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VALUTAZIONE DELLA GESTIONE DEI CANILI RUOLO DEL MEDICO VETERINARIO

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La attuale normativa vigente in Italia per la gestione dei cani vaganti prevede sin dal 1991 il divieto di soppressione dei cani randagi. Infatti la Legge 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” (GURI n.203, 30/08/1991), sancisce l'obbligo dei Comuni a provvedere al risanamento dei canili comunali ed alla costruzione di rifugi ove ospitare cani vaganti ritrovati o catturati.

Ciò ha portato alla proliferazione di canili che a volte si sono trasformati in luoghi di lungodegenza per i cani randagi. Tale fenomeno è tanto più evidente quanto più sono marcate le carenze nei sistemi gestionali e lo sbilanciamento fra un elevato numero di cani in ingresso e un basso tasso di adozione.

Analizzare le possibili strategie di lotta al randagismo in modo approfondito è estremamente complesso. Bisogna intervenire a più livelli mediante una corretta gestione dell'anagrafe canina, interventi di vigilanza sul territorio e delle frontiere, piani di sterilizzazione per limitare le cucciolate indesiderate e controlli per la corretta gestione delle strutture che ospitano i cani senza proprietari.

Scopo del nostro lavoro è stato quello di trattare esclusivamente quest'ultimo punto cercando di fornire uno strumento di valutazione dei canili il più oggettivo possibile che prenda in considerazione i seguenti parametri:

• Caratteristiche strutturali del canile;

• Modalità di gestione della struttura ed interazione quotidiana con i cani;

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• Percorsi di socializzazione ed incentivazione all'adozione.

• Controllo diretto sui cani per valutare le condizioni fisiche e comportamentali dei soggetti ospitati

La gestione del canile assume un ruolo cruciale nella lotta al randagismo in quanto migliorare il benessere dei cani ospitati non è solo un dovere etico e morale per aumentare la qualità della loro vita, ma anche la strada per aumentare le probabilità di adozione. La lungodegenza di un cane in condizioni di confinamento è in grado di determinare danni comportamentali tali da rendere impossibile trovare allo stesso collocazione diversa dal canile; al contrario l’arricchimento ambientale, in associazione a procedure gestionali appropriate, può facilitare le abilità adattative dell’animale incrementando l’indice di adottabilità. Visto che diversi soggetti possono percepire lo stesso fattore stressante in modo differente è fondamentale fornire uno strumento in grado di valutare i rifugi in modo il più obiettivo possibile; il metodo più indicato per raggiungere questo risultato prevede lo studio e la compilazione di una check list.

Appare opportuno precisare in sede introduttiva che la Legge n. 281/91 demanda alle Regioni il compito di disciplinare con propria legge sia l’istituzione dell’anagrafe canina (che risulta a tutt’oggi regionale) sia i criteri di risanamento dei canili esistenti e di costruzione di nuovi rifugi. Per questo motivo le caratteristiche delle strutture che ospitano i cani vaganti possono presentare delle differenze da regione a regione così come possono variare i programmi di prevenzione del randagismo in senso lato. In questo lavoro sarà presa in considerazione in particolar modo la normativa vigente nella Regione Lazio e quindi le caratteristiche strutturali dei rifugi dovranno attenersi a quanto prescritto dalla Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34, “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” (BURL n. 30 SO n.. 3, 30/10/1997), dalla Deliberazione Giunta Regionale del Lazio del 18 dicembre 2006, n. 866 (BURL n. 4, 10/02/2007) e dalla Deliberazione Regione Lazio del 29 gennaio 2010, n.

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La normativa della Regione Lazio non prevede un piano di vigilanza dei rifugi per cani che sfrutti la compilazione di check list né un sistema per la valutazione della qualità del servizio offerto dagli stessi. Cionondimeno, la necessità di tale valutazione appare implicita nella Deliberazione Regione Lazio del 29 gennaio 2010, n. 43 quando viene trattata la disciplina dei contratti di affidamento da parte degli enti locali per il ricovero, il mantenimento e la cura dei cani randagi. Infatti viene espressamente detto che, in sede di bando, la concessione della gestione dei canili non deve essere affidata a chi offre il servizio al minor prezzo possibile, ma a chi garantisce contemporaneamente il benessere degli animali inteso sia come adeguate condizioni di vita nelle strutture che li ospitano sia come attività dirette al loro affidamento e relativo controllo.

I comuni dovrebbero quindi chiedere quali sono le strutture che offrono maggiore garanzie sul benessere animale e nessuna figura è in grado di dare una risposta adeguata a tale domanda meglio di un Medico Veterinario. Solo un laureato in Medicina Veterinaria è infatti in grado di effettuare sia una valutazione che prende in considerazione le caratteristiche strutturali e gestionali del canile in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente sia di effettuare una visita diretta sugli animali per escludere eventuali patologie fisiche o comportamentali.

In questa ottica abbiamo ideato una check list che, prendendo in considerazione le disposizioni della Regione Lazio, possa diventare uno strumento per le autorità competenti, per i responsabili dei canili e per le associazioni di volontariato per ottenere informazioni sullo stato di benessere dei cani ospitati nei canili.

L’utilizzo di questa check list potrebbe inoltre essere inserito come procedura interna del Servizio Veterinario e aiutare nell’identificazione di aspetti critici che richiedono un intervento con l’adozione di eventuali prescrizioni.

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2. Sistema di

Raccolta delle

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La prima parte di questo lavoro ha portato alla creazione di un protocollo operativo standardizzabile con un sistema di raccolta delle informazioni mediante schede di facile compilazione.

Idealmente la valutazione potrebbe essere divisa in tre fasi distinte. Nella prima si attua una ricerca di informazioni sul canile partendo dalla documentazione presente, visionando le strutture ed effettuando un audit con i responsabili del canile; in una seconda fase si devono effettuare dei rilievi diretti nei box e sui cani prendendo una campione casuale di dimensione idoneo rispetto al numero degli ospiti; infine, nella terza fase, si elaborano i dati raccolti e si può fornire un giudizio.

Nella seconda parte del lavoro abbiamo creato un manuale operativo per aumentare la possibilità di rendere oggettiva la valutazione, spiegando e motivando le ragioni di ogni singola domanda. In tale manuale sono descritti sia la maniera in cui devono essere raccolti i dati, sia come questi debbono essere elaborati.

Infine il lavoro termina con l’effettuazione di alcune prove sul campo andando a visitare 4 Canili della provincia di Viterbo per verificare l’appli-cabilità e l’affidabilità del manuale e per stabilire il tempo necessario per la corretta valutazione dei canili mediante l’utilizzo di questo metodo.

Per effettuare la valutazione nel migliore modo possibile è necessaria la piena collaborazione da parte del gestore del canile. È quindi fondamentale contattare in anticipo il gestore spiegando lo scopo della visita e prendere un appuntamento informando della necessità di preparare i registri ed altra

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documentazione cartacea utile per la compilazione della prima parte della check list. Di estrema utilità sarebbe poter disporre di una piantina del canile con cui si può inoltre decidere a tavolino i box da campionare. Durante questo primo contatto si dovrebbero raccogliere le informazioni da inserire nella prima pagina della check list. La compilazione di tale pagina è infatti preliminare all’intera valutazione e non poter disporre di queste informazioni renderebbe inutile continuare il nostro lavoro.

Nella prima pagina bisogna inserire la denominazione della struttura con l’indirizzo e il nome del responsabile, il numero e la data in cui è stata ottenuta l’autorizzazione sanitaria, il numero dei box, la recezione massima di cani e il numero di cani ospitati al momento del sopraluogo. È opportuno indicare se il Canile è pubblico o privato. Questa differenziazione è dovuta al fatto che, sebbene già nel 1991 la Legge n. 281 avesse prescritto ai Comuni l’obbligo di ristrutturare i Canili Comunali e la costruzione di nuovi rifugi, molti Enti Locali non hanno adempiuto a tale precetto e hanno preferito collocare, tramite convenzione, i cani vaganti ritrovati sul proprio territorio, in strutture private. Nel caso in cui la valutazione riguardi un canile privato è necessario annotare nella prima pagina quali sono i Comuni convenzionati con la struttura.

