• Non ci sono risultati.

Effetti della prima adozione degli IAS/IFRS sui bilanci di esercizio: casi operativi.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Effetti della prima adozione degli IAS/IFRS sui bilanci di esercizio: casi operativi."

Copied!
148
0
0

Testo completo

(1)

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE

Tesi di Laurea

Effetti della prima adozione degli IAS/IFRS sui bilanci di

esercizio: casi operativi

RELATORE

Prof. Marco Allegrini

CANDIDATO

Fabio Modolo

Anno accademico

2018/2019

(2)

(3)

Ai miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto e aiutato fin dall’inizio. A te Pamela, che fai e farai parte della mia vita, grazie per aver creduto in me.

(4)

(5)

INDICE

Introduzione pag. 3 CAPITOLO 1 – I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 1.1 Origine degli IAS/IFRS pag. 4 1.2 Normativa vigente sugli IAS/IFRS pag. 5 1.3 Passaggio dagli IAS/IFRS agli OIC pag. 8 CAPITOLO 2 – LA PRIMA ADOZIONE DEGLI IAS/IFRS 2.1 IFRS 1 pag. 12 2.2 La redazione dello stato patrimoniale di apertura pag. 15 2.3 Esenzioni ed eccezioni pag. 20 2.3.1. Esenzioni facoltative pag. 20 2.3.2 Esenzioni obbligatorie pag. 29 2.4 Prospetti di riconciliazione e informazioni integrative pag. 34 CAPITOLO 3 – LA TRANSIZIONE AGLI IAS/IFRS 3.1 Il precedente principio di transizione agli IAS/IFRS: SIC 8 pag. 37 3.2 Il processo di transizione pag. 37 3.3 Le norme nazionali sulla transizione agli IAS/IFRS pag. 39 3.3.1 Riserve indisponibili pag. 40 3.3.2 Riserve di rivalutazione pag. 42 3.3.3 Riserve disponibili di utili pag. 42 3.4 Aspetti fiscali del processo di First Time Adoption pag. 43 3.4.1 La neutralità dell’art. 13 D. Lgs. n. 38/2005 e le fattispecie individuate pag. 45 3.4.2 La transizione nell’ambito del D.M. 1/4/2009 n. 48 pag. 49 3.4.3 Clausola di salvaguardia e riallineamento opzionale pag. 50 3.4.4 Il principio di continuità dell’art. 15 D.L. 185/2008 pag. 52 CAPITOLO 4 – LA REDAZIONE DEL PRIMO BILANCIO CON GLI IAS/IFRS: CASI PRATICI 4.1 Obiettivi pag. 53 4.2 Il campione di aziende pag. 53 4.2.1 Il caso Abitare In pag. 63 4.2.2 Il caso Alkemy pag. 64

(6)

4.2.3 Il caso Banca Farmafactoring pag. 66 4.2.4 Il caso Carel Industries pag. 67 4.2.5 Il caso CFT pag. 69 4.2.6 Il caso Comer Industries pag. 69 4.2.7 Il caso Garofalo Health Care pag. 72 4.2.8 Il caso GPI pag. 73 4.2.9 Il caso Health Italia pag. 77 4.2.10 Il caso Indel B pag. 78 4.2.11 Il caso Neodecortech pag. 82 4.2.12 Il caso Orsero pag. 83 4.2.13 Il caso Powersoft pag. 85 4.2.14 Il caso Sciuker Frames pag. 86 4.2.15 Il caso Sirio pag. 87 4.2.16 Il caso Vimi Fasteners pag. 88 4.2.17 Il caso Wiit pag. 91 CAPITOLO 5 – GLI EFFETTI DELLA TRANSIZIONE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO 5.1 Effetti sul patrimonio pag. 94 5.2 Effetti sul reddito pag. 104 CONCLUSIONI pag. 108 APPENDICE pag. 111 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA pag. 142 INDICE DELLE TABELLE E FIGURE pag. 143

(7)

Introduzione

Tale elaborato ha lo scopo di analizzare la transizione ai principi contabili IAS/IFRS attraverso una ricerca effettuata su un campione di società quotate alla borsa di Milano. Viene approfondito come deve essere effettuato il passaggio ai principi internazionali, evidenziando le problematiche che emergono in sede di transizione e mostrando gli effetti di tale transizione sul reddito e sul patrimonio delle società inserite nel campione di riferimento. Tale argomento è stato scelto in quanto argomento di grande attualità, in quanto la globalizzazione economica e la sempre più apertura dei mercati ha indotto un numero sempre più grande di aziende ad adottare normative conformi al regolamento comunitario e, di conseguenza, predisporre i propri bilanci aziendali con criteri uniformi. Inoltre, l’adozione degli IAS/IFRS ha comportato non poche problematiche: innanzitutto, la necessità di implementare un nuovo sistema informativo aziendale, arricchendolo di tutte le informazioni necessarie agli IAS/IFRS; infine, l’estensione dell’adozione di tali nuovi principi a tutte le società del gruppo al fine di consentire una rappresentazione uniforme degli aspetti patrimoniali e finanziari e delle performance di tutte le imprese. Il presente lavoro è suddiviso in due parti: una prima parte, strettamente teorica, è composta da tre capitoli. In particolare, nel primo capitolo, viene esposta brevemente l’origine degli IAS/IFRS e la normativa attualmente in vigore. Inoltre, uno spazio viene dedicato anche al passaggio opposto, ovvero il ritorno dai principi contabili internazionali a quelli nazionali OIC, frutto di una bozza datata luglio 2019. Nel secondo capitolo ho esposto in modo dettagliato il principio di riferimento della first

time adoption, ovvero l’IFRS 1. In particolare, mi sono soffermato sulla redazione dello stato

patrimoniale di apertura alla data di transizione e sull’analisi approfondita delle esenzioni ed eccezioni previste dall’IFRS 1. L’ultimo capitolo teorico, ovvero il terzo, invece, espone le principali tipologie di variazioni di patrimonio netto da rilevare nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio IAS/IFRS, analizzando anche il relativo trattamento fiscale.

Infine, l’ultima parte, di taglio strettamente operativo, è composta da due capitoli. Nel quarto, dopo aver descritto gli obiettivi e il metodo di selezione del campione, ho analizzato una per una le società inserite nel campione stesso, esponendo le principali rettifiche e riclassifiche apportate alla situazione patrimoniale ed al conto economico di ciascuna azienda. Per questa analisi ho utilizzato i prospetti di riconciliazione del patrimonio e del conto economico secondo i principi OIC col patrimonio netto ed il risultato di esercizio rilevati in conformità agli IAS/IFRS alla data di transizione. Infine, nel quinto ed ultimo capitolo, ho evidenziato gli impatti della transizione agli IAS/IFRS sul patrimonio netto e sul risultato di periodo di ciascuna azienda del campione.

