CIV INCONTRA
Giornate seminariali del CIV con i COCOPRO INAIL
2018
CIV INCONTRA
Giornate seminariali del CIV con i COCOPRO INAIL
2018
© 2019 INAIL
pubblicazione realizzata da INAIL
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Coordinamento redazionale
Segreteria Tecnica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Tipolitografi a INAIL - Milano, marzo 2019
Sessione introduttiva - L’INAIL nei grandi incidenti dell’agosto 2018 Bruno Adinolfi
Sessione I - Il reinserimento lavorativo, un diritto non utilizzato od un’opportunità negata?
Barbara Gatto Stefano Putti Presentazione Antonio Trafi cante Presentazione Ferdinando Di Lauro
Sessione II - L’approccio della ricerca INAIL alla prevenzione dei rischi dei nuovi lavori Gaetana Pagano
Alessandra Assogna Presentazione Mariano Innocenzi Presentazione Michele Buonerba
Sessione III - Bandi ISI per la prevenzione: problemi e possibili soluzioni Barbara Orlandi
Ester Rotoli Presentazione Fabrizio Benedetti Presentazione Beatrice Sassi
5 5 9 11 23 27 33 37 47 51 53 67 69 83 87 109 113 115 123 127 143 145 163
INCONTRA
8-9-10 ottobre 2018 Centro Studium Via della Piazzola 71
Firenze
GIORNATE SEMINARIALI DEL CIV
CON I CO.CO.PRO. INAIL
IN QUESTA EDIZIONE DELLA TRADIZIONALE TRE GIORNI DI APPROFONDIMENTO E STUDIO SARANNO ANALIZZATI ALCUNI PROBLEMI DI PARTICOLARE RILEVANZA LEGATI ALLE TEMATICHE DI PROGRAMMAZIONE DEL CIV PER INDIVIDUARE POSSIBILI SOLUZIONI
Giovanni ASARO – Direttore Regionale INAIL Toscana
Ore 12,00
Apertura lavori e introduzione alle giornate seminariali:
Bruno ADINOLFI – Consigliere CIV - Presidente Commissione Politiche per l’Organizzazione Ore 12,30
“INAIL NEI GRANDI INCIDENTI DELL’AGOSTO 2018”
Comunicazioni e azioni Intervento:
Giovanni PAURA Direttore Centrale Pianificazione e Comunicazione
Ore 13,00 Pranzo ORE 15,00
“IL REINSERIMENTO LAVORATIVO, UN DIRITTO NON UTILIZZATO O UNA OPPORTUNITA’ NEGATA?”
I finanziamenti di interventi a sostegno delle azioni per il reinserimento lavorativo non hanno avuto finora un grande successo. Anzi, la irrisorietà delle cifre impegnate impone una seria riflessione.
Lo scopo di questa sessione seminariale è quello di descrivere sommariamente normativa e modalità amministrativa e, con il sostegno di dati certi, sviluppare un approfondimento per capire le motivazioni di questa situazione e produrre proposte per risolvere il problema.
Introduce:
Barbara GATTO – Consigliere CIV - Presidente Commissione Politiche Previdenziali Interventi:
Stefano PUTTI – Dirigente Vicario Direzione Centrale Prestazioni Sanitarie Antonio TRAFICANTE – Direttore Regionale INAIL Lombardia Dibattito/interventi dalla sala/replica
Conclusioni
Ferdinando DI LAURO – Consigliere CIV Ore 20,00 Cena
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
Ore 9,30
“PATRIMONIO ED INVESTIMENTI DELL’INAIL TRA MISSIONE ISTITUZIONALE E INDIRIZZI DEL GOVERNO”
Questa sessione seminariale ha lo scopo di analizzare e dibattere di un tema che è divenuto molto attuale rispetto ai risultati di bilancio.
Gli aspetti che producono sostanziosi avanzi sono spesso da ricercare nella impossibilità di poter investire su quanto indicato all’INAIL dalle stesse leggi di bilancio. Un approfondimento serio di queste situazioni è utile per una comprensione corretta del fenomeno ma anche per eventualmente trovare indicazioni di miglioramento per il legislatore.
Introduce
Pierangelo ALBINI – Consigliere CIV - Presidente Commissione Politiche Bilancio e Patrimonio Intervento:
Carlo GASPERINI Direttore Centrale Patrimonio MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018
ORE 9,30
“L’APPROCCIO DELLA RICERCA INAIL ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI DEI NUOVI LAVORI”
Nelle Linee di Mandato, nella Relazione Programmatica e nelle nuove Linee di Indirizzo per la Ricerca, il CIV ha posto un accento forte sulla ricerca correlata ai rischi presenti nelle nuove tipologie di lavori, con particolare attenzione ai tumori professionali.
Questa sessione seminariale ha il duplice obiettivo di approfondire come l’Istituto intende incentivare questi aspetti particolari e come risolvere i problemi che impediscono un pieno utilizzo delle risorse che sono messe a disposizione di tutta la ricerca Inail.
Introduce
Gaetana PAGANO – Consigliere CIV Interventi
Edoardo GAMBACCIANI – Direttore Centrale Ricerca Mariano INNOCENZI – Sovrintendenza Sanitaria Centrale Dibattito/interventi dalla sala/replica
Conclusioni
Michele BUONERBA – Consigliere CIV Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,00
“BANDI ISI PER LA PREVENZIONE. PROBLEMI E
Riunire i rappresentanti dei Comitati Consultivi Provinciali (COCOPRO) INAIL è sempre un doveroso piacere.
Evitare il rischio di proporre e svolgere una riunione routinaria, invece, è impegnativo.
Con questa consapevolezza abbiamo organizzato la consueta riunione annuale di la- voro e studio con i colleghi del territorio che, dall’8 al 10 ottobre 2018, si è svolta a Firenze (quasi a Fiesole) al Centro Studium di via della Piazzuola. La consueta riunione con i COCOPRO, l’abbiamo voluta titolare “CIV Incontra”, per sottolineare ulteriormente l’importanza che si vuole dare ai rapporti con i rappresentanti delle parti sociali negli organismi provinciali, raff orzando così, ancor di più, i rapporti tra il centro e il territorio.
Però non basta solo incontrarsi. Ovviamente bisogna dare sostanza concreta, anche rispetto alla quotidianità dell’impegno di ognuno. L’INAIL è un grande Ente, che svolge innumerevoli funzioni e assolve a tanti compiti rispetto alla sua mission istituzionale.
Quindi, gli argomenti da poter trattare sono veramente numerosi e la cernita di quelli da mettere al centro di una discussione nelle sessioni possibili è stata molto seletti- va. Una scelta orientata al mettere a fuoco questioni molto sentite, se si vuole anche cruciali, nella discussione costante che si svolge all’interno del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e tra il Consiglio stesso e gli altri Organi dell’Inail. Temi caldi da discutere in Premessa
Giovanni Luciano
Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL
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una replica di uno o due Dirigenti dell’Istituto; il dibattito dalla sala e le conclusioni affi date ad un altro esponente del CIV. Una formula pensata proprio per coinvolgere attivamente i consiglieri, unitamente alla dirigenza ma insieme ai convenuti dal territorio, nella terzina di giorni di incontro. CIV Incontra, appunto; senza l’hashtag ma con lo stesso spirito.
