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Tratti comuni delle tre cooperative

CAPITOLO 2- LE SOCIETA’ COOPERATIVE

3.2 Tratti comuni delle tre cooperative

a)Struttura organizzativa comune a tutte e tre le 3 cooperative

Dato l’elevato numero di soci che presentano le cooperative in esame,per facilitarne l’integrazione con il top management,essi sono riuniti in zone attraverso le quali perseguono gli obiettivi e realizzano i principi propri della cooperazione. Ciascuna zona comprende un numero di soci non inferiore a 10.000 e i suoi organi rappresentativi sono l’assemblea i zona e il consiglio di zona. L’assemblea di zona viene convocata per la trattazione delle materie di interesse sociale e per esprimere pareri o sottoporre proposte al Consiglio di amministrazione in relazione all’attività d’impresa nella località di competenza della zona stessa.

Il consiglio di zona invece è l’organo di rappresentanza dei soci nel territorio ed è eletto mediante voto diretto e segreto dei soci, esso rimane in carica per tre anni e i suoi componenti sono

rieleggibili.

Il presidente del consiglio di zona viene eletto sulla base delle candidature presentate dalla commissione elettorale, e secondo quanto stabilito dallo statuto rimane in carica tre anni ed è eleggibile per un massimo di tre volte consecutive.

Per rafforzare l’articolazione territoriale della Cooperativa,sono stati introdotti i distretti che hanno la funzione di coordinare le attività delle zone e di rappresentarne le istanze sia all’interno della organizzazione istituzionale della Cooperativa, sia nei rapporti sul territorio di competenza. I distretti comprendo all’interno della propria area di competenza più zone, e svolgono quindi una funzione di coordinamento e indirizzo dell’attività delle zone ricompresse nel territorio di

riferimento di ciascuno di essi.

La commissione elettorale invece è eletta dall’assemblea e le sue funzioni sono riconducibili a due compiti,formare la lista dei nuovi amministratori da sottoporre al voto dell’assemblea e formulare le candidature del presidente del consiglio di zona da sottoporre al voto dei soci. Definisce, inoltre, la lista per l’elezione della commissione etica e del Collegio sindacale. Il mandato è triennale e i suoi componenti possono essere rieletti, ma nel limite di tre mandati consecutivi.

Le Assemblee di Coop possono essere ordinarie e straordinarie e, ricorrendo le condizioni previste dalla legge all’art. 2540 del Codice civile, sono generali e separate e la loro convocazione deve essere fatta dal Consiglio di amministrazione.

L’Assemblea ordinaria riguarda: - approva il bilancio

-nomina e revoca gli amministratori e ne determina il compenso per l’attività collegiale - nomina i componenti della Commissione elettorale

-nomina i componenti della commissione etica

- nomina e revoca i sindaci e il presidente del Collegio sindacale e ne stabilisce il compenso - conferisce l’incarico e revoca il soggetto a cui è demandato il controllo contabile e ne stabilisce il compenso

- approva i regolamenti previsti in Statuto

- approva, con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci

- delibera su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

L’Assemblea straordinaria invece riguarda:

- delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto - delibera sulla proroga della durata della società

- delibera sullo scioglimento della società e sulla nomina, revoca, indicazione dei poteri dei liquidatori

- delibera su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, l’assemblea generale deve essere preceduta dalle assemblee separate tenute nelle zone. Le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’assemblee generali e per eleggere i delegati che parteciperanno all’assemblea generale.

Il Consiglio di amministrazione è eletto dall’assemblea,e secondo quanto stabilito dallo Statuto, il cui mandato ha una durata di tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.Gli amministratori sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi, computandosi a tali effetti i soli mandati di tre esercizi ciascuno.

Il comitato esecutivo, ha funzioni istruttorie e di proposta nei confronti del Consiglio di amministrazione con particolare riferimento a elaborazione degli indirizzi strategici.

Il Comitato controllo e rischi è composto da tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali devono essere muniti delle caratteristiche di indipendenza, così come stabilito dal regolamento di governance.

Il Comitato controllo e rischi svolge nei confronti del Consiglio di amministrazione funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di assistenza in merito alle valutazioni e decisioni

dell’organo amministrativo relative al sistema di controllo interno, all’approvazione dei documenti contabili periodici e ai rapporti con il revisore esterno.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea così come il presidente. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea

convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica e sono rieleggibili. Il Collegio sindacale controlla l’amministrazione ella società, vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.

B) Redazione bilancio

Il bilancio di esercizio delle tre società cooperative viene redatto in conformità alla normativa del cod.civ, nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17/1/2003 n. 6, ed è costituito dallo Stato patrimoniale,esposto in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis del cod.civ, dal Conto economico,esposto in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del

cod.civ e dalla nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall’art. 2427 del cod.civ,e da altre disposizioni del cod.civ in materia di bilancio e da altre leggi precedenti, nonché tutte le

informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

I principi contabili di riferimento sono quelli previsti dalla normativa civilistica, interpretati e integrati utilizzando i principi contabili predisposti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC) e, ove mancanti, da quelli emanati dall’International Accounting standard board, nei limiti di cui questi ultimi sono compatibili con le norme di legge italiane. I criteri di valutazione delle voci sono ispirati a:

- principio di prudenza

-principio di continuità aziendale

- principio di funzione economica dell’attivo e del passivo considerato - principio della comparabilità e continuità dei criteri applicati

-principio della competenza temporale - criterio del costo nella valutazione dei beni.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, secondo quanto disposto dal principio contabile OIC n. 24, così come integrato dal principio contabile OIC n. 9, al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

I beni costituenti immobilizzazioni materiali, così come previsto dal principio contabile OIC n. 16, così come integrato dal principio contabile OIC n. 9, sono iscritti in bilancio al costo di

acquisizione, comprensivo di tutti gli oneri accessori di diretta imputazione.

Nelle immobilizzazioni finanziare sono iscritte tutte le partecipazioni destinate a permanere

stabilmente nel patrimonio sociale,esse sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le società partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute.

Le rimanenze di merci sono valutate al minore tra il costo di acquisto, rettificato per tenere conto degli sconti direttamente attribuibili, e il presumibile valore netto di realizzo desumibile

dall’andamento del mercato. La valutazione delle rimanenze viene effettuata per singola voce di magazzino. La valutazione adottata per determinare il costo delle merci destinate alla vendita in giacenza a fine esercizio e rilevate con precisi inventari, è quella dell’ultimo costo di acquisto, criterio che approssima il Fifo.

I crediti sono iscritti al valore nominale,e per i crediti di dubbia esigibilità,essi vengono ridotti al presumibile valore di realizzo mediante apposito accantonamento al fondo rischi su crediti appostato nell’attivo, in detrazione dei crediti stessi.

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