(8)

1. I principi contabili internazionali

1.1 - Origine degli IAS/IFRS La globalizzazione economica e l’apertura dei mercati ha stabilito un allineamento delle aziende nazionali e della legislazione vigente a produrre ed adottare normative conformi al regolamento comunitario. Di conseguenza, si rese necessaria l’esigenza di predisporre i bilanci aziendali con criteri uniformi. L’applicazione di queste regole contabili comuni trova quindi le sue origini in un processo di armonizzazione contabile che riguarda le imprese operanti all’interno dell’Unione Europea con lo scopo di rendere confrontabili i bilanci e l’informativa più trasparente. Questa armonizzazione contabile 1 comporta, certamente, un vantaggio notevole derivante dal fatto che, poiché le informazioni desunte dai bilanci sono uniformi, questo favorisce l’ottenimento di risorse finanziarie da finanziatori esteri e, di conseguenza, facilita gli scambi e le transazioni internazionali. Questo processo di armonizzazione contabile prese avvio nel 1966 quando venne costituito l’Accountants International Study Group 2, formato da Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Nel 1973 l’Accountants International Study Group venne assorbito dallo IASC (International Accounting Standards Committee), con l’obiettivo di produrre e formare principi contabili che siano applicati e riconosciuti nel maggior numero possibile di paesi. Una riforma del 1999 trasformò lo IASC in organo indipendente e, successivamente, nel 2001, venne creata la Fondazione IASC 3. All’interno di tale fondazione, l’organo incaricato di emanare i principi contabili internazionali è chiamato IASB (International Accounting Standards Board), i cui componenti dell’organo sono nominati dai ventidue trustees che formano la Fondazione IASC. Tale fondazione quindi è composta da quattro organi principali: lo IASB; l’IFRIC, che è un comitato che controlla periodicamente l’applicazione dei principi, suggerendo quindi la corretta interpretazione e proponendo il trattamento più appropriato per casi non trattati dai principi contabili stessi; il SAC (Standards Advisory Committee), che è un comitato esecutivo composto da membri di tutto il mondo che si occupa di fare proposte allo IASB e ai Trustees sulle attività da svolgere; infine, i Trustees stessi, che sono l’organo amministrativo della fondazione, i quali hanno la funzione di nominare i membri dello IASB, dell’IFRIC e del SAC, approvano il bilancio della fondazione e ne decidono le strategie generali. _____________________________ 1 CORDAZZO M. – Principi contabili internazionali e risultati economici delle quotate italiane. L’impatto della transizione – Franco Angeli – Cap. 1 2 http://investment_terms.enacademic.com/1518/Accountant_International_Study_Group_-_AISG 3 https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/history/resource25

(9)

Nascono così gli IAS (International Accounting Standard) / IFRS (International Financial Reporting Standard). Con il Regolamento n. 1606 del 2002 4 vennero riconosciuti ufficialmente gli IAS/IFRS dalla Commissione Europea, che diventarono legge e che devono essere applicati dalle società quotate in tutti i paesi dell’Unione Europea.

1.2 - Normativa vigente sugli IAS/IFRS

L’apertura ai principi contabili internazionali si concretizzò, come già anticipato nel 2002 con il Regolamento CE n. 1606, il quale rese obbligatoria l’adozione degli IAS/IFRS nei bilanci consolidati delle società quotate a partire dal bilancio dell’esercizio in corso al 1° gennaio 2005, mentre lascia decidere agli stati membri se far adottare gli IAS/IFRS anche alle società non quotate e nel bilancio di esercizio. Tale regolamento richiede che le società, i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico (cioè società dell’UE che hanno emesso titolo su un mercato regolamentato dell’UE, incluse banche e compagnie assicurative) redigano i loro bilanci consolidati in conformità con i principi di informativa finanziaria (IFRS) dal 2005 in poi. L’applicazione di tali principi contabili comunitari ha contribuito ad aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle dichiarazioni finanziarie 5, riducendo in tal modo il costo della raccolta di capitali per le società. I paesi dell’UE hanno la facoltà di permettere o di imporre alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico di redigere i conti annuali conformemente agli IFRS adottati secondo la procedura stabilita nel sopracitato regolamento. Possono inoltre decidere di estendere questo permesso o requisito ad altre società per quanto concerne la preparazione dei loro bilanci consolidati o annuali.

Per garantire una supervisione politica appropriata, il regolamento istituisce un nuovo meccanismo UE volto a valutare gli IFRS adottati dall’Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB), con sede a Londra, per fornire una convalida (approvazione) legale per l’utilizzo all’interno dell’UE. Il regolamento prevede l’istituzione di due organi incaricati di favorire il processo: il comitato di regolamentazione contabile (ARC) presieduto dalla Commissione e composto dai rappresentanti dei paesi dell’UE, che decide se convalidare o meno gli IFRS in base alle proposte della Commissione; e il gruppo consultivo per l’informazione finanziaria in Europa (EFRAG) offre supporto e competenze alla Commissione per quanto riguarda la valutazione degli IFRS 6. ______________________________

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32002R1606

5 http://www.impresaoggi.com/it2/351-i_principi_contabili_internazionali_bilancio_dimpresa_n_9/ 6 Publications.europa.eu – DOC. 4

(10)

Il regolamento (CE) n. 1126/2008 identifica i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni. Questo regolamento è stato modificato varie volte per includere tutti i principi presentati dall’IASB dal 2008 in poi, comprese alcune revisioni del 2012 relative ai bilanci consolidati e alle informazioni da fornire in merito alle partecipazioni detenute in altre entità. Nel mese di giugno 2015, la Commissione europea ha adottato una relazione di valutazione del funzionamento del regolamento. Essa conclude principalmente che gli IFRS hanno contribuito efficacemente ad aumentare l’efficienza dei mercati comunitari dei capitali e a incrementare la trasparenza e la comparabilità delle dichiarazioni finanziarie. Sono state tuttavia individuati alcuni margini di miglioramento, come ad esempio il miglioramento della collaborazione tra gli attori del processo di omologazione.

L’Italia, con successivo decreto legislativo n. 38 del 2005, estese l’obbligo anche per le società quotate nella redazione del bilancio di esercizio, per le società emittenti strumenti finanziari diffusi nella redazione del bilancio consolidato e di esercizio, per le banche e gli intermediari finanziari nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato e, infine, per le assicurazioni nella redazione del bilancio consolidato e di esercizio ma solo se quotate e non redigono il bilancio consolidato.

La facoltà di applicare gli IAS/IFRS sia nel bilancio di esercizio sia in quello consolidato, invece, è prevista per le società che sono controllate da società quotate, banche, enti finanziari vigilati, società con strumenti finanziari diffusi e altre società non consolidate che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori). Vi è, invece, un divieto di adozione degli IAS/IFRS per quelle società minori ex art. 2435-bis del Codice Civile, ovvero quelle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata 7.

La scelta di applicare gli IAS/IFRS non è revocabile salvo circostanze eccezionali 8 che devono essere indicate in nota integrativa assieme all’indicazione degli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Un esempio di circostanza eccezionale può essere rappresentata dal fatto che una società ha adottato gli IAS/IFRS per obbligo in quanto quotata in mercati regolamentati; qualora poi la stessa effettui, per svariate ragioni, l’uscita dal listino di borsa (c.d. delisting), non essendo più obbligata agli IAS/IFRS, li potrà revocare, ritornando agli OIC. _________________________________ 7 Art. 2435-bis: Bilancio in forma abbreviata. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 Euro 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 Euro 3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità 8 STS Network – L’abbandono degli IAS e il ritorno ai principi contabili nazionali (OIC) – La rivista delle Operazioni Straordinarie – gennaio 2013

(11)

Una novità è entrata in vigore con la legge di Bilancio 2019, la Legge n.145/2018. Infatti, l’art. 1 comma 1070 di tale legge modifica il D. Lgs. 38/2005 inserendo l’art. 2-bis, ai sensi del quale i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del medesimo decreto, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, hanno la facoltà di applicare i principi contabili internazionali. La norma concede, quindi, la facoltà di adottare i principi IAS/IFRS ad alcuni soggetti, in precedenza individuati tra quelli obbligati all’utilizzo dei principi internazionali, ove i loro titoli non siano quotati. Inoltre, come evidenziato dalla Relazione tecnica, i soggetti interessati dalla norma sono, per la maggior parte, banche e intermediari finanziari con titoli non quotati. In aggiunta, l’art. 1 comma 1071 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce che la predetta facoltà può essere fatta valere a decorrere dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della nuova norma 9 (vale a dire, l’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018). Questa novità ha lo scopo di disapplicare quelle regole contabili che impongono di svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, che sono penalizzati dall’andamento economico negativo 10. Infine, una possibile problematica consisteva nell’assenza di un principio contabile nazionale che disciplini il passaggio inverso, ovvero dagli IAS/IFRS agli OIC. Questo problema si sta cercando di risolvere con la redazione di una bozza che disciplina, appunto, il passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali (vedi infra). Figura 1: Applicazione degli IAS/IFRS FONTE: L’applicazione dei principi IAS nell’ordinamento italiano di Paolo Moretti – Corriere Tributario 30/2004 _____________________________ 9 Gazzetta Ufficiale – Comunicato n° 98 del 27/04/2019 10 Dispense “Soggetti che applicano gli IAS/IFRS” a cura di M. Allegrini