I temi scelti sono stati quelli del “reinserimento lavorativo”, della “ricerca”, degli incentivi alla prevenzione dei “bandi ISI”, della “situazione fi nanziaria e degli investimenti”.
In più vi è stato un prologo, all’inizio della manifestazione, con interessanti approfondi- menti circa la “comunicazione”, aspetto fondamentale per tutti, ovviamente anche per un’entità come l’INAIL la cui azione non sempre è nota come meriterebbe.
Perché questi argomenti e non altri? Da qualche parte bisognava iniziare e noi lo abbia- mo fatto partendo dai temi che presentavano delle incongruenze e delle contraddizioni evidenti.
Il reinserimento lavorativo, che ha poi visto una prosecuzione con un convegno pubbli- co nel dicembre successivo, ad esempio, è l’emblema del fatto che allo stanziamento di risorse economiche importanti non sempre corrisponde un utilizzo soddisfacente delle stesse. Questo è un punto politico centrale per un Organo, qual è il CIV, deputato a dare indirizzi strategici con la Relazione Programmatica.
Anche la ricerca, importante e forse poco valorizzata funzione che ha INAIL, da quando ha inglobato ISPESL anche oltre solo quella protesica di Vigorso di Budrio, è un ambito dove le risorse stanziate sono utilizzate meno di quanto si dovrebbe. Se si pensa che l’I-
talia è un Paese da dove i giovani ricercatori devono emigrare per mancanza di risorse (oltre che per una politica scellerata in tal senso) è evidente quanto sia riprovevole che le in- genti risorse stanziate per la ricerca scientifi ca dell’I- NAIL non vengano utiliz- zate pienamente. Ricerca che, beninteso, deve esse- re potenziata ma orienta- ta e sfruttata ai fi ni della prevenzione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro. In questa edizione di “CIV Incontra” abbiamo voluto ac- cendere un faro sulla ricerca collegata alle malattie professionali e, in quest’ambito, anche al rapporto tra Direzione Ricerca e Sovrintendenza Sanitaria Centrale.
Per gli investimenti in prevenzione (bandi ISI) la discussione, come leggerete di seguito in questa pubblicazione, è stata approfondita e ha sviscerato storia, problemi, soluzioni
parziali e possibili rispetto all’impossibilità di soddisfare la totalità delle richieste rispetto alle domande che ogni anno sono presentate. Al bando ISI dovrebbero essere destinate maggiori risorse, perché fi nanziare le aziende che si vogliono dotare di attrezzature e mezzi più sicuri o di ambienti di lavoro più salubri, vuol dire diminuire potenzialmente gli incidenti e le malattie professionali. Invece una politica utilitaristica di governo, costante con tutti i Governi che si sono succeduti nel tempo, ha, in seguito, agito su questo tema in termini di riduzione.
Qui dovrei aprire una parentesi molto ampia sul capitolo risorse dell’INAIL nel rapporto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. O meglio, dell’autonomia di un Ente, sì pubblico, ma fi nanziato da soldi privati, che non ha autonomia, pur presentando un bi- lancio ampiamente positivo. Forse proprio per questo troppo spesso vengono imposte scelte o posti freni che limitano anche le potenzialità sullo sviluppo di una potenziale poderosa azione di prevenzione.
Non a caso abbiamo deciso di chiudere la manifestazione proprio con un seminario dedicato agli aspetti fi nanziari e agli investimenti. Investimenti immobiliari che spes- so restano al palo rispetto a quanto, invece, il Legislatore ha stabilito nelle varie leggi di bilancio. Sono stati fatti tanti esempi ed è stata illustrata una situazione che vede nel Paese una diffi coltà generalizzata rispetto alla capacità di elaborare e presentare progetti e richieste. Molta responsabilità è stata addossata al nuovo “Codice dei Con- tratti Pubblici”, meglio noto come “Codice Appalti”. Personalmente dissento da questa lettura. L’impreparazione iniziale e le esigenze di certifi cazione delle miriadi di stazioni appaltanti possono aver rappresentato delle diffi coltà all’inizio. Ma dal 2016 a oggi con- tinuare con il refrain che il Codice Appalti blocchi gli investimenti lascia molto perplessi.
Resta comunque il dato di quasi totale assenza di richieste rispetto alle possibilità di investimento di INAIL sulle scuole o sulla edilizia sanitaria, ad esempio.
Ovviamente la discussione sviluppata non poteva essere scevra dal convitato di pie- tra, rappresentato dal tema della riforma del sistema tariff ario. Questo aspetto, com’è noto, ha avuto uno sbocco nella successiva Legge di bilancio non senza polemiche, viste le compensazioni alla riduzione delle tariff e basate sulla riduzione proprio dei fondi di sostegno alla prevenzione. Non ne parliamo in questa sede, ma un’ampia rifl essione di fondo va fatta, anche fuori dai confi ni dell’Istituto. A Firenze se ne è parlato nella mat- tinata del 10 ottobre 2018, con la partecipazione al dibattito, concluso dal sottoscritto, del Direttore Generale.
Nella preparazione delle giornate seminariali del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con i Comitati Consultivi Provinciali dell’INAIL, programmate a Firenze dall’8 al 10 ottobre 2018, abbiamo condiviso con il Presidente del CIV l’idea di individuare, come argomen- to introduttivo dei lavori, i tragici eventi dell’agosto 2018 che, nel breve volgere di due settimane (dal 1° al 14 agosto), hanno provocato la morte di numerosi lavoratori.
Il riferimento era, in particolare, all’incendio di un’autocisterna (con il decesso del con- ducente) sull’autostrada A14 nei pressi di Bologna, ai due incidenti stradali in Puglia in cui hanno perso la vita ben sedici lavoratori extracomunitari, al crollo del ponte Moran- di a Genova (con le sue 43 vittime).
Oltre che dalla cruenta realtà dei fatti, la scelta muoveva dall’esigenza di concentrare l’attenzione dei partecipanti sul ruolo dell’INAIL Ente assicuratore, la cui natura “tradi- zionale” ingenera sovente in taluni un atteggiamento quasi di suffi cienza, a sua volta produttivo del preoccupato dubbio di una sorta di sottovalutazione della complessità e dell’elevato rilievo sociale di quel ruolo.
Complessità e rilievo che gli eventi di agosto hanno drammaticamente evidenziato, in quanto espressione o di fenomeni devastanti quali il caporalato e il lavoro nero, nel caso degli infortuni mortali collettivi in Puglia, o degli eff etti dannosi che eventi come l’incendio dell’autocisterna hanno prodotto su altri lavoratori (feriti mentre erano al la- L’INAIL nei grandi incidenti dell’agosto 2018
Bruno Adinolfi
Presidente della Commissione Consiliare Politiche per l’Organizzazione
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL
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latore Giovanni Paura, Direttore Centrale Pianifi cazione e Comunicazione dell’INAIL, perché chiarisse, secondo quanto previsto dal programma dei lavori, comunicazioni e azioni poste in essere dall’Istituto.