La prima pagina dovrà infine contenere la data della valutazione e dovrà essere sottoscritta dai verbalizzanti e dal gestore del canile.

Dopo la prima pagina sono presenti quattro pagine che permettono di raccogliere le informazioni in sede di audit visionando la documentazione presente in canile.

Le schede sono identificate con i seguenti titoli :

• Valutazione delle strutture

• Caratteristiche gestionali

• Gestione anagrafica-sanitaria

• Socializzazione ed incentivazione all’adozione

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Le due fasi della valutazione non vanno prese singolarmente ma si integrano e completano tra di loro. In particolar modo le evidenze raccolte in canile ci permettono di stabilire la reale efficacia di una procedura o il corretto utilizzo di una struttura.

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3. Le Schede

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Check list per la vigilanza sulle strutture

di ricovero dei cani

Denominazione della struttura: Identificativo della struttura:

Indirizzo:________________________________________________________ Comune:_________________________________________________________ Responsabile della struttura:

Autorizzazione sanitaria n° del Numero totale dei cani ospitati:

Numero dei box:

Tipologia del canile Pubblico Privato

Comuni convenzionati: ________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Data: __________________________

Verbalizzanti Responsabile della struttura

______________________________ ______________________________ ______________________________

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VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE

BOX

È presente un reparto canile sanitario / box isolamento SI NO

Le superfici a disposizione degli animali rispettano le dimensioni

minime previste SI NO La zona chiusa e coibentata su 3 lati è idonea SI NO La zona coperta è idonea SI NO La zona scoperta è idonea SI NO I box sono separati mediante l'utilizzo di materiale che

impedisca

il contatto fisico tra gli animali ed eventuali aggressioni SI NO La pavimentazione è idonea (facilmente pulibile, assicura un

buon drenaggio delle acque di scarico, non provoca danno agli

animali) SI NO

La recinzione è idonea (assicura il contenimento degli animali,

non provoca danni agli animali) SI NO Sono presenti abbeveratoi e mangiatoie in numero adeguato SI NO

È presente materiale di riposo SI NO

Ventilazione ed illuminazione sono sufficienti SI NO

AREE DI SGAMBAMENTO

Le aree di sgambamento hanno una dimensione adeguata SI NO Assicurano il contenimento degli animali SI NO

SERVIZI

È presente un ufficio per le pratiche amministrative SI NO È presente un locale per lo stoccaggio dei mangimi SI NO È presente un area per la preparazione dei mangimi SI NO È presente un area per la pulizia ed il deposito dei materiali SI NO

È presente l'infermeria/ambulatorio veterinario SI NO

È presente un armadietto farmaceutico SI NO

Sono presenti spogliatoi e servizi igienico idonei SI NO NOTE:__________________________________________________________________

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VALUTAZIONE GESTIONALE

PERSONALE

Numero di cani per addetto /

Sono previsti corsi di formazione per il personale SI NO Quanti addetti hanno seguito corsi di formazione specifica

Numero di addetti stipendiati Numero di addetti volontari

ASSISTENZA SANITARIA

È stato nominato un Medico Veterinario come Direttore Sanitario SI NO

Il Direttore Sanitario ha redatto un Piano Sanitario SI NO

Piano Sanitario è correttamente eseguito SI NO

ALIMENTAZIONE

Sono utilizzate formulazioni commerciali SI NO

La quantità di razione somministrata è sufficiente SI NO È sempre presente acqua pulita SI NO

Gli alimenti sono conservati in modo idoneo SI NO

Gli eventuali avanzi sono smaltiti correttamente SI NO

GESTIONE DELLA STRUTTURA

Gli animali sono ispezionati quotidianamente SI NO

Sono previsti programmi di disinfezione periodiche di box

e attrezzature SI NO

Sono previsti programmi di disinfestazione SI NO

Sono previsti programmi di derattizzazione SI NO

È presente un idoneo impianto di smaltimento delle acque

reflue SI NO

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Gli animali aggressivi sono ospitati in box individuali SI NO

Sono rispettate le densità massime per box SI NO

Gli animali accedono regolarmente alle aree di sgambamento SI NO Gli operatori interagiscono quotidianamente con i cani durante

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GESTIONE ANAGRAFICA-SANITARIA

ANAGRAFE

Gli animali sono correttamente identificati SI NO Il registro di carico e scarico è correttamente compilato SI NO

È riportato all'entrata dei box l'identificativo dei cani ospitati SI NO Esiste una planimetria della struttura che riporta la collocazione

dei cani SI NO

GESTIONE SANITARIA

Sono presenti le schede sanitarie individuali SI NO

Le schede sanitarie sono correttamente compilate SI NO Le visite di ingresso vengono costantemente svolte SI NO Sono correttamente eseguiti gli interventi di profilassi SI NO

Vengono compilate le schede terapeutiche SI NO

Gli animali sono tutti sottoposti a sterilizzazione SI NO E' garantito un pronto soccorso/reperibilità H24 SI NO

Vengono eseguite le visite pre-adozione SI NO

Tutti gli animali sono stati sottoposti a prelievi per leishmaniosi SI NO Esame parassitologico negativo nell'area di sgambamento SI NO Numero medio delle visite mensili effettuate dal Direttore Sanitario

GESTIONE DEGLI ANIMALI MORTI

I certificati di decesso sono costantemente compilati dal

Direttore Sanitario SI NO È certificata la causa del decesso SI NO Il decesso è puntualmente comunicato ai servizi Veterinari e al

Comune di appartenenza del cane SI NO Le carcasse sono prelevate dalla struttura entro 24H da

ditte autorizzate SI NO La documentazione per il trasporto delle carcasse è idonea SI NO

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SOCIALIZZAZIONE ED

INCENTIVAZIONE ALL’ADOZIONE

Viene effettuata la valutazione della capacità di socializzazione SI NO La capacità di socializzazione è riportata sulla scheda sanitaria SI NO È assicurata l'assistenza anche per i problemi comportamentali SI NO Quante visite comportamentali sono state eseguite lo scorso anno

GESTIONE DELLE ADOZIONI

È identificato un responsabile delle adozioni SI NO

La modulistica per le adozioni è compilata correttamente SI NO La registrazione in anagrafe canina delle movimentazione

è tempestiva SI NO

INCENTIVAZIONI ALLE ADOZIONI

Il canile è frequentato da una o più associazioni di volontariato SI NO Il canile è facilmente raggiungibile per i visitatori SI NO

È presente un regolamento del canile SI NO

Il regolamento è esposto ai visitatori SI NO

L'orario per i visitatori è adeguato SI NO

L'orario di visita per la associazioni è adeguato SI NO La struttura viene pubblicizzata (giornali, internet, ecc) SI NO Sono pubblicati annunci per cani ritrovati o da adottare SI NO

REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI

Età media dei cani ospitati Cani introdotti nello scorso anno Cani adottati nello scorso anno Cani riconsegnati nello scorso anno

Cani trasferiti in altra struttura lo scorso anno Cani deceduti nello scorso anno

Cani soppressi nello scorso anno Cani nati in canile

NOTE:__________________________________________________________ _______________________________________________________________

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VALUTAZIONE INDIVIDUALE

BOX

Identificativo dell'animale

BODY CONDITION SCORE 1: adeguato 2: magro 3: grasso PULIZIA 1: pulito 2: sporco CONDIZIONE CUTANEA 1: integra 2: lesionata PRESENZA DI ECTOPARASSITI 1: no 2: si PRESENZA DI TOSSE 1: no 2: si PRESENZA DI ZOPPIA 1: no 2: si PRESENZA DI DIARREA 1: no 2: si

EVIDENZE DI DOLORE/MALESSERE (tremori, polipnea) 1: no

2: si

COMPORTAMENTI RIPETITIVI-COMPULSIVI 1: no

2: si

ATTEGGIAMENTI DI PAURA O AGGRESSIVITA' 1: no

2: si 3:

sottomis-sione o iperattività

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3.1 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE

STRUTTURE

La Scheda di Valutazione delle Strutture è sicuramente quella influenzata maggiormente dalle normative Regionali. In queste norme infatti sono descritte le caratteristiche e le dimensioni che devono essere rispettate nella ristrutturazione e nella costruzione dei canili.