(12)

1.3 – Passaggio dagli IAS/IFRS agli OIC Il 16 luglio 2019 è stata posta in pubblica consultazione, da parte della Fondazione OIC, la bozza del principio contabile “Passaggio ai principi contabili nazionali”. La finalità di tale principio è quella di disciplinare le modalità di redazione del primo bilancio secondo il Codice Civile e i principi contabili nazionali da parte di quelle società che in precedenza adottavano altre regole contabili. Quindi, i soggetti interessati da tali disposizioni sono le imprese che finora hanno applicato i principi contabili IAS/IFRS o altre norme contabili 11. Questa esigenza di un documento che disciplinasse come tornare ad applicare i principi OIC per la redazione dei bilanci societari è stata evidenziata dalla Legge di Bilancio 2019. Infatti, come già in precedenza annunciato, l’art. 1 comma 1070 di tale legge ha concesso ai soggetti non quotati, in precedenza obbligati ad applicare gli IAS/IFRS, la facoltà di utilizzare tali principi a decorrere dall’esercizio 2018, con la conseguenza che essi possono quindi tornare ad applicare i principi nazionali. Questo nuovo principio contabile è, quindi, una sorta dell’IFRS 1, che appunto regola la “First Time Adoption” degli IAS/IFRS.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, questo nuovo principio contabile si applica al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato, mentre non si applica ai cambiamenti di principi contabili adottati da una società che già applica gli OIC. Il nuovo documento della Fondazione OIC si compone inoltre di due appendici:

- L’appendice A che elenca le eccezioni al principio generale dell’applicazione retroattiva; - L’appendice B che contiene alcuni esempi e le motivazioni alla base delle scelte contabili

fatte dall’OIC.

La regola base di questa bozza è la retroattività. Infatti, l’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali è richiesta ogni qual volta sussista una differenza tra il principio contabile adottato in precedenza e il nuovo principio. Questa applicazione retroattiva implica, inoltre, che il nuovo principio sia applicato anche ad eventi e operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene la transizione. La necessità è quella di utilizzare le nuove regole contabili come se lo si fosse sempre fatto, con lo scopo di evitare che il bilancio di transizione determini un salto informativo rispetto al precedente bilancio redatto con regole contabili differenti. Ne deriva, perciò, che il saldo patrimoniale derivante dall’applicazione retroattiva delle voci di apertura del primo bilancio redatto secondo gli OIC alla data di transizione, deve essere imputato a riserva di

________________________________

(13)

patrimonio netto, al netto degli eventuali effetti fiscali, i quali sono determinati secondo le previsioni dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”. Esistono però, come nell’IFRS 1, delle eccezioni all’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali. L’OIC, infatti, individua tre limiti generali: - L’eccessiva onerosità: viene specificato che con l’espressione “eccessivamente oneroso” si intende che l’applicazione retroattiva di una regola comporta il sostenimento di costi sproporzionati rispetto al beneficio informativo che ne deriva;

- La non fattibilità nonostante ogni ragionevole sforzo;

- L’irrilevanza degli effetti: si può quindi evitare l’applicazione retroattiva anche nel caso in cui gli effetti siano irrilevanti, cioè quando la mancata applicazione non incide sulla rappresentazione veritiera e corretta dello stato patrimoniale di apertura, sul primo bilancio redatto in conformità ai principi contabili nazionali e sul bilancio comparativo 12.

Queste eccezioni appaiono, dunque, una scelta tanto opportuna quanto inevitabile.

Possono esserci, poi, delle eccezioni facoltative alla regola della retroattività. Infatti, l’OIC ha previsto, nell’appendice A, cinque fattispecie che il redattore del bilancio può individuare e, di conseguenza, decidere di evitare l’applicazione retroattiva: casi di aggregazioni aziendali, rimanenze, bilancio consolidato, titoli e partecipazioni e strumenti finanziari derivati.

In merito alla nota integrativa, il principio prevede che in tale documento devono essere indicate le motivazioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali e la data di transizione. Inoltre, la società, in nota integrativa, deve fornire:

- una riconciliazione del patrimonio netto dalla quale si evidenziano le principali differenze dovute al passaggio agli OIC che hanno comportato una rettifica dei saldi alla data di transizione ed alla data di chiusura del bilancio comparativo, nonché una riconciliazione del conto economico comparativo; - l’elenco delle voci di bilancio per le quali la società si è avvalsa delle eccezioni sopra riportate; - l’elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la retroattività è risultata non fattibile, eccessivamente onerosa oppure gli effetti sono irrilevanti; - in caso di eccezione previste per le aggregazioni aziendali, la società dovrà fornire indicazioni circa le modalità di determinazione della vita utile dell’avviamento in conformità a quanto previsto dall’OIC 24 “Immobilizzazioni materiali”. _______________________________ 12 OIC xx “Passaggio ai principi contabili nazionali” – Bozza per la consultazione - OIC

(14)

Di seguito si riporta uno schema che sintetizza le modalità dell’applicazione retroattiva. NO SI’ NO Fonte: OIC xx “Passaggio ai principi contabili nazionali” – Bozza per la consultazione – Fondazione OIC Infine, non sono mancate importanti problematiche relative all’applicazione del metodo retroattivo. Infatti, l’adozione di questo metodo, che prevede l’imputazione delle differenze ad apposita riserva di patrimonio netto, sebbene sia in grado di fornire una chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall’adozione degli OIC, potrebbe determinare notevoli conseguenze nel caso in cui la società non fosse dotata di riserve sufficienti a coprire tali differenze di valori. In tali ipotesi, infatti, il bilancio di apertura dovrebbe contenere una posta negativa che andrebbe a riduzione del capitale sociale ed eventualmente al di sotto del minimo legale 13. Il motivo principale che ha spinto la Fondazione OIC a sostenere la retroattività è quello di garantire la totale comparabilità dei prospetti di bilancio e, al tempo stesso, evidenziare gli effetti derivanti dal cambiamento dei principi contabili. Questo “cammino di ritorno” agli OIC è sicuramente più semplice e agevole per quelle società che hanno tenuto una specie di doppio binario contabile all’atto del passaggio agli IAS/IFRS, che hanno portato avanti man mano utilizzavano tali principi.

_____________________________

13 IPSOA Quotidiano – Il passaggio ai principi contabili nazionali – A cura di Elbano de Nuccio – Professore presso l’Università degli Studi di Bari

Per l’elemento del bilancio in esame sussiste una differenza tra il principio contabile di provenienza e il principio

contabile nazionale?

Si mantiene in bilancio il valore iscritto secondo i principi contabili di

provenienza È prevista un’eccezione all’applicazione

retrospettiva nell’Appendice A?

Si può applicare quanto previsto dall’Appendice A

L’applicazione retrospettiva risulta non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure

gli effetti sono irrilevanti?

Si applicano i principi contabili nazionali retrospettivamente

SI’

NO

(15)

Altra notevole problematica può sorgere in caso di operazioni riguardanti le aggregazioni aziendali. In questo caso, infatti, l’applicazione retroattiva, data la rappresentazione al fair value voluta dagli IAS, potrebbe comportare rettifiche sostanziali volte a decurtare drasticamente il patrimonio e, di conseguenza, eventuali ricapitalizzazioni.

Inoltre, nonostante il cambiamento dei principi contabili è un processo che comporta elevati costi in termini organizzativi e di struttura contabile, e che quindi a molte imprese non conviene intraprendere questo passaggio, è alquanto vero che mantenere i principi internazionali è da sempre risultato significativamente impegnativo.

È doveroso quindi, in conclusione, evidenziare quanto sia indispensabile la preparazione di una chiara e precisa regolamentazione per il ritorno ai principi contabili nazionali.