Su tali due fi loni si è coerentemente incentrato l’intervento di Giovanni Paura, che si è preliminarmente diff uso sulla confl uenza nei tre tragici eventi delle diverse tipolo- gie di infortunio, dall’infortunio in attualità di lavoro (ad esempio, per il conducente dell’autocisterna incendiatasi) all’infortunio mortale collettivo (per i sedici lavoratori extracomunitari), dall’infortunio in occasione di lavoro (per i dipendenti di una con- cessionaria posta in prossimità del luogo dell’incendio e per quelli di alcune ditte di smaltimento rifi uti allocate ai piedi dei piloni del ponte Morandi) all’infortunio in itine- re (ad esempio, per chi transitava sullo stesso ponte recandosi al lavoro o facendovi ritorno).
La varietà e complessità di casistiche sopra richiamata ha reso necessari molteplici ed articolati interventi, varianti dal sostegno psicologico ai familiari delle vittime all’acquisi-
zione di dati anagrafi ci dei lavoratori deceduti (particolarmente diffi coltosa per i lavora- tori extracomunitari), fi no all’istituzione di task force locali per la correntezza, rapidità e profi cuità delle diverse iniziative e degli scambi di informazione con le Strutture Centrali dell’Istituto, secondo un modello organizzativo già positivamente sperimentato in occa- sione di altri infortuni collettivi, come gli incidenti ferroviari di Andria (BT) e di Pioltello (MI) di pochi anni addietro.
Con il risultato assolutamente non irrilevante, tra gli altri, della costituzione di rendite in favore dei superstiti dei lavoratori deceduti e dei lavoratori infortunati in tempi brevissi-
mi, circostanza questa, come ha sottolineato Giovanni Paura, che ha riscosso il positivo apprezzamento di Istituzioni e organi di stampa locali.
Quanto ai profi li comunicativi, è stata evidenziata dal relatore la novità dei comuni- cati stampa diramati dall’INAIL sugli eventi in questione, sia per il clamore da questi suscitato nell’opinione pubblica sia per le situazioni fortemente emergenziali deter- minatesi.
Di particolare interesse sono state le puntualizzazioni sulla scelta comunicativa operata nella circostanza, improntata ad uno spirito solidaristico ed alla precisa volontà di atte- stare la fattiva presenza dell’INAIL come Istituzione, nel doveroso rispetto degli ambiti di intervento di propria stretta competenza e senza alcuna pretesa di sostituirsi alle altre Istituzioni ed alle Autorità locali.
Una comunicazione che, nella rappresentata situazione di assoluta emergenza, è stata ispirata, come ha precisato Giovanni Paura, dalla necessità “di rassicurare attraverso una presenza anche dichiarata rispetto a fatti che hanno sconvolto l’opinione pubblica”, in un contesto caratterizzato da “una crisi delle Istituzioni, vera o percepita”, e da rap- porti non sempre facili con i media.
L’INAIL, quindi, ha curato con scrupolosa attenzione che l’esercizio del proprio ruolo fosse rispondente alle aspettative ed ai diritti dei destinatari delle prestazioni, familiari delle vittime e lavoratori infortunati, alle attese della stessa opinione pubblica e dei media che di essa sono (o intendono essere) testimoni, garantendo in ciascuno di detti versanti la massima prontezza di intervento.
Cura, scrupolo, attenzione, tempestività, che costituiscono, e devono continuare a co- stituire, i fondamenti dell’azione dell’INAIL nei confronti delle persone assicurate e dei superstiti delle donne e degli uomini la cui vita è stata spenta dal lavoro.
Su questa stessa linea Giovanni Paura ha concluso la propria relazione, sottolineando, con felice intuizione rispetto alle successive sessioni seminariali riguardanti l’INAIL più recente e dalle prospettive ancora da consolidare, che il mancato completamento di un progetto di ricerca o il diniego di un fi nanziamento ISI possono essere certamente fonte di giuste rivendicazioni o rimostranze dei partner del progetto e dell’azienda inte-
Sessione I - Il reinserimento lavorativo: un diritto utilizzato od un’opportunità negata I fi nanziamenti di interventi a sostegno delle azioni per il reinserimento lavorativo non han- no avuto fi nora un grande successo. Anzi, l’irrisorietà delle cifre impegnate impone una seria rifl essione.
Lo scopo di questa sessione seminariale è quello di descrivere sommariamente normativa e modalità amministrativa e, con il sostegno di dati certi, sviluppare un approfondimento per capire le motivazioni di questa situazione e produrre proposte per risolvere il problema.
Introduce:
Barbara Gatto
Presidente della Commissione Politiche Previdenziali e per la Tutela della Salute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL
Interventi:
Stefano Putti
Direttore Centrale Vicario Prestazioni Socio-Sanitarie INAIL Antonio Trafi cante
Direttore Regionale INAIL Lombardia Dibattito/interventi dalla sala/replica Conclusioni CIV
Ferdinando Di Lauro
Componente della Commissione Consiliare Politiche per la Prevenzione e per la Ricerca del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL
La presa in carico globale
Da tempo l’INAIL è al centro di un processo di sviluppo che lo ha progressivamente tra- sformato da Ente gestore dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a soggetto garante di un più ampio ed articolato sistema di tutela privile- giata della persona contro i rischi da lavoro.
Infatti, se ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico dell’assicurazione infortuni1, l’INAIL è tenuto a prestare le cure mediche e chirurgiche necessarie per il recupero della ca- pacità lavorativa, l’introduzione del danno biologico, nell’oggetto della tutela garan- tita dall’INAIL2, ha determinato un radicale mutamento nel sistema di protezione del lavoratore contro i rischi da lavoro, incidendo conseguentemente sulla connotazione delle prestazioni fornite dall’Istituto.
Per eff etto della suddetta disposizione, ai lavoratori infortunati e tecnopatici devono, infatti, essere garantite tutte le prestazioni necessarie per il recupero dell’integrità psi- cofi sica, comprensive di quelle funzionali al reinserimento socio-lavorativo.
L’accomodamento ragionevole
La Convenzione ONU3 defi nisce gli accomodamenti ragionevoli come “le modifi che e Il reinserimento lavorativo,
un diritto non utilizzato od un’opportunità negata?
Barbara Gatto
Presidente della Commissione Consiliare
Politiche Previdenziali e per la Tutela della Salute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL
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La normativa non indica il limite entro il quale gli accomodamenti possono ritenersi ragionevoli, non rinvenendosi criterî e parametri che consentano di defi nire il concetto di ragionevolezza e di onere sproporzionato.
In precedenza, l’Unione Europea aveva già emanato una direttiva4 volta a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, tra l’altro, sulla disabilità e, in particolare, l’art. 5 della predetta direttiva prevede che l’accomodamento non è spro- porzionato “(…) allorché l’onere è compensato in modo suffi ciente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili”.
Nel 2013, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea5 ha condannato l’Italia che, “non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situa- zioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbli- go di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”. La sentenza riaff erma il principio secondo cui gli Stati membri devono stabilire nella loro legislazione un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti appropriati, cioè provvedimenti effi caci e pratici — ad esempio sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti in funzione delle esigenze delle situazioni concrete — per consentire ai disabili di acce- dere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato.
