• Non ci sono risultati.

Caricamento documenti previsti in fase di verifica Documenti richiesti dagli allegati all’avviso pubblico per ciascuna tipologia di progetto

158

Verifica Superata Liquidati

• Indagine di dettaglio sui progetti di bonifica da MCA finanziati con i bandi ISI 2011 e 2012.(ca. 500 progetti):

• erogati ca. 28 milioni di euro nel biennio

• rimossi circa 1,2 milioni di metri quadri di coperture di cemento-amianto.

• Triennio 2014-2016

• Erogati ca. 83 milioni di euro nel triennio

• Stimabile la rimozione di ulteriori 1,6 milioni di metri quadri (dato sottostimato con rendicontazioni ISI 2016 ancora in corso.)

• Complessivamente stimabile la rimozione di 42.000 tonnellate di cemento-amianto

Intelligenza artificiale per analisi tecnica Bandi ISI

Intelligenza artificiale per analisi tecnica Bandi ISI

Al dibattito sono intervenuti

Aniello D’Auria

Presidente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Torino

Coordinatore Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali INAIL del Piemonte Guido Torrielli

Presidente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Genova

Coordinatore Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali INAIL della Liguria Pietro Berrettini

Presidente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Taranto

Coordinatore Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali INAIL della Puglia Orestino Negrini

Presidente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Pavia Mario Codagnone

Presidente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Chieti Roberto Rinaldi

Vicepresidente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Torino

Vicecoordinatore Regionale dei Comitati Consultivi Provinciali INAIL del Piemonte Michelangelo Ingrassia

Presidente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL di Palermo

È stato molto interessante ascoltare gli interventi di Ester Rotoli e di Fabrizio Benedetti e gli altri contributi dalla sala.

Il punto nevralgico dei Bandi ISI per la prevenzione è senza dubbio il click day. Nel Con-siglio di Indirizzo e Vigilanza rappresento delle imprese che sin da sùbito hanno solleci-tato una riforma di questo sistema, ma va dato atto che lo strumento è ssolleci-tato migliorato attraverso la ricerca di soluzioni che hanno permesso di ottimizzare l’utilizzo delle risor-se, grazie anche al principio dello scorrimento.

In seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza vi è sempre stata una posizione unanime in favore del mantenimento dei Bandi annuali ISI perché si tratta di uno strumento molto importante a favore della prevenzione e bisogna considerare che la ricerca di soluzioni alternative avrebbe come contraltare quasi certo la perdita della cadenza annuale di uno strumento che incentivi le imprese ad adottare nuove ed innovative soluzioni per la prevenzione di infortuni e tecnopatie.

È stato molto interessante ascoltare le relazioni ed i dati in esse contenuti, dati che ab-biamo avuto l’opportunità di analizzare insieme; l’esigenza di ricevere con una cadenza regolare dei dati ci aiuta come Consiglio di Indirizzo e Vigilanza a fare ulteriori rifl essioni e ad arricchire questi incontri annuali per ulteriori spunti progettuali.

Sintesi

Beatrice Sassi

Componente della Commissione Consiliare Politiche per la Prevenzione e per la Ricerca del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL

164

del Testo Unico. Non sono ad oggi molte le imprese che usano l’asseverazione perché non hanno i MOG. Al riguardo, se è giusto che vi siano risorse per strumenti, per mac-chinarî, che hanno quel determinato fi ne prevenzionale che è il rinnovamento delle apparecchiature, il MOG diventa, invece, un fatto culturale; non è uno strumento che automatica mente si traduce in un macchinario migliore o più innovativo e che è atto a prevenire quel determinato tipo d’infortunio, ma l’utilizzo del MOG è un fatto culturale ed all’interno del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sarebbe forse auspicabile avviare una rifl essione perché, sempre dall’esame dei dati, emerge che gli interventi al riguardo sono meno rilevanti in termini numerici.

Nel corso della sessione si è detto da più parti che i tempi dovrebbero essere più brevi, ma collegati al rispetto delle regole; è vero, però, che i tempi delle verifi che tecnico-amministrative potrebbero essere abbreviati se la Pubblica Amministrazione, intesa nel suo complesso, mettesse in condivisione le varie banche dati, agevolando in tal modo le imprese e, quindi, abbreviando i tempi per il riconoscimento degli incentivi economici.

Con riferimento all’amianto si dovrà valutare, sempre con l’ausilio dei dati, se le risorse stanziate siano state suffi cienti o meno ed idonee a garantire dei risultati.

Per il futuro sarà importante valutare anche una possibile connessione dei bandi ISI con i rischi nuovi ed emergenti.

