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L'etichetta Nutri-Score

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Academic year: 2021

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D

IPARTIMENTO DI

S

CIENZE

A

GRARIE

,

A

LIMENTARI E

A

GRO

-

AMBIENTALI

Corso di Laurea in Biosicurezza e Qualità degli Alimenti

ELABORATO FINALE

L’etichetta Nutri-Score

CANDIDATO

Sandro Biagini

RELATORE

Prof. Alessandra Di Lauro

CORRELATORE

Prof. Andrea Serra

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2

Sommario

Introduzione ... 4

CAPITOLO I - Le etichette semplificate (o a semaforo): il quadro normativo europeo ... 7

1.1 La disciplina europea sull’etichettatura dal 1978 ad oggi... 7

1.2 Il libro bianco, l’introduzione del Regolamento (UE) 1169/2011 e le modifiche apportate. ... 9

1.3 Il Regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. ...12

1.3.1 I Profili Nutrizionali Specifici e limiti del sistema. ...16

1.4 Le forme di espressione supplementari alla dichiarazione nutrizionale. ...21

1.4.1 Le etichette nutrizionali semplificate. ...24

1.4.2 La posizione italiana in merito alle etichette semplificate. ...28

CAPITOLO II - L’etichetta Nutri-Score: la sua elaborazione ...31

2.1 Processo di elaborazione del Nutri-Score: la validazione di un profilo nutrizionale britannico all’interno della dieta francese...31

2.1.1 Classificazione degli alimenti. ...34

2.1.2 Caratterizzazione della dieta individuale. ...40

2.1.3 Associazione con il rischio di malattie croniche. ...41

2.2 Come si calcola il Nutri-Score? ...42

2.2.1 Casi e situazioni particolari. ...45

CAPITOLO III - L’adozione dell’etichetta Nutri-Score ...48

3.1 La proposta di un logo nutrizionale semplificato: dove nasce l’esigenza? ...48

3.2 La legge di modernizzazione del sistema sanitario francese. ...52

3.3 Il periodo di consultazione e i test di confronto. ...56

3.3.1 Studi sulla percezione e la comprensione. ...58

3.3.2 Uso in situazioni d'acquisto. ...60

3.3.3 I pareri de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail. ...62

3.4 Il decreto che stabilisce e definisce il Nutri-Score come forma di presentazione alla dichiarazione nutrizionale raccomandata dallo stato. ...65

3.5 I rapporti tra industria, sanità e consumatori ad un anno dall’approvazione. ...68

CAPITOLO IV - Valutazione del Nutri-Score sul Pecorino Toscano DOP e confronto con Multiple Traffic Lights ed Evolved Nutrition Label ...72

4.1 Ruolo dei formaggi nella nostra dieta. ...72

4.2 Pecorino Toscano DOP...73

4.2.1 Le caratteristiche nutrizionali. ...76

4.3 Il confronto dei tre semafori. ...79

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Bibliografia e Sitografia ...101

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Introduzione

Negli ultimi anni uno dei temi più discussi, nel campo del diritto alimentare comunitario, riguarda le etichette a "semaforo". Esse rappresentano una semplificazione schematica delle caratteristiche nutrizionali che un alimento può avere.

La nutrizione è considerata un fattore chiave per assicurare la salute in generale e per combattere l’aumento di malattie croniche sia nei paesi industrializzati sia nei paesi meno sviluppati che si trovano di fronte ad un rapido cambiamento delle abitudini alimentari.1

In molte parti del mondo i governi propongono strategie e politiche per affrontare il crescente aumento delle malattie legate alla nutrizione volte a migliorare la dieta nella popolazione. Le etichette nutrizionali front-of-pack (FOP) si collocano fra queste linee di intervento.

L’idea delle etichette nutrizionali semplificate FOP nasce con l’obiettivo d’indirizzare il consumatore verso scelte alimentari più salutari, grazie alla loro capacità di fornire informazioni nutrizionali a colpo d’occhio. Si tratta quindi di uno strumento che sintetizza e semplifica le informazioni contenute nella tabella nutrizionale che non sempre viene compresa dai consumatori.

Si presuppone inoltre che siano utili anche per incentivare i produttori a riformulare le ricette dei propri prodotti allo scopo di ottenere “punteggi” o rappresentazioni grafiche migliori sull’etichetta FOP2.

1 WHO/FAO EXPERT CONSULTATION. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. WHO

technical report series n. 916 (febbraio 2012).

2 C.JULIA &S.HERCBERG. Development of a new front-of-pack nutrition label in France: the five colour

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5

L’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1169/20113 introduce la possibilità per gli Stati

Membri di affiancare alla tabella nutrizionale forme di espressione e presentazioni supplementari per indicare il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive come simboli grafici oltre che a parole o numeri.

Per completare, tuttavia, il quadro normativo nell’ambito del quale si inseriscono le “etichette a semaforo” occorre prendere in considerazione anche altri riferimenti normativi quali la Direttiva (CEE) n. 90/4964 del Consiglio, del 24 settembre 1990,

relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) n. 1169/2011) e anche i regolamenti (CE) n. 1924/20065 relativo

alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e n. 1925/20066 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di altre sostanze agli alimenti. In

particolare, il Regolamento (CE) n. 1924/2006 introduce il concetto dei Profili Nutrizionali Specifici, fondamentali per la formulazione delle etichette nutrizionali semplificative.

Nel corso di questi anni sono stati proposti diversi formati di etichette semplificate e attualmente tre di questi sono valutati dall'Unione Europea. Tra le etichette semplificate proposte due sono approvate dai governi (Nutri-Score e Multiple Traffic

Lights) e una dai grandi colossi dell'industria alimentare (Evolved Nutrition Label). La

3 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 ,

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in GUl il 22 novembre 2011, n.304.

4 Direttiva (CEE) n. 90/496 del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale

dei prodotti alimentari, in GUl il 6 ottobre 1990, n.276.

5 Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,

relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in GUl il 30 dicembre 2006, n.404.

6 Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006

sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, in GUl il 30 dicembre 2006, n.404.

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Commissione europea ha l'obbligo di presentare un rapporto entro la fine del 2018 (si veda il paragrafo “le forme di espressione supplementari alla dichiarazione nutrizionale”).

L'Italia ad oggi non ha ufficialmente proposto alcun modello; uno scenario prevedibile in quanto le associazioni come Coldiretti e Federalimentare (Federazione Italiana dell'Industria Alimentare), i produttori alimentari ed anche i Ministeri della salute e delle politiche agricole si sono da sempre opposti con veemenza a questo sistema di etichettatura, ritenuto troppo riduttivo e fuorviante per i consumatori.

L'obiettivo di questo studio è quello di comprendere e verificare i presupposti ,la validità, l'efficacia, la trasparenza dell’etichetta Nutri-Score, analizzandone gli aspetti giuridici oltre che i riscontri scientifici e sociologici, che hanno portato il governo francese nel 2017 alla decisione di adottarlo come unico modello di etichettatura nutrizionale facoltativa.

L’etichetta Nutri-Score assieme alle altre due etichette oggetto di discussione della Commissione europea, Multiple Traffic Lights ed Evolved Nutrition Label, è stata, inoltre, testata su produzioni ottenute da caseifici diversi di un alimento nazionale DOP, il Pecorino Toscano. Per questo test i pecorini sono stati suddivisi sia in base al tipo (fresco e stagionato), che in base all’azienda produttrice. Il duplice obiettivo della prova è stato quello di confrontare l’utilizzo delle etichette a “semaforo” proposte sul Pecorino Toscano DOP e valutare la loro capacità di apprezzare le differenze in termini di qualità nutrizionale tra le diverse produzioni.