Innanzitutto bisogna considerare se la struttura è un canile sanitario, un canile rifugio o se convivono le due realtà. Quest’ultima opzione è consentita a patto che venga ben definita una separazione fisica tra i box che ospitano i cani randagi recentemente ritrovati (canile sanitario) e quelli provenienti da un’altra struttura e cioè cani che hanno già trascorso un periodo di osservazione presso una struttura sanitaria (canile rifugio).

Dal punto di vista strutturale le differenze tra il canile sanitario e quello rifugio consistono nella necessità del primo di dotarsi di strutture accessorie, quali il locale di degenza, un reparto per il ricovero di eventuali cucciolate ed i box isolamento. Varia inoltre la responsabilità della gestione sanitaria: infatti mentre nell’area in cui i cani vaganti sono inizialmente collocati la cura è affidata al Servizio Veterinario Pubblico che dovrà provvedere alle prime cure ed ai primi interventi profilattici mentre nella zona rifugio dovrà essere nominato un Medico Veterinario con l’incarico di Direttore Sanitario.

Gli interventi che i Servizi Veterinari devono assicurare ai cani appena trovati o catturati sono elencati nella Direttiva Regionale del Lazio n. 43 del 2010 e precisamente:

- Segnalamento ed identificazione tramite microchip, anche in presenza di tatuaggio;

- Esame clinico all'ingresso;

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- Vaccinazione con vaccino polivalente in base alle situazione epidemiologica del territorio;

- Sterilizzazione di tutti i maschi e le femmine in età riproduttiva;

- Esami di laboratorio finalizzati al controllo ed alla prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;

- Interventi di primo soccorso, emergenze ed urgenze atti alla stabilizzazione dell'animale anche, eventualmente, tramite l'inoltro a strutture specialistiche pubbliche e private convenzionate:

Le disposizioni per stabilire le dimensioni minime dei box nei canili hanno subìto diverse variazioni nel corso degli anni. Infatti la Legge Regionale del Lazio n. 34 del 1997 faceva diretto riferimento al Decreto Legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992, “Attuazione della direttiva (CEE) n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici” (GURI n. 40, 18/02/1992, SO n. 33) che trattava le norme in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Il box di un canile, ove un cane poteva essere ospitato per lunghissimi periodi, veniva quindi assimilato alle gabbie degli stabulari oggettivamente non idonei per la lungodegenza.

Oggi viene presa in considerazione la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 866 del 2006 in cui sono definite le dimensioni minime dei box sia dei canili pubblici o privati sia delle pensioni e degli allevamenti di cani. Tali dimensioni devono essere prese in considerazione durante la compilazione della parte della scheda di valutazione inerente ai box.

La superficie minima del box che ospita un singolo cane è di 8 metri quadri, con un’altezza variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo di metri 2,70. Un terzo della superficie deve essere coperto e chiuso su almeno tre lati, coibentato ed accessibile per le operazioni di pulizia; un terzo deve essere sempre predisposto per offrire protezione dai raggi solari (obbligatoria nella stagione estiva); un terzo deve essere scoperto.

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Per rendere più facile la valutazione si usa considerare le 3 diverse zone idonee se misurano almeno 2,7 metri quadri ciascuna, nei box che ospitano un solo cane e di 2 metri per ogni cane nei box doppi o di gruppo.

Un canile dovrebbe avere sia box singoli che di gruppo poiché entrambi presentano pregi e difetti. I box singoli dovrebbero essere utilizzati per ragioni cliniche o di sicurezza in caso di cani aggressivi e, sebbene il loro utilizzo dovrebbe essere ridotto al minimo, sono indispensabili nel caso di animali con disturbi comportamentali per ridurre le aggressioni tra cani e per la sicurezza del personale. I box doppi o di gruppo sono da preferirsi per collocare tutti i soggetti equilibrati dal punto di vista comportamentale per ridurre il confinamento sociale che, soprattutto nel caso di lungodegenza, può rivelarsi nel cane estremamente dannoso.

Sia tra i box singoli che tra quelli multipli devono essere presenti delle barriere alte almeno 1,5 metri per separare i recinti costruite con materiali che impediscono il contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche. La pavimentazione deve avere un’adeguata pendenza verso una rete di scarico e deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue per consentire al meglio le pulizie giornaliere. Il pavimento e le pareti devono essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili. Per rispettare questa regola nella maggior parte dei canili i box presentano una pavimentazione in cemento per tutta la superficie calpestabile.

Sono state chieste alla Regione Lazio delle deroghe ad alcune delle sopra descritte regole. Il Lazio è una Regione eterogena ed i canili possono essere ubicati sia al livello del mare che in montagna e quindi le caratteristiche della strutture potranno per questo chiedere una differenziazione. Per esempio, se il rifugio si trova in zone con inverni rigidi e possibili nevicate è stato consentita la realizzazione di box senza una zona totalmente scoperta ma raddoppiando l’area della parte coperta. Anche i cani presentano delle differenze individuali per cui una superficie dura in cemento può determinare dei danni in determinati soggetti. Il cemento può essere dannoso a livello articolare nei cani di taglia gigante o a livello cutaneo nei soggetti con poco pelo e cute sottile. Per questi casi potrebbe essere concesso l’utilizzo di box con pavimentazione più morbida

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dove collocare esclusivamente soggetti con queste problematiche sotto la supervisione di un responsabile sanitario. Quando sono concesse queste deroghe, l’eventuale non rispondenza a quanto prescritto nel sopracitato DGR n. 866/06 non deve essere penalizzato e può essere annotato a fondo pagina. Quello che non può essere oggetto di deroghe è la qualità delle recinzioni e il loro stato di manutenzione. I box devono assicurare il contenimento degli animali impedendo le fughe e non devono presentare spigoli o protuberanze al loro interno che potrebbero essere pericolose per gli animali.

Altro requisito indispensabile all’interno dei box è la presenza di abbeveratoi e mangiatoie in numero adeguato. Il DGR n. 866/2006 suggerisce l’utilizzo di sistemi di abbeveraggio automatici in quanto limita il pericolo che i cani, rovesciando le ciotole, restino senza acqua. Tale requisito non è in ogni caso obbligatorio. In molti canili sono utilizzate anche mangiatoie automatiche o a caduta. Alimentare i cani in questo modo presenta dei pregi e dei difetti. Infatti avere sempre del mangime a disposizione limita atteggiamenti di competizione per il cibo e di conseguenza possibili liti; il difetto maggiore di questi sistemi è il minor contatto tra i cani e gli addetti aumentando quindi il rischio di patologie comportamentali indotte dal confinamento sociale.

I box possono essere arricchiti con materiale di riposo che hanno lo scopo di aumentare il confort durante il sonno. Per materiale di riposo si intendono cucce o casette coperte che hanno il vantaggio di riparare l’animale dagli agenti atmosferici e permette allo stesso di nascondersi (rendendolo d’altro canto meno ispezionabile) oppure ceste , tappeti, coperte, materassi o altri materiali che hanno lo scopo di isolare il cane dal pavimento. Nella normativa della Regione Lazio non è specificato l’obbligo di fornire materiale di riposo, ma l’eventuale presenza può essere considerato un valore aggiunto a patto che questi non possano recare pericolo agli animali e siano mantenuti in condizioni igieniche e di manutenzione idonee.