(16)

2. La prima adozione degli IAS/IFRS

2.1 - IFRS 1

La prima applicazione dei principi contabili internazionali, spesso indicata con l’acronimo “FTA” (First Time Adoption), è regolata dal principio contabile internazionale IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standards” e costituisce, per le società che decidono di passare ai principi contabili internazionali (cosiddette società neoutilizzatrici”), un’operazione gravosa sia per gli interventi da effettuare sulla struttura organizzativa sia per i costi che è inevitabile sostenere. Inoltre, va considerato che il passaggio ai principi contabili internazionali non coinvolge soltanto l’esercizio in cui l’impresa decide di passare agli IAS/IFRS ma anche l’esercizio precedente 14. Le società italiane, quindi, che per la prima volta redigano i loro bilanci in conformità ai principi contabili internazionali, devono applicare le disposizioni contenute nel principio IFRS 1.

L’IFRS 1 costituisce una deroga alle norme di transizione che vengono stabilite per la prima applicazione di un nuovo principio contabile o di una sua eventuale modifica ed è un principio in continua evoluzione perché riguarda tutti i principi contabili internazionali esistenti fino ad un determinato momento. Infatti, in caso di emanazione di un nuovo principio contabile o di una modifica di un principio già esistente, anche le regole della prima adozione degli IAS/IFRS dovrebbero accogliere i cambiamenti ed eventualmente apportare modifiche al proprio testo. L’IFRS 1 si applica, infatti, a tutte le imprese (negli IAS/IFRS denominate “entità”) che utilizzano gli IAS/IFRS, a partire dall’1 gennaio 2004 in avanti, o da data anteriore, nel caso in cui l’impresa decida di “anticipare” la transizione. Secondo questo principio, quindi, le società neoutilizzatrici sono tenute, in primis, ad applicare l’IFRS 1 sia nella redazione del loro primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, sia nella redazione di ciascuno degli eventuali bilanci intermedi (trimestrali o semestrali) che le stesse società dovrebbero essere obbligate a presentare e che si riferiscano all’esercizio del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

La finalità dell’IFRS 1 è quella di garantire che il primo bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS (e quindi gli eventuali bilanci intermedi relativi all’esercizio di tale primo bilancio) contenga informazioni di alta qualità che siano trasparenti per gli utilizzatori e comparabili per tutti i periodi presentati, che costituiscano un punto di partenza adeguato per l’inizio della contabilizzazione

_______________________________

(17)

in base agli IFRS e, infine, per gli utilizzatori, che possano essere prodotte ad un costo che non sia superiore ai benefici 15. Il primo bilancio di un’entità redatto in conformità agli IAS/IFRS è il primo bilancio annuale redatto in base a tali principi con una dichiarazione di conformità agli stessi, che sia esplicita e senza riserve, posta all’interno di tale bilancio. Un bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS è il primo bilancio che la società redige in conformità agli stessi se, per esempio, l’entità 16: a) ha presentato il bilancio precedente: - secondo la disciplina nazionale che non è conforme agli IAS/IFRS per tutti gli aspetti; - in conformità agli IAS/IFRS per tutti gli aspetti, salvo che il bilancio non conteneva una dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS esplicita e senza riserve; - con una dichiarazione esplicita di conformità ad alcuni IAS/IFRS, ma non a tutti; - secondo la disciplina nazionale non conforme agli IAS/IFRS, utilizzando alcuni principi contabili internazionali per contabilizzare elementi non considerati dalla disciplina nazionale; - secondo la disciplina nazionale, con una riconciliazione di alcuni importi con gli importi determinati in base agli IAS/IFRS; b) ha redatto il proprio bilancio in conformità agli IAS/IFRS solo per uso interno, senza metterlo a disposizione della proprietà o di utilizzatori esterni; c) ha preparato un resoconto contabile conforme agli IAS/IFRS ai soli fini del consolidamento, senza redigere un bilancio completo secondo la definizione dello IAS 1; d) non ha presentato il bilancio per gli esercizi precedenti. L’IFRS non si applica, invece, quando l’impresa:

a) sospende la presentazione del bilancio redatto secondo la disciplina nazionale, avendolo presentato in precedenza unitamente ad un altro bilancio che conteneva una dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS esplicita e senza riserve;

b) ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio in conformità alla disciplina nazionale e tale bilancio conteneva una dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS esplicita e senza riserve; c) ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio con una dichiarazione di conformità ___________________________ 15 Prima adozione degli IFRS – Dr. Orazio Vagnozzi (KPMG, partner responsabile progetti di conversione agli IFRS) – 21 ottobre 2008 – ASSIREVI 16 Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – Guide Operative OIC – Guida 1 ottobre 2005

(18)

agli IAS/IFRS esplicita e senza riserve, anche se i revisori contabili hanno espresso rilievi nella loro relazione su tale bilancio;

d) utilizza già gli IAS/IFRS e intende produrre cambiamenti nei principi contabili. In tal caso l’impresa è soggetta alle norme sui cambiamenti dei principi contabili previste dallo IAS 8 e alle specifiche disposizioni transitorie previste dagli altri IAS/IFRS.

Inoltre, se i bilanci redatti dall’impresa negli anni precedenti contenevano la dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS, eventuali deroghe agli stessi, segnalate o meno, rappresentano errori, ai quali si applica il trattamento contabile previsto dallo IAS 8.

Prima di analizzare lo stato patrimoniale di apertura ed il processo di transizione, è necessario soffermarci su due concetti molto importanti: la data di riferimento (reporting date) e la data di passaggio o transizione (transition date) 17. La prima è la data conclusiva del primo bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali, mentre la data di transizione è quella data di inizio dell’esercizio immediatamente precedente all’esercizio in cui l’impresa redige il primo bilancio in conformità ai principi contabili internazionali. Ad esempio, per le società obbligate o che avessero decido di presentare il loro primo bilancio in conformità agli IAS/IFRS al 31 dicembre 2005 (data di riferimento del primo bilancio IFRS), la data di passaggio agli IFRS è stata il 1° gennaio 2004. A tale data, infatti, le società hanno dovuto redigere uno stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS, con lo scopo di preparare un bilancio conforme agli IFRS al 31 dicembre 2004 e utilizzare poi i dati relativi per la predisposizione e la presentazione del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS al 31 dicembre 2005. Quest’ultimo bilancio conterrà pertanto sia i dati dell’esercizio 2005, sia quelli dell’esercizio 2004 in conformità ai principi contabili internazionali. Occorre precisare che, sia lo stato patrimoniale di apertura al 1 gennaio 2004, sia il bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 in conformità agli IFRS, sono scritture extracontabili e non sono destinati ad essere presentati ai soci e al pubblico. Tali scritture hanno quindi soltanto una funzione strumentale, ovvero permettere di predisporre il bilancio 2005 secondo i principi contabili internazionali. Inoltre, i dati relativi devono essere esposti accanto a quelli dell’esercizio 2005, in modo tale da consentire il confronto previsto dai principi contabili internazionali. _______________________________ 17 IFRS 1: Prima adozione degli IFRS – ASSIREVI – Ottobre 2008

(19)

Una spiegazione illustrata dell’esempio di cui sopra è rappresentata nello schema seguente. Figura 2: schema riepilogativo First Time Adoption Fonte: Prima adozione degli IFRS – Dr. Orazio Vagnozzi (KPMG, responsabile progetti di conversione agli IFRS) – 21 ottobre 2008 – ASSIREVI Nell’anno di prima applicazione degli IAS/IFRS, dovranno essere presentati i dati comparativi IFRS dell’esercizio precedente, sorge quindi la necessità di rideterminare con effetto retroattivo i saldi di apertura dello stato patrimoniale iniziale alla data di transizione o passaggio. Il principio IFRS 1, però, modera l’applicazione retroattiva degli IAS/IFRS, concedendo infatti un numero ristretto di esenzioni ed eccezioni da questo obbligo, nelle ipotesi in cui i costi da sostenere per adattarsi a questi principi siano superiori ai benefici che ne deriverebbero per gli utilizzatori del bilancio. Inoltre, sempre l’IFRS 1, impedisce in certi casi l’applicazione retroattiva dei principi contabili internazionali quando essa provocherebbe una valutazione soggettiva da parte della direzione aziendale sulle operazioni passate, dopo che il risultato di una specifica operazione sia già conosciuto. Per quanto riguarda le esenzioni ed eccezioni, verranno trattate nello specifico nei prossimi paragrafi.