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7

CAPITOLO I

Le etichette semplificate (o a semaforo): il quadro

normativo europeo

1.1 La disciplina europea sull’etichettatura dal 1978 ad oggi

Prima di procedere con un’analisi delle etichette a semaforo è necessario prendere in considerazione un contesto giuridico relativo all’etichettatura ben più ampio.

Il 18 Dicembre del 1978 nacque la prima normativa sull’etichettatura dei prodotti alimentari, la Direttiva (CEE) n. 79/1127 "relativa al ravvicinamento delle legislazione

degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità", che fu recepita nei diversi Stati membri e anche in Italia inizialmente con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 18 Maggio 19828, poi mediante il Decreto Legislativo n. 109

del 27 Gennaio 19929. Le modifiche apportate alla Direttiva (CEE) n. 79/112, avevano

reso difficile l'applicazione di tale normativa, che nel 2003 è stata quindi abrogata dalla Direttiva (CEE) n. 2000/1310 recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 181

del 23 Giugno 2003 che ha integrato il Decreto Legislativo n. 109 del 1992 che ha poi subito anche altre sostanziali modifiche. Nel 2003 è stata emanata la Direttiva (CE) n.

7 Direttiva (CEE) n. 79/112 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, in GUl l’8 febbraio 1979, n.33.

8 Decreto del presidente della Repubblica n. 322, del 18 maggio 1982. Attuazione della Direttiva (CEE)

n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della Direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, in GUl il 9 giugno 1982, n.156.

9 Decreto Legislativo n. 109 , del 27 gennaio 1992. Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE)

n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, in GUl il 17 febbraio 1992, n.39 - Supplemento Ordinario.

10 Direttiva (CE) n. 2000/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in GUl il 6 maggio 2000, n.109.

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2003/8911 nota come "Direttiva allergeni", che ha modificato la Direttiva (CEE) n.

2000/13 introducendo l'obbligo di indicare la presenza di particolari ingredienti all'interno di alimenti, con possibile impatto sulla salute umana. Questa direttiva in Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 114 del 200612. A seguito di

numerose emanazioni e abrogazioni di normative il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato il Regolamento (UE) n. 1169 del 25 Ottobre del 2011. La scelta di adottare per la prima volta nel contesto dell’etichettatura dei prodotti alimentari, una normativa detta “orizzontale”, volta cioè a disciplinare il settore dell’etichettatura per tutti i prodotti alimentari, ha diversi scopi tra i quali sicuramente quello di armonizzare e riordinare la normativa europea in materia di etichettatura limitando gli interventi da parte degli Stati Membri che non devono più recepire le norme. In realtà anche la Direttiva (CEE) n. 2000/13 si presentava come una direttiva “dettagliata”, cioè una direttiva che lasciava pochi spazi di intervento agli Stati, ma il trascorrere degli anni ha certamente reso possibile un intervento volto ad uniformare in modo ancora più incisivo il sistema dell’etichettatura.13

11 Direttiva (CE) n. 2003/89 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che

modifica la Direttiva (CE) n. 2000/13 per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, in GUl il 25 novembre 2003, n.308.

12 Decreto Legislativo n. 114, del 8 febbraio 2006. Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE

e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, in GUl il 23 marzo 2006, n.69.

13 Sulle normative adottate in materia di etichettatura alimentare si vedano: F.ALBISINNI. Strumentario

di diritto alimentare (2017). Ed. III. Wolters Kluwer Italia, Utet Giuridica; S.RIZZIOLI. La nuova food policy tra analisi del rischio, prevenzione, divieti e controlli ufficiali (2017). In Compendio di diritto alimentare. Ed. VIII. Wolters Kluwer Italia, CEDAM.

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1.2 Il libro bianco, l’introduzione del Regolamento (UE) 1169/2011 e le modifiche apportate

In ambito europeo, la Commissione con una comunicazione del 13 Marzo 2007 aveva già manifestato l’intenzione di rendere i consumatori più consapevoli nelle loro scelte alimentari in modo da garantire ai consumatori la possibilità di effettuare scelte consapevoli e volte ad assicurare il benessere salutare e ai produttori una concorrenza efficace.

Il Libro Bianco pubblicato nel Maggio 200714 stabilisce la strategia destinata a ridurre

i problemi sanitari causati da un'alimentazione scorretta e dalla mancanza di attività fisica, tramite un approccio concertato coinvolgente vari settori della politica, compresa la politica dei consumatori, nello specifico la fornitura di informazioni chiare ed esaustive sugli alimenti, individuando nell’etichetta nutrizionale lo strumento principale per informare la popolazione sull’effettiva composizione nutrizionale. Nel rapporto si evidenzia come alcuni costituenti degli alimenti, come i grassi saturi, gli zuccheri e il sodio, secondo la Commissione debbano essere considerati con particolare attenzione all’interno di una dieta per consentire la salvaguardia della salute del consumatore. Il Libro suggerisce la creazione di una partnership all’interno dell’Unione europea per concretizzare l’obiettivo sia a livello locale che europeo. Per questo si ritiene necessario creare una rete di collaborazione tra settore privati, come produttori e distributori alimentari, sanità pubblica e le associazioni della società civile (dei consumatori).

14 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Libro Bianco del 30 Maggio 2017 (COM 2007)(/279

definitivo). Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità (30 maggio 2007), Bruxelles.

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Il Libro Bianco è stato un riferimento importante per lo sviluppo successivo del più complesso Regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare per le modifiche attuate sulla dichiarazione nutrizionale.

All’interno di questo regolamento l’etichetta viene definita come:

"qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore".

Questa definizione inserita all’interno dell’articolo 2 indica sostanzialmente che l’etichetta rappresenta una sorta di carta d'identità di un prodotto alimentare, cioè l'elemento necessario per comunicare al consumatore le caratteristiche di un alimento e per questo motivo deve essere rigorosamente veritiera ed esaustiva.

Nell’articolo citato troviamo anche una definizione per il termine "etichettatura":

"qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento".

Una novità importante introdotta dal presente regolamento è l’introduzione della dichiarazione nutrizionale fra le indicazioni obbligatorie (art. 30).

Nella sezione 3, agli art. 30, 31, 32, 33 e 34 , vengono specificati i criteri e le regole da seguire per esprimere la dichiarazione nutrizionale.

Tale introduzione, in realtà, è divenuta obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016 secondo una scaletta temporale che ha previsto che, tutti i prodotti alimentari etichettati

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prima di questa data, quindi privi di etichettatura nutrizionale, potessero essere commercializzati fino esaurimento scorte15.

La dichiarazione nutrizionale deve riferire il contenuto calorico (energia), i grassi (tra cui quelli saturi), i carboidrati (con specifico riferimento agli zuccheri semplici), le proteine e il sale espressi quantitativamente per 100 grammi (o 100 millilitri per le bevande) o per porzione, purché questa venga riportata.

Restano esenti dall’obbligatorietà i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti e i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (es. prodotti ortofrutticoli) oltre alle acque minerali naturali, agli integratori alimentari e alle bevande alcoliche (titolo alcolometrico superiore all’1,2%)16.