Infine nei box bisogna controllare se nei locali chiusi ci sono condizioni di illuminazione e di aerazione sufficienti per soddisfare le esigenze di

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Come accennato sopra il cane è un animale sociale quindi devono essere previste delle aree così dette di sgambamento. In queste aree i cani possono fare esercizio fisico avendo maggiori libertà di movimento e, nel caso in cui non ci siano disturbi comportamentali, possono giocare tra loro. Queste aree possono essere utilizzare per effettuare dei percorsi di recupero in caso di animali problematici o come zona di addestramento alla condotta al guinzaglio. Le aree di sgambamento devono essere di dimensione adeguata (anche se non sono stati fissate delle misure minime da rispettare), devono essere recintate in modo da impedire la fuga degli animali e devono essere ben tenute e pulite. Infatti le aree di sgambamento sono ideali per l’accoglienza dei visitatori ed il primo contatto tra i cani ed i possibili adottanti rappresentando quindi la vetrina ed il biglietto da visita dell’intero canile. Nel canile oltre ai box e le aree di sgambamento sono presenti altri locali di servizio alcuni dei quali espressamente richiesti nella Legge Regionale del Lazio n. 34/1997. Deve essere presente un ufficio direzionale per la gestione della struttura. In tale locale saranno tenute le autorizzazioni, i registri e le schede cliniche dei cani e quanto occorre per la gestione amministrativa della struttura. Non sono prescritte le dotazioni strumentali di tale ufficio, ma è auspicabile la presenza di una linea telefonica, servizio fax e la possibilità di effettuare delle fotocopie in quanto tali attrezzature facilitano l’esplicazione di molte pratiche e possono agevolare le procedure da svolgere durante le adozioni.

Il canile deve presentare un locale per lo stoccaggio dei mangimi, un locale per la cucina o comunque la preparazione delle razioni e un locale per la pulizia e il deposito dei materiali. Non è sufficiente la presenza di questi locali, ma e necessario che questi vengano mantenuti in condizioni igieniche idonee. Nel caso in cui la manutenzione e la pulizia di questi locali non sia soddisfacente lo si può segnalare nelle note della scheda e deve essere annotato nella scheda gestionale per poter suggerire in seguito eventuali rimedi.

Nelle strutture di ricovero per cani, sia che sia un canile sanitario, sia un canile rifugio, deve essere presente un locale con funzione di infermeria per permettere al Medico Veterinario responsabile di effettuare visite cliniche e

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piccoli interventi in condizioni di sicurezza e di pulizia sufficiente. Struttura accessoria è la presenza di un armadietto farmaceutico; nel caso questo sia presente ne sarà responsabile il Direttore Sanitario del canile e dovranno essere conservate le ricette per l’approvvigionamento dei farmaci e il registro dei trattamenti. Nel caso in cui l’armadietto farmaceutico non sia presente sarà cura dello stesso Direttore Sanitario di prescrivere i farmaci a seconda delle necessità e annotare i trattamenti direttamente sulla scheda clinica del singolo animale. Tra le strutture di servizio che devono essere presenti in un canile bisogna considerare i servizi igienici e gli spogliatoi per il personale anch’essi tenuti in buone condizioni igieniche e di manutenzione.

3.2 SCHEDA GESTIONALE

La Scheda Gestionale può presentare maggiori difficoltà di compilazione in quanto raramente sono presenti nel canile dei protocolli ben codificati tanto che la maggior parte delle informazioni da inserire dovranno essere raccolte attraverso interviste agli addetti.

Le prime domande da porre riguardano il personale e in particolare il numero di addetti presenti in relazione ai cani ospitati. Questo dato è oggettivo e ci permette indirettamente di capire se il tempo che viene dedicato al singolo animale è sufficiente. È raro che nella gestione del personale sia presente un vero e proprio organigramma, ma è auspicabile che vi sia almeno una divisione della struttura in diversi settori in modo da

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Il personale non deve solo essere in numero adeguato ma deve essere anche adeguatamente formato. A tal proposito la Direttiva Regionale del Lazio n. 43/2010 individua nel proprietario/conduttore del canile la figura che deve garantire, assumendosene le responsabilità, che il personale alle sue dipendenze addetto alla custodia degli animali riceva idonea formazione finalizzata alla corretta gestione degli animali. In tale comma viene riportato anche quanto previsto nella Delibera della Giunta Regionale del Lazio n .866 del 2006 in cui è affidata alla stessa Regione, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle ASL, il compito di promuovere e attuare i suddetti corsi di formazione. Appare evidente che la normativa presenta delle incongruenze ma ciò non giustifica la presenza di personale poco preparato. Per questo motivo bisogna chiedere se sono stati previsti dei corsi di formazione e quanti addetti li hanno seguiti visionando eventualmente le attestazioni relative.

È opportuno inoltre differenziare quanti addetti sono stipendiati e quanti volontari, in quanto questi ultimi, anche se spesso più motivati da passione e amore verso gli animali, offrono meno garanzie sulla loro presenza costante in canile.

Tutti i cani presenti nei canili hanno diritto ad un’assistenza sanitaria adeguata. Come accennato precedentemente, nei primi giorni che seguono la cattura le prestazioni sanitarie sono a carico del Servizio Veterinario ASL successivamente il gestore della struttura dovrà nominare un Medico Veterinario libero professionista quale responsabile sanitario. Quest’ultimo dovrà comunicare al Servizio Veterinario competente per territorio l’accettazione dell’incarico e redigere un piano sanitario adeguato alle esigenza della struttura. Copia del suddetto piano dovrà essere inviato ogni anno per conoscenza alla ASL. In sede di audit sarà necessario non solo verificare la presenza del piano sanitario, ma anche la corretta esecuzione dello stesso mediante, come descritto nel prossimo capitolo, la presa in visione della documentazione cartacea.

Altro aspetto gestionale di fondamentale importanza riguarda l’alimentazione che dovrà essere scelta dal gestore con l'ausilio del Direttore Sanitario. La

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dieta potrà essere di tipo commerciale (secco o umido) o cucinata ma in ogni caso dovrà contenere i sufficienti valori nutritivi che possano permettere all’animale di mantenere un peso corporeo adeguato. Questo parametro ci permetterà di capire se la quantità di razione somministrata è sufficiente. Informazioni aggiuntive possono riguardare la modalità di razionamento e in particolare se il cibo viene dato una, due volte al giorno o ad libitum.

La razione può essere valutata qualitativamente mediante l’osservazione dell’etichetta delle formulazioni di tipo commerciale o la visione diretta delle materie prime nel caso di razione di tipo casalingo. In ogni caso gli alimenti devono essere conservati in modo idoneo nell’apposito locale di stoccaggio dei mangimi.

Se la razione è ben bilanciata e idonea in quantità per gli animali ospitati lo spreco di mangime sarà estremamente limitato, in ogni caso deve essere previsto un protocollo affinché eventuali avanzi vengano correttamente smaltiti.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla presenza di acqua pulita, sia che vengano utilizzati sistemi di abbeveraggio automatici sia nel caso in cui l’acqua venga somministrata mediante l’utilizzo di secchi o ciotole.

La presenza di acqua sempre pulita, così come la pulizia dei box ci permette di capire se gli animali sono controllati quotidianamente. Le operazioni di pulizia quotidiana in recinti concepiti come descritto nel precedente capitolo permettono infatti di ispezionare contemporaneamente tutti i cani. In quest’ottica nel rispondere alla prima domanda sulla gestione della struttura bisogna accertarsi che nel box non siano presenti una quantità eccessiva di escrementi e cioè non più di quelli che possono essere prodotte dai cani ospitati nell’arco delle 24 ore.