2.2 – La redazione dello stato patrimoniale di apertura

Il principio contabile IFRS 1, al paragrafo 6, richiede di redigere uno stato patrimoniale di apertura alla data di passaggio agli IAS/IFRS che deve essere redatto secondo i principi contabili internazionali. Tale prospetto rappresenta il punto di partenza per la contabilizzazione di tutte le registrazioni in base agli IAS/IFRS ed è destinato ad evidenziare contabilmente per le singole poste di bilancio le differenze che derivano dal diverso trattamento rispetto a quello adottato nel bilancio chiuso nell’esercizio precedente predisposto in conformità alla disciplina contabile nazionale. In

(20)

esso vengono aperti i saldi che condurranno poi allo stato patrimoniale del primo esercizio comparativo redatto in base ai principi contabili internazionali.

Lo stato patrimoniale di apertura non deve necessariamente essere oggetto di pubblicazione 18, tuttavia l’impresa deve illustrare l’effetto della transizione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi di cassa.

L’IFRS 1, nelle Motivazioni per le conclusioni, precisa che, nell’elaborazione delle disposizioni in materia di rilevazione e valutazione con riferimento allo stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IAS, lo IASB si è ispirato alle finalità del bilancio, come enunciate nel framework 19.

L’IFRS 1, infatti, ribadisce che il framework identifica quattro caratteristiche qualitative che rendono utili per gli utilizzatori le informazioni contenute nel bilancio; queste informazioni dovrebbero essere 20:

- immediatamente comprensibili agli utilizzatori;

- rilevanti ai fini delle esigenze decisionali degli utilizzatori;

- attendibili, quindi il bilancio dovrebbe rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri fatti che si presume siano rappresentati, rappresentare le operazioni e gli altri fatti secondo la loro sostanza e funzione economica, essere neutrale (imparziale) ed essere completo nei limiti della rilevanza e del costo; - comparabili con le informazioni fornite nel tempo dall’impresa nei propri bilanci e con le informazioni riportate nei bilanci di altre imprese. Per la redazione dello stato patrimoniale di apertura, viene richiesto di utilizzare gli stessi principi contabili utilizzati per tutti i periodi inclusi nel primo bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS. Non possono essere applicate versioni diverse degli IFRS in vigore in date precedenti e se è presente un nuovo principio contabile internazionale che però non è ancora obbligatorio, questo principio contabile non può essere applicato se non consente un’applicazione anticipata. Un’impresa neoutilizzatrice, inoltre, nel passare agli IAS/IFRS non può applicare le disposizioni transitorie che sono contenute negli altri IAS/IFRS, ad eccezione di alcuni aspetti che riguardano la cancellazione di attività e passività finanziarie e la contabilizzazione di operazioni di copertura. Queste disposizioni transitorie, appunto, si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da imprese che già utilizzano i principi contabili internazionali. _____________________________ 18 Transizione agli IAS/IFRS – Benefici e principali aspetti operativi – Guida Contabilità & Bilancio – Il Sole 24 Ore 19 Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio 20 Guida operativa per la transazione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – Fondazione OIC – Ottobre 2005

(21)

Nella redazione dello stato patrimoniale di apertura, il principio IFRS 1, al paragrafo 10, dispone che, salvo le eccezioni ed esenzioni, le imprese sono obbligate a rilevare le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IAS/IFRS, non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IAS/IFRS, riclassificare le poste di bilancio rilevate in base ai precedenti principi contabili in base alle regole degli IAS/IFRS e, infine, applicare gli IAS/IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.

I passaggi che conducono alla redazione di dello stato patrimoniale di apertura sono i seguenti 21: - la contabilizzazione di attività e passività non previste dai principi contabili nazionali OIC ma

considerate tali dai principi contabili internazionali. Ad esempio, per i costi di sviluppo la capitalizzazione è un’opzione per gli OIC, mentre rappresenta un obbligo per gli IAS/IFRS per cui è necessaria la loro iscrizione nella quantificazione del patrimonio netto di apertura. Altro esempio, i beni utilizzati in locazione finanziaria non sono considerati attività secondo la disciplina contabile nazionale, mentre lo sono secondo lo IAS 17 e pertanto devono essere rilevati nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS. Per quanto riguarda le passività, invece, potrebbe esserci l’iscrizione di nuovo fondo per rischi ed oneri, la cui stima non era prevista secondo i principi contabili nazionali.

- l’eliminazione e lo storno di attività e passività che non soddisfano i requisiti per essere definite tali in base agli IAS/IFRS. Ad esempio, i costi pluriennali che non soddisfano i requisiti per l’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali, non devono pertanto rilevarsi nello stato patrimoniale di apertura.

- la riclassificazione del valore di specifiche attività e passività già iscritte in bilancio sulla base delle disposizioni degli IAS/IFRS. Esempi di attività e passività da riclassificare sono gli investimenti immobiliari, le azioni proprie, i terreni, i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, gli strumenti finanziari e le attività destinate alla vendita.

- infine, la società dovrà applicare i criteri di valutazione previsti dagli IAS/IFRS alle attività e passività determinate secondo le disposizioni precedenti, quindi dovrà rideterminare con criteri diversi le attività e le passività. Ad esempio, perdite di valore di attività immateriali e materiali oppure le rimanenze che non possono essere valutate con il metodo LIFO e, ancora, le commesse pluriennali che non possono essere valutate al costo. _______________________________ 21 Guida operativa per la transazione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – Fondazione OIC – Ottobre 2005

(22)

La contropartita contabile dell’effetto del passaggio dai saldi OIC ai saldi IFRS nello stato patrimoniale di apertura è rappresentata da una componente di patrimonio netto, con imputazione agli utili portati a nuovo o alle riserve. In altri termini, poiché i principi contabili internazionali che la società neoutilizzatrice applica nella redazione dello stato patrimoniale di apertura possono differire (in termini di rilevazione e valutazione) dalla disciplina contabile nazionale che la stessa società aveva prima utilizzato nella preparazione dei bilanci, il passaggio ai principi contabili internazionali genera una serie di rettifiche nei valori delle attività e delle passività, che vanno messe tutte in evidenza nello stato patrimoniale di apertura. Tutte le rettifiche così rilevate vanno imputate direttamente agli “utili portati a nuovo” o ad un’altra riserva di patrimonio netto nello stato patrimoniale di apertura 22. Tale disposizione impone alle imprese di fornire, nel primo bilancio redatto in base agli IAS/IFRS, adeguata informazione nella redazione della nota integrativa, con riferimento alle movimentazioni delle poste di patrimonio netto. In sostanza, deve essere redatto un prospetto che illustra queste movimentazioni, fornendo un adeguato commento delle stesse. Inoltre, le differenze dovute alla prima applicazione dei principi contabili internazionali comportano la rettifica delle voci interessate e la connessa iscrizione dell’effetto fiscale nell’apposita voce relativa alle imposte differite. Quindi, le rettifiche considerate determinano, secondo l’IFRS 1, una variazione del patrimonio netto della società, al netto del collegato effetto fiscale.