Questo regolamento dunque abroga la precedente Direttiva (CEE) n. 90/496 riguardante l’etichetta nutrizionale, attuata in Italia con il Decreto Legislativo n. 77 del 199317 e modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e 1925/2006.

L’intenzione della Commissione europea infatti, che aveva pubblicato una proposta nel 2008, era quella di creare un unico regolamento che unisse due importanti direttive ((CE) n. 2000/13 e (CEE) n. 90/496) ritenute superate dal legislatore europeo18, a

seguito di una valutazione, avviata dalla Direzione Generale Salute e Consumatori (DG SANCO), della legislazione relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari volta

15 Articoli 47 e 54 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 sul “periodo transitorio e data di applicazione

delle misure di attuazione o degli atti delegati” e sulle “disposizioni transitorie” rispettivamente.

16 Articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 “rapporto con altra normativa”.

17 Decreto Legislativo del Governo n.77, del 16 Febbraio 1993. Attuazione della Direttiva (CEE) n.

90/496 del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. In GUl il 24 marzo 1993, n.69.

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a istituire un quadro giuridico comune per le informazioni relative ai prodotti alimentari fornite ai consumatori19.

All’interno della Direttiva (CEE) n. 90/496 l’apposizione della dichiarazione nutrizionale è facoltativa20 e diventa obbligatoria “allorché un'informazione

nutrizionale figura nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, eccettuate le campagne pubblicitarie collettive”21.

La Direttiva (CEE) n. 90/496 è stata successivamente modificata dall’introduzione del Regolamento (CE) n. 1924/2006.

1.3 Il Regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute

Già la Direttiva (CEE) n. 79/112, nello specifico l’articolo 2 (in Italia il Decreto Legislativo n. 109 del 1992 di attuazione della direttiva), chiedeva che le informazioni al consumatore di alimenti dovessero essere tali da non indurre in errore sulla natura, sull’origine, sulla composizione, sulla quantità dell’alimento e sul possesso da parte dell’alimento di effetti o proprietà che non ha, oltre a non suggerire il possesso di caratteristiche peculiari che in realtà sono comuni anche a tutti gli alimenti analoghi.22

In particolare, il Regolamento (UE) n. 1169 /2011, così come le disposizioni che hanno preceduto questa disciplina in materia di etichettatura, prevedono che un etichetta non possa suggerire che l’alimento è atto a curare, prevenire o guarire una malattia23.

Queste precauzioni messe in atto dalla disciplina sull’etichettatura sono soprattutto un

19 FOODDRINKEUROPE & EUROCOMMERCE. Guidance on the Provision of Food Information to

Consumers (settembre 2013).

20 Articolo 2.1 della Direttiva 90/496/CEE. 21 Articolo 2.2 della Direttiva 90/496/CEE.

22 Articolo 7.1 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 23 Articolo 7.3 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

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tentativo di arrestare l’utilizzo delle etichette come strumento di marketing da parte dei produttori, che ormai troppo spesso aggiungono alle informazioni obbligatorie alcune frasi accattivanti che fanno riferimento alle caratteristiche nutrizionali e ad aspetti benefici e curativi per la salute dell’uomo che invogliano il consumatore all’acquisto.

L’introduzione del Regolamento (CE) n. 1924/2006 ha proprio lo scopo di interrompere la proliferazione massiccia di queste indicazioni poco trasparenti e stabilire una nuova armonia all’interno del mercato alimentare, eliminando inoltre la possibilità che interventi diversi a livello dei singoli Stati Membri possano portare alla creazione di ostacoli alla libera circolazione degli alimenti e limitino la protezione per il consumatore.

Il Regolamento (CE) n. 1924/2006 propone alcune definizioni importanti riguardanti le indicazioni (o claims) nutrizionali e salutistiche. Innanzitutto, un claim è (articolo 2.2 n. 1) "qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla

legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi suggerisca o sottointenda che un alimento abbia particolari caratteristiche"

Nell’articolo 2.2 n. 4 viene data una definizione di indicazione nutrizionale (o

nutritional claim), concettualmente identica a quella proposta dall'articolo 1 della

Direttiva (CEE) n. 90/496 (sull’informazione nutrizionale), cioè “qualunque

indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: all’energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o, non apporta, e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene”.

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Nel medesimo articolo al punto n. 5 si introduce anche il concetto di indicazione salutistica che viene definita come "qualunque indicazione che affermi, suggerisca o

sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute".

Occorre considerare che il regolamento sui claims si inserisce proprio nel contesto normativo, al quale ho già fatto cenno, dominato da disposizioni di carattere generale che da sempre (seppure con qualche modifica terminologica) sono presenti nelle disposizioni comunitarie e poi europee sull’etichettatura.

Si tratta di quelle disposizioni (ora nell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011) che vietano, tra altre cose, l’utilizzo di richiami ingannevoli che esaltano le caratteristiche di un alimento possedute anche da altri prodotti appartenenti alla solita categoria e che non permette l’assegnazione ad un prodotto di proprietà atte a prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.

In realtà introducendo la possibilità di inserire in etichetta indicazioni funzionali o salutistiche il Regolamento (CE) n. 1924/2006 (all’interno dell’art. 14) prevede la possibilità di fornire in etichetta indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, qualora ne sia stato autorizzato l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni, che oltre a rispettare i requisiti generali previsti dal presente regolamento, devono essere accompagnate (sia in etichetta, che in presentazione o pubblicità) da diciture indicanti che la malattia è causata da molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.

Il Regolamento (CE) n. 1924/2006 ha consentito il passaggio ad un sistema di emersione delle indicazioni funzionali e salutistiche, con lo sviluppo di un registro24

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comunitario, accessibile al pubblico, continuamente aggiornato dalla Commissione, contenente le diciture consentite (sia nutrizionali che salutistiche) e le relative condizioni di applicazione. Le indicazioni salutistiche autorizzate in base a dati protetti da proprietà industriale sono inserite in un allegato separato dal registro.

Le indicazioni nutrizionali consentite sono elencate nel registro e devono essere senza dubbio conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Ogni eventuale modifica deve essere adottata previa consultazione dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare).

La richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di un’indicazione sulla salute viene trasmessa, tramite una domanda ufficiale contenente le informazioni necessarie, dal richiedente all’autorità nazionale competente dello Stato Membro, che informa l’EFSA che a sua volta si preoccupa di mettere al corrente gli altri Stati Membri. Entro sei mesi, periodo che può essere prorogato qualora le informazioni non siano sufficienti, l’Autorità deve formulare un parere e comunicarlo alla Commissione che prenderà una decisione, a seconda della valutazione. L’autorizzazione può essere accettata o in caso contrario modificata, sospesa o revocata.25

La Direttiva (CEE) n. 90/496 nello specifico l’articolo 2.2, obbligava alla formulazione di un’etichettatura nutrizionale in presenza di un claim nutrizionale. L’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1924/2006, ha esteso “mutatis mutandis” l’obbligo dell’etichettatura nutrizionale anche laddove è presente un’indicazione salutistica. Come si evince dalle intenzioni del legislatore UE nel considerando n. 19 l’intento di

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search

25 L’intera procedura per l’indicazione salutistica è descritta nel presente Regolamento (UE) n.

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questa misura è stato quello di ottenere un livello di protezione maggiore del consumatore.

Come visto in precedenza, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1169/2011, l'obbligatorietà dell’etichettatura nutrizionale è stata oramai estesa a tutti i prodotti (ad esclusione di particolari eccezioni).

