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CAPITOLO 3. SOGGETTIVITÀ GIURIDICA E RESPONSABILITÀ PER FATTO

4. L’unica equazione possibile?

L’ultima argomentazione che si vuole qui esaminare è quella di chi pone in risalto l’insuperabile differenza ontologica che separa l’uomo dalla macchina: l’individuo è vivo e l’ordinamento gli attribuisce capacità giuridica, mentre un computer è un oggetto inanimato e in quanto tale non può essere soggetto di diritti245. Non si tratta certamente di un’affermazione stravagante, se pensiamo che, in base all’articolo 1 comma 1 del codice civile, la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita 246 , evento fatto convenzionalmente coincidere dal legislatore con l’inizio della vita umana247 e consistente, secondo la giurisprudenza, nella fuoriuscita del feto dall’alveo materno e nel compimento di un atto respiratorio248.

245 Lawrence B. Solum, Op. Cit., pag. 11

246 Qualcosa di simile può essere riscontrato anche nell’ordinamento

statunitense, poiché al primo paragrafo del XIV Emendamento si legge che all persons born (sottolineatura di chi scrive) or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside, Cfr. U.S. Constitution, amendment XIV, § 1

247 Su quale debba considerarsi il termine a quo della vita umana non esiste

tutt’oggi consenso nel mondo scientifico. (Cfr. Giovanni Di Rosa, Biodiritto. Itinerari di ricerca, Giappichelli, 2010, Torino, pag. 6)

Proprio a causa di tale indeterminatezza la legge appronta tutele anche a favore del concepito (Cfr. Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 1: al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito), benché egli non abbia formalmente capacità giuridica, dal momento che il comma 2 dell’articolo 1 c.c. afferma espressamente: i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

248 M. Cavino, C. Tripodina, La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e

Sarebbe fin troppo facile ricordare a questo punto che il diritto positivo ha il potere di estendere la capacità giuridica a entità diverse dagli uomini e di creare così soggetti giuridici artificiali249, ricorrendo a una fictio iuris analoga a quella impiegata nel Libro Primo Titolo II del codice civile, dove si tratta delle persone giuridiche. Si vuole piuttosto soffermare l’attenzione su cosa debba intendersi come vita e se tale proprietà non possa essere attribuita a un’entità artificiale.

Consultando un dizionario largamente diffuso 250 , si può

apprendere che la vita è la forza attiva propria degli esseri animali e vegetali, in virtù della quale essi sono in grado di muoversi, reagire agli stimoli ambientali, conservare e reintegrare la propria forma e costituzione e riprodurla in nuovi organismi simili a sé. Esiste dunque una forza attiva che distingue il mondo organico, animale e vegetale, da quello inorganico. Ma in che cosa consiste questa forza? Secondo Ernst Mayr, forse il più celebre biologo del Novecento, è l'assenza o la presenza di programmi genetici a indicare il confine netto tra l'inanimato e il mondo vivente251.

249 Ettore Giolizzi, voce Persona giuridica, in Enciclopedia delle scienze sociali,

Treccani, 1996, Roma, consultabile anche all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/persona-giuridica_%28Enciclopedia-delle- scienze-sociali%29/

250 G. Devoto, G. C. Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, 1990, pag. 2117 251 Sono numerosi gli scritti di Mayr in proposito. Una chiara esposizione della

tematica affrontata può essere rintracciata in This Is Biology: The Science of the Living World, Belknap/Harvard University Press, 1998, Cambridge

L’uomo possiede però un’ulteriore caratteristica che vale a distinguerlo da tutti gli altri esseri viventi: un cervello unico nel suo genere. Non è infatti un caso se il legislatore, di fronte alla necessità di individuare il termine ultimo della vita, ovvero la morte, lo identifichi con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo252.

Il discrimine fra vivente e non vivente andrebbe allora oltre la presenza o meno di materiale genetico: se, infatti, per il legislatore la morte consiste nell’assenza di attività cerebrale, bisogna dedurne che, almeno per il diritto, la vita umana si concretizzi con il prodursi di tale attività.

252 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge 29 dicembre 1993, n. 578.

