Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche
Prof. Marcello D’Ambrosio
Prof. Marcello D’Ambrosio
Corso di Istituzioni di Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negozialeIl contratto
Requisiti
Forma - Oggetto
Parte quarta – Autonomia negoziale
Il contratto
Requisiti
FORMA
Nozione
La forma indica il documento (atto pubblico o scrittura
privata) dal quale risulta la manifestazione di volontà
delle parti. È necessario che vi sia un segno autografo in grado di identificare con certezza i dichiaranti (cd.
sottoscrizione).
Principio di libertà delle forme
Rappresenta un corollario del principio di autonomia privata: i privati possono scegliere liberamente la forma delle loro negoziazioni, quando non sia la legge a richiedere una forma particolare (art. 1325 n. 4 c.c.).
La forma è requisito essenziale solo quando è richiesta
dalla legge; pertanto, in assenza di previsione normativa, la forma è libera.
→ In questa prospettiva le norme sulla forma sono norme eccezionali, perché derogano al principio di libertà della forma.
FORMA
Critica
Necessaria prospettiva funzionale della forma →
l’interprete deve guardare alla “ratio” della prescrizione sulla forma, la quale, tende, di norma, a realizzare un interesse meritevole di tutela.
Quando vi sia un interesse costituzionalmente rilevante
che può essere tutelato utilizzando una certa forma, questa dovrà essere osservata anche in mancanza di una previsione di legge.
Superamento del principio di libertà delle forme.
Norme sulla forma → norme ordinarie perché mirano alla realizzazione di interessi costituzionalmente rilevanti.
CLASSIFICAZIONI DELLA FORMA
Forma ad
substantiam
È richiesta ai fini della validità del contratto – la sua mancanza comporta la nullità del contratto.
Forma ad
probationem
È richiesta per provare in giudizio la stipulazione del contratto qualora dovesse sorgere una controversia tra le parti. In mancanza, il contratto è valido, ma non può essere provato per testimoni o presunzioni.
o Forma a fini pubblicitari → La forma è necessaria ai
fini della trascrizione o dell’iscrizione dell’atto in pubblici registri. Es. Vendita di autoveicoli che può perfezionarsi anche con una stretta di mano, ma per l’iscrizione al P.R.A. occorre una dichiarazione autenticata del venditore.
o Forma a fini pubblicitari → La forma è richiesta per far
valere nei confronti dei terzi gli effetti del contratto. Es. Vendita con riserva di proprietà non è opponibile ai creditori se non risulta da atto scritto anteriore al
FENOMENI PARTICOLARI
•
RelatioIndividuazione del regolamento attraverso fonti esterne. Nei negozi solenni è possibile solo per il cd. contenuto accessorio. Il
contenuto minimo, ossia l’intento delle parti, di conseguire il
risultato corrispondente, deve rivestire necessariamente la forma richiesta – solenne, sì che non è possibile la relatio. In caso contrario si ha l’invalidità del contratto.
•
Forme convenzionali (art. 1352 c.c.)Le parti possono determinare, con patto scritto, la forma del proprio futuro contratto.
Requisiti di validità del patto sulla forma
1. Forma scritta
2. Meritevole zza
il patto deve tendere a realizzare un interesse meritevole di tutela, ovvero non imporre un sacrificio al contraente debole che intenda esercitare un diritto.
Effetti del patto sulla forma
Si presume che la forma sia voluta ad substantiam sì che si ha invalidità del contratto senza la forma convenzionale, salvo che risulti una diversa volontà delle parti in ordine alle conseguenze che le parti hanno dichiarato univocamente di volere.
OGGETTO
362 Necessario Distinguere tra Oggetto del negozio/contratto Categoria logica Oggetto dell’obbligazione/rap porto Entità materialeElemento della fattispecie → categoria logica sulla quale si
forma il consenso delle parti, si sostanzia nella rappresentazione della realtà operata dalle parti mediante segni convenzionali (es. scrittura, parola, disegno, ecc.). La sua mancanza o la sua
patologia comporta l’invalidità della fattispecie.
Elemento del rapporto → entità materiale, che scaturisce dalla
fattispecie. Si tratta delle cose esterne (materiali) mediante le quali i soggetti conseguono le
utilità perseguite. Se l’oggetto del rapporto è viziato non si ha
invalidità ma si incide sulla fase attuativa ed esecutiva del
contratto, sì che può aversi risoluzione del contratto.
Normalmente situazione reale → oggetto del rapporto
e situazione rappresentata → oggetto del contratto coincidono
La mancata coincidenza può avvenire per anomalie o incongruenze della situazione descritta o per ipotesi patologiche (es. negozi su beni futuri – negozi per
relationem)
OGGETTO
363
•
Requisiti dell’oggetto (art. 1346 c.c.)
1. possibili
tà fisica → ha impossibilità fisica quando l’oggetto non Va valutata sul piano materiale. Si
esiste in natura o quando il comportamento umano non può, in base all’esperienza comune, raggiungere il risultato dedotto nel negozio.
giuridica → Va valutata sul piano giuridico – normativo. Si ha impossibilità giuridica quando l’oggetto non è affatto configurabile sul piano giuridico (es. Pegno su beni immobili). Si parla di CONTRATTO ASSURDO. Diversa è l’ipotesi di un contrasto con la legge, che ne determina illiceità.
REQUISITI DELL’OGGETTO (art.
1346 c.c.)
2.
liceità
→ conformità dell’oggetto a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. L’essenza dell’illiceità consiste nell’attitudine del regolamento contrattuale a sacrificare un interesse superindividuale.
REQUISITI DELL’OGGETTO (art.
1346 c.c.)
3. determinatezza/determinabilità Immediata riconducibilità delle situazioni soggettive programmate a fatti e casi univoci.Concreta determinazione in base ai referenti e ai criteri indicati dalle parti.
determinazione per relationem → le
parti indicano l’oggetto mediante un rinvio ad una fonte esterna (es. contratto intercorso tra le stesse o diverse parti; un giornale; ecc.).
arbitraggio → l’oggetto è individuato
da un terzo soggetto (arbitratore) al quale le parti, congiuntamente, deferiscono tale compito (art. 1349 c.c.). La scelta dell’arbitratore può essere impugnata per manifesta iniquità o erroneità (arbitraggio
prudenziale), da parte del giudice, o
solo a causa di mala fede (arbitraggio
discrezionale), non effettuabile dal
giudice.
REQUISITI DELL’OGGETTO (art.
1346 c.c.)
•
Distinzione oggetto - causa - contenuto
Il “contenuto” → insieme delle pattuizioni, esprime la sintesi della causa e dell’ oggetto del contratto.
assetto di interessi perseguiti dalle parti → profilo dinamico
condotte e cose predisposte per la realizzazione dell’interesse delle parti → profilo statico