Nello schema nella pagina che segue si evidenziano le fasi attraverso le quali una società neoutilizzatrice effettua il passaggio ai principi contabili internazionali. Si ipotizza che il primo bilancio che la società neoutilizzatrice presenta in conformità ai principi IFRS sia il bilancio chiuso al 31 dicembre 2006. _____________________________ 22 Prima adozione dei principi contabili internazionali (IFRS 1) - Documento n. 9 del 23 aprile 2007 – Fondazione Luca Pacioli

(23)

Schema tratto dal documento n. 9 del 23/4/2007 – Prima adozione dei principi contabili internazionali (IFRS) – Fondazione Luca Pacioli

(24)

2.3 – Esenzioni ed eccezioni

L’applicazione dell’IFRS 1 ha degli effetti sia a livello contabile che a livello di informativa di bilancio come in precedenza anticipato. Con l’obiettivo di minimizzare i costi di conversione e quindi agevolare l’adozione dei principi contabili internazionali, l’IFRS 1 prevede una serie di deroghe di natura facoltativa (esenzioni) o obbligatoria (eccezioni) al principio di retroattività in precedenza indicato. 2.3.1 Esenzioni facoltative Per quanto riguarda le esenzioni facoltative, l’impresa può liberamente decidere se fare ricorso ad una o più delle stesse. In sede di prima applicazione è possibile quindi non applicare retrospettivamente gli IAS/IFRS per la contabilizzazione dei seguenti fatti o circostanze 23: - aggregazioni aziendali; - operazioni con pagamento basato su azioni; - contratti assicurativi - fair value o rideterminazione del valore, come sostituto del costo; - leasing; - benefici per i dipendenti; - designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati; - partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate; - attività e passività di controllate, collegate e joint venture; - passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari; - attività finanziarie o attività immateriali contabilizzate in conformità all’IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”; - oneri finanziari; - cessioni di attività da parte della clientela; - estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale; - grave iperinflazione; - accordi a controllo congiunto; ___________________________________ 23 Paragrafo 18 e appendici C-D-E dell’IFRS 1 – www.revisorionline.it

(25)

- costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto; - designazione dei contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari; - ricavi;

- operazioni in valuta estera e anticipi.

Tali esenzioni sono rappresentate soltanto dalle ipotesi sopra elencate e non possono essere applicate ad altri elementi per analogia. Per ogni esenzione, l’IFRS 1 prevede il trattamento contabile che deve essere seguito dalla società in caso di applicazione.

Aggregazioni aziendali 24

La società neoutilizzatrice può scegliere di non applicare retroattivamente il principio IFRS 3 (“Business Combination”) alle pregresse aggregazioni aziendali, ovvero quelle aggregazioni avvenute prima della data di passaggio agli IAS/IFRS. Tuttavia, se l’entità determina nuovamente una qualsiasi aggregazione aziendale per uniformarsi all’IFRS 3, essa deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive e deve anche applicare l’IFRS 10 (“Bilancio consolidato”) a partire dalla stessa data. Di conseguenza, la mancata applicazione retroattiva dell’IFRS 3 ad una pregressa aggregazione aziendale comporta che la società neoutilizzatrice debba, con riferimento a tale aggregazione aziendale, mantenere la stessa classificazione utilizzata nei bilanci redatti in conformità ai precedenti principi contabili e rilevare, alla data di passaggio agli IAS/IFRS, tutte le attività e le passività acquisite o assunte in una pregressa aggregazione aziendale. L’entità neoutilizzatrice, inoltre, deve escludere dallo stato patrimoniale di apertura qualsiasi voce rilevata in base ai precedenti principi contabili che non soddisfi le condizioni previste dagli IAS/IFRS, quindi deve contabilizzare le conseguenti variazioni come segue: - può aver classificato una pregressa aggregazione aziendale come un’acquisizione e può aver rilevato come un’attività immateriale un elemento che non soddisfa le condizioni previste dallo IAS 38 per essere rilevato come un’attività. La società neoutilizzatrice, pertanto, deve riclassificare tale elemento come parte dell’avviamento e deve imputare tutte le conseguenti variazioni agli utili portati a nuovo; _______________________________ 24 Appendice C - IFRS 1 – revisorionline.it

(26)

- gli IAS/IFRS dispongono, inoltre, che la successiva valutazione di alcune attività e passività sia effettuata seguendo criteri valutativi diversi dal costo storico, quali il fair value (valore equo). Quindi il neoutilizzatore deve valutare tali attività e passività adottando tale criterio nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IAS/IFRS.

Il valore contabile dell’avviamento nello stato patrimoniale di apertura deve essere il valore contabile dell’avviamento stesso determinato in base ai precedenti principi contabili alla data di passaggio agli IAS/IFRS, una volta effettuate le seguenti due rettifiche:

- il neoutilizzatore deve aumentare l’importo dell’avviamento quando riclassifica una voce che aveva rilevato come un’attività immateriale in conformità ai precedenti principi contabili. Ugualmente, se il neoutilizzatore rileva un’attività immateriale che, in conformità ai precedenti principi contabili, era stata inclusa nell’avviamento, lo stesso deve diminuire di conseguenza il valore dell’avviamento nella dovuta misura;

- inoltre, indipendentemente da eventuali indicazioni dell’esistenza di una perdita per riduzione di valore dell’avviamento, il neoutilizzatore deve applicare lo IAS 36 nel verificare se l’avviamento ha subito una perdita di valore alla data di passaggio agli IAS/IFRS e nell’imputare eventuali perdite per riduzione di valore agli utili portati a nuovo.

Infine, se la società neoutilizzatrice non ha consolidato una società controllata acquisita in una pregressa aggregazione aziendale, essa deve rettificare i valori contabili delle attività e delle passività della controllata per far coincidere questi ultimi con gli importi che risulterebbero nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della controllata stessa redatto in conformità agli IFRS. Il sostituto del costo dell’avviamento è pari alla differenza tra la quota della controllante di tali valori contabili rettificati e il costo della partecipazione nella controllata iscritto nel bilancio della controllante. Operazioni con pagamento basato su azioni 25 Il neoutilizzatore è incoraggiato ma non obbligato ad applicare l’IFRS 2 agli strumenti rappresentativi di capitale, tuttavia, se opta per l’applicazione, può farlo solo se l’entità ha provveduto a indicare pubblicamente il fair value di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di _______________________________ 25 Appendice D, paragrafi D2-D3 – IFRS 1 – revisorionline.it

(27)

misurazione. Inoltre, il neoutilizzatore è incoraggiato ma non obbligato ad applicare l’IFRS 2 anche alle passività originate da operazioni con pagamento basato su azioni ed estinte prima della data di transizione agli IAS/IFRS. Contratti assicurativi 26

Il neoutilizzatore può applicare le disposizioni prevista dall’IFRS 4 (“Contratti assicurativi”), che limita i cambiamenti dei principi contabili adottati per i contratti assicurativi, inclusi quelli effettuati dai neoutilizzatori. Fair value o rideterminazione del valore, come sostituto del costo 27 La società può scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio agli IAS/IFRS al fair value e utilizzare questo valore come sostituto del costo a tale data. Inoltre, l’entità neoutilizzatrice può scegliere di utilizzare il valore rideterminato, come sostituto del costo alla data di rideterminazione del valore, se tale rideterminazione, alla data in cui è stata effettuata, era paragonabile al fair value oppure al costo o al costo ammortizzato in conformità agli IFRS. Tali opzioni sono applicabili anche: - agli investimenti immobiliari, se l’entità sceglie di utilizzare il modello di costo previsto dallo IAS 40 (“Investimenti immobiliari”); - alle attività consistenti nel diritto di utilizzo (IFRS 16 “Leasing”); - alle attività immateriali che soddisfano le condizioni necessarie per la rilevazione di cui allo IAS 38. L’entità non deve utilizzare tali opzioni per altre attività o passività. La società neoutilizzatrice, inoltre, può aver determinato un sostituto del costo in conformità ai precedenti principi contabili per alcune o tutte le sue attività o passività valutando le stesse al fair value ad una data particolare, a seguito di una privatizzazione o di una quotazione in un mercato regolamentato: se la data di misurazione coincide o è antecedente alla data di passaggio agli IAS/IFRS, l’entità può utilizzare il fair value determinato in base a tale fatto come sostituto del costo ______________________________

