Gazzetta ufficiale
delle
Comunità europee
18° anno n. L 35 8 febbraio 1975
Legislazione
Edizione in lingua italiana
Sommano , ... I Atti per t quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità ^ ^
Regolamento (CEE) n. 310/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai
semolini di frumento o di segala 1
Regolamento (CEE) n. 311/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il
malto 3
Regolamento (CEE) n. 312/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, relativo a una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni da accordare allo zucchero bianco prodotto al di là della quota massima cui non si applica il prelievo
all'esportazione 5
Regolamento (CEE) n. 313/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, che riapre la gara permanente in materia d'importazione di zucchero di cui al
regolamento (CEE) n. 3062/74 8
* Regolamento (CEE) n. 314/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio senza autorizzazione di esportare successivamente in
esenzione dal prelievo un quantitativo corrispondente 11
Regolamento (CEE) n. 315/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, che fissa
i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei 17
Regolamento (CEE) n. 316/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, che fissa, per la gara parziale del 12 febbraio 1975, gli importi di adattamento della sovvenzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 3062/74 19
* Regolamento (CEE) n. 317/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, che fissa, per il mese di febbraio 1975, i prezzi di riferimento dei cetrioli 21 Regolamento (CEE) n. 318/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero
greggio 23
1 ( segue)
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
[ titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.
Sommario (seguito) Regolamento (CEE) fi. 319/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei
cereali e del riso . . . * 25
8 . 2 . 75 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 35/ 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 310 / 75 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 1975
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ul timo dal regolamento (CEE) n . 85/75 (2 ), in particolare l'articolo 1 3, paragrafo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'importa
zione dei cereali , delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n . 2524/74 (3) e dai successivi rego lamenti che l' hanno modificato ;
considerando che l'applicazione delle modalità richia
mate nel regolamento (CEE) n . 2524/74 ai prezzi of
ferti e dei corsi odierni , di cui la Commissione ha
avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi at tualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi che devono essere percepiti all' importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regola
mento n . 120 / 67/ CEE sono fissati nella tabella alle
gata .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore l' 8 febbraio
1975 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1975 .
Per la Commissione P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione
(>) GU n . 117 del 19 . 6. 1967, pag. 2269/67 . (2 ) GU n . L 1 1 del 16. 1 . 1975, pag. 1 . (3 ) GU n . L 271 del 5. 10 . 1974, pag. 9 .
N. L 35/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8 . 2 . 75
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 7 febbraio 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine , alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(HOti
Numero della tariffa
doganale
comune
Designazione dei prodotti Prelievi
10.01 A
10.01 B 10.02 10.03 10.04 10.05 B
10.07 A 10.07 B 10.07 C 10.07 D 11.01 A
11.01 B 1 1 .02 A I a
1 1 .02 A I b
Frumento tenero e frumento sega
lato
Frumento duro
Segala
Orzo Avena
Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina Grano saraceno
Miglio Sorgo
Altri cereali
Farine di frumento (grano) e di frumento segalato
Farine di segala
Semole e semolini di frumento
(grano duro)
Semole e semolini di frumento
(grano tenero)
23,81 11,46 (1) (4) 20,52 (5 )
0
8,44 16,58 (2) (3)
0 0 22,50
o o
52,43 47,85 36,64 55,84
') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t .
2 ) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 UC/t.
3) Per il granturco originario della Tanzania, dell' Uganda e del Kenya, il prelievo all' importa
zione nella Comunità è diminuito di 1,00 UC/t .
4) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.
5) Il prelievo riscosso all' importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n . 1234/71 del Consi
glio e n . 2622/71 della Commissione.
8 . 2 . 75 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 35/3
REGOLAMENTO (CEE) N. 311 / 75 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 1975
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali ,
le farine e il malto
vono essere modificati conformemente alle tabelle alle
gate al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai pre lievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n . 120/67/ CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio
1975 .