Giornate come queste sono fondamentali per uno scambio di informazioni e di dati e per rifl ettere su quelle che sono le linee che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza elabora dopo un profi cuo dibattito interno.

Sessione IV - Patrimonio ed investimenti dell’INAIL tra missione istituzionale ed indi-rizzi del Governo

Questa sessione seminariale ha lo scopo di analizzare e dibattere di un tema che è diventato molto attuale rispetto ai risultati di bilancio.

Gli aspetti che producono sostanziosi avanzi sono spesso da ricercare nell’impossibilità di poter investire su quanto indicato all’INAIL dalle stesse leggi di bilancio. Un approfondimento serio di queste situazioni è utile per una comprensione corretta del fenomeno, ma anche per eventualmente trovare indicazioni di miglioramento per il Legislatore.

Introduce:

Pierangelo Albini

Presidente della Commissione Consiliare Politiche per il Bilancio e per il Patrimonio del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL

Intervento:

Carlo Gasperini

Direttore Centrale Patrimonio INAIL

Dibattito/interventi dalla sala/replica

Premessa Cenni storici

La disciplina degli investimenti degli Enti assicurativi e previdenziali, e dell’INAIL in parti-colare, nasce agli inizi degli anni ’70, in considerazione del fatto che tali Amministrazioni Pubbliche, avendo la natura di gestori di forme di previdenza e di assistenza sociale, erano tenute ad eff ettuare particolari forme di investimento a reddito quale garanzia dei futuri pagamenti delle prestazioni economiche per gli assicurati.

Caposaldo di tutta l’operazione fu la legge 30 aprile 1969, n. 153, al cui art. 6548 ve-niva stabilito che tali Enti potevano presentare – entro 30 giorni dalla data di inizio dell’esercizio al quale sono riferiti – piani di impiego dei fondi disponibili al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed alle altre Amministrazioni vigilanti per la suc-cessiva approvazione. La quantifi cazione dei piani e le percentuali utilizzate potevano essere variate, in relazione alle particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun Ente, con decreto del Ministro per il Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro per il Tesoro ed il Ministro per il Bilancio e la Programmazione Economica. Dopo numerose modifi che normative in merito soprattutto alla quantifi cazione degli importi rientranti nei piani di impiego dei fon-di fon-disponibili, da ultimo, è intervenuta la legge 24 fon-dicembre 2007, n. 244. L’art. 2, Patrimonio ed investimenti dell’INAIL

tra missione istituzionale ed indirizzo del Governo Pierangelo Albini

Presidente della Commissione Consiliare Politiche per il Bilancio e per il Patrimonio del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL

170

dei fondi disponibili l’ammontare annuo che può essere preso in considerazione ai fi ni della predisposizione del piano di impiego. Nel predetto limite, pertanto, de-vono muoversi gli investimenti degli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza pubblica, nell’ambito nel rispetto dei vincoli quali-quantitativi delle “aree di riferimento”

previste dalla legge, così come confermato, successivamente, dall’art. 1, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 7750.

Come nasce il piano di impiego

Premesso quanto sopra, si deve chiarire che il calcolo del Piano di impiego dei fondi disponibili al fi ne di eff ettuare gli investimenti previsti dalla legge è una quantifi cazione che – prima di tutto – deve determinare l’ammontare delle liquidità eccedenti la norma-le gestione (base di calcolo), e solo successivamente defi nire il quantum da investire nei limiti e secondo le prescrizioni della normativa vigente (massimo il 7%).

Solitamente, dall’ammontare complessivo delle risorse liquide detenute in Tesoreria centrale e presso le banche si detraggono tutte quelle somme che – per loro stessa de-fi nizione – sarebbe inopportuno considerare utili ai de-fi ni degli investimenti immobiliari:

le somme residue dei precedenti piani di investimento, gli importi necessari a fronteg-giare oneri economici quali i fondi del personale o quelli rischi ed oneri, ecc.

In buona sostanza dal complesso della cassa dell’Istituto, considerata nel bilancio di previsione, che alla fi ne del 2017 viene stimata in circa 23,1 miliardi di euro51, si consi-derano “utili” ai fi ni della disponibilità sulla quale calcolare gli investimenti, non meno di un importo che annualmente si attesta intorno ai 18/19 miliardi di euro, e comunque in continua crescita.

Tale fatto, pertanto, dovrebbe comportare la predisposizione di piani di impiego dei fondi di anno in anno crescenti nella misura pari all’aumento della giacenza di cassa.

Per convenzione e – soprattutto – perché il 7% di tali valori risulta costantemente al di

50 Art. 1, c. 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: “Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono disciplinati, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per fi nalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di rico-struzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, anche in maniera da garantire l’attuazione delle misure di cui a all’articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fi ne di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l’attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate”.

