Data Osservazioni / Terapie / Chirurgia Veterinario
DECESSO
Data Causa Veterinario
USCITA
Data Motivo Veterinario
……… □ restituzione proprietario……….………..□ trasferimento a rifugio………. □ adozione – scheda N. ………. □ .………..
Le schede cliniche correttamente compilate permettono di conoscere la storia clinica dei cani dalla loro entrata in canile alla loro uscita. In particolare si dovrà verificare che il Veterinario responsabile sanitario abbia annotato l’esito della visita di ingresso, gli accertamenti eseguiti e tutti gli interventi di profilassi previsti dal piano sanitario. Sulla scheda dovrà essere riportata la data ed il tipo di intervento eseguito per la sterilizzazione del soggetto così come sarà segnata la data dell’uscita del cane dal canile con relativa motivazione.
La scheda clinica dovrà seguire il cane in ogni movimentazione così come dovrà essere consegnata almeno in copia al momento dell’adozione. In ogni caso una copia della scheda clinica dovrà essere conservata in canile in una cartella contenente lo storico della struttura.
Oltre alla scheda sanitaria sarebbe opportuno, anche se non prescritto da alcuna norma, che il Veterinario Responsabile rediga una scheda terapeutica dove annotare quotidianamente l’esecuzione delle terapie prescritte ai cani durante le visite in canile. In questo modo sarà più facile per gli addetti somministrare i giusti farmaci evitando interruzioni della terapia o somministrazioni doppie.
Ogni piano di lotta al randagismo sottolinea l’importanza della sterilizzazione come strumento principe per ridurre il numero dei cani vaganti e per questo motivo appare logico porre particolare attenzione a verificare che tutti i cani presenti nei rifugi, sia maschi che femmine, siano stati sterilizzati. Le varie norme regionali che sono state emanate affidano ai Servizi Sanitari il compito di effettuare questi interventi durante il periodo di permanenza dell’animale nel canile sanitario. Nel caso in cui siano presenti degli impedimenti all’esecuzione della sterilizzazione nel periodo immediatamente seguente alla cattura per problematiche cliniche o per la giovane età del soggetto l'intervento sarà procrastinato appena possibile. Un cane non sterilizzato per i sopracitati motivi potrà essere adottato, ma solo con l’impegno scritto dell’adottante ad impedirne la riproduzione e a provvedere quanto prima possibile a far operare il cane avvalendosi anche
del Servizio Veterinario competente per territorio che dovrà fornire la prestazione senza oneri per il nuovo proprietario.
Cosi come il numero di cani per ogni addetto ci permette di avere una prima idea sulla qualità della organizzazione gestionale del canile, il numero di visite Veterinarie effettuate nel canile nell’arco del mese ci permette di fare una prima valutazione sulla qualità della gestione sanitaria offerta ai cani. Dovremmo quindi chiedere il numero medio delle visite mensili effettuate dal Direttore Sanitario e se è garantito all’interno della struttura un pronto soccorso o almeno un servizio di reperibilità costante. Nella gestione sanitaria infine non possiamo omettere quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 473 del 2010 che definisce le procedure sanitarie e le misure da adottare per contrastare la Leishmaniosi: è affidato al Servizio Veterinario lo screening sierologico mediante test di immunofluorescenza indiretta eseguito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana su tutti i cani vaganti di nuova introduzione nei canili pubblici e privati. Il primo test sierologico sarà effettuato durante la permanenza dell’animale nel canile sanitario ed il risultato dovrà essere trascritto sulla scheda sanitaria. Nel caso di esito negativo (titolo sierologico < 1/80) il test sarà ripetuto solo in caso di sospetto clinico o in caso di adozione del soggetto fuori Regione; nel caso in cui l’esito sia dubbio (titolo sierologico = 1/80) si dovrà ripetere il test dopo 6 mesi; nel caso di animali positivi al test sierologico (> 1/80) i cani dovranno essere sottoposti a trattamenti terapeutici prescritti dal Veterinario Responsabile, trattati con presidi antiparassitari nel periodo di attività del vettore e sottoposti almeno annualmente al controllo sierologico per Leishmaniosi.
Una prova diagnostica di screening a costo irrisorio che nella maggior parte dei casi è ben accettata dai gestori del canile è l’esame parassitologico del terreno dello sgambatoio. In quest’area a turno vengono spostati i cani per stimolare l’attività fisica e per questo motivo rappresenta la zona in cui più
canile rappresenta un buon indicatore di massa. È sufficiente raccogliere una aliquota di terriccio e portarla presso l’Istituto Zooprofilattico che ricercherà per flottazione la presenza di eventuali uova di elminti o coccidi. Nel caso in cui gli sgambatoi fossero in cemento si dovrà raccogliere con una scopetta un pò di polvere presente per terra e portare ad analizzare quest’ultima. Appare ovvia l’importanza di comunicare al gestore del canile ed al Direttore Sanitario gli esiti delle prove, anche se negative, nel miglior spirito di collaborazione.
Più complicata e impegnativa dal punto di vista economico è la collocazione di trappole per la raccolta e la stima degli ectoparassiti. Tali prove necessiterebbero di più ingressi nella struttura per posizionare le trappole, per raccoglierle e farle successivamente analizzare. Ciononostante tale metodica risulterebbe particolarmente utile soprattutto nelle aree endemiche per Leishmaniosi poiché può fornire informazione importanti riguardo l’efficacia dei protocolli di lotta ai vettori e di conseguenza ridurre la possibilità di diffusione della patologia all’interno del rifugio.
Per quanto un canile possa essere ben gestito da un punto di vista sanitario ci sarà inevitabilmente qualche decesso. Sarà compito del Direttore Sanitario compilare il certificato di morte per ogni cane deceduto indicando quando possibile la causa o almeno l’assenza di sintomi di malattie infettive e parassitarie trasmissibili agli altri animali o all’uomo. Il certificato dovrà essere consegnato al Servizio Veterinario nel più breve tempo possibile e comunque non più di quindici giorni per provvedere alla cancellazione dall’anagrafe canina; stessa comunicazione dovrà essere fatta al Comune proprietario del cane.
Sebbene la Legge Regionale del Lazio n. 43/1997 prevede tra i requisiti strutturali dei canili la presenza di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti sarebbe opportuno che questi vengano ritirati in giornata, e comunque il più presto possibile, da ditta autorizzata e portate all’inceneritore. Sarà compito della ditta che ritirerà la carcassa compilare la documentazione per il trasporto a norma rispetto a quanto previsto dalla normativa sui rifiuti speciali. Il certificato di morte, i documenti di
trasporto delle carcasse insieme con la scheda in cui è stato compilata la sezione “decesso” dovranno esse conservate nel canile nel registro dello storico.