Oltre ai claims, per aumentare la tutela dei consumatori, garantire l'efficace funzionamento del mercato e ripristinare l’ordine di un mercato carico di prodotti alimentari arrecanti etichette non veritiere che attribuivano speciali qualità nutrizionali ed effetti benefici sulla salute, il Regolamento (CE) n. 1924/2006 introduce i Profili Nutrizionali Specifici.

1.3.1 I Profili Nutrizionali Specifici e limiti del sistema

Nell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1924/2006 vengono definiti i Profili Nutrizionali Specifici per gli alimenti o categorie di alimenti, in cui vi sono elencati i valori soglia per alcuni nutrienti come grassi, zucchero e sale, oltre la quale non è più possibile utilizzare i claims, per evitare che questi possano occultare il valore complessivo totale di un alimento26, quindi deviare il consumatore da una scelta sana.

L’introduzione del Regolamento (CE) n. 1924/2006 e poi dell’obbligatorietà delle dichiarazioni nutrizionali ha suscitato un intenso dibattito.

I Profili Nutrizionali Specifici devono essere stabiliti in base alle sostanze nutritive contenute nell'alimento e nel ruolo di questo all'interno della dieta di una popolazione ed anche nei gruppi a rischio, tenendo conto del parere dell'EFSA.

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A seguito dell’adozione di un parere scientifico da parte dell’EFSA27 nel 2008, la

Commissione (che aveva l’obbligo di sviluppare un sistema di profili nutrizionali entro il 19 Gennaio del 200928) ha iniziato una consultazione con i vari Stati Membri e i

soggetti interessati, ma i continui e mai risolti dibattiti su questioni scientifiche ed economiche non hanno mai portato al raggiungimento dell’obiettivo.

Uno degli argomenti più discussi in merito ai profili nutrizionali è quello della difficoltà di fare emergere l’effettivo ruolo di un prodotto alimentare all’interno di una dieta e la conseguente visione dicotomica degli alimenti che tali profili rischiano di proporre lasciando pensare che gli alimenti possano essere suddivisi in “buoni” e “cattivi”, un concetto in contrasto con un principio fondamentale in nutrizione secondo cui esistono solo regimi alimentari “buoni” o “cattivi” e all’interno di un’alimentazione equilibrata a lungo termine possono essere inseriti tutti i tipi di prodotti.29

Questa suddivisione preoccupa gli Stati Membri soprattutto per quanto riguarda i tanti prodotti caratteristici con una certificazione geografica riconosciuta dall’Unione europea (es. prodotti a Denominazione d’origine protetta (DOP) e ad Indicazione geografica protetta ( IGP)) che rischiano di venire penalizzati da questo sistema, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico.

27 AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (EFSA). The setting of nutrient profiles for

foods bearing nutrition and health claims pursuant to article 4 of the regulation (EC) n. 1924/2006. Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. The EFSA Journal (febbraio 2008). 644:1-44.

28 Articolo 4.1 del Regolamento (UE) n. 1924/2006.

29 Paragrafo n. 14 del documento presentato dalla COMMISSIONE EUROPEA COM(2003) 424 final.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on foods (luglio 2003).

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Un aspetto interessante del regolamento, tuttavia, riguarda proprio la possibilità per questi prodotti quali ad esempio gli oli d’oliva30 e i formaggi a pasta dura, di essere

esentati dall’applicazione di questi profili. Il legislatore dell’Unione europea sottolinea31 che nello sviluppo di questi profili, la Commissione, tenendo conto del

parere dell’EFSA, dovrebbe adottare alcuni provvedimenti per salvaguardare quei prodotti che hanno un determinato ruolo e un’importanza consacrata all’interno della dieta di una popolazione. Il riferimento è a quei prodotti DOP e IGP, numerosi in Europa, soprattutto in Italia e Francia, disciplinati in Europa dal Regolamento (UE) n. 1151/201232. La normativa citata nasce con l’intento di valorizzare e proteggere quei

prodotti alimentari le cui caratteristiche sono collegate a un territorio d’origine. Il regolamento si preoccupa di tutelare gli interessi economici dei produttori e le aspettative dei consumatori, nonché di garantire sul mercato una concorrenza leale. Lo sviluppo di profili specifici nutrizionali per questi alimenti rischia di mettere in crisi la produzione di cibi DOP e IGP che potrebbero risultare “cattivi” sotto il profilo nutrizionale.

Desidero sottolineare che questa eventualità porta ad una contrapposizione o contraddizione tra discipline dell’Unione Europea.

La situazione è ancora più complessa a causa dell’introduzione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e dell’estensione dell’obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale, che

30 Le indicazioni salutistiche autorizzate dal Regolamento (UE) n. 432/12 della Commissione, del 16

maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, in GUl il 25 maggio 2012, n. 136, sui polifenoli dell’olio extra-vergine di oliva.

31 Considerando n. 11 del Regolamento (UE) n. 1924/2006.

32 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui

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già fornisce informazioni concrete sulle sostanza nutritive, mettendo in dubbio la vera necessità di avere Profili Nutrizionali.

I limiti attribuiti ai Profili Nutrizionali sono senza dubbio fondati, ma bisogna ricordare che non sono stati pensati per classificare gli alimenti, bensì con lo scopo di tutelare i consumatori in un mercato saturo di prodotti squilibrati dal punto di vista nutrizionale, riportanti claims salutistici o nutrizionali. All’interno di un report33 sviluppato

dall’organizzazione non governativa tedesca Foodwatch si è cercato di smascherare una serie di alimenti prodotti da brand famosi apparentemente benefici alla salute dell’uomo, grazie alla presenza di claims dovuti all’aggiunta nei prodotti di qualche vitamina, ma di scarsa qualità nutrizionale.

A seguito di molte richieste di chiarimento la Commissione nel 2015 ha sviluppato una tabella di marcia (roadmap34) con lo scopo di chiarificare l’adeguatezza dei Profili

Nutrizionali e ponendo un questionario riguardante l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la rilevanza e il valore aggiunto di questi elementi scientifici, alle parti interessate. Questa roadmap è stata la base per lo sviluppo di una valutazione35 del

Regolamento (CE) n. 1924/2006 avvenuta tra il 2016 e il 2017.

Alcune delle domande proposte erano: “la non determinazione dei profili impedisce il

raggiungimento dell’obiettivo del regolamento?”, “quali sono le alternative nell’UE che permettono di raggiungere i soliti obiettivi?”, “quanto ancora sono necessari e pertinenti i profili considerando l’evoluzione del mercato e del quadro normativo?”,

33 FOODWATCH. Food Industry Misleading Consumers with Vitamin-Fortified Junk Foods (marzo

2016).

34 COMMISSIONE EUROPEA. Evaluation of a) Regulation (EC) N. 1924/2006 on nutrition and health

claims made on food with regard to nutrient profiles and health claims made on plants and their preparations and of b) the general regulatory framework for their use in foods (ottobre 2015).

35 COMMISSIONE EUROPEA. Evaluation of the Regulation on nutrition and health claims. Regulatory

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20

“in che modo l’assenza dei profili colpisce il commercio degli alimenti?” e “il non

aver determinato i profili a livello dell’UE implica impatti positivi o negativi nell’uso di segni nazionali o privati, come i segni nutrizionali distintivi?”.