51 Dal bilancio di previsione 2017 approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 28 di-cembre 2016, n. 23, la giacenza di cassa “stimata” dell’Istituto al 31/12/2017 risultava quantifi cata in € 23.149.044.281. Nel conto consuntivo 2017 approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 31 luglio 2018, n. 17, tale ammontare complessivo risultò poi essere € 26.730.675.271.

sopra dei 1.200 milioni di euro annui di possibili investimenti, si è stabilita una “norma non scritta” o, comunque, una consuetudine per la quale annualmente si predispone un Piano triennale degli investimenti di importo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro (indipendentemente dalla percentuale reale di quantifi cazione che, comunque, è ben inferiore al 7% previsto dalla norma).

Il tutto viene confermato anche dalla constatazione che, come riportato dall’art. 8, com-ma 15, del decreto legge 31 com-maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.

12252, tali investimenti sono subordinati alla verifi ca del rispetto dei saldi strutturali di fi nanza pubblica, da attuarsi mediante apposito decreto interministeriale.

Nello specifi co, il decreto previsto per il triennio 2018-2021, emanato in data 9 giugno 2017, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavo-ro e delle Politiche Sociali, contiene la previsione di cassa che l’Istituto può realmente eff ettuare, pari rispettivamente a 1.000 milioni di euro per il 2018, 970 milioni di euro per il 2019 e 934 milioni di euro per il 2020, con un trend di autorizzazioni di cassa in diminuzione.

Rapporti tra CIV e piano di impiego dei fondi disponibili I compiti attribuiti al CIV dalla legge

Fatta questa necessaria premessa esplicativa della complessa materia, passiamo ad esaminare nel dettaglio il rapporto stretto tra i compiti attribuiti al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in tema di investimenti.

L’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, stabilisce che il Con-siglio di indirizzo e vigilanza approva i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal Presidente dell’Istituto, verifi candone i risultati53.

52 Art. 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122:

“Le operazioni dì acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme

172

Nonostante le successive modifi che apportate al citato provvedimento a seguito della legge 15 maggio 1997, n. 12754 (c.d. “Bassanini bis”) e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 36755, le attribuzioni in materia di piani di investimen-to e disinvestimeninvestimen-to sono state riconfermate.

Le linee di mandato e le relazioni programmatiche

Nel Documento programmatico generale (denominato Linee di Mandato), con il quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, entro quattro mesi dall’insediamento, fi ssa gli obiet-tivi strategici da raggiungere nel corso del mandato e nelle Relazioni Programmatiche triennali, tali prerogative vengono ulteriormente messe in risalto.

Infatti, sia nelle Linee di Mandato 2013-201756 sia nelle Linee di mandato 2018-202157, relative alle ultime due Consiliature, sono state fornite indicazioni al riguardo.

Con le Linee di Mandato 2013-2017 veniva ribadito il concetto che il patrimonio dell’Ente concorre alla copertura delle riserve tecniche poste a parziale garanzia del pagamento delle prestazioni economiche dovute ai lavoratori infortunati e tecnopatici ma, a causa dei vincoli progressivamente introdotti dal Legislatore, il patrimonio si è nel tempo tra-sformato in liquidità giacente presso la Tesoreria unica e priva di rendimento.

Infatti, a fronte dei piani elaborati dagli Organi di gestione e deliberati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, i Ministeri vigilanti hanno concesso nel migliore dei casi, una dispo-nibilità di cassa mediamente pari a circa due terzi del valore del Piano e, in particolare, le quote destinate ad investimenti diretti risultano di diffi cile realizzazione a causa dei continui cambiamenti apportati alla normativa di riferimento.

54 Art. 17, c. 23 della legge 15 maggio 1997, n. 127: “All’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giu-gno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assisten-za e previdenassisten-za, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il consiglio di indirizzo e vigilanassisten-za defi nisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell’ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell’ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici plurien-nali; defi nisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell’organo di controllo interno, istituito ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi cazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale re-lative all’attività dell’ente; approva in via defi nitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all’approvazione defi nitiva. I componenti dell’organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell’ente, d’intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza”.

55 Art. 4, c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1997: “Il consiglio di indirizzo e vigilan-za svolge le funzioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modifi cato dall’articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.

56 Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 5 febbraio 2014, n. 1, Linee di mandato 2013-2017.

57 Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 18 aprile 2018, n. 9, Linee di mandato 2018-2021.