Prendendo atto di questa sentenza, il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dal- la legge 9 agosto 2013, n. 99, ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della citata direttiva europea 2000/78/CE ed ha previsto che tutti i datori di lavoro pubblici e privati debbano garantire il rispetto del principio della parità di trattamento tra persone con disabilità e persone “normodotate”.
Il nuovo articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, pertanto, così dispone: “Al fi ne di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare acco- modamenti ragionevoli, come defi niti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratifi cata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di la- voro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica e con le risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
Sulla base delle suddette disposizioni, è importante ricordare che le persone con disa- bilità hanno un vero e proprio diritto soggettivo agli accomodamenti ragionevoli che
4 Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
5 Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 luglio 2013, causa C-312/11, Commissione Europea v Repubblica Italiana.
può essere fatto valere, in sede di contestazione del licenziamento o della mancata costituzione del rapporto di lavoro, nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano adottato i provvedimenti appropriati.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)
Mentre in materia di reinserimento sociale l’Istituto poteva già esercitare autonome competenze, sia pure in raccordo con altre Istituzioni, le competenze dell’INAIL in ma- teria di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro sono state chiaramente defi nite dal legislatore solo con la legge di stabilità 20156. La norma, infatti, attribuisce all’INAIL
“(…) competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro od alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualifi - cazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica”.
La disposizione in esame è stata introdotta proprio al fi ne di evitare che il diritto dei disabili da lavoro possa essere compresso o vanifi cato per diffi coltà di ordine economico-fi nanzia- rio addotte dai datori di lavoro a giustifi cazione dell’inerzia nell’adozione di accomodamenti ragionevoli. Infatti, pur non attuando un trasferimento di obblighi dal datore di lavoro all’I- NAIL, attribuisce all’Istituto un ruolo di sostegno al reinserimento ed all’integrazione lavora- tiva, ponendo a carico del bilancio dell’Ente esclusivamente gli oneri connessi agli interventi ivi indicati. Ciò al fi ne di garantire l’eff ettività della tutela privilegiata che l’art. 387 della Costi- tuzione prevede in favore delle vittime di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
In altri termini, l’obbligo di adottare gli accomodamenti ragionevoli rimane comunque in capo al datore di lavoro ed è raff orzato nella misura in cui gli interventi per il reinse- rimento del lavoratore infortunato, che avrebbero potuto essere considerati spropor- zionati per ragioni fi nanziarie, divengono proporzionati e, quindi obbligatorî, per eff etto dell’intervento dell’Istituto, che si fa carico dei relativi oneri.
L’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si colloca nell’ambito del più articolato disegno di riordino delle politiche attive per il lavoro attuato nel 2015 che ha
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dei servizî per le politiche del lavoro in relazione alle competenze in materia di reinseri- mento e d’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro9.
L’Istituto ha avviato, quindi, un percorso fi nalizzato a pervenire ad ogni utile, possibile, raccordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’ANPAL10, funzionale ad assicurare la piena effi cacia dei processi di reinserimento lavorativo.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151
Un incentivo all’adozione degli accomodamenti ragionevoli, da parte dei datori di lavo- ro, può essere rappresentato dalla recente normativa11 che, dal 1° gennaio 2018, obbli- ga le imprese che impiegano da 15 a 35 dipendenti ad assumere un lavoratore disabile incluso nelle liste delle categorie protette, a prescindere dalle nuove assunzioni.
I datori di lavoro, che non ottemperino all’obbligo di assunzione, sono soggetti a una sanzione amministrativa pari a 153,20 euro per ogni giorno di lavoro e per ogni lavora- tore disabile non assunto. Nei casi in cui i datori di lavoro, per ottemperare all’obbligo di assunzione, assumano un disabile da lavoro, l’INAIL può sostenere l’adozione degli accomodamenti ragionevoli necessarî, rimborsando od anticipando le relative spese, alle condizioni stabilite dalle circolari dell’INAIL12.
Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Sulla materia, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è intervenuto con la deliberazione del 18 giugno 2015 n. 8 “Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo”, fi nalizzata in primo luogo a garantire la continuità lavorativa, prendendo tempestivamente in carico i nuovi infortunati e con la deliberazione 22 febbraio 2017, n. 2 “Integrazione delle Li- nee di indirizzo per il reinserimento lavorativo”, mirata, nelle more dell’attivazione della
“Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, ad integrare le precedenti Linee di Indirizzo, mutuando, laddove compatibili, le soluzioni — già individuate nel Regola- mento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro — anche per gli interventi fi nalizzati all’inserimento in una nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro.
9 Art. 1, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
10 Agenzia Nazionale Politiche Attive dl Lavoro, Ente di diritto pubblico, istituita col decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
11 Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con l’art. 3, comma 2, ha disposto l’abrogazione del comma 2 dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 - con eff etto a partire dal 1° gennaio 2017 - comma che prevedeva che “per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di cui al com- ma 1 [e cioè l’obbligo di avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile] si applica solo in caso di nuove assunzioni. Il suddetto termine del 1° gennaio 2017 è stato prorogato al 1° gennaio 2018 per eff etto del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
12 Circolare INAIL 30 dicembre 2016, n. 51, recante “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” e Circolare INAIL 25 luglio 2017, n. 30, recante “Regola- mento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Inserimento in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda ed off erta di lavoro”.
Il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
L’attuazione del predefi nito quadro normativo europeo e nazionale è stata assicurata dall’INAIL attraverso l’emanazione del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazio- ne lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”13 e delle relative circolari attuative14. Il Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disa- bilità da lavoro è, peraltro, coerente con il Regolamento dell’Unione Europea15 nella se- guente defi nizione di persona disabile come “chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale o chiunque presenti durature menoma- zioni fi siche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed eff ettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”.
Nelle disposizioni dell’Istituto, in fase di prima applicazione, sono stati disciplinati i soli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, necessarî a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici, successivamente al verifi carsi di un evento lesivo o dell’aggravamento delle limitazioni funzionali preesistenti conse- guenti ad un infortunio sul lavoro o ad una tecnopatia.
Successivamente, in attesa della piena attuazione delle disposizioni in materia di politi- che attive e servizî per il lavoro e secondo le indicazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigi- lanza16, l’INAIL ha voluto attivare — laddove sussista l’incontro tra domanda e off erta di lavoro tra la persona con disabilità da lavoro e un datore di lavoro — misure a sostegno dell’inserimento lavorativo in nuova occupazione, applicando, peraltro, le disposizioni già previste dal Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle per- sone con disabilità da lavoro17.
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Destinatarî
Ai sensi della Circolare 30 dicembre 2016, n. 51, i soggetti destinatarî sono i lavoratori, sia subordinati sia autonomi, con disabilità da lavoro, tutelati dall’INAIL che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire od agevolare la prosecu- zione dell’attività lavorativa.
Ai sensi della circolare 25 luglio 2017, n. 51, i soggetti destinatarî sono le persone con disabilità da lavoro per eventi lesivi tutelati dall’INAIL che vengano assunte con contrat- ti di lavoro subordinati, anche a tempo determinato, o fl essibili. Sono, invece, esclusi i lavoratori autonomi.
