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Il principio di completezza delle indagini preliminari

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Academic year: 2021

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INTRODUZIONE

Nel nostro sistema il dovere di reprimere le condotte vietate dalla legge penale, in osservanza del principio di legalità di cui all’art. 25 comma 2 Cost., è garantito dall’obbligatorietà dell’azione penale.

Tale obbligatorietà, posta a tutela di molti principi costituzionali, non corrisponde, però, ad un passaggio automatico dalla notitia criminis al processo, che, infatti, non deve essere instaurato qualora appaia oggettivamente superfluo. Dunque, l’obbligo dell’esercizio dell’azione penale deriva dalla mancanza dei presupposti per la richiesta di archiviazione (art. 50 c.p.p.). È necessario, quindi, che l’eventuale valutazione di superfluità del processo non comporti un’elusione del principio di obbligatorietà dell’azione e di conseguenza risulta fondamentale l’effettività del controllo del giudice sulla richiesta di archiviazione.

Uno dei presupposti che garantiscono tale effettività è rappresentato dal principio di completezza delle indagini preliminari che, da una parte consente al pubblico ministero di scegliere tra l’esercizio dell’azione penale e l’inazione e all’imputato di scegliere il rito più opportuno, dall’altra permette di evitare l’instaurazione di processi superflui che comporterebbero un immotivato aumento del carico dibattimentale.

Partendo dalla regola dettata per il pubblico ministero dall’art. 125 disp. att. c.p.p., emerge che la valutazione degli elementi raccolti nel

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corso della fase investigativa non è funzionale all’esito finale del processo, ma all’accertamento della sostenibilità dell’accusa. L’idoneità degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, indicata nella disposizione e valutata nell’ottica della superfluità o meno dell’accertamento giudiziale, denota la “provvisorietà” e la “dinamicità” di questa fase, consentendo, così, anche la valutazione delle eventuali integrazioni investigative compiute a seguito della richiesta a giudizio. In quest’ottica, dunque, il controllo giurisdizionale sulla completezza investigativa è diretto sostanzialmente alla tutela dell’imputato. La finalità è quella di evitare l’instaurazione di processi sulla base di accuse infondate derivanti da indagini non sufficientemente approfondite.

Per assicurare il rispetto di questo principio da parte del pubblico ministero, il legislatore ha previsto numerosi strumenti a garanzia della completezza che permettono l’attivarsi non solo di coloro che sono sottoposti alle indagini, ma anche degli altri soggetti di questa fase processuale. È necessario, tuttavia, un bilanciamento con il dettato costituzionale.

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