Le risposte a queste domande delle parti interessate non hanno condotto ad un avanzamento sulla questione che resta tuttora irrisolta. Le opinioni sono divergenti; se da una parte le associazioni imprenditoriali restano ferme sulla loro posizione chiedendo la definitiva eliminazione di questi temuti profili (in quanto non si basano su evidenze scientifiche solide e portano alla suddivisione approssimativa degli alimenti in “buoni” e “cattivi”), dall’altra le associazioni di consumatori chiedono lo sviluppo dei profili senza però argomentare troppo le loro tesi.36

Ad oggi, dopo 12 anni dall’emanazione del Regolamento (CE) n. 1924/2006, non è stato sviluppato nessun sistema a livello europeo. Questo ha portato alla nascita di numerosi di Profili Nutrizionali Specifici stabiliti a livello nazionale, diversi tra loro generando confusione.

Possiamo citare il Nutrient Profiling System sviluppato dalla British Food Standards

Agency37, il SENS38 (Système d'Etiquetage Nutritionnel Simplifié), recentemente

proposto in Francia e sviluppato da un team di esperti scientifici del settore in associazione con rivenditori e industrie alimentari.

36 L. GONZÁLEZ-VAQUÉ. I profili nutrizionali: una valutazione critica. Alimenta (ottobre 2017).

25(10):209-215.

37 DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL CARE. The nutrient profiling model. Nutrient Profiling

Technical Guidance (gennaio 2011).

38 N.DARMON,J.SONDEY,V.AZAÏS-BRAESCO &M.MAILLOT, The SENS algorithm—a new nutrient

profiling system for food labelling in Europe, in European Journal of Clinical Nutrition (febbraio 2018). 72(2):236-248.

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Persino Nestlé ha radunato un team di esperti per formulare il personale Profilo Nutrizionale (Nestlé Nutritional Profiling System39) molto contestato.

Il quadro si fa ancora più complesso quando questi sistemi sviluppati a livello nazionale o privato sono utilizzati per sviluppare le etichette nutrizionali semplificate.

1.4 Le forme di espressione supplementari alla dichiarazione nutrizionale

La questione delle etichette nutrizionali semplificate, in particolare sulla parte frontale dell’imballaggio è sorta nel 2003 a seguito di una consultazione SANCO. Le etichette semplificate sono delle espressioni grafiche che utilizzano colori, simboli o segni per esprimere la qualità nutrizionale di un alimento (le così dette etichette a “semaforo” rientrano in questa categoria). L’aggiunta di tali forme di espressione sugli imballaggi si pone come obiettivo quello di guidare i consumatori verso scelte alimentari più sane, con conseguente risvolto positivo sulla salute umana, visto che in Europa alcune malattie strettamente legate all’alimentazione, come cancro, malattie cardiovascolari e soprattutto l’obesità sono in continuo aumento. Dalla pubblicazione del Libro Bianco nel 2007 le istituzioni dell’Unione Europea e soprattutto la Commissione hanno cercato di elaborare una strategia per la prevenzione dell’obesità40 e all’interno di

questa, la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori riveste un ruolo centrale.

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https://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/nutrition_health_wellness/nestle-nutritional-profiling-system.pdf

40 A.GARDE. EU law and obesity prevention. The Netherlands: Kluwer Law International (2010),

Alphen aan den Rijn. European monographs series. In questo libro sono riportate tutte le strategie messe in atto dall’Unione Europea per prevenire l’obesità e le malattie associate.

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Le nuove forme di espressione possono contare su un aspetto “impattante”, piuttosto efficace nel cogliere in modo immediato l’attenzione dei consumatori, e rappresentano l’ultimo tentativo dell’Unione europea di modificare le abitudini alimentari della popolazione, in quanto la sola tabella nutrizionale, benché obbligatoria, non riesce in questo intento41.

Nel complesso quadro giuridico le etichette semplificate trovano una collocazione nell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alle forme di espressione e presentazione supplementare, che dichiara quanto segue: "Oltre alle forme di

espressione di cui all’articolo 32, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 33 e alla presentazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri...".

Queste forme di espressione devono essere testate tramite ricerche condotte presso i consumatori e come indicato dall’articolo 7 non devono indurre in errore il consumatore. Lo sviluppo di tali simboli deriva da un lavoro condotto da un team di esperti e inoltre non devono ostacolare la libera circolazione delle merci.

L’istituzione di questi simboli supplementari alla dichiarazione nutrizionale è affidata agli Stati Membri che oltre ad assicurare il corretto monitoraggio, devono fornire alla Commissione Europea le informazioni dettagliate. Questa libertà affidata agli Stati Membri rischia tuttavia di essere in contrasto con l’obiettivo di questo regolamento di

41 SCHUTTELAAR &PARTNERS. Desk research report on labelling prepared for the Ministry of

Health, Welfare and Sport, The Hague, The Netherlands (2005). I consumatori sono insicuri su come utilizzare le tabelle nutrizionali perché contengono troppe informazioni, complesse e mal presentate, quindi difficili da leggere; altri consumatori invece non sono direttamente interessati.

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armonizzazione del quadro giuridico in materia di etichettatura, aprendo potenzialmente le porte ad uno scenario che prevede una massiccia proliferazione di forme espressive differenti che necessitano di interpretazioni diverse e che potrebbero confondere ulteriormente il consumatore.

Se da un lato la presenza di diverse diete alimentari in Europa non deve concretizzarsi con la formazione di sistemi scoordinati tra loro, che rischiano di vanificare alcuni interventi promossi dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 tendenti ad armonizzare la disciplina giuridica, dall’altro lato, questa stessa diversificazione dei consumatori potrebbe necessitare di interventi mirati, in sintonia con l’evoluzione del concetto di consumatore verso una direzione maggiormente personalistica e meno generalizzata42,

con l’abbandono della figura del consumatore medio, cioè quello normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto.

L’interpretazione e la comprensione delle etichette semplificate è fondamentale, a prescindere dalle differenze sociali e culturali, tutti i consumatori devono essere messi nella condizione di poter capire che queste forme di espressione anche se fondate su evidenze scientifiche, sono delle semplici rappresentazioni grafiche estrapolate da risultati approssimativi riguardanti la composizione nutrizionale, il loro scopo pertanto non dovrebbe essere quello di definire un alimento ma di fornire indicazioni generali sul suo consumo. Tale approccio veicola un messaggio meno pretenzioso ma

42 Sull’informazione al consumatore di alimenti e sulla figura del consumatore di alimenti si vedano:

A.DI LAURO. Comunicazione pubblicitaria ed informazione nel settore agro-alimentare, Milano, 2005;

EAD. Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. Verso la costruzione di una responsabilità del consumatore. Rivista di diritto alimentare, n. 2 (2018); S.MASINI. Diritto all’informazione ed evoluzione in senso “personalista” del consumatore (osservazioni a margine del nuovo regolamento sull’etichettatura di alimenti), in Rivista di diritto agrario (2011). 576; S.BOLOGNINI. La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo, Torino, 2012 . Da ultimo sulle etichette a semaforo: G.SPOTO. Tutela del consumatore, etichette a semaforo e informazioni “negative”. Rivista di diritto alimentare, n.2 (2018). 28-41. www.rivistadirittoalimentare.it

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sicuramente più trasparente nei confronti del consumatore, che deve essere adeguatamente informato ed educato in merito a queste etichette anche per evitare quei fenomeni di “terrorismo alimentare” che stanno dilagando negli ultimi anni.