Nel canile, oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, devono essere effettuate delle periodiche disinfezioni dei box e delle attrezzature possibilmente programmate e registrate. La frequenza di tali procedure è

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discorso deve essere fatto per i programmi di disinfestazioni che mirano alla lotte degli ectoparassiti e degli insetti volanti nocivi. Le disinfestazioni possono essere effettuate da ditte specializzate o affidate al personale interno del canile utilizzando prodotti ad azione abbattente e persistente sufficiente ad evitare eventuali reinfestazioni nel periodo che intercorre tra i due trattamenti. In caso in cui il trattamento venga affidato a personale interno questo deve essere ben preparato e utilizzare i prodotti seguendo le indicazioni in modo da non recare danno agli animali. È opportuno, anche se ovvio, ricordare infine che tali trattamenti devono essere preceduti da operazioni di pulizia e preparazione delle aree da trattare. Infatti, per esempio, un trattamento per la lotta e la prevenzione delle pulicosi risulta molte meno efficace se non preceduto dal taglio dell’erba. In alternativa o in aggiunta ai trattamenti ambientali di disinfestazione possono essere adottati dei trattamenti individuali mediante l’utilizzo di collari o spot-on. Si ricorda che la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 473 del 2010 che definisce le procedure sanitarie e le misure da adottare nei casi sospetti e/o confermati di Leishmaniosi obbliga qualsiasi struttura pubblica o privato in cui siano presenti animali con tale patologia ad effettuare idonee misure ambientali contro l’insetto vettore nel periodo in cui questo esplica maggiore attività (aprile/maggio-settembre/ottobre).

I programmi di derattizzazione all'interno del canile devono essere affidate a ditte specializzate che forniranno la documentazione dei prodotti utilizzati con indicazioni di eventuali antidoti da utilizzare in caso di ingestione accidentale e la mappa in cui sono state collocate le trappole.

Come detto in sede di descrizione dei box, la pavimentazione deve essere realizzata in materiale impermeabile con buon drenaggio delle acque di scarico. Le operazioni di pulizia quotidiana sono in genere eseguite mediante l’utilizzo di getti di acqua per questo motivo il pavimento deve essere raccordato con un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue identificato nella Legge Regionale del Lazio n. 34/1997 nell’allacciamento alle rete fognaria comunale o ad un depuratore privato conforme alla normativa vigente. In alcune strutture le deiezioni solide vengono raccolte

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separatamente e smaltite a parte con cadenza periodica da ditte specializzate per ridurre la frequenza degli spurghi.

Nella parte finale della scheda gestionale si riprende in considerazione il concetto di garantire agli animali ospitati una sufficiente libertà di movimento. Sappiamo che determinati cani aggressivi devono essere ospitati in box individuali per ragioni di sicurezza. Questi animali dovranno essere seguiti in modo particolarmente accurato per promuovere percorsi di recupero e le motivazioni di tale isolamento deve essere annotato nelle schede sanitarie.

La libertà di movimento viene rispettata quando la densità massima degli animali si attiene a quanto previsto nella DGR n. 866/2006 e cioè che ogni cane abbia almeno 8 metri quadri a disposizione in caso si box singoli e 6 metri quadri per quelli doppi o multipli. Come detto in precedenza box di tali misure non stimolano gli animali ad effettuare esercizio fisico e per questo motivo bisogna chiedere informazioni riguardanti l’accesso dei cani alle aree di sgambamento. Gli animali possono essere lasciati liberi in queste aree esterne con cadenza giornaliera per almeno 30 minuti o cadenzati con intervalli più lunghi. Talvolta non esiste una routine regolare, ma l’accesso alle zone di sgambamento dipende dalla disponibilità degli operatori o dei volontari. Durante il periodo in cui i cani vengono lasciati liberi possono giocare tra loro o meglio interagire con gli operatori. La condotta al guinzaglio e altri percorsi di addestramento forniti da personale ben preparato sarà di fondamentale importanza per aumentare le capacità del cane di interagire in maniera più corretta con le persone e quindi incrementare l’indice di adottabilità.

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3.3 GESTIONE ANAGRAFICA-SANITARIA

La scheda che tratta la Gestione Anagrafica-Sanitaria prende in considerazione la documentazione che deve essere presente in ogni canile, in linea teorica tale scheda potrebbe essere riempita all’interno dell’Ufficio della struttura.

Tutti gli animali ospitati devono essere correttamente identificati mediante l’inserimento del microchip. Sarà cura del Servizio Veterinario provvedere a tale identificazione ed alla registrazione degli stessi nella banca dati anagrafica regionale durante la prima visita che segue la cattura dei soggetti. I cani vaganti infatti devono essere visitati da un Veterinario della ASL competente per territorio al momento della cattura o nei giorni immediatamente successivi. In tale visita si provvederà a controllare l’'eventuale presenza di un preesistente microchip. Nel caso in cui il cane sia già stato identificato sarà cura del Servizio Veterinario ASL, in presenza di elementi identificativi del proprietario dell’animale, avvertire il medesimo del ritrovamento, fornire la descrizione del soggetto, indicare il luogo ove è custodito l’animale e le modalità del riscatto. In questo caso infatti le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell’animale sono a carico del proprietario o detentore. Nel caso in cui non sia presente alcun microchip, il Veterinario provvederà ad inserirne uno indicando come proprietario il Comune dove il soggetto è stato ritrovato. Il cane sarà quindi ospitato in un Canile Sanitario ove saranno erogate le prestazioni previste dalla Direttiva Regionale del Lazio n. 43/2010 precedentemente elencate. Al momento dell’entrata di un animale in canile, sia esso Sanitario sia esso Rifugio, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico così come deve essere inserite nello stesso ogni altra movimentazione. In un canile che presenta contemporaneamente una zona Sanitaria e una Rifugio

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dovranno essere presenti due registri e dovranno essere annotate le movimentazioni al momento del passaggio da una zona all’altra.

Per il carico e lo scarico degli animali presenti nella struttura si può usare il modello presente nella pagina successiva avendo cura di far vidimare le pagine che compongono il registro dal Servizio Veterinario; sarà compito del gestore della struttura custodire e mantenere aggiornate costantemente le movimentazioni.

Il registro di carico e scarico è di fondamentale importanza anche perché al momento non è possibile ottenere un registro dei vari canili laziali da remoto interrogando l’anagrafe canina. Fino ad ora infatti la maschera dell’anagrafe canina regionale presenta il campo in cui viene identificato il canile in cui può essere inserito sia il nome della struttura sia il codice assegnato al canile stesso. Per questo motivo vari operatori possono aver inserito i dati in maniera diversa creando confusione nella banca dati e rendendo impossibili interrogazioni in anagrafe utilizzando come unico parametro il nome del rifugio. Si sta provvedendo in questi giorni a superare tale limite permettendo come unico metodo di inserimento della voce “canile” l’utilizzo di un menù a tendina. Per rendere efficace questa modifica sarà necessario aggiornare la banca dati proprio partendo dai registri di carico e scarico presenti nelle strutture che ospitano in cani.

Anche se non è prescritto da alcuna norma regionale sarebbe buona norma che l’identificativo dei cani presenti in ogni box fosse riportato all’ingresso del recinto insieme ad avvisi che mettano in guardia il personale ed eventuali visitatori sulla presenza in quell’area di animali con disturbi comportamentali. Sempre per motivi gestionali è utile la presenza e il costante aggiornamento di una planimetria della struttura in cui possa essere riportata la collocazione dei cani presenti.

Queste ultime due prescrizioni diventano tanto più importanti quanto più è elevato il numero degli animali ospitati e di conseguenza il numero degli addetti che lavorano nella struttura.

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Al momento della prima visita dell’animale in canile sarà compito del Medico Veterinario compilare la scheda clinica completa di segnalamento e di tutti i rilievi clinici effettuati.

Con la Determinazione n. 1778 del 2010 la Regione Lazio ha indicato il seguente modello per la compilazione delle schede cliniche.