I soggetti destinatarî degli interventi previsti sono tutti i lavoratori che, a seguito di in- fortunio sul lavoro o di malattia professionale, necessitano di azioni mirate a consentire od agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa nei casi:
• di menomazioni o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali;
• di conseguenze non inabilitanti, ma che necessitano, comunque, di interventi perso- nalizzati di sostegno al reinserimento lavorativo, in relazione alle limitazioni funzionali conseguenti all’evento lesivo ed alle caratteristiche della specifi ca mansione svolta;
• di conseguente disabilità da lavoro che, a seguito di un aggravamento, anche sol- tanto funzionale, correlato ad un precedente evento lesivo, pur in assenza di una nuova valutazione del danno permanente da parte dell’INAIL, abbiano conseguito dal medico competente o dal Servizio di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale un giudizio di idoneità alla mansione specifi ca.
La disposizione, in assenza di specifi che limitazioni, si applica a tutti i disabili da lavoro, e pertanto a tutti i soggetti che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia profes- sionale, abbiano riportato una menomazione fi sica, psichica o sensoriale, stabilizzata o pro- gressiva, che, indipendentemente dal grado della menomazione stessa, è causa di diffi coltà motorie o sensoriali, di apprendimento e di relazione, tale da determinare problematiche d’integrazione lavorativa nonché processi di svantaggio sociale o di emarginazione.
È necessario che la valutazione delle limitazioni funzionali conseguenti all’evento lesivo in relazione alla mansione specifi ca trovi riscontro in un giudizio formulato dal medico competente18 o dal Servizio di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale19 da cui risulti l’idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l’inidoneità temporanea o permanente del lavoratore.
Non rientrano tra i soggetti destinatarî delle disposizioni regolamentari:
• i dipendenti delle Amministrazioni Statali, anche a ordinamento autonomo, assicu- rati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato, per i quali le prestazioni
18 Art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
19 Art. 5, comma 2, legge 20 maggio 1970, n. 300.
erogate sono a carico del bilancio delle Amministrazioni Statali interessate;
• i soggetti che, sebbene tutelati dall’INAIL, non sono direttamente qualifi cabili come
“lavoratori”, quali ad esempio gli studenti e le persone che svolgono lavoro domesti- co ai sensi della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
Interventi di reinserimento
Sono previste tre distinte tipologie di interventi:
1. interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luo- ghi di lavoro che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché i dispositivi fi nalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro.
Si tratta ad esempio di: inserimento di rampe o di dispositivi di sollevamento verti- cale (piattaforma elevatrice, servoscala, ecc.); adeguamento dei percorsi orizzontali e dei corridoi di accesso alla postazione di lavoro; modifi ca del locale ascensore od inserimento di un nuovo ascensore; modifi ca dei servizi igienici od inserimento di un nuovo servizio igienico accessibile dalla postazione di lavoro; modifi ca od auto- mazione delle porte o degli infi ssi; adeguamento dei terminali degli impianti; inter- venti domotici con conseguente adeguamento di impianti.
Per tali tipologie di interventi, è necessario il consenso del proprietario degli immo- bili dove viene svolta l’attività lavorativa.
Limite di spesa: 95.000 euro (rimborso 100% della spesa sostenuta)
2. interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro che compren- dono gli interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausilî ed i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all’ade- guamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro.
Si tratta, a titolo esemplifi cativo, di arredi, di strumenti quali ausilî o dispositivi a supporto di defi cit sensoriali o motori, di strumenti di interfaccia macchina-utente.
Per tale tipologia di interventi, gli arredi e le attrezzature di lavoro, inclusi i veicoli
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si ai predetti adeguamenti sia quelli di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualifi cazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione.
La formazione e/o l’addestramento devono essere funzionali al reinserimento del lavoratore nella stessa mansione od all’adibizione dello stesso ad altra mansione e possono riguardare sia l’addestramento all’utilizzo degli adattamenti introdotti, che la formazione ed il tutoraggio per lo svolgimento della mansione nonché la riqualifi - cazione professionale fi nalizzata all’adibizione ad altra mansione.
Limite di spesa: 15.000 euro (rimborso 60% della spesa sostenuta)
Entro i limiti stanziati annualmente, l’Istituto rimborsa, quindi, ai datori di lavoro fi no a un massimo di 150.000 euro per ciascun progetto personalizzato. Per l’anno 2018, gli importi stanziati dall’Inail sono pari a circa 20 milioni di euro.
Modalità di erogazione della prestazione
Gli interventi sono individuati nell’ambito di un Progetto di Reinserimento Lavorativo Personalizzato elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede locale INAIL, competente per domicilio del lavoratore, con l’apporto delle professionalità delle Con- sulenze Tecniche territoriali dell’Istituto e con il diretto coinvolgimento del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro. La partecipazione del datore di lavoro è funzionale a garantire l’eff ettiva realizzabilità degli interventi in termini di piena rispon- denza alle misure organizzative e ad ogni altra peculiarità aziendale, tenuto conto che l’obbligo di adozione degli accomodamenti ragionevoli è posto a carico del datore di lavoro stesso.
Nel caso di interventi fi nalizzati all’inserimento in una nuova occupazione, l’approvazio- ne del progetto/piano esecutivo/spesa è “condizionata alla sottoscrizione del contratto di lavoro”, conforme a quanto indicato in sede di elaborazione del progetto.
Le iniziative INAIL
L’INAIL si è attivato per favorire la divulgazione e la conoscenza di questo strumento con:
• iniziative di carattere generale;
• iniziative specifi che dirette sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro al fi ne di acquisire il consenso da parte di entrambi, consenso indispensabile per l’avvio della procedura.
Il fl usso di approvazione del progetto reinserimento lavorativo personalizzato L’équipe di I livello di Sede elabora il progetto di reinserimento lavorativo personalizza- to, sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro elabora il piano esecutivo nel rispetto di quanto indicato nel progetto e dei limiti di spesa previsti.
L’équipe di I livello di Sede verifi ca la coerenza del piano esecutivo con il progetto di reinserimento ed esprime il parere.
La Direzione Territoriale INAIL verifi ca la rispondenza del progetto e del piano esecutivo al Regolamento dell’Istituto.
La Direzione Regionale INAIL eff ettua tutte le valutazioni e verifi che per l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi.
Rimborsi
Il datore di lavoro provvede alla realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione dell’Istituto, anticipandone i relativi costi per so- stenere i quali è possibile chiedere un’anticipazione all’INAIL, previa presentazione di fi dejussione bancaria e assicurativa.
Deve presentare tre preventivi acquisendoli da operatori economici diversi.
Il rimborso può essere chiesto al completamento di ciascun intervento o successiva- mente a seguito della realizzazione di tutti gli interventi.
In caso di diff erimento della prestazione di lavoro ad un termine successivo a quello della stipulazione del contratto, le Strutture territoriali possono procedere al rimborso delle spese sostenute soltanto:
• al completamento di tutti gli interventi previsti nel provvedimento di autorizzazione;
• a seguito dell’eff ettiva adibizione del lavoratore alla mansione specifi ca per la quale è stato stipulato il contratto di lavoro e predisposto l’intero progetto di inserimento.