Norme per l'accertamento e la certificazione di morte, in http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/08/094G0004/sg;jsessionid=P HCQQWPvHtWPPpr4G0ZeVA__.ntc-as3-guri2b

Ecco spiegata ad esempio la ratio della legge 194/1978, che consente l’interruzione volontaria della gravidanza, fatte salve le ipotesi eccezionali contemplate dall’articolo 6, fino al novantesimo giorno dal concepimento253: è appunto a partire dal novantesimo giorno, tra la dodicesima e la sedicesima settimana di gravidanza, che ha inizio il periodo critico per lo sviluppo del cervello254.

Ora, qualora fosse possibile riprodurre artificialmente e con assoluta fedeltà all’originale la struttura e i processi dell’encefalo umano, si assisterebbe alla nascita di una nuova vita? Verrebbe meno l’equazione i cui termini sono “vita” e “materiale genetico”?

Fino ad oggi l’essere umano non si è ancora dimostrato pronto e disponibile ad accettare un paradigma di pensiero così radicalmente diverso rispetto a quello tradizionale. Nei racconti fantascientifici in cui si tratta della creazione della vita al di fuori degli schemi ordinari predisposti dalla Natura, ci si serve sempre di un supporto biologico e,

253 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, LEGGE 22 maggio 1978, n. 194.

Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza, in

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/origina rio?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1978-05-

22&atto.codiceRedazionale=078U0194&elenco30giorni=false

254 Cfr. la voce Feto, sviluppo del sistema nervoso nel, in Dizionario di Medicina,

Treccani, 2010, Roma, consultabile anche alla pagina http://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo-del-sistema-nervoso-nel-

feto_%28Dizionario-di-Medicina%29/

Per una descrizione maggiormente approfondita del processo di formazione del sistema nervoso umano si rimanda a G. C. Balboni et al., Anatomia Umana, Vol. 3, Edi.Eremes Editore, 1979, Milano, pp. 30 ss.

ove questo manchi, si ricorre all’intervento di forze soprannaturali. Portiamo la mente all’individuo mostruoso assemblato dal Dottor Frankenstein e al Golem di Praga: il primo vive perché è composto dalle membra di altri uomini, mentre il secondo è animato dallo spirito che il rabbino Loew, in qualità di profondo conoscitore delle Sacre Scritture, ha potuto infondergli.

Messa da parte la possibilità di condurre esperimenti a carattere mistico o esoterico, ai nostri giorni i controversi tentativi255 di riprodurre artificialmente la vita trovano tutti il proprio fondamento nella molecola di DNA. Basti pensare ai numerosi casi di clonazione, il più famoso dei quali resta senza dubbio quello della pecora Dolly256, o agli studi condotti dal gruppo di ricerca guidato da Craig Venter, che nel 2010 ha sintetizzato in laboratorio una sequenza di geni poi impiantati in una cellula batterica soprannominata Synthia257.

255 In campo bioetico il dibattito in materia è stato, specie in anni passati, molto

acceso, tanto che il Parlamento europeo, con risoluzione del 7 Settembre 2000, ha inteso ribadire con forza l'idea che debba essere imposto un divieto universale e specifico a livello di Nazioni Unite sulla clonazione di esseri umani in tutti gli stadi di formazione e di sviluppo (Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo sulla clonazione umana, in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- //EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-0376+0+DOC+XML+V0//IT).

256 Vittorio Zucconi, Frankenstein e la pecora clonata, La Repubblica, 1 Marzo

1997, in

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/03/01/frank enstein-la-pecora-clonata.html?ref=search

257 Daniel G. Gibson et al., Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically

Synthesized Genome, in Science, 2 Luglio 2010, Vol. 329, pp. 52-56

Bisogna dunque arrendersi, come l’androide Andrew Martin ricordato all’inizio del presente capitolo, all’idea che la vita umana fondi la propria qualità distintiva nella sua composizione organica o troverà accoglimento il pensiero di Kant, il quale preferiva parlare di “esseri razionali” piuttosto che di “esseri umani”, ritenendo che tutti gli esseri razionali e non solo gli esseri umani fossero persone258? Certo, all’epoca di Kant l’unico essere razionale presente sul Pianeta era l’uomo, ma oggi è ancora così?

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