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U.O.C. SERVIZIO VETERINARIO SANITA’ ANIMALE SEZIONE ………

SCHEDA CLINICA

( Regione Lazio Determinazione n. D1778 del 6 maggio 2010 All. A1 )

CANILE………...……… Data ingresso Tatuaggio/ Microchip:

Box / recinto n. Già presente : □ SI □ NO N. / Rif. Registro: Data inserimento Microchip: Motivo ingresso:

□ vagante □ ferito/malato □ morsicatore □ aggressivo □ sequestro □ altro ………. Razza: Mantello: Nome: Taglia: □ P □ M □ G Età ( data di nascita presunta ): ... Sesso: □ M □ F Modalità di provenienza: □ cattura □ consegna □ ……….. Foto Data prima visita

Quadro clinico ... ……..…………...………….…....……… ………...……… Diagnosi ………....……...……… Terapia / Interventi ……….…... ………..……….……… …………..……….……… ……… Note comportamentali Aggressività 1 2 3 4 5 Paura 1 2 3 4 5 Maneggiabilità 1 2 3 4 5 ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

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STERILIZZAZIONE

Data Tipo di intervento Veterinario □ ovariectomia □ isterctomia □ ovarioisterectomia

□ vasectomia □ castrazione

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI / VACCINAZIONI

Data Farmaco / Vaccino Veterinario

VISITE/INTERVENTI SUCCESSIVI

Data Osservazioni / Terapie / Chirurgia Veterinario

DECESSO

Data Causa Veterinario

USCITA

Data Motivo Veterinario

……… □ restituzione proprietario……….………..□ trasferimento a rifugio………. □ adozione – scheda N. ………. □ .………..

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Le schede cliniche correttamente compilate permettono di conoscere la storia clinica dei cani dalla loro entrata in canile alla loro uscita. In particolare si dovrà verificare che il Veterinario responsabile sanitario abbia annotato l’esito della visita di ingresso, gli accertamenti eseguiti e tutti gli interventi di profilassi previsti dal piano sanitario. Sulla scheda dovrà essere riportata la data ed il tipo di intervento eseguito per la sterilizzazione del soggetto così come sarà segnata la data dell’uscita del cane dal canile con relativa motivazione.

La scheda clinica dovrà seguire il cane in ogni movimentazione così come dovrà essere consegnata almeno in copia al momento dell’adozione. In ogni caso una copia della scheda clinica dovrà essere conservata in canile in una cartella contenente lo storico della struttura.

Oltre alla scheda sanitaria sarebbe opportuno, anche se non prescritto da alcuna norma, che il Veterinario Responsabile rediga una scheda terapeutica dove annotare quotidianamente l’esecuzione delle terapie prescritte ai cani durante le visite in canile. In questo modo sarà più facile per gli addetti somministrare i giusti farmaci evitando interruzioni della terapia o somministrazioni doppie.

Ogni piano di lotta al randagismo sottolinea l’importanza della sterilizzazione come strumento principe per ridurre il numero dei cani vaganti e per questo motivo appare logico porre particolare attenzione a verificare che tutti i cani presenti nei rifugi, sia maschi che femmine, siano stati sterilizzati. Le varie norme regionali che sono state emanate affidano ai Servizi Sanitari il compito di effettuare questi interventi durante il periodo di permanenza dell’animale nel canile sanitario. Nel caso in cui siano presenti degli impedimenti all’esecuzione della sterilizzazione nel periodo immediatamente seguente alla cattura per problematiche cliniche o per la giovane età del soggetto l'intervento sarà procrastinato appena possibile. Un cane non sterilizzato per i sopracitati motivi potrà essere adottato, ma solo con l’impegno scritto dell’adottante ad impedirne la riproduzione e a provvedere quanto prima possibile a far operare il cane avvalendosi anche

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del Servizio Veterinario competente per territorio che dovrà fornire la prestazione senza oneri per il nuovo proprietario.

Cosi come il numero di cani per ogni addetto ci permette di avere una prima idea sulla qualità della organizzazione gestionale del canile, il numero di visite Veterinarie effettuate nel canile nell’arco del mese ci permette di fare una prima valutazione sulla qualità della gestione sanitaria offerta ai cani. Dovremmo quindi chiedere il numero medio delle visite mensili effettuate dal Direttore Sanitario e se è garantito all’interno della struttura un pronto soccorso o almeno un servizio di reperibilità costante. Nella gestione sanitaria infine non possiamo omettere quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 473 del 2010 che definisce le procedure sanitarie e le misure da adottare per contrastare la Leishmaniosi: è affidato al Servizio Veterinario lo screening sierologico mediante test di immunofluorescenza indiretta eseguito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana su tutti i cani vaganti di nuova introduzione nei canili pubblici e privati. Il primo test sierologico sarà effettuato durante la permanenza dell’animale nel canile sanitario ed il risultato dovrà essere trascritto sulla scheda sanitaria. Nel caso di esito negativo (titolo sierologico < 1/80) il test sarà ripetuto solo in caso di sospetto clinico o in caso di adozione del soggetto fuori Regione; nel caso in cui l’esito sia dubbio (titolo sierologico = 1/80) si dovrà ripetere il test dopo 6 mesi; nel caso di animali positivi al test sierologico (> 1/80) i cani dovranno essere sottoposti a trattamenti terapeutici prescritti dal Veterinario Responsabile, trattati con presidi antiparassitari nel periodo di attività del vettore e sottoposti almeno annualmente al controllo sierologico per Leishmaniosi.

Una prova diagnostica di screening a costo irrisorio che nella maggior parte dei casi è ben accettata dai gestori del canile è l’esame parassitologico del terreno dello sgambatoio. In quest’area a turno vengono spostati i cani per stimolare l’attività fisica e per questo motivo rappresenta la zona in cui più

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canile rappresenta un buon indicatore di massa. È sufficiente raccogliere una aliquota di terriccio e portarla presso l’Istituto Zooprofilattico che ricercherà per flottazione la presenza di eventuali uova di elminti o coccidi. Nel caso in cui gli sgambatoi fossero in cemento si dovrà raccogliere con una scopetta un pò di polvere presente per terra e portare ad analizzare quest’ultima. Appare ovvia l’importanza di comunicare al gestore del canile ed al Direttore Sanitario gli esiti delle prove, anche se negative, nel miglior spirito di collaborazione.

Più complicata e impegnativa dal punto di vista economico è la collocazione di trappole per la raccolta e la stima degli ectoparassiti. Tali prove necessiterebbero di più ingressi nella struttura per posizionare le trappole, per raccoglierle e farle successivamente analizzare. Ciononostante tale metodica risulterebbe particolarmente utile soprattutto nelle aree endemiche per Leishmaniosi poiché può fornire informazione importanti riguardo l’efficacia dei protocolli di lotta ai vettori e di conseguenza ridurre la possibilità di diffusione della patologia all’interno del rifugio.

Per quanto un canile possa essere ben gestito da un punto di vista sanitario ci sarà inevitabilmente qualche decesso. Sarà compito del Direttore Sanitario compilare il certificato di morte per ogni cane deceduto indicando quando possibile la causa o almeno l’assenza di sintomi di malattie infettive e parassitarie trasmissibili agli altri animali o all’uomo. Il certificato dovrà essere consegnato al Servizio Veterinario nel più breve tempo possibile e comunque non più di quindici giorni per provvedere alla cancellazione dall’anagrafe canina; stessa comunicazione dovrà essere fatta al Comune proprietario del cane.

Sebbene la Legge Regionale del Lazio n. 43/1997 prevede tra i requisiti strutturali dei canili la presenza di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali morti sarebbe opportuno che questi vengano ritirati in giornata, e comunque il più presto possibile, da ditta autorizzata e portate all’inceneritore. Sarà compito della ditta che ritirerà la carcassa compilare la documentazione per il trasporto a norma rispetto a quanto previsto dalla normativa sui rifiuti speciali. Il certificato di morte, i documenti di

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trasporto delle carcasse insieme con la scheda in cui è stato compilata la sezione “decesso” dovranno esse conservate nel canile nel registro dello storico.