Le Linee di Mandato del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (2018 – 2021)
Sul tema del Reinserimento lavorativo, il Consiglio di Indirizzo Vigilanza ha rappresen- tato la necessità di:
• continuare ad operare per accrescere il numero dei progetti di reinserimento pre- sentati e per monitorare quelli realizzati, fi ssando nuovi e più ambiziosi obiettivi;
• proseguire e raff orzare la campagna informativa nei confronti delle imprese, dei lavoratori e dei loro intermediari istituzionali per favorire la massima conoscenza di questa opportunità;
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di reinserimento lavorativo individualizzato delle persone con disabilità da lavoro
— mirati sia alla conservazione del posto di lavoro sia all’inserimento in una nuova occupazione — in termini qualitativi e quantitativi, al fi ne di poter valutare il risultato degli stessi e l’effi cacia degli strumenti per la loro predisposizione e realizzazione. Le risultanze di tale monitoraggio devono essere condivise — con tempestiva periodi- cità — con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
• adozione di iniziative di raccordo con l’ANPAL e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 150 e 14 settem- bre 2015, n. 151 allo scopo di armonizzare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
• prosecuzione e raff orzamento della campagna informativa — nonché di tutte le possibili ulteriori iniziative a livello territoriale — nei confronti delle imprese, dei lavoratori e delle loro Organizzazioni di rappresentanza e dei loro Patronati per fa- vorire la massima conoscenza e diff usione di questa opportunità;
• indagini ed approfondimenti in merito agli eventuali ulteriori ostacoli, quali ad esempio, le criticità del fl usso di valutazione o le complessità procedurali, al fi ne di individuare gli opportuni miglioramenti;
• diff usione presso i soggetti interessati di quei progetti fi nora realizzati che costitui- scono buoni esempi e rappresentare le concrete soluzioni individuate.
I numeri
Tipologia casi Numero casi
Consenso lavoratori e datori di lavoro 35 In fase di progettazione / in istruttoria 29
Progetto approvato o realizzato 8
(dati al 30 giugno 2018)
Le criticità
La lettura dei numeri dei progetti di reinserimento lavorativo ad oggi realizzati porta ad un’attenta rifl essione su alcune criticità dell’attuale percorso intrapreso.
I numeri sono, infatti, decisamente bassi rispetto alla potenzialità dello strumento ed alle risorse stanziate dall’INAIL.
Pertanto, nel corso degli approfondimenti eff ettuati dalla competente Commissione per le Politiche Previdenziali e per la Tutela della Salute del Consiglio di Indirizzo e Vigi- lanza, sono state evidenziate le possibili criticità:
• mancata conoscenza dell’opportunità da parte dei soggetti coinvolti;
• scarsa percezione del valore aggiunto dello strumento;
• iter procedurali troppo lunghi e complicati anche in casi di interventi semplici e di basso costo che spesso portano il datore di lavoro ad eff ettuare gli interventi diret- tamente senza il coinvolgimento dell’Istituto;
• necessità di dover sostenere l’onere della retribuzione del lavoratore nel periodo in- tercorrente tra la ripresa al lavoro e la realizzazione degli interventi pur in presenza di una limitata prestazione lavorativa od in caso di nuova assunzione tra l’assunzio- ne e l’eff ettivo inizio dell’attività lavorativa a seguito degli accomodamenti;
• diffi coltà od impossibilità, in alcuni casi, di reinserire il lavoratore infortunato nel medesimo posto di lavoro;
• timore rispetto al rientro al lavoro da parte dei lavoratori.
I possibili interventi migliorativi
La predetta analisi ha evidenziato la necessità di rendere pienamente effi cace questo strumento di tutela delle persone con disabilità da lavoro e, di conseguenza, ha portato la Commissione medesima ad individuare alcuni possibili interventi che comportano proposte di modifi che dell’impianto di regolazione mirate a:
• sostenere ulteriormente i datori di lavoro nell’adempimento dell’obbligo dell’acco- modamento ragionevole;
• promuovere in accordo con gli Ordini dei Medici un percorso formativo rivolto ai medici competenti;
• promuovere un percorso formativo rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la
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rispetto a quelle per interventi personalizzati più complicati;
• in generale, ridurre i tempi di elaborazione/verifi ca/approvazione dei progetti;
• valorizzare questa opportunità nel caso di inserimento in nuova occupazione, indi- viduando misure e strumenti (nell’ambito della collaborazione con ANPAL) per favo- rire l’incontro tra domanda e off erta.
La Legge di stabilità 201520 ha attribuito all’INAIL competenze in materia di reinseri- mento e d’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, operando un completamento del modello di tutela garantita dall’Istituto.
Reinserimento ed integrazione lavorativa sono realizzate attraverso progetti persona- lizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro od alla ricerca di nuova occupazione da attuare attraverso interventi formativi di riqualifi cazione professionale nonché in- terventi per il superamento di barriere architettoniche sui luoghi di lavoro e di adegua- mento e adattamento delle postazioni di lavoro.
A distanza di circa due anni dall’entrata in vigore della norma che ha attribuito all’INAIL competenze in materia di reinserimento, l’Istituto ha adottato proposte d’integrazione di tale disposizione normativa, fi nalizzate a favorire l’accesso da parte dei datori di la- voro agli interventi di sostegno previsti dall’INAIL ed a garantire un maggiore livello di eff ettività della tutela delle persone con disabilità da lavoro.
Presentazione dei progetti di reinserimento e di integrazione lavorativa da parte dei datori di lavoro
L’art. 1, comma 166, della Legge di stabilità 2015 prevede che il reinserimento e l’inte- grazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro siano realizzati con progetti Il reinserimento lavorativo,
un diritto non utilizzato od un’opportunità negata?
Stefano Putti
Direttore Centrale Vicario Prestazioni Socio-Sanitarie INAIL
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Tale obbligo scaturisce dal disposto dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 21621.
Al riguardo, è stato previsto che il datore di lavoro, quale soggetto direttamente re- sponsabile della realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, possa di sua iniziativa predisporre progetti fi nalizzati al reinserimento ed all’integrazione lavorativa delle per- sone con disabilità da lavoro e presentarli all’INAIL per l’approvazione, previa valutazio- ne dell’appropriatezza e della congruità.
Sostegno per la conservazione del posto di lavoro
Il lavoratore infortunato o tecnopatico — che a seguito di infortunio sul lavoro o malat- tia professionale abbia riportato una menomazione dell’integrità psicofi sica — dopo la cessazione del periodo di inabilità assoluta può rientrare al lavoro.
Tuttavia, il lavoratore può risultare non pienamente idoneo alla mansione cui era pre- cedentemente adibito o ad altra equivalente senza che siano adottati gli accomoda- menti ragionevoli di cui al citato articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
Nel periodo intercorrente tra la ripresa del lavoro e la realizzazione dei suddetti ac- comodamenti, il datore di lavoro dovrebbe sostenere l’onere dell’intera retribuzione precedentemente corrisposta al lavoratore pur in presenza di una limitata prestazione lavorativa.
Allo scopo di sostenere il datore di lavoro nell’adempimento dell’obbligo di cui sopra e di rimuovere, quindi, un potenziale ostacolo alla completa attuazione dei progetti di reinserimento è stato previsto un ulteriore sostegno alla conservazione del posto di lavoro.
