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difica della legge n. sulliOrdinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi Proposta di legge n. dell'on. Franchi ed altri, riguardante

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Proposta di legge n. l29/C dell'on. Franchi ed altri, riguardante

N

Mo- difica della legge n. 83111973 sulliOrdinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi

m.

(Parere approvato dal Consiglio nella seduta del 17 sette~nbre).

La relazione allegata alla proposta di legge n. 129/C mette in evidenza il particolare trattamento che viene riservato per effetto del disposto dell'art. 21 della legge n. 83111973 ai magistrati che, nell'ambito del sistema di progressione in carriera antecedente all'entrata in vigore di tale legge, si astennero, pure avendo I'anzianita necessaria, dal partecipare allo scrutinio per la nomina a magistrato di cassazione, o riportarono, in sede di scrutinio, un giudizio sfavorevoIe.

Questi magistrati, sempre in base all'art. 21, conseguono, a domanda, la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della legge;

in questo modo vengono ad essere posposti ai magistrati che fino all'entrata in vigore della legge n. 831/11973 non avevano ancora maturato l'anzianita per la partecipazione agli scrutini e che, tuttavia, per effetto della soprawenuta normativa, acquisiscono il diritto ad accedere alla qualifica di cassazione con decorrenza dalla scadenza settennale della permanenza nella categoria di appello, anche se anteriore all'entrata in vigore della legge.

L'ingiustificabilita del trattamento deteriore quale risulta dall'art. 21 viene sostenuta, nella rclazione alla proposta di riforma, con l'argomento che ad un

ipotetico scrutinio del 1974 avrebbero partecipato, con parith di condizioni e diritti, magistrati di maggiore anzianita, destinatari dello stesso art. 21, e magistrati con minore anzianita che, per questo motivo, non avevano avuto la possibilita di parte cipare agli scrutini indetti, fino all'anno 1973, cio& fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di progressione.

La circostanza che la nomina alla qualifica di cassazione per i magistrati rinunciatari, o riprovati in sede di scrutinio, venga concessa in base al sistema introdotto dalla legge n. 831/1973, non puo, tuttavia, eliminare il dato obiettivo che fino all'entrata in vigore della menzionata legge, e quindi del nuovo sistema, gli stessi magistrati non avevano voluto o non erano stati in grado di conseguire la nomina in sede di scruiinio.

Una decorrenza che tenesse conto di questo dato di fatto non poteva quind non far coincidere. per tali magistrati. l'entrata in vigore della legge n. 831/1973 con gli effetti della nomina ottenuta solo ncll'anibito del nuovo sistema di pro- gressione.

(2)

Una diversa decorrenza, anteriore cioe alla entrata in vigore della legge, avrebbe, infatti, retrodatato gli effetti della nomina ottenuta con il nuovo sistema fino a coprire un periodo in cui detti magistrati avevano dato prova di non volere, o di non essere in grado, di conseguire la qualifica di tassazione secondo il sistema di promozione ancora vigente e basato sullo scrutinio.

Tale rilievo impedisce di riconoscere una equiparabilita di situazioni nel confronto con magistrati che, per motivi di anzianiia, non avevano avuto la possibilith di partecipare agli scrutini fino alla data di entrata in vigore della legge che ha cambiato il sistema. Per costoro la decorrenza della nomina ottenuta in base al nuovo sistema doveva necessariamente ricollegarsi alla scadenza del periodo settennale di permanenza nella qualifica d i appello, ci& al requisito di anzianita richiesto dal nuovo sistema, comunque minore rispetto al requisito di anzianita di piu lunga durata previsto nel vecchio sistema, ai fini della partecipazione allo sctutinio.

In conclusione, la decorrenza degli effetti della nomina come fissata dali'art. 21 della legge n. 831/1973 e giustificata, nei confronti dei destinatan deiia stessa norma, in un particolare comportamento professionale; con cio non si vuol negare che nel contesto del succedersi dei due sistemi di progressione appaia discutibile una uratiow ispirata a mantenere effetti deteriori per l'iter professionale di un certo numero di magistrati in rapporto ad un sistema di progressione ormai abolito, soprattutto con riguardo a coloro che non presentarono domanda.

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