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ul
timo dal regolamento (CEE) n . 85/75 (2), in particolare l'articolo 1 5, paragrafo 6,
considerando che i supplementi da aggiungere ai pre
lievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regola mento (CEE) n . 2017/74 (3 ) e dai successivi regola menti che l' hanno modificato ;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi , attualmente in vigore, de
ll presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1975 .
Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione
C ) GU n . 117 del 19 . 6. 1967, pag. 2269/ 67 . (2) GU n . L 11 del 16 . 1 . 1975, pag. 1 . (3 ) GU n . L 210 del 1°. 8 . 1974, pag. 4.
N. L 35/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8 . 2 . 75
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 7 febbraio 1975 che (issa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine ( l)
(UC/t)
Numero della tariffa
doganale
comune
Designazione dei prodotti Corrente
2
1° term . 3
2° term . 4
3» term . 5
10.01 A Frumento tenero e frumento segalato 0 0 0 0
10.01 B Frumento duro 0 1,44 1,44 6,13
10.02 Segala 0 0 0 0
10.03 Orzo 0 0 0 0
10.04 Avena 0 2,16 2,16 5,77
10.05 B Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato
\II
alla semina 0 0 0 0
10.07 A Grano saraceno 0 0 0 0
10.07 B Miglio 0 0 0 0
10.07 C Sorgo 0 0 0 0,54
10.07 D Non nominati 0 0 0 0
11.01 A Farine di frumento (grano) e di frumento segalato 0 0 0 0
(') La durata di validità del titolo e limitata conformemente al regolamento (CEE) n . 2196/71 (GU n . L 231 del 14. 10 . 1971 , pag. 28 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3148 /73 (GU n . L 321 del 22. 11 . 1973, pag. 13).
B. Malto
(UC/100 kv)
Numero della tariffa
doganale
comune
Designazione dei prodotti Corrente
2
1 " term . 3
2» term . 4
term .
5
4» term .
6
11.07 AI (a) Malto non torrefatto di frumento (grano),
presentato sotto forma di farina 0 0 0 0 0
11.07 AI (b) Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di
farina 0 0 0 0 0
11.07 A II (a) Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di
farina 0 0 0 0 0
11.07 Ali (b) Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma
diversa da quella di farina 0 0 0 0 0
1 1 .07 B Malto torrefatto 0 0 0 0 0
8 . 2 . 75 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 35/5
REGOLAMENTO ( CEE) N. 312/75 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 1975
relativo a una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni da accordare allo zucchero bianco prodotto al di là della quota massima cui non si
applica il prelievo all'esportazione
considerando che e stato chiesto il parere del comitato
monetario ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli Stati membri nei quali è stata realizzata una produ zione di zucchero al di là della quota massima indi cono sino al 12 marzo 1975, una gara permanente e, durante il periodo di validità di tale gara, procedono a gare parziali che vertono su una sovvenzione da conce dere a tale zucchero bianco prodotto durante la campagna saccarifera 1974/ 1975 cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1 , del regola
mento 1 009 / 67 / CEE .
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento n . 1 009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2476/
74 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'arti
colo 38 ,
visto il regolamento (CEE) n . 2932/74 del Consiglio,
del 18 novembre 1974, relativo alla concessione e al
finanziamento di una sovvenzione per lo zucchero prodotto al di là della quota massima, nonché al finan ziamento della sovvenzione all'importazione di zucchero (3), in particolare l'articolo 1 , paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n . 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di poli tica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3259/
74 (5), in particolare l'articolo 6,
considerando che a norma del regolamento (CEE) n . 2932/74 la concessione di una sovvenzione può essere decisa per lo zucchero prodotto al di la della quota massima , che dovrebbe essere esportata a norma dell'articolo 25 del regolamento n . 1009/67/CEE ; che, vista la situazione deficitaria in materia di approvvigio
namento di zucchero nella Comunità, è opportuno consentire lo smercio di questo zucchero sul mercato comunitario e indire una gara per la determinazione della sovvenzione in questione ;
considerando che è opportuno prendere in considera zione in maniera appropriata le modalità stabilite per le gare all'importazione e all'esportazione di zucchero ; che inoltre, all' atto della fissazione dell' im porto massimo, occorre tenere conto delle differenze esistenti tra i prezzi constatati sul mercato mondiale e nella Comunità e dell'importo massimo della sovven zione fissato nell'ambito della gara all' importazione ;
Articolo 2
1 . Gli Stati membri interessati stabiliscono un
bando di gara permanente che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara .
2. Il bando di gara precisa , in particolare, le condi zioni della gara .
3 . La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima . Tale bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente . Esso viene modificato se , nel corso di tale periodo di validità , interviene una modifica nelle condizioni di gara .
Articolo 3
l II termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale
a ) decorre dal giorno di pubblicazione del bando di gara permanente nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee e
b) scade alle ore 10 del 12 febbraio 1975 . (') GU n . 308 del 18 . 12. 1967, pag. 1 .
(2) GU n . L 264 del 1°. 10 . 1974, pag. 70 . (J ) GU n . L 311 del 22 . 11 . 1974, pag. 10 . («) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 . (5 ) GU n . L 349 del 28 . 12. 1974, pag. 10 .
N. L 35/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8 . 2 . 75
Tale importo massimo deve risultare inferiore ali im
porto massimo fissato lo stesso giorno ai fini della gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco o greggio, senza autorizzazione di esportare successivamente in esen
zione dal prelievo un quantitativo corrispondente . Può anche essere deciso di non dare seguito a una gara parziale .
2. Ai fini della comparabilità delle offerte e dell'ag giudicazione da parte degli Stati membri, l'importo proposto per la sovvenzione espresso in moneta nazio
nale è convertito in unità di conto mediante l'applica
zione del tasso di conversione utilizzato per la politica agricola comune in vigore per la moneta in causa ; a tale tasso si applica il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 3 , del regolamento ( CEE) n . 1463 /73 ('), valido, per lo Stato membro in questione , il giorno della fissazione dell'importo massimo della sovven
zione .
A rtìcolo 7
Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dar
seguito a una gara parziale , sono dichiarati aggiudica
tari gli offerenti la cui offerta non superi l' importo
massimo della sovvenzione .
Articolo 8
1 . L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara . Inoltre, tale organismo trasmette nel più breve termine agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione . 2. La dichiarazione di aggiudicazione deve indicare
almeno :
a) gli estremi della gara ;
b) il quantitativo di zucchero bianco per cui viene corrisposta la sovvenzione ;
c) la sovvenzione da concedere per 100 kg di
zucchero bianco .
Articolo 9
L'aggiudicatario ha :
a) diritto al pagamento della sovvenzione per il quanti tativo indicato nell' offerta ;
b) l'obbligo di smerciare sul mercato interno della Comunità il quantitativo di zucchero bianco indi
cato nell'offerta senza che venga riscosso l' importo di cui all'articolo 25, paragrafo 3 , del regolamento n . 1009 / 67 / CEE . In tal caso , per il suddetto quanti tativo, si applica l'articolo 16, paragrafo 1 , del summenzionato regolamento .
2. Fatto salvo il disposto dell articolo 1 , il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive
a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi e b) scade alle ore 10 del mercoledì della settimana
successiva .
Articolo 4
1 . Gli interessati partecipano alla gara sia deposi tando offerta scritta presso l'organismo competente dello Stato membro nel quale lo zucchero di cui all'ar
ticolo 1 è stato prodotto, che rilascia apposita ricevuta,
sia mediante lettera raccomandata , telescritto o tele
gramma indirizzati a detto organismo . 2. L'offerta deve precisare :
a) gli estremi della gara ;
b) le generalità e l'indirizzo dell'offerente ;
c) il quantitativo di zucchero bianco che è stato prodotto al di là della quota massima cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1 , del regolamento n . 1009/67/ CEE ;
d) l'importo della sovvenzione proposto per 100 kg di zucchero bianco espresso nella moneta dello Stato membro cui appartiene l'organismo presso il quale è depositata l'offerta .
3 . L' offerta è valida soltanto se è corredata da una
dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna a commercializzare sul mercato interno della Comunità il quantitativo di zucchero eventual
mente aggiudicatogli .
4. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenenti condi zioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione .
5 . Le offerte presentate non possono essere ritirate .
Articolo 5
1 . Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'orga nismo competente in causa , senza la presenza del pubblico . Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.
2 . Le offerte sono comunicate nel più breve
termine alla Commissione in forma anonima .
Articolo 6
1 . Esaminate le offerte ricevute e tenuto conto , in
particolare, delle differenze tra i prezzi dello zucchero constatati sul mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità, la Commissione fissa , secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n . 1009 / 67/
CEE, un importo massimo della sovvenzione per la
gara parziale di cui trattasi . ( i ) GU n . L 146 del 4. 6 . 1973 , pag. 1 .
8 . 2 . 75 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 35 / 7
1 obbligo di cui all'articolo 9, lettera b), ha diritto al pagamento di una sovvenzione supplementare per il quantitativo in oggetto ;
— è inferiore al quantitativo di zucchero per il quale è stata concessa la sovvenzione , lo Stato membro interessato recupera, per il quantitativo mancante, la corrispondente sovvenzione maggiorata degli interessi calcolati per giorno sulla base di un tasso
annuo del 9 % .
L' importo che lo Stato membro deve versare o recupe rare per 100 kg di zucchero è uguale all'importo della sovvenzione concessa o, se del caso, alla media ponde rata degli importi della sovvenzione concessa all'aggiu dicatario ai sensi della gara permanente .
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio
1 975 . Articolo 10
La sovvenzione per il quantitativo menzionato nell'of ferta è pagata all'aggiudicatario, nel più breve termine, dallo Stato membro che ha proceduto alla gara, nella
moneta di tale Stato membro .
Articolo 11
1 . Gli Stati membri adottano tutte le misure che
consentano di assicurare i controlli necessari all'appli cazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Se il quantitativo di zucchero realmente prodotto al di là della quota massima a cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1 , del regola
mento n . 1009 / 67/ CEE :
— supera il quantitativo di zucchero per il quale la sovvenzione è stata concessa, l'aggiudicatario,
dietro sua richiesta allo Stato membro interessato e
sempreché sia stato rispettato per tale eccedenza
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1975 .
Per la Commissione P.J. LARDINOIS Membro della Commissione
N. L 35 / 8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8 . 2 . 75
REGOLAMENTO ( CEE) N. 313 / 75 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 1975
che riapre la gara permanente in materia d' importazione di zucchero di cui al regolamento ( CEE) n . 3062/74
considerando che in base ali esperienza acquisita occorre modificare le condizioni di gara e prevedere da un lato, l'identità tra Stato membro nel cui terri torio lo zucchero importato viene messo in libera pratica e lo Stato membro di immissione al consumo finale dello zucchero in questione e, dall'altro lato, un prezzo massimo di vendita più elevato che l'aggiudica tario deve rispettare senza ulteriori adattamenti della sovvenzione in funzione di una modifica del prezzo
indicativo ;
considerando che le misure previste dal presente rego lamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n . 3062/74 sospesa dal regolamento (CEE) n . 122/75, è riaperta .
2. La data dell' I 1 dicembre 1974 che figura all'arti colo 4, paragrafo 1 , lettera b), del regolamento (CEE) n . 3062/74 è sostituita con quella del 12 febbraio
1 975 .