A norma del paragrafo 5 dell’art. 35 sulla base dell’invito formulato dal legislatore UE all’interno del considerando n. 43 del Regolamento (UE) n. 1169/2011- vista l’assenza “di elementi sufficienti, per l’intera Unione, sul modo in cui il consumatore

medio comprende e utilizza le forme alternative di espressione o presentazione delle informazioni”- la Commissione era tenuta a presentare entro il 13 dicembre 2017 al

Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’uso dei sistemi di etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell’imballaggio, sul loro effetto sul mercato interno e sull’opportunità di avere un’ ulteriore armonizzazione. Questo non si è verificato, ma visto la crescente attenzione non solo da parte di autorità pubbliche e società scientifiche ma anche mediatica, il 23 Aprile 2018 la Commissione europea ha avviato un confronto sull’etichettatura nutrizionale semplificata a cui hanno partecipato gli esperti di Stati Membri, associazioni di consumatori ed esperti del settore alimentare. Un rapporto della Commissione basato su esperienze ed effetti dei diversi sistemi è atteso entro la fine dell’anno.

1.4.1 Le etichette nutrizionali semplificate

I diversi formati di etichette nutrizionali semplificate attualmente in uso nel mondo possono essere suddivise in due principali categorie: nutriente-specifico e indicatori sintetici . Questa distinzione è riportata nella tabella qui sotto riprodotta (vedi tabella n.1)

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Tabella n.1: rappresentazioni grafiche delle diverse etichette nutrizionali semplificate presenti nel mondo (da C. Julia et al. Development of a new front-of-pack nutrition label in France: the five colour

Nutri-Score).

Al primo gruppo appartengono i numerici (Guidelines Daily Amount43) e i codici

colorati (Multiple Traffic Lights ed Evolved Nutrition Label44). Gli indicatori sintetici,

a loro volta, possono essere suddivisi in due sottocategorie: i segni di approvazione45

(Green Tick, Choices e Green Keyhole) che si trovano solo in specifici alimenti ad alta qualità nutrizionale, e gli indicatori graduati, posti su tutti i prodotti alimentari che provvedono a dare una globale e graduata informazione sulla qualità nutrizionale (Nutri-Score, SENS e Australian Health Star Rating System46).

43 GDA sono delle linee guida sull’informazione nutrizionale riferita all’interno di una dieta generale.

Sono riportati i valori consigliati giornalieri di assunzione di sette nutrienti e le calorie.

http://www.foodlabel.org.uk/label/gda_values.aspx

44 Sia l’Evolved Nutrition Label che il Multiple Traffic Lights saranno spiegate in modo più dettagliato

successivamente in questo testo. Per ulteriori informazioni è indicata la consultazione di questi due link: https://evolvednutritionlabel.eu/ e

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/fop-guidance_0.pdf

45 La presenza dei loghi “positivi” Choices, Green Keyhole e Green Tick, indica l’opzione più salutare all’interno di ogni categoria alimentare, aiutando i consumatori nella scelta di cibi salutari e stimolando le industrie nello sviluppo di prodotti sani. Per approfondimenti si vedano: J.LUPTON,D.A.BALENTINE & R. BLACK. The Smart Choices Front-of-Package Nutrition Labeling Program: Rationale and Development of the Nutrition Criteria. American Journal of Clinical Nutrition (febbraio 2010). 91(4):1078-1089. https://www.choicesprogramme.org/; https://www.livsmedelsverket.se/en/food-and-content/labelling/nyckelhalet

46 Si tratta di un sistema di etichettatura front-of-pack, presente in Australia, che valuta il profilo

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Recentemente in Cile è stato introdotto un nuovo formato che prevede l’affissione sull’alimento di segnali di avvertimento a seconda del livello di alcuni nutrienti.47

La Commissione europea attualmente sta analizzando tre modelli di etichette nutrizionali semplificate e valutando la possibilità di estendere uno di questi su tutto il territorio europeo. Una di queste tre etichette è il Nutri-Score adottata in Francia nel 2017. Recentemente anche il Belgio (agosto 2018) tramite un comunicato del ministro della salute belga Maggie De Bock si è dichiarato pronto ad introdurre il Nutri-Score. L'idea è stata inoltre sostenuta delle catene di supermercati Delhaize e Colruyt e dall'organizzazione dei consumatori Test-Achats. Delhaize lo ha annunciato lo scorso aprile. L’etichetta è stata collocata su tutte le zuppe fresche, i cereali, gli yogurt e i piatti preparati. L'obiettivo di Delhaize è quello di fornire tutti i prodotti di marca con questa etichetta entro due anni. Colruyt offre dalla fine di settembre, una dozzina di prodotti con il Nutri-Score sulla confezione. L'obiettivo è quello di proseguire al ritmo di un centinaio di prodotti al mese. Colruyt ha inoltre sviluppato un'applicazione,

SmartWithFood, che permette già di visualizzare i punteggi, scansionando il codice a

barre, anche per quei prodotti che ancora non hanno l’etichetta sull’imballaggio, permettendo così un confronto. La scelta del Ministro belga non ha ottenuto il pieno appoggio da parte dei produttori ed associazioni, in quanto rischia di mettere in crisi un prodotto tradizionale, il cioccolato, molto importante per l'economia alimentare del Paese.

Fornendo in modo rapido e semplice per confrontare alimenti confezionati simili. Un maggior numero di stelle corrisponde ad una scelta più sana.

47 L.RODRIGUEZ. The implementation of new regulations on nutritional labelling in Chile. Master

Nutrition and Public Management, Head of Food and Nutrition Department. Chilean Ministry of Health (giugno 2015).

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Lo scorso 12 novembre anche la Ministra spagnola della salute, dei consumi e della previdenza sociale, Maria Luisa Carcedo, ha comunicato l’intenzione di voler adottare il Nutri-Score come etichetta frontale per gli alimenti. L’approvazione è prevista nei prossimi due o tre mesi, nel frattempo il Ministero avvierà un confronto con l’industria alimentare al fine di permettere alle aziende di adattarsi gradualmente al nuovo modello di etichettatura.

Un’alternativa al Nutri-Score è il Multiple Traffic Lights adottato nel giugno 2013 in Gran Bretagna. Questo sistema utilizza i tre colori del semaforo e si riferisce alla quantità di calorie, grassi, grassi saturi, zucchero e sale presente in 100 grammi di prodotto affidando un colore a ciascuno dei nutrienti (le calorie sono escluse). Contro questa etichetta durante un incontro dei Ministri dell’Agricoltura europea del 14 marzo 2016 si sono schierati l’Italia, la Germania, la Spagna ed altri 13 paesi europei.