Il predetto sostegno si concretizza nel rimborso al datore di lavoro del 60% della retribu- zione corrisposta nel periodo intercorrente tra la data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fi no alla realizzazione degli interventi in esso individuati e comunque per un periodo massimo di un anno.
La suddetta proposta è coerente con il diritto europeo in base al quale gli Stati possono
21 Art. 3, comma 3-bis, decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 che prevede che: “al fi ne di garantire il ri- spetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come defi niti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratifi cata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena ugualianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici de- vono provvedere all’attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica e con le risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
Sul punto vedasi anche l’art. 5 della Direttiva del Consiglio [dell’Unione Europea] del 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE.
adottare misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale delle persone con disabilità per cui gli aiuti concessi vengono esentati dall’obbligo di notifi ca alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, se aiutano le suddette persone ad accedere al mercato del lavoro ed a rimanervi.
Finanziamento dell’assegno di ricollocazione
In considerazione dell’attribuzione all’INAIL di specifi che competenze in materia di reinserimento in nuova occupazione in favore dei disabili da lavoro, è stato previsto che l’Istituto concorra al fi nanziamento dell’onere dell’assegno di ricollocazione, di cui all’art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, attribuito alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.
Progetti di formazione e informazione
La piena e generalizzata attuazione delle misure a sostegno del reinserimento e dell’in- tegrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro non può prescindere da un’opera di sensibilizzazione sul tema e dalla diff usione di una cultura condivisa.
Allo scopo, è stato ritenuto necessario il coinvolgimento attivo delle Parti Sociali, dei Patronati, degli Enti bilaterali e delle associazioni senza scopo di lucro nello svolgimento delle attività di informazione e formazione nei confronti dei datori di lavoro e dei lavo- ratori in tema di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
Tali attività saranno realizzate sulla base di progetti che gli organismi in questione po- tranno presentare all’Istituto al fi ne di ottenerne il fi nanziamento, nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti.
Presentazione Stefano Putti
CIV INCONTRA
Dott. Stefano Putti
D.C. prestazioni socio sanitarie Fiesole, 8 ottobre 2018
REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON
DISABILITA’ DA LAVORO
GLI INTERVENTI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO DET. 258/2016
• Costituiscono «accomodamenti ragionevoli» che il datore di lavoro è obbligato ad adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dei regolamenti comunitari in materia
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8 ottobre 2018 3 REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DA LAVORO
DR. STEFANO PUTTI
FINALITÀ PERSEGUITE DALL’INAIL CON IL REGOLAMENTO DET. 258/2016
• accompagnare il lavoratore con disabilità da lavoro nella fase del reinserimento
• sostenere, in termini economici e consulenziali, il datore di lavoro nell’adempimento dell’obbligo di adozione degli accomodamenti ragionevoli
• assumere il ruolo di facilitatore del processo di reinserimento del lavoratore con disabilità
8 ottobre 2018 4 REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DA LAVORO
DR. STEFANO PUTTI
CRITICITÀ
• Scarsa diffusione della cultura sul tema della disabilità e del reinserimento della persona con disabilità da lavoro
• Assenza di misure sanzionatorie e/o di controllo nei confronti del datore di lavoro inadempiente (obbligo scarsamente «percepito»)
• Assenza di direttive o linee guida da parte dei Ministeri competenti in materia di accomodamenti ragionevoli
• Mancato perfezionamento della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (art. 1, d.lgs. 150/2015)
• Timore del datore di lavoro di subire controlli ispettivi da parte dell’Istituto
• Timore del lavoratore di alimentare una situazione di potenziale conflitto col datore di lavoro
8 ottobre 2018 5 REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DA LAVORO
DR. STEFANO PUTTI
PROPOSTA NORMATIVA
1. Presentazione dei progetti di reinserimento e di integrazione lavorativa da parte dei datori di lavoro
I progetti di reinserimento potranno essere:
• presentati direttamente dai datori di lavoro
• approvati e finanziati dall’Istituto previa valutazione di congruità
PROPOSTA NORMATIVA
2. Sostegno per la conservazione del posto di lavoro
Al datore di lavoro potrà essere rimborsato il 60% della retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo intercorrente tra la manifestazione di
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8 ottobre 2018 7 REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DA LAVORO
DR. STEFANO PUTTI
PROPOSTA NORMATIVA
3. Finanziamento dell’assegno di ricollocazione
Per le persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione l’assegno di ricollocazione potrà essere finanziato con risorse dell’Istituto
8 ottobre 2018 8 REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DA LAVORO
DR. STEFANO PUTTI
PROPOSTA NORMATIVA
4. Progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Progetti di formazione e informazione potranno essere:
• presentati da Parti sociali, patronati, enti bilaterali e associazioni senza scopo di lucro
• approvati e finanziati dall’Istituto previa valutazione di congruità
L’esperienza del territorio lombardo, rispetto all’impatto della circolare INAIL del 30 di- cembre 2016, n. 5122 e della circolare INAIL del 25 luglio 2017, n. 3023 è particolarmente signifi cativa e necessita di una lettura critica ed accurata per meglio comprendere quali sono le azioni da mettere in atto affi nché il reinserimento lavorativo diventi, a pieno titolo, un asse di intervento da parte del nostro Ente.
La Lombardia è una regione che ospita circa 600.000 aziende assicurate e registra me- diamente 70.000 infortuni sul lavoro all’anno (al netto delle franchigie). La lettura di questi pochi dati ci fa capire che siamo di fronte ad un territorio con alte potenzialità purtroppo non espresse, visto l’esiguo numero dei progetti avviati. Dall’entrata in vigo- re della circolare ad oggi sono stati avviati, infatti, solo 19 progetti, di cui 2 già fi nanziati.
Approfi ttando dell’eco comunicativo avviato dalle campagne informative promosse dal- la Direzione Centrale Pianifi cazione e Comunicazione INAIL, presso la nostra regione sono stati realizzati eventi di sensibilizzazione in collaborazione con Enti paritetici, orga- nizzazioni sindacali ed associazioni di categoria in tutte le province. Al contempo, sono state promosse iniziative formative specifi che rivolte al personale interno delle équipe multidisciplinari, coinvolgendo una novantina di professionisti che operano su tutto il territorio regionale.
Inoltre, è stato avviato sin da subito un accurato monitoraggio per verifi care l’applica- Il reinserimento lavorativo,
un diritto non utilizzato od un’opportunità negata?
Antonio Trafi cante
Direttore Regionale INAIL Lombardia
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ratori interessati. Premesso che è assolutamente indispensabile, per l’avvio della pro- cedura, ottenere il consenso degli interessati, dalla rilevazione eff ettuata emerge che spesso questi ultimi non sono disponibili a fornirla. Infatti solo il 50% dei lavoratori infortunati coinvolti ha prestato il proprio consenso.