Per tali motivi, nelle Linee di Mandato 2018-2021, si è, invece, ritenuto più opportuno considerare la possibilità di rimodulare le somme previste nel Piano di impiego dei fon-di per gli investimenti – ritenuto fon-di ammontare eccessivo rispetto alle eff ettive realizza-zioni – in modo da liberare risorse da destinare alle attività in essere nell’Istituto, ovvero per alimentare nuove iniziative.

Tali concetti sono stati ripresi nelle Relazioni Programmatiche triennali con le quali il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sulla base del Documento programmatico generale, determina annualmente gli obiettivi strategici triennali sui quali gli Organi di gestione predispongono il bilancio di previsione annuale e i piani pluriennali dell’Ente.

Nella Relazione Programmatica 2019-202158 oltre a ribadire la necessità di un’appro-priata quantifi cazione del Piano degli investimenti per liberare risorse da destinare all’incremento di altre attività della mission dell’Istituto, il Consiglio di Indirizzo e Vi-gilanza ha evidenziato l’esigenza di garantire che gli investimenti a rendimento siano prevalentemente a basso rischio e, comunque, che l’eventualità di investimenti a più elevato rischio sia marginale rispetto al valore globale.

Gli investimenti esclusivamente in forma indiretta

Nonostante i compiti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza siano rimasti invariati nel corso del tempo, l’emanazione di alcuni provvedimenti normativi ha di fatto “sospeso”

la funzione di approvazione dei piani triennali di investimento e i criteri generali cui tali piani devono attenersi.

L’art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge fi nanziaria 2008)59, ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2008, gli enti previdenziali pubblici avrebbero potu-to eff ettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e sempre nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

Per tale ragione, per almeno un triennio (2008-2010), la predisposizione dei piani trien-nali degli investimenti si è concretizzata con la determinazione del Presidente dell’Isti-tuto di autorizzazione all’assunzione degli impegni di spesa relativi all’acquisto di quote di fondi immobiliari, senza ricorrere all’approvazione dell’Organo di indirizzo strategico.

174

glio 2010 n. 122 , l’Istituto ha riacquistato la possibilità di eff ettuare investimenti anche in forma diretta, pur restando fi sso il limite del 7 per cento nella quantifi cazione delle somme da destinare al piano.

Sulla base di tale normativa, il successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 201061 ha precisato ulteriormente le modalità di predisposi-zione del piano con la specifi ca evidenza delle operazioni di investimento da eff ettuare in forma diretta e quelle in forma indiretta.

La deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 28 giugno 2011, n. 11 (Linee guida in materia di investimenti)

La possibilità di poter procedere nuovamente ad eff ettuare acquisti di immobili diretti ha fatto sì che il Consiglio di indirizzo e vigilanza, sulla base della normativa citata, ap-provasse la delibera 28 giugno 2011, n. 11, contenente le “Linee guida e criterî generali per le politiche patrimoniali”62.

Con l’obiettivo di costituire uno strumento dedicato alla valorizzazione degli asset patri-moniali, alla razionalizzazione ed alla riduzione dei costi gestionali, nonché di incremen-tare la redditività degli investimenti, agendo sui fattori che ne limitano le potenzialità, ridefi nendo i livelli di redditività attesi, le Linee guida emanate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nel 2011 tentavano di adottare un modello di gestione del patrimonio che, in ottica di trasparenza ed economicità, prevedesse la verifi ca annuale della redditività alla luce delle migliori opportunità off erte dal mercato e la periodica predisposizione di piani di valorizzazione e disinvestimento.

Nel pieno rispetto delle norme vigenti, si proponevano di coniugare tutte le possibili soluzioni a disposizione dell’Istituto al fi ne di ridurre il delta tra il rendimento netto del

60 Art. 8, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

“Fatti salvi gli investimenti a reddito da eff ettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell’articolo 14, com-ma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modifi cazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all’acquisto di immobili adibiti ad uffi cio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dell’Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al presente comma di cui al comma 3”.

61 Art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Ministero dell’Economia e delle fi nanze del 10 novembre 2010: “Gli enti così individuati comunicano al Ministero dell’economia e delle fi nanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Se-gretariato generale e Direzione generale per le politiche previdenziali entro il 30 novembre di ogni anno un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, l’ammontare delle operazioni di ac-quisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano. Il piano distingue per le operazioni di acquisto, tra investimenti diretti ed investimenti indiretti,

61 Art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Ministero dell’Economia e delle fi nanze del 10 novembre 2010: “Gli enti così individuati comunicano al Ministero dell’economia e delle fi nanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Se-gretariato generale e Direzione generale per le politiche previdenziali entro il 30 novembre di ogni anno un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, l’ammontare delle operazioni di ac-quisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano. Il piano distingue per le operazioni di acquisto, tra investimenti diretti ed investimenti indiretti,

Documenti correlati