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(1)1 824/VV/2019 - Quesito relativo alla possibilità di un giudice onorario di comporre il collegio in materia di famiglia

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824/VV/2019 - Quesito relativo alla possibilità di un giudice onorario di comporre il collegio in materia di famiglia.

(delibera 11 dicembre 2019)

Il Consiglio,

- vista la nota pervenuta in data 1.10.2019, con cui la dott.ssa XXX, giudice onorario del Tribunale di XXX, ha chiesto se un giudice onorario può essere componente del collegio che tratta la materia della famiglia e può essere assegnatario/relatore delle relative pratiche, in ragione della vacanza di due giudici professionali e ciò in via provvisoria, fino alla copertura, almeno parziale, delle vacanze di organico; in alternativa, se un giudice onorario può comunque comporre il collegio in materia di famiglia, senza avere assegnazioni;

OSSERVA

L’art. 30, comma 5, del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 575”) prevede che “Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1” (ovvero sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e, dunque, nel cd. periodo transitorio, corrente fino al 16 agosto del 2021) “i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 11, fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7”.

Ebbene, tra i divieti di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 vi è quello secondo cui “il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate”.

Come questo Consiglio ha già avuto modo di precisare, “tra le sezioni specializzate, per le quali opera il divieto di inserimento dei giudici onorari nei collegi, non rientra la materia della famiglia” (cfr., sul punto, la delibera P-21794/2017 del 6.12.2017 - risposta al quesito nella pratica n. 530/VV/2017).

Ne segue che i GOP, per il periodo transitorio, anche ove non inseriti nell’ufficio per il processo, potranno integrare i collegi civili che trattano la materia della famiglia, con la precisazione che non potranno essere relatori o estensori dei provvedimenti adottati nell’ambito dei relativi procedimenti (cfr. in proposito la delibera del 15 maggio 2019, recante

“Linee guida per l’Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114”, nonché le delibere adottate in relazione alle

1 La sussistenza di almeno una delle condizioni indicate dall’art. 11 comma 1 consente l’assegnazione ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo, nei limiti di cui al comma 5, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, sempre per situazioni straordinarie e contingenti e che non si possano possono adottare misure organizzative diverse.

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pratiche nn. 285/FT/2019 e 389/FT/2019, approvate dal plenum nella seduta del 13 marzo 2019, rispettivamente prot. nn. 538/2019 e 539/2019).

E invero, l’attribuzione al giudice onorario della qualità di estensore di un provvedimento nell’ambito di un collegio che tratta la materia della famiglia risulta impedita dal divieto di assegnazione ai giudici onorari dei procedimenti in materia di famiglia (art. 11, comma 6) e dal divieto di delega al giudice onorario di pace della pronuncia di provvedimenti definitori in materia di famiglia (art. 10, comma 12).

Da ultimo, giova evidenziare che la disciplina appena ricostruita non soffre eccezioni in caso di vacanze di organico e trova, altresì, applicazione nei casi di supplenza, dovendosi in proposito evidenziare che l’art. 13 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (che consente, a determinate condizioni, la destinazione in supplenza dei GOP) deroga all’art. 11, comma 1, non anche alle altre norme che pongono limiti alla possibilità di utilizzo dei GOP in funzioni monocratiche o collegiali.

Tanto premesso,

delibera

di rispondere nei seguenti termini: i GOP, per il periodo transitorio previsto dal Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche ove non inseriti nell’ufficio per il processo, potranno integrare i collegi civili che trattano la materia della famiglia, ma non potranno essere relatori o estensori dei provvedimenti adottati nell’ambito dei relativi procedimenti.

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