L’ultima etichetta presa in considerazione nasce da un’iniziativa di cinque grandi compagnie dell’industria alimentare: Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever e Mondelez. Inizialmente le industrie erano sei, ma Mars si è ritirata per mancanza di credibilità dell’iniziativa. Un anno fa hanno proposto una loro etichetta a semaforo, chiamata Evolved Nutrition Label, di ispirazione britannica, ma con la differenza significativa che il Multiple Traffic Lights prende come riferimento la quantità di calorie e nutrienti stabiliti su 100 grammi di prodotto, mentre quella delle industrie fa riferimento a una singola porzione stabilita tra l’altro dalle aziende. L’associazione dei consumatori Foodwatch48 ha denunciato l’etichetta ENL ritenuta ingannevole,

evidenziando come per uno stesso prodotto variassero i colori. I colori rossi del semaforo britannico si trasformano quasi sempre in gialli per le industrie

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1.4.2 La posizione italiana in merito alle etichette semplificate

In Italia questo tema risente delle politiche e delle lobby industriali e delle associazioni come Federalimentare e Coldiretti apertamente contrarie a questo tipo di etichetta. In Italia i “semafori” vengono continuamente confusi con i fatidici Profili Nutrizionali Specifici e testate di quotidiani e siti internet ne annunciano erroneamente la bocciatura49. La realtà è diversa e come abbiamo visto in precedenza, le disposizioni

per le etichette nutrizionali semplificate sono descritte dall’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

Questa opposizione di industrie ed associazioni ha portato al totale congelamento o quasi di qualsiasi iniziativa giuridica e scientifica per mettere appunto un sistema di etichettatura. In realtà, una proposta alla Commissione Europea è stata fatta, ma come precisa l'Ansa dopo una lettura del documento di accompagnamento, la soluzione non è diretta alle imprese nazionali a differenza del Nutri-Score francese e del semaforo britannico, bensì punta ad essere un ulteriore contributo al dibattito in Europa, nella speranza di concordare un sistema comune di etichetta non discriminatorio.

L’etichetta in questione è stata realizzata da un gruppo di lavoro formato da nutrizionisti ed esperti di marketing, con la partecipazione delle associazioni di categoria e dei Ministeri dello Sviluppo economico, Salute, Agricoltura, Affari esteri e cooperative internazionali.

49 Vedi seguenti articoli per comprendere meglio le posizioni di Coldiretti e Federalimentare:

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2017/11/30/martina-etichetta-a-semaforo-penalizza-eccellenze-italiane_3880ef62-334f-47f3-a248-5e63730a3705.html,

https://codacons.it/etichetta-a-semaforo-federalimentare-e-consumatori-bene-cos/

Di contro un articolo de “Il Fatto Alimentare” dove l’attacco di Coldiretti alle “etichette a semaforo” viene definito fuorviante:

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L’etichetta si presenta come un’icona con la forma di una batteria degli smartphone (vedi figura n. 1), in cui viene indicata la presenza di calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale negli alimenti, per porzione. La parte “carica” della batteria rappresenta graficamente l’apporto energetico contenuto nella singola porzione, in relazione all’importo giornaliero totale (il 100% della batteria). Il consiglio è quindi quello di non superare il 100% con la somma degli alimenti consumati durante il giorno. Non si tratta dunque di un meccanismo immediato, ma più complicato, che difficilmente potrebbe variare la scelte dei consumatori al momento dell’acquisto, quindi portare una sostanziale modifica nelle attitudini alimentari della popolazione.

Figura n.1: rappresentazione grafica del modello di etichetta nutrizionale proposta dall’Italia (da

https://ilfattoalimentare.it/etichetta-nutrizionale-batteria-smartphone.html)

La mancanza di una soluzione ufficiale a livello nazionale potrebbe avere un effetto controproducente e peggiorare la condizione delle industrie del nostro Paese, in quanto i consumatori italiani potranno ben presto trovare nei supermercati, prodotti importati dalla Francia ad esempio, esibenti un incoraggiante simbolo verde e preferire questi alimenti ai nostrani che non contengono questo tipo di indicazione. Si potrebbe verificare, quindi, uno squilibrio sul mercato.

Questo rende necessario in Italia l’istituzione da parte di industrie e distributori di un team composto da esperti giuridici, tecnologi alimentari, economisti, medici e

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sociologici per sviluppare un vero e proprio sistema di etichettatura semplificativa frontale, magari partendo proprio dal Nutri-Score e adattarlo alla nostra dieta che non discosta molto da quella francese, con lo scopo tra gli altri, di salvaguardare i prodotti tipici come l’olio d’oliva o il Parmigiano Reggiano.

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CAPITOLO II

L’etichetta Nutri-Score: la sua elaborazione

2.1 Processo di elaborazione del Nutri-Score: la validazione di un profilo nutrizionale britannico all’interno della dieta francese

Il Nutri-Score (noto anche nella sua versione precedente come etichetta 5-Color Nutrition, 5-CNL) rientra nella categoria delle etichette semplificative frontali è un logo nutrizionale ad adesione volontaria composto da cinque colori (verde scuro, verde chiaro, giallo, arancione e rosso) e cinque lettere, dalla A alla E, che esprime la qualità nutrizionale globale degli alimenti in modo leggibile, facilmente comprensibile e viene collocato sulla parte anteriore degli imballaggi dei prodotti alimentari. Il colore e la corrispondente lettera sono attribuiti considerando sia la presenza di nutrienti e/o ingredienti da limitare, come l’energia, gli zuccheri semplici, gli acidi grassi saturi e il sale (sodio), sia quelli positivi per la salute, come frutta, verdure, proteine e fibre in 100 grammi di prodotto50.

Un prodotto che ottiene colore rosso/E è un alimento che deve essere assunto con moderazione, il colore verde/A indica un alimento che può essere consumato considerevolmente mentre il colore giallo/C rappresenta una via di mezzo tra i precedenti, quindi un alimento da consumare ma senza esagerare.

Il triplo incarico affidato a questa etichetta è quello di essere in grado di situare in termini assoluti la qualità nutrizionale del cibo appartenente a famiglie diverse (ad esempio cereali per la colazione, prodotti caseari, bibite, frutta, verdura, carne, salumi, legumi, biscotti, grassi, piatti cucinati etc.), di permettere un confronto della qualità

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nutrizionale relativa ad alimenti appartenenti alla stessa famiglia (ad esempio all’interno della famiglia dei cereali per la colazione, per confrontare i muesli con i cereali al cioccolato, i cereali ripieni etc. o per confrontare i biscotti, con i biscotti jammy, i biscotti al cioccolato etc.) e deve essere capace di confrontare la qualità nutrizionale dello stesso tipo di cibo offerto da diversi marchi51.

Il Nutri-Score è stato validato a partire da un profilo nutrizionale di origine britannica sviluppato dalla Food Standards Agency (FSA) nel 2004-2005, attraverso uno studio svolto su tre livelli.

Il primo passo è stato quello di classificare gli alimenti applicando il profilo nutrizionale FSA alle raccomandazioni nutrizionali del Programme National Nutrition

et Santé (PNNS), in seguito la classificazione è stata trasposta all’interno della dieta

francese usando dati di consumo ed infine è stata verificata l’associazione tra il profilo nutrizionale degli alimenti consumati e il rischio di contrarre alcune malattie croniche. Di seguito saranno approfonditi i diversi studi.

Dal 2001 la sanità pubblica in Francia ha sviluppato un programma nutrizionale (PNNS), per migliorare la salute della popolazione agendo sulla nutrizione52. Il

programma nutrizionale si preoccupa di distinguere gli alimenti in diversi gruppi (quelli che possono essere consumati quotidianamente, quelli da assumere moderatamente e quelli da evitare). Per l’elaborazione del Nutri-Score, oltre all’utilizzo delle indicazioni offerte dal PNNS, i singoli alimenti sono stati

51 S.HERCBERG. Propositions pour un nouvel élan de la politique nutritionnelle française de santé

publique dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé. 1ère Partie: Mesures concernant la Prévention nutritionnelle (gennaio 2014).

52 S.HERCBERG,S.CHAT-YUNG,M.CHAULIAC. The French National Nutrition and Health Program:

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caratterizzati con l’utilizzo di un profilo nutrizionale, quindi tramite la loro composizione nutrizionale.