Noi riteniamo che le ragioni del mancato consenso siano da attribuirsi a diversi fatto- ri, anche di natura psicologica e sociale. In primo luogo, potrebbe esserci il timore di essere percepiti come “diversi” dagli altri lavoratori dell’azienda, in altri casi, sussiste la preoccupazione di possibili ripercussioni lavorative dovute alla percezione di una contrarietà del datore di lavoro, che potrebbe addirittura giungere all’intimazione di licenziamento, con la conseguente perdita del posto di lavoro.
Il consenso dell’assistito è un atto fondamentale ed è il presupposto per la successiva compilazione della scheda ICF24 – ossia della scheda che classifi ca, secondo i parametri standard fi ssati dall’Organizzazione Mondiale della Salute, la disabilità e la salute in fun- zione dell’ambiente sociale in cui la persona con disabilità è inserita.
Le potenzialità della regione, guardando i dati delle rendite costituite (grado di invalidi- tà maggiore al 16%), sono altissime. Nel 2017, sono state costituite, in Lombardia, 1.363 rendite e nel solo primo trimestre 2018 ne sono state costituite altre 355, per un totale di 1718 rendite.
Ebbene, rispetto a questi numeri, solo 706 lavoratori hanno dato riscontro alla nostra informativa sulla possibilità di avviare un percorso di reinserimento lavorativo.
Delle 706 risposte ricevute, 402 sono negative e solo 304 lavoratori hanno risposto aff er- mativamente, dando il consenso a proseguire nell’elaborazione di un possibile progetto.
Questi 304 lavoratori, grazie all’impegno delle équipe che operano sul territorio, sono stati presi in carico per la valutazione ICF che è già stata completata per 257 lavoratori.
Questa immagine di contesto evidenzia la necessità di agire attraverso interventi di tipo strategico, sia sul piano organizzativo sia procedurale.
Gli obiettivi delle nostre Sedi sono ampiamente monitorati da indicatori che restituisco- no un riscontro puntuale rispetto al raggiungimento quantitativo e qualitativo di tutti i servizî e le prestazioni erogate. Purtroppo, al momento, ciò non avviene per le attività legate al processo di reinserimento lavorativo; manca, infatti, una procedura informa-
24 L’International Classifi cation on Functioning, Disability and Health (ICF) è un sistema di classifi cazione internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Salute, risalente al 2001, del funzionamento, della di- sabilità e della salute.
L’ICF si divide in due parti: la prima, sul funzionamento e la disabilità con una suddivisione per funzioni e strutture corporee ed una per attività e partecipazione; la seconda, sui fattori contestuali, con una sud- divisione per fattori ambientali.
tizzata in grado di gestire, in maniera organica, il complesso processo di presa in carica del lavoratore infortunato.
L’iter di approvazione dei progetti è di per sé complesso, vanno dunque studiati ele- menti che alleggeriscano l’istruttoria. Oggi, un progetto, indipendentemente dall’impor- to che lo caratterizza, viene gestito sempre con la medesima procedura, che si tratti sia di 150.000 euro sia di poche migliaia di euro. Potrebbe essere opportuno prevedere procedure più snelle e veloci per importi più limitati di spesa.
Occorrerebbe, inoltre, evitare un eccessivo irrigidimento nella gestione dei singoli assi di fi nanziamento esistenti, soprattutto per quanto concerne il limite massimo di spesa previsto per ciascun asse. Potrebbe essere opportuno fare riferimento, invece, ad un unico tetto massimo di spesa, prevedendo un’osmosi (compensazione) tra i diversi assi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’adeguamento della postazio- ne lavorativa od alla formazione.
Anche sui controlli occorrerebbe valutare la possibilità di snellire le procedure: appaio- no infatti eccessivamente gravosi alcuni controlli di regolarità, vedi quelli sull’antimafi a estesi a tutti i componenti del nucleo familiare del benefi ciario con aggravî sull’istrutto- ria e sui tempi di risposta. Molti interventi hanno un’entità minima di poche migliaia di euro e, dunque, sarebbe opportuno valutare e studiare l’opportunità di controlli diff e- renziati a seconda dell’entità del fi nanziamento. Nella maggior parte dei casi, le cifre dei fi nanziamenti sono infatti ben lontane dal tetto massimo di spesa.
La procedura prevede, inoltre, l’elaborazione da parte del datore di lavoro, in collabora- zione con l’équipe multidisciplinare, di un progetto di reinserimento che sarà successi- vamente oggetto di un piano esecutivo con ben tre preventivi. L’équipe di primo livello, a sua volta, dovrà esaminare la proposta del datore di lavoro per poi trasmettere il tutto alle Direzioni Regionali per una successiva verifi ca. Il processo appare, in alcuni punti, ridondante in quanto di frequente, già nelle fasi preliminari, le équipe di primo livello si avvalgono della consulenza di professionisti e tecnici delle Consulenze Regionali. Si potrebbero, quindi, snellire alcuni passaggi, accelerando la decisione rimessa alla Dire- zione Regionale.
Inoltre, il datore di lavoro dovrebbe essere libero di attuare il piano di reinserimento sin da subito, ovvero non appena approvato dalla Sede. Purtroppo, invece, troppo spesso
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di collaborare per promuovere le iniziative di reinserimento lavorativo degli assicurati INAIL.
Da questo confronto è emerso, per esempio, che il tetto dei 15.000 euro fi ssato per il fi nanziamento della formazione, in molti casi, potrebbe essere insuffi ciente ed andreb- be rivisto al rialzo, in quanto la riqualifi cazione delle risorse rappresenta l’elemento centrale per favorire lo sviluppo di una nuova professionalità dell’assistito e quindi la sua ricollocazione.
Appare poi quanto meno strano che grandi clienti come le aziende municipalizzate (ATM25, SEA26, MM27) non accedano al fi nanziamento al reinserimento, pur essendo aziende assicurate all’INAIL con alti volumi di infortunio. Evidentemente, le lungaggini dei nostri tempi e la farraginosità delle procedure rende poco appetibili le nostre ini- ziative e porta le aziende a decidere di sostenere in prima persona il costo del reinse- rimento.
Un altro punto di attenzione che preme evidenziare è la scarsità delle risorse profes- sionali.
È sempre più importate rendere stabile e incondizionata la presenza dell’équipe multi- disciplinare presso le Sedi; soff riamo di una grande carenza di personale specializzato per aff rontare questo tipo di lavoro. Una regione grande come la Lombardia con 26 Sedi ha solo 14 assistenti sociali che sono costretti a lavorare su territori diversi con specifi cità proprie, senza poter assicurare continuità e sistematicità. La presenza delle équipe deve invece rispondere al requisito della costanza e della stabilità, al fi ne di ga- rantire la giusta assistenza all’infortunato ed all’azienda.
25 ATM (Azienda Trasporti Milanesi), società per azioni di proprietà del Comune di Milano che gestisce il trasporto pubblico.
25 SEA (Società Esercizî Aeroportuali), società per azioni il cui pacchetto di maggioranza è detenuto dal Comune di Milano che gestisce in regime di concessione gli aeroporti di Linate (MI) e Malpensa (VA).
27 MM (Metrolitane Milanesi), società per azioni di proprietà del Comune di Milano creata nel 1955 per pro- gettare e costruire le linee metropolitane della Città di Milano. La gestione del servizio è affi data ad ATM.
Presentazione Antonio Trafi cante