al fine di ottenere vari benefici dal diritto comunitario. Sin dalle prime pronunce il coniuge ed i figli sono stati classificati come assolutamente dipendenti dal cd. “sponsor” e fruiscono delle prerogative ad esso attribuite, fintanto che le stesse non gli siano revocate o non siano più in essere. In altre parole godono di determinati diritti in quanto familiari e non uti singuli. In linea con tale assunto, la Corte ha interpretato l’art. 12 del Regolamento n. 1612/1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Khouri c. Commissione in Raccolta 1992; causa T-43/90, Diaz Garcia c. parlamento ibidem. Si vedano in dottrina: Fallon P. (1998), Droit familial et droit des Communautés européennes, in Revue trim. droit fam.; Rottola A., La valutazione internazional-privatistica dei presupposti, Op. cit.
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La Corte ha confermato tale interpretazione in diverse decisioni tra cui si ricorda: 7 giugno 1972, in causa 46/71, Brandau, in Raccolta 1972; 21 novembre 1974, in causa 6/74, Moulijn, in Raccolta 1974; 19 gennaio 1984, in causa 65/83, Erdini c. Consiglio, in Raccolta 1984; 23 marzo 1988 in causa 248/87, Mouriki c. Commissione, in Raccolta 1998.
135 Si veda in proposito: Peers R., Family Union and Community Law, in Walker (ed.),Europe’s
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Comunità, affermando chenon può creare diritti a favore del figlio del lavoratore nato dopo che quest’ultimo abbia cessato di lavorare e risiedere nello Stato ospitante.136
Occorre dire che tale impostazione è stata modificata nel corso del tempo, riconoscendo alcuni diritti soggettivi in capo al figlio, soprattutto in merito allo status di cittadino dell’Unione Europea e alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
Infatti nella sentenza Humer137la Corte ha attribuito ad una persona minorenne che conviveva con la madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedeva il padre (lavoratore divenuto disoccupato), il diritto di ottenere un anticipo sull’assegno familiare dovuto, dallo Stato di stabilimento del padre. Secondo quanto affermato dai giudiciil diritto alla prestazione controversa trova origine nell’inadempimento dell’obbilgo, gravante sul datore di lavoro, di mantenere la famiglia e ciò anche se la legge non attribuiva alla ragazza la legittimazione, subordinandola alla residenza nello Stato, da cui si era dovuta allontanare per raggiungere la madre.
Sempre con riferimento all’art. 12 del Regolamento n. 1612/1968, nella sentenza Baumbast e R.138i giudici hanno ancora una volta interpretato in senso estensivo una disposizione di diritto derivato, riconoscendo il diritto allo studio in uno Stato ospite, al fine di tutelare l’interesse preminente del figlio all’istruzione, rispetto a quello dello Stato ospite di salvaguardia delle risorse economiche. Tanto più considerando irrilevante sia la circostanza che il matrimonio tra i genitori fosse sciolto, sia il fatto che soltanto un genitore fosse cittadino dell’Unione Europea e che quest’ultimo non fosse più lavoratore migrante nello stesso Stato membro.
136 Si veda Corte di giustizia, 21 giugno 1988, in causa 197/86, Brown c. The Secretary ofState for
Scotland, in Raccolta 1988; 4 maggio 1995, in causa C-7/94, Landesamt fur Ausbildungsforderung Nordrhein-Westfalen c. Gaal, in Raccolta 1995. Sulpuntosiveda Mather A. (2005), The Court of
justice and the Union Citizen, in Eur. Law Journal. 137
Corte di giustizia, 5 febbraio 2002, in causa C-255/99, Humer, in Raccolta 2002, riportata con una breve nota anche in Eur. Journ. Social Security, 2002.
138 Corte di giustizia, 17 settembre 2002, in causa C-413/99, Baumbast e R. c. Secretary of State
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Si è osservato139 che in tale circostanza il figlio assume la funzione di “sponsor” nei confronti del genitore affidatario, a cui è esteso il diritto di soggiorno, indipendentemente dalla sua nazionalità, al fine di agevolare l’esercizio del diritto riconosciuto al primo.
Tale ragionamento trova conferma anche nella successiva sentenza Chen,140in cui si è deciso, in merito alla posizione di una cittadina cinese, la quale partorendo in Irlanda, mirava ad ottenere sia la cittadinanza di quel paese per la nascitura, ma soprattutto un permesso di soggiorno per sé e per la stessa figlia nel Regno Unito. Secondo quanto esplicitato dalla Corterisulta chiaro, infatti, che il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera età implica necessariamente che tale bimbo abbia il diritto di essere accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente la custodia e, quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante durante tale soggiorno.
Al cittadino minore è attribuito il diritto a soggiornare a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante e il genitore a cui è affidato gode dello stesso diritto, a meno che il minore non sia coperto da un’adeguata assicurazione per la malattia e non sia a carico di detto genitore.
Occorre dire che l’interesse del figlio a circolare insieme al genitore straniero è comunque condizionato alla circostanza che ciò non diventi un onere economico per lo Stato ospitante.
139Dougan M., Spaventa E. (2003), Educating Rudy and the (non-) English Patient: a double-bill on residency rights under artiche 18 EC, in Eur. Law Rev.; Lang A. (2003), Libera circolazione delle persone in ipotesi atipiche, in Dir. pubbl. comp.eur.
140 Corte di giustizia, 19 ottobre 2004, in causa C-200/02, Kunquian Catherine Zhu, Man Lavette
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