3.4 SOCIALIZZAZIONE ED

INCENTIVAZIONE ALL’ADOZIONE

Il canile dovrebbe essere una struttura di transito per i cani vaganti e non una residenza a tempo indeterminato. Si suol dire che il canile più bello è il canile vuoto e per raggiungere tale obbiettivo è indispensabile la collaborazione di più figure; in particolare i gestori dei rifugi, i Veterinari ed i volontari dovranno cooperare per aumentare l’indice di adottabilità dei cani rendendoli quindi più appetibili per i nuovi proprietari. Bisogna tener presente che, sebbene la considerazione che gli animali hanno assunto negli ultimi anni come “membri della famiglia” è costantemente cresciuta, è altrettanto vero che il numero di cani “prodotti” è sicuramente superiore a quello richiesto. Questo sbilanciamento non fa altro che aumentare il numero dei cani che non trovano la loro casa e di conseguenza il numero di animali che potrà finire in canile. Visto che questa situazione perdura da diversi anni, i rifugi, anche se cresciuti in numero, sono spesso sopraffollati. Oggi sono stimati circa 1000 i canili tra pubblici e privati per un totale di più di 200000 cani.

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incontrare delle difficoltà ad inserire un animale adulto in famiglia. Proprio su questo punto la gestione del canile e i volontari giocano un ruolo fondamentale. Il canile deve essere bello e pulito, accogliente per i visitatori che hanno modo quindi di vedere i cani più volte ed interagire con gli stessi senza la paura di entrare in un luogo dove regna la sofferenza e il degrado. Il cane deve essere appetibile, sano e pulito, equilibrato e socievole senza gli atteggiamenti tipici di disturbi comportamentali, quali, tra i più frequenti, la fobia o di ipercinesia, in modo tale che non possa far presagire problematiche nella gestione in casa. In questo modo l’entrata di un cane randagio in casa sarà un evento piacevole da ripetere e da consigliare ad altre persone. Nel caso diametralmente opposto, con cani fobici, distruttori, con manifesta ansia da separazione o ipercinetici, l’esperienza potrebbe addirittura concludersi con il rifiuto del cane che vivrà di conseguenza un secondo abbandono.

Il percorso di socializzazione del cane, all’interno di strutture sia pubbliche che private, deve iniziare il più presto possibile. Nel capitolo precedente abbiamo riportato il modello della scheda clinica indicato dalla Regione Lazio e abbiamo potuto vedere che è prevista una sezione per la valutazione comportamentale di ogni soggetto. In particolare vengono presi in considerazione tre diversi aspetti del comportamento del cane ovvero l’aggressività, la paura e la maneggiabilità valutandoli con una scala numerica che va da 1 a 5.

Nell’ottica del percorso di socializzazione compilare tale parte della scheda clinica è molto importante e tale compito deve essere svolto da persone preparate che quindi sceglieranno il momento migliore per poter eseguire la valutazione. Appare infatti ovvio che un cane appena catturato e portato in una struttura con altri animali, a contatto con persone non conosciute, possa manifestare degli atteggiamenti non propri che porterebbero ad errata compilazione delle note comportamentali. Sarebbe quindi opportuno aspettare almeno 15 giorni prima di emettere il primo giudizio sulle capacità di socializzazione dell’animale anche perché in questo periodo vengono eseguite le altre prestazioni previste dal DGR n. 34/2010 che possono essere a loro volta fonte di stress.

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Annotare sulle schede quanto osservato nella prima valutazione comportamentale è importante per due principali aspetti: il primo ci permette di capire se durante la permanenza in canile il cane abbia mutato la propria capacità di interagire con gli altri animali e con l’uomo e quindi, indirettamente capire se il lavoro su di esso è stato ben eseguito. Il secondo aspetto fondamentale riguarda le informazioni che con tale valutazione forniamo per iscritto agli adottanti ricordando che la copia della scheda clinica deve essere consegnata al momento dell’adozione. In questo modo forniamo quindi una sorta di consenso informato.

Anche nell’ambito della incentivazione all’adozione il ruolo del Veterinario responsabile della struttura deve essere centrale. Non è specificato in nessuna norma che il Direttore Sanitario debba possedere alte competenze etologiche e una preparazione specialistica in medicina comportamentale tale da poter fornire un’adeguata assistenza a tutti i problemi di socializzazione dei cani ospitati nella struttura. In ogni caso però il Veterinario responsabile potrà servirsi della consulenza di un collega comportamentalista che indicherà il miglior percorso per risolvere determinate problematiche di interazione uomo-animale sempre con il prezioso ed imprescindibile aiuto di personale adeguatamente formato. Registrare nella nostra check list il numero di visite comportamentali eseguite in un anno ci permette di raccogliere una evidenza sull’attenzione che viene posta per incrementare l’indice di adottabilità dei cani nella struttura presa in considerazione.

Come più volte ricordato il cane vagante non identificato è di proprietà del Comune in cui è avvenuto il ritrovamento e sarà questo a pagare le spese per il mantenimento dello stesso. Il cane può essere reclamato dal proprietario entro 60 giorni dal ritrovamento e per questo motivo è importante pubblicare su riviste cartacee o per via telematica annunci con foto degli animali ritrovati. Gli animali non reclamati entro i 60 dalla cattura possono essere ceduti a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di

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all’adozione definitiva ma possono essere solamente ceduti in affidamento temporaneo. Il nuovo detentore provvederà alle spese per il mantenimento e le cure del soggetto, ma non ne avrà pieno possesso fino a quando non saranno trascorsi i 60 giorni dal ritrovamento e solo al termine di questo periodo l’affidamento temporaneo diverrà automaticamente adozione definitiva.

Per la gestione di tutto il protocollo delle adozioni deve essere indicato un responsabile che dovrà provvedere alla compilazione della documentazione cartacea ed alle procedure per far aggiornare l’anagrafe canina. Quando non indicato, il responsabile delle adozione è il Sindaco del Comune proprietario del cane che quindi dovrà direttamente, o tramite un suo sostituto, autorizzare l’adozione. Per semplificare le pratiche può essere delegato un responsabile in tutto e per tutto delle adozioni compiute in un determinato Comune: in genere questo incarico viene affidato allo stesso gestore del canile o ad un membro di un'associazione animalista.

Il DGR n. 34/2010 fissa in maniera chiara i protocolli d’adozione ed introduce il concetto di “adozione consapevole” con relativi requisiti minimi da seguire nei rifugi per incentivare tale procedure. Al momento dell’adozione deve essere compilato in quattro copie un modulo predisposto dalla Direzione Regionale competente. Le copie dovranno essere rilasciate all'adottante, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, al Comune di provenienza del cane e una per la Struttura che ha ospitato il cane.

Nella pagina seguente è riportato il modulo utilizzato nelle adozioni redatto in base alla Determinazione n. D1778 del 6 maggio 2010 in cui sono sottoscritti dall’adottante tutti gli adempimenti che si impegna ad ottemperare diventando il nuovo proprietario del cane e in cui oltre a quanto esposto in precedenza viene sottolineato che l’animale non può essere preso in prova e non può essere sostituito né restituito.

Il completamento della pratica di adozione avviene negli uffici del Servizio Veterinario in cui, nel caso in cui l’adottante sia residente nella Regione Lazio, presa visione della documentazione fornita dal responsabile dell’adozione, si provvede a inserire nell’anagrafe canina la data di fine rapporto tra il cane e la struttura rifugio e i dati del nuovo proprietario.

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U.O.C. SERVIZIO VETERINARIO “A” SANITA’ ANIMALE SEZIONE AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI... Oggetto : richiesta di adozione assunzione di responsabilità/consenso informato ( Determinazione n. D1778 del 6 maggio 2010 All. A2 ed A3 ).

….l….sottoscritt………..……….….…nat….a…………..…...………Prov……... il…. ……..…………. e residente nel Comune di….………..…...….Prov…… in via/loc………...…………CAP..…………. Tel…... ………..A.S.L………….C.F……….Doc. Identità …...………

CHIEDE

l’adozione del cane di nome………...razza………..………..sesso….…... mantell………..…. taglia……...nato presumibilmente……….….…...codice n°……...…... ricoverato presso il Canile……….…

Comune di………...…..