26 Appendice D, paragrafo D4 – IFRS 1 – revisorionline.it 27 Appendice D, paragrafi D5-D8B – IFRS 1- revisorionline.it

(28)

per gli IFRS alla data di tale valutazione; invece, se la data di misurazione è successiva alla data di passaggio ma rientra nell’esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS, il fair value determinato in base a tale fatto può essere utilizzato come sostituto del costo quando si verifica l’evento. Leasing 28 L’entità neoutilizzatrice può valutare se un contratto in essere alla data di passaggio agli IAS/IFRS contiene un leasing applicando al contratto i paragrafi 9-11 29 dell’IFRS 16 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in tale data. Se il neoutilizzatore è un locatario, quando rileva le passività del leasing e le attività consistenti nel diritto di utilizzo, può applicare il seguente approccio a tutti i suoi leasing:

- valutare le passività del leasing alla data di passaggio agli IAS/IFRS: seguendo questo approccio il locatario deve valutare le passività del leasing al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti, attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data di passaggio agli IAS/IFRS;

- valutare l’attività consistente nel diritto di utilizzo alla data di passaggio agli IAS/IFRS: il locatario in questo caso deve scegliere di valutare l’attività alternativamente al valore contabile, come se l’IFRS 16 fosse stato applicato fin dalla data di decorrenza del leasing, oppure all’importo pari alla passività del leasing rettificato per l’importo di eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente prima del passaggio agli IAS/IFRS; - applicare lo IAS 36 alle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data di passaggio agli IAS/IFRS. ______________________________ 28 Appendice D, paragrafi D9-D9E – IFRS 1 – revisorionline.it 29 All'inizio del contratto l'entità deve valutare se il contratto è, o contiene, un leasing. Il contratto è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo, conferisce il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività specificata per un periodo di tempo. I paragrafi B9-B31 contengono indicazioni per valutare se il contratto è, o contiene, un leasing. Il periodo di tempo può essere descritto in termini di importo di uso di un'attività individuata (per esempio, il numero di unità di prodotto per la cui produzione sarà utilizzato un elemento di macchinari). L'entità deve valutare nuovamente se un contratto è, o contiene, un leasing solo in caso di modifica dei termini e delle condizioni del contratto.

(29)

Benefici per i dipendenti 30

In conformità allo IAS 19 (“Benefici per i dipendenti”) l’entità può scegliere di utilizzare il metodo del “corridoio”, che consente di non rilevare parte degli utili e perdite attuariali. L’applicazione retroattiva di questo metodo impone all’entità di suddividere gli utili e le perdite attuariali cumulate dall’inizio del piano fino alla data di passaggio agli IAS/IFRS. Se la società neoutilizzatrice si avvale di questa opzione, deve applicarla a tutti i piani. Partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate 31 Quando la società redige il proprio bilancio separato, lo IAS 27 dispone che essa deve rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate, al costo, o in conformità all’IFRS 9 oppure col metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28. Se le valuta al costo, il valore si basa o sul costo determinato in conformità allo IAS 27 o al sostituto del costo, che deve essere o il fair value alla data di passaggio agli IAS/IFRS o il valore contabile secondo i precedenti principi contabili. Se, invece, il neoutilizzatore rileva la partecipazione col metodo del patrimonio netto, applica all’acquisizione della partecipazione l’esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali. Attività e passività di controllate, collegate e joint venture 32 Se una controllata adotta per la prima volta gli IAS/IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e le passività alternativamente: - ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli IAS/IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo o; - ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio ai principi internazionali da parte della controllata. _______________________________ 30 Appendice D, paragrafi D10-D11 – IFRS 1- revisorionline.it 31 Appendice D, paragrafi D14-D15A – IFRS 1- revisorionline.it 32 Appendice D, paragrafi D16-D17 – IFRS 1 – revisorionline.it

(30)

Questa opzione è consentita anche a collegate o joint venture che adottano per la prima volta gli IAS/IFRS dopo l’impresa che ha una influenza notevole o un controllo congiunto su di esse. Tuttavia, se una società adotta per la prima volta gli IAS/IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale controllata nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio della controllata, dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione col metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo. Allo stesso modo, se una controllante adotta per la prima volta gli IAS/IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che nel bilancio consolidato, essa deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento. Designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati 33 Il principio IFRS 9 consente di designare la passività finanziaria come passività finanziaria al fair value rilevato nell’utile (o perdita) d’esercizio. Inoltre, l’entità può designare anche l’attività finanziaria come valutata al fair value rilevato nell’utile (o perdita) d’esercizio conformemente all’IFRS 9 in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS. Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari 34 L’IFRIC 1 richiede che le modifiche di uno smantellamento, di un ripristino o di una passività similare, siano rilevate ad incremento o riduzione del costo dell’attività a cui si riferiscono; il valore da ammortizzare rideterminato dell’attività è poi ammortizzato prospetticamente nell’arco della sua vita utile residua. L’entità neoutilizzatrice non è tenuta ad applicare queste disposizioni per le modifiche di tali passività verificatesi precedentemente alla data di passaggio agli IAS/IFRS. Se si avvale di questa esenzione, si deve misurare la passività alla data di passaggio agli IAS/IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 37, stimare l’importo che sarebbe stato incluso nel costo della relativa attività nel momento in cui la passività è sorta e, infine, calcolare l’ammortamento accumulato su tale importo, alla data di passaggio agli IAS/IFRS, in base alla stima corrente della vita utile dell’attività, utilizzando il metodo di ammortamento adottato dall’entità in conformità agli IAS/IFRS. ________________________________

33 Appendice D, paragrafi D19-D19C – IFRS 1 – revisorionline.it 34 Appendice D, paragrafi D21-D21A – IFRS 1 – revisorionline.it

(31)

Oneri finanziari 35 Una società neoutilizzatrice può scegliere di applicare le disposizioni dello IAS 23 a partire dalla data di entrata in vigore o da una data precedente come consentito dal paragrafo 28 dello IAS 23. A partire dalla data in cui l’entità inizia ad applicare lo IAS 23, la stessa non deve rideterminare la parte degli oneri finanziari capitalizzati in base ai precedenti principi contabili e che era stata inclusa nel valore contabile delle attività a tale data e, inoltre, deve considerare gli oneri finanziari sostenuti a partire da tale data in conformità allo IAS 23, comprendendo anche gli oneri finanziari sostenuti a partire da tale data e relativi ad attività già in corso di costruzione. Cessioni di attività da parte della clientela 36 Un neoutilizzatore può applicare le disposizioni esposte nell’IFRIC 18. In tale principio, al paragrafo 22, il riferimento alla data di entrata in vigore deve essere interpretato come 1° luglio 2009 o, se posteriore, la data di transizione agli IAS/IFRS. Inoltre, un neoutilizzatore può designare qualsiasi data prima della data di transizione ai principi contabili internazionali e applicare l’IFRIC 18 a tutte le cessioni di attività da parte dei clienti ricevute in tale data o in data successiva. Grave iperinflazione 37 Se un’entità ha una valuta funzionale che era o è la valuta di un’economia iperinflazionata, deve stabilire se è stata soggetta a grave iperinflazione prima della data di passaggio agli IAS/IFRS. Questa disposizione si applica alle entità che adottano i principi internazionali per la prima volta e anche alle entità che hanno applicato gli IAS/IFRS in precedenza. Occorre a tal proposito specificare che la valuta di un’economia iperinflazionata è soggetta a grave iperinflazione quando presenta entrambe le seguenti caratteristiche, ovvero che non sia disponibile, per tutte le entità con operazioni e saldi nella valuta, un indice generale dei prezzi attendibile e che non esista una possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile. La valuta funzionale cessa di essere soggetta a grave iperinflazione alla data di normalizzazione della valuta, ossia alla data in cui la valuta non ______________________________ 35 Appendice D, paragrafo D23 – IFRS 1- revisorionline.it 36 Appendice D, paragrafi D24-D25 – IFRS 1 – revisorionline.it 37 Appendice D, paragrafi D26-D30 – IFRS 1- revisorionline.it