Uno dei profili nutrizionali più importanti, è proprio quello sviluppato dalla British

Food Standards Agency. Il profilo nutrizionale FSA (FSA-NPS) nasce in Inghilterra

con lo scopo di regolare le pubblicità di cibi e bevande destinate ai bambini53, ma è

stato usato anche per altri obiettivi risultando applicabile anche agli adulti54. Questo

profilo nutrizionale prevede per ogni cibo o bevanda, l’assegnazione di un punteggio (FSA-score) in base al contenuto di energia, zuccheri, sodio ed acidi grassi saturi, bilanciati dal contenuto di frutta, verdura, frutta secca, fibre e proteine. Lo score di un alimento oscilla tra -15 (salutare) a 40 (non salutare). I punti positivi (da 0 a 10 per ogni componente) sono dati dal contenuto energetico, zuccheri totali, acidi grassi saturi e sodio. I punti negativi (da 0-5 per ogni componente) invece sono ottenuti dal contenuto di frutta, verdura, frutta secca, fibre e proteine. I valori soglia (cut-off) per determinare se un cibo è salutare o meno sono stati stabiliti dall'Ufficio delle Comunicazioni55 (FSA-score < 4 e < 1 rispettivamente per cibi e bevande salutari;

FSA-score > 4 e > 1 per cibi e bevande meno salutari, quindi vietate ai bambini).

Questo profilo divide i diversi alimenti in due uniche categorie, quelli salutari e quelli non salutari. Quest’aspetto è stato sempre contestato (vedi il paragrafo su “i Profili Nutrizionali Specifici e limiti del sistema”) in quanto si ritiene che questa visione

53 M.RAYNER,P.SCARBOROUGH &T.LOBSTEIN. The UK Ofcom. Nutrient Profiling Model defining

“healthy” and “unhealthy” food and drinks for TV advertising to children. British Heart Foundation Health Promotion Research Group, University of Oxford (2009).

54 M.RAYNER,P.SCARBOROUGH &L.STOCKLEY. Nutrient profiles: Applicability of currently proposed

model for uses in relation to promotion of food to children aged 5-10 and adults. British Heart Foundation Health Promotion Research Group, University of Oxford (gennaio 2005).

55 L’Ufficio delle Comunicazioni o Office of Communications (Ofcom) è l'autorità competente e

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dicotomica degli alimenti considerati singolarmente sia inappropriata, ma che piuttosto vi siano regimi alimentari corretti e non.

Il primo passo fatto dai creatori del Nutri-Score è stato quello di associare il profilo nutrizionale al Programma nazionale francese per la salute e la nutrizione, cercando di eliminare la visione dicotomica e di ampliare le categorie in cui vengono classificati gli alimenti.

2.1.1 Classificazione degli alimenti

Uno studio all’interno di una coorte NutriNet-Santé56 ha avuto come obiettivo quello

di applicare l'FSA-NPS all'interno di un database di composizione dei cibi francesi e di verificarne la consistenza con il PNNS, in relazione alle raccomandazioni francesi riguardanti la dieta. Questo studio, iniziato nel Maggio del 2009, ha avuto come partecipanti 4225 soggetti volontari maggiorenni che hanno dovuto rispondere ad un questionario su dieta, attività fisica, antropometria, stile di vita, condizioni socioeconomiche e salutari. Tutti i cibi e le bevande consumati dai partecipanti allo studio si trovano all'interno del database del NutriNet-Santé, contenente gli alimenti generalmente consumati in Francia, come alimenti “generici”57.

Nelle linee guida del PNNS58 gli alimenti sono categorizzati in 9 gruppi: "Cereali e

patate", "frutta e verdura" sono i gruppi per i quali il consumo è incoraggiato. "Prodotti lattiero-caseari", "carne, pesce e uova" sono i gruppi per i quali il consumo deve essere

56 C.JULIA,E.KESSE-GUYOT,M.TOUVIER,C.MEJEAN,L.FEZEU &S.HERCBERG. Application of the

British Food Standards Agency nutrient profiling system in a French food composition database. British Journal of Nutrition (novembre 2014). 112(10):1699-1705.

57 ETUDE NUTRINET-SANTE. Table de composition des aliments. Economica (2013).

58 INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D’EDUCATION (INPES). La Santé vient en mangeant. Le guide

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intermedio. Mentre il consumo di "snack zuccherati", "snack salati", "grassi e salse" deve essere limitato. Gli altri due gruppi sono "alimenti composti" per la quale non ci sono raccomandazioni a causa della variabilità nella composizione e le "bevande". Bevande alcoliche, erbe e spezie sono state escluse dalle analisi.

L' FSA-score per gli alimenti consumati dai partecipanti allo studio è stato calcolato prendendo in considerazione il contenuto di nutrienti su 100 grammi di prodotto. I punteggi ottenuti dai vari alimenti sono stati molto diversi tra loro e sulla base di questi sono stati distribuiti in percentili separati per cibi e bevande. I primi sono stati divisi in cinque categorie, mentre le bevande in quattro.

La variabilità del punteggio FSA con il PNNS è stata misurata con delle analisi ponderate e non ponderate. Quest’ultime hanno tenuto conto di tutti gli alimenti presenti nel database (compresi quelli brandizzati) mentre quelle ponderate hanno preso in considerazione solo gli alimenti “generici” consumati dal campione rappresentativo della popolazione. Ogni alimento è stato ponderato a seconda del consumo (in grammi) per evitare di attribuire lo stesso peso agli alimenti che comunemente non vengono consumati e quelli che invece vengono consumati regolarmente.

Dal database contenente 3741 alimenti (2657 alimenti generici e 1084 alimenti brandizzati) sono state escluse le bevande alcoliche, le spezie e le erbe; i restanti 3508 alimenti sono stati utilizzati per le analisi non ponderate e 1973 alimenti sono stati consumati dal campione rappresentativo dello studio NutriNet-Santé e inclusi nelle analisi ponderate.

Per quanto riguarda i cibi (risultati osservabili nella tabella n. 2) i punteggi FSA più bassi sono stati ottenuti dai gruppi "frutta e verdura" (-3.05) e "cereali e patate" (3.99).

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I punteggi più alti sono stati registrati nei gruppi "snack zuccherati" (15.71) e "grassi e salse" (13.60).

Tabella n.2: rappresentazione dei punteggi FSA ottenuti nelle diverse categorie alimentari, la linea all’interno del rettangolo rappresenta il valore medio ottenuto dai prodotti esaminati all’interno di una categoria (da C. Julia et al. Application of the British Food Standards Agency nutrient profiling

system in a French food composition database, 2014).

Con la nuova classificazione ottenuta tramite un database francese i cibi salutari corrispondono ai primi due quintili, mentre le bevande salutari ai primi tre quartili. La distribuzione dei valori è stata ampia in particolar modo per "cereali e patate", "snack salati" e "grassi e salse". Con le analisi ponderate, l'82.41% della frutta si è posizionata nel primo quintile. Il 38.21% e il 52.23% dei cereali e patate si sono posizionati rispettivamente nel primo e secondo quintile. Il 32.57% e il 21.97% degli snack zuccherini si sono classificati rispettivamente nel quarto e quinto quintile. Per quanto riguarda la categoria "prodotti lattiero-caseari" solo l'1.16% dei formaggi è rientrato nel primo quintile, mentre vi sono il 17.24% di yogurt e latte; nell’ultimo quintile troviamo l'88.71% dei formaggi a differenza di latte e yogurt completamente

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