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità di conoscere la Legge Regionale del Lazio 21.10.1997 n° 34 < Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo > e di rispettarne le direttive , pertanto si assume l’impegno di custodire civilmente l’animale, evitandogli ogni maltrattamento, rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata, assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico, consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico, prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga ed il vagabondaggio, garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

SOTTOSCRIZIONE DI RESPONSABILITÀ/CONSENSO INFORMATO  Tutti i membri della famiglia sono d’accordo sull’adozione del cane.

 Sono consapevole che il cane che voglio adottare non può essere preso in prova e non può essere sostituito né restituito.

 Sono stato informato che l’adozione del cane sopradescritto è temporanea fino al 60° giorno dal ritrovamento, poi automaticamente definitiva solo se non reclamato dal proprietario entro i termini di legge.

 Se dovesse dimostrarsi necessario, mi impegno ad affrontare un periodo di rieducazione del cane che voglio adottare sotto la guida di persone esperte.

 Ho considerato che il cane è un animale sociale e senziente e non può rimanere solo molte ore al giorno, e specialmente se è un cucciolo va socializzato agli stimoli dell’ambiente in cui dovrà vivere da adulto.

 Ho considerato che il cane ha bisogno di fare esercizio fisico regolarmente almeno 2 volte al giorno e deve uscire per i bisogni fisiologici tutte le volte necessarie, tutti i giorni della settimana, tutti i mesi e le stagioni dell’anno.

 Ho previsto una sistemazione adeguata per il cane durante i miei eventuali periodi di assenza.  Ho già predisposto il luogo di ricovero o di riposo del cane che voglio adottare.

 Ho a mia disposizione un mezzo di trasporto adeguato alla taglia del cane che voglio adottare.  Ho considerato che il mio cane dovrà essere sottoposto regolarmente a visite, trattamenti

antiparassitari e vaccinazioni da parte di un Medico Veterinario.

 In allegato alla presente ricevo copia della scheda clinica dell’animale adottato.

 Mi impegno a mostrare l’animale affidato/adottato al personale all’uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio ed altri Organi Ufficiali di Polizia.

 Sono stato informato che l’animale appartiene a razza inclusa nell’elenco dei cani da presa e molossoidi L.R. del Lazio 33/03.

 Mi impegno a regolarizzare l’ iscrizione all’anagrafe canina presso il Servizio Veterinario ASL o struttura competente per territorio entro i termini di legge.

 Nel caso in cui il cane non sia ancora sterilizzato mi impegno a programmare/effettuare la sterilizzazione avvalendomi anche del Servizio Veterinario della A.U.S.L. competente per territorio e

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Nel caso in cui l’adottante appartenga ad un’altra Regione bisognerà che il responsabile dell’adozione fornisca 10 giorni prima del trasferimento tutta la documentazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione in modo tale da permettere al Veterinario Ufficiale la compilazione e la notifica al Servizio Veterinario di destinazione del Modello “A” previsto dalle Linee Guida emanate in relazione a suddetto Accordo dal Ministero della Salute il 29 maggio 2014. Dovranno essere forniti i seguenti dati: • Numero di microchip e data di iscrizione nell'anagrafe canina regionale; • Segnalamento completo (specie, razza, sesso, data presunta di nascita,

mantello ecc.);

• Le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari e le indagine diagnostiche effettuate (in particolare per il cane sono obbligatorie prove diagnostiche accreditate per Leishmaniosi e Erlichiosi effettuate nei 30 giorni precedenti); • Indicazioni della struttura di origine e le generalità del responsabile

della stessa;

• Indicazioni della struttura di destinazione e le generalità del responsabile della stessa;

• Idoneità al trasporto e lo stato di buona salute sulla base della certifica-zione del Medico Veterinario responsabile della struttura di origine;

• Certificazione di avvenuta sterilizzazione o i motivi del differimento della stessa;

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La DGR n. 34/2010 indica anche i requisiti minimi gestionali di un rifugio per l’incentivazione alle adozioni. In pratica viene prescritto di prevedere un orario di apertura al pubblico di almeno tre giorni a settimana, per quattro ore al giorno ed uno dei tre giorni deve essere festivo o prefestivo. Nei suddetti giorni deve essere garantita la presenza di personale amministrativo per lo svolgimento delle pratiche di adozione. Le strutture deputate al mantenimento dei cani, al fine di incentivare le adozioni, devono consentire l’accesso ai volontari, appartenenti ad associazioni riconosciute ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266, “Legge quadro sul volontariato” (GURI n. 196, 22/08/1991) e iscritte nel registro regionale come previsto dal Legge Regionale del Lazio n. 29/1993 (BURL n. 26, SO n. 2, 20/09/1999), almeno sei giorni a settimana per quattro ore al giorno. In questo modo i volontari avranno sufficiente tempo per attivare tutte le procedure per rintracciare l’eventuale proprietario o trovare un adottante, svolgere attività di sgambamento e socializzazione con gli animali, redigere delle schede di adottabilità e compatibilità.

All’entrata del canile oltre all’orario di apertura al pubblico e alle associazioni sarebbe opportuno affiggere anche un regolamento interno che contenga regole di sicurezza da seguire sia per l’incolumità dei visitatori che per il benessere dei cani ospitati.

Per facilitare le adozioni è importante che i ricoveri siano facilmente raggiungibili per i visitatori sebbene la loro ubicazione debba rispettare norme urbanistico-paesaggistiche tali da non rendere possibile la costruzione in zone urbanizzate. Dovrebbero essere adeguatamente pubblicizzate su giornali o via internet e sugli stessi mezzi di informazione possono essere pubblicati annunci sui cani ritrovati o da adottare.

L’ultima sezione della scheda sulla socializzazione e l’incentivazione all’adozione è dedicata alla raccolta di evidenze mediante la verifica delle movimentazioni effettuate nell’ultimo anno. Verranno chieste varie informazioni, quali una stima dell’età media dei cani; il numero dei cani di nuova introduzione; il numero dei cani usciti perché o riconsegnati al proprietario, o adottati o trasferiti ad altre strutture; infine il numero di cani

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deceduti e/o soppressi. I dati raccolti in questa sezione non vanno presi singolarmente, ma devono essere valutati nel loro insieme. Appare infatti ovvio che il numero di cani morti e/o soppressi sia direttamente proporzionale all’età media dei cani ospitati, così come il numero dei cani adottati e dei cani riconsegnati sia influenzato dal numero degli animali introdotti. Il dato oggettivo da prendere in considerazione è il rapporto tra cani di nuova introduzione e quelli adottati in quanto tanto più questo rapporto si avvicina a 1 tanto più il numero degli animali presenti nel rifugio tenderà a scendere rapidamente.

Infine in sede di audit bisogna chiedere se sono avvenute delle nascite in canile e quanti cuccioli sono nati. Nel caso in cui la risposta sia positiva bisogna accertarsi e segnare sulle note se tali cucciolate derivano da nuove introduzioni di cagne in avanzato stadio di gestazione, la cui responsabilità prescinde dall’operato di gestori del canile, o da accoppiamenti avvenuti in canile. Come detto in precedenza, i cani dovrebbero essere introdotti nel Canile Rifugio dopo una permanenza all’interno di un Canile Sanitario, in cui vengono sottoposti a diversi trattamenti medici tra cui la sterilizzazione. Può capitare che per ragioni di tipo organizzativo o di natura sanitaria (come ad esempio età prematura del soggetto per eseguire l'intervento di sterilizzazione al momento dell’accalappiamento, interventi di altra natura che richiedono priorità....) il cane arrivi nel Canile Rifugio prima che sia stata effettuata la sterilizzazione. In questo caso sarà compito e responsabilità del gestore della struttura impedire eventuali accoppiamenti mediante la separazione fisica dei soggetti di sesso diverso.

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