(32)

presenta più una o entrambe le caratteristiche appena indicate, oppure quando la valuta funzionale dell’entità viene cambiata in una valuta non soggetta a grave iperinflazione. Di conseguenza, quando la data di passaggio agli IAS/IFRS di un’entità coincide con la data di normalizzazione della valuta o è successiva ad essa, l’entità può scegliere di valutare al fair value 38 rilevato alla data di passaggio agli IAS/IFRS tutte le attività e le passività possedute prima della data di normalizzazione della valuta funzionale. Accordi a controllo congiunto 39 Una società neoutilizzatrice può applicare le disposizioni dell’IFRS 11 con le seguenti eccezioni: - l’entità deve applicare tali disposizioni alla data di transizione agli IAS/IFRS;

- nel passare dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto, un neoutilizzatore deve verificare la riduzione di valore dell’investimento in conformità allo IAS 36 alla data di transizione agli IAS/IFRS, indipendentemente dal fatto che vi sia una qualsiasi indicazione che l’investimento possa aver subito una riduzione di valore. Designazione dei contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari 40

L’IFRS 9 consente di designare, al momento dell’emissione, alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario come valutati al fair value rilevato nell’utile (o perdita) d’esercizio. Nonostante questa disposizione, alla data di passaggio agli IAS/IFRS all’entità è consentito designare i contratti già esistenti a tale data come valutati al fair value rilevato nell’utile (o perdita) d’esercizio ma solo se a tale data soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo 2.5 41 dell’IFRS 9 e l’entità designa tutti i contratti analoghi. _________________________________ 38 L’entità, quindi, può utilizzare il fair value come sostituto del costo di tali attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IAS/IFRS. 39 Appendice D, paragrafo D31 – IFRS 1 – revisorionline.it 40 Appendice D, paragrafo D33 – IFRS 1- revisorionline.it 41 I contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, possono essere designati irrevocabilmente come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio anche se sono stati sottoscritti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Questa designazione è possibile solo alla stipula del contratto e se elimina o riduce significativamente un'incoerenza nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla mancata rilevazione di tale contratto in quanto escluso dall'ambito di applicazione del presente principio.

(33)

Ricavi 42

Il neoutilizzatore può applicare le disposizioni esposte nel paragrafo C5 dell’IFRS 15. In tale paragrafo il riferimento alla data di applicazione iniziale deve intendersi come riferito all’inizio del primo esercizio redatto conformemente agli IAS/IFRS. Il neoutilizzatore, inoltre, non è obbligato a rideterminare i contratti completati prima del primo esercizio presentato. Un contratto completato è un contratto per il quale l’entità ha trasferito la totalità dei beni o servizi individuati in conformità ai precedenti principi contabili. Operazioni in valuta estera e anticipi 43 La società neoutilizzatrice non è tenuta ad applicare l’IFRIC 22 alle attività, ai costi e ai ricavi che rientrano nell’ambito di applicazione della preaccennata interpretazione la cui rilevazione iniziale è avvenuta prima della data di passaggio agli IAS/IFRS. 2.3.2 Esenzioni obbligatorie 44 Assieme alle deroghe di natura facoltativa appena trattate (esenzioni), l’IFRS 1 prevede deroghe di natura obbligatoria (eccezioni), vietando quindi l’applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS, in sede di prima applicazione. Sostanzialmente, queste eccezioni vogliono evitare comportamenti errati o non corretti, con lo scopo di non compromettere l’informativa di bilancio, nelle ipotesi in cui la ricostruzione dei valori potrebbe comportare notevoli difficoltà, così da risultare arbitraria. Queste eccezioni, in sostanza, sono state introdotte perché la ricostruzione dei valori poteva risultare discrezionale e quindi pericolosa ai fini dell’informativa nei confronti dei destinatari del bilancio. Pertanto, l’IFRS 1 proibisce l’applicazione retrospettiva degli IAS/IFRS nelle seguenti circostanze: - eliminazione contabile di attività e passività finanziarie; - contabilizzazione delle operazioni di copertura; - stime; _______________________________ 42 Appendice D, paragrafi D34-D35 – IFRS 1- revisorionline.it 43 Appendice D, paragrafo D36 – IFRS 1- revisorionline.it 44 Appendice B, paragrafo B1 – IFRS 1- revisorionline.it

(34)

- partecipazioni di minoranza; - classificazione e valutazione delle attività finanziarie; - riduzione di valore delle attività finanziarie; - derivati incorporati; - finanziamenti pubblici. Eliminazione contabile di attività e passività finanziarie 45 Il neoutilizzatore deve applicare prospetticamente le disposizioni sull’eliminazione contabile di cui all’IFRS 9 per le operazioni verificatesi a partire dalla data di passaggio agli IAS/IFRS. Ad esempio, se la società neoutilizzatrice ha eliminato contabilmente attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai principi contabili precedenti come risultato di un’operazione avvenuta prima della data di passaggio agli IAS/IFRS, questa non deve rilevare tali attività e passività in base agli IFRS. Nonostante questa disposizione, l’entità può applicare retroattivamente le disposizioni relative all’eliminazione contabile di cui all’IFRS 9 a partire da una data a scelta dell’entità, a condizione che le informazioni necessarie per applicare l’IFRS 9 alle attività e passività finanziarie siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale delle operazioni. Contabilizzazione delle operazioni di copertura 46 Secondo quanto prescritto dall’IFRS 9, alla data di passaggio ai principi internazionali l’entità deve valutare tutti i derivati al fair value ed eliminare tutti quegli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti principi contabili come se fossero attività o passività. L’entità non deve esporre nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IAS/IFRS una relazione di copertura che non soddisfi le condizioni previste per contabilizzare le operazioni di copertura secondo l’IFRS 9. Tuttavia, se l’entità ha designato la posizione netta come elemento di copertura in base ai precedenti principi contabili, essa può designare come elemento di copertura un singolo elemento all’interno della posizione netta o la posizione netta stessa se soddisfa le disposizioni di cui al paragrafo 6.6.1 dell’IFRS 9, purché questo avvenga entro la data di passaggio

______________________________

45 Appendice B, paragrafi B2-B3 – IFRS 1 – revisorionline.it 46 Appendice B, paragrafi B4-B6 – IFRS 1 – revisorionline.it

Riferimenti

Documenti correlati

Inoltre, il riconoscere in modo più o meno scoperto (ma direi non inconsapevole) una sorta di auctor nel Sade della Philosophie, significa per Ottieri invocare in qualche modo

Secondo i principi contabili internazionali, quando si tratta di valutare i servizi forniti dai dipendenti e dagli altri che forniscono servizi simili, l’entità misurerà il

– FRAZZA B., L’integrità economica del capitale nei principi contabili IAS/IFRS: alcune osservazioni alla luce della dottrina italiana e straniera in Rivista

Quanto abbiamo sin qui detto offre nondimeno lo spunto per sottolineare alcune carat- teristiche generali dell’incastellamento avvenuto nel regno italico: non si può pensare che

probabilmente, della complessità dei meccanismi da attivare nel calcolo del reddito d’impresa per evitarlo (più complessi sono questi interventi, maggiore si manifesta infatti

172, comma 10-bis, TUIR (70) , sulla base delle seguenti argomentazioni: a) la differenza di valori emergente dall’annullamento delle azioni proprie è – economicamente –

A corredo dell’informativa sullo stato patrimoniale al 1° gennaio 2004 segnaliamo che la riduzione del patrimonio netto di terzi da 800 a 684 milioni di euro riflette da un lato

riguarda il character delineato dall’autore di ONE PIECE, viene anche ripreso – oltre che dal nome stesso tamago 卵 (uovo) – nel resto dell’aspetto, visti i pantaloni a forma