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento n . 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2476/
74 (2), in particolare l'articolo 1 6, paragrafo 5,
visto il regolamento (CEE) n . 608 /72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applica
zione valide nel settore dello zucchero in caso di
aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale (3 ), in particolare l'articolo 3 ,
visto il regolamento (CEE) n . 191 /75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, concernente un quantitativo supplementare per l'importazione di zucchero con sovvenzione e che modifica il regolamento (CEE) n . 2931 /74 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n . 3062/ 74 della Commissione , del 3 dicembre 1974, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovven
zioni all' importazione di zucchero bianco e greggio (5 ), modificato dal regolamento (CEE) n . 3094/74 (6), ha indetto una gara permanente che è stata sospesa dal regolamento (CEE) n . 1 22/75 ( 7) ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 191 /75 ha previsto la concessione di una sovvenzione all'importa zione per un quantitativo supplementare di 200 000 tonnellate di zucchero ; che si deve dunque riaprire la gara permanente sopraindicata ; che le importazioni che possono beneficiare di una sovvenzione per tale quantitativo possono essere limitate in tutto o in parte alle regioni deficitarie della Comunità ; che in conse
guenza di ciò e tenendo presente l'attuale situazione del bilancio provvisorio di approvvigionamento della Comunità per la campagna saccarifera 1974/ 1975, occorre limitare le importazioni con sovvenzione a tutte le regioni il cui bilancio fa apparire un deficit ;
Articolo 2
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n . 3062/74 è sosti tuito dal seguente testo :
« Articolo /
1 . La Germania, l' Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito , in appresso denominati "Stati membri" indi cono una gara permanente per la concessione di sovvenzioni all'importazione dai paesi terzi di zucchero bianco e greggio e procedono a gare parziali durante il periodo di validità di tale gara
permanente .
2 . Può beneficiare della concessione della sovvenzione soltanto lo zucchero destinato a essere
messo in libera pratica e a essere immesso al consumo finale nonché offerto per la gara in uno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 .
Per consumo finale si intende, secondo il caso, l'utilizzazione da parte dell'industria di trasforma
zione o la vendita al dettaglio .
(!) GU n . 308 del 18 . 12. 1967, pag. 1 . (2) GU n . L 264 del 1°. 10 . 1974, pag. 70.
(3) GU n . L 75 del 28 . 3 . 1972, pag. 5 . (4) GU n . L 20 del 25 . 1 . 1975, pag. 39 . (5 ) GU n . L 324 del 4. 12 . 1974, pag. 7 . (6) GU n . L 327 del 7 . 12 . 1974, pag. 28 . (7) GU n . L 13 del 18 . 1 . 1975 , pag. 24.
8 . 2 . 75 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 35/9 3 . Ali atto di una gara parziale, allorquando
l'esame del bilancio di uno Stato membro non
indicato al paragrafo 1 fa apparire che il suo approvvigionamento, tenuto conto della sua produ zione, delle sue importazioni e delle sue esporta zioni, non è garantito, tale Stato membro è aggiunto al paragrafo 1 ; lo Stato membro che si trova nella situazione opposta sarà eventualmente eliminato dal paragrafo 1 .»
Articolo 3
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n . 3062/74 è sostituito dal seguente testo :
« 3 . In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), la scadenza dei termini di presentazione delle offerte prevista per i mercoledì 19 marzo e 30 aprile 1975, ha luogo alle ore 10.00 dei martedì 18 marzo e 29 aprile 1975 .»
Articolo 4
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del regola
mento (CEE) n . 3062/74 è sostituito dal seguente
testo :
« e) lo Stato membro nel cui territorio il prodotto importato sarà messo in libera pratica e
immesso al consumo finale . »
Articolo 5
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n . 3062/74 è sostituito dal seguente testo :
« 4. Un'offerta può specificare che essa si consi dera presentata soltanto se l'aggiudicazione riguarda tutto o parte determinata del quantitativo
totale indicato nell'offerta . »
Articolo 6
Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), del rego
lamento (CEE) n . 3062/74 è sostituito dal seguente
testo :
« d) lo Stato membro nel cui territorio il prodotto da importare sarà messo in libera pratica e
immesso al consumo finale . »
Articolo 7
All'articolo 11 , paragrafo 1 , lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n . 3062/74 i termini « nella
Comunità » sono sostituiti dai termini « nello Stato
membro di messa in libera pratica . »
Articolo 8
Il testo dell'articolo 11 , paragrafo 1 , secondo comma, del regolamento (CEE) n . 3062/74 è sostituito dal
seguente testo :
« Il diritto e 1 obbligo di cui alle lettere a) e b) deri vanti dalla gara non sono trasferibili . »
Articolo 9
All'articolo 12 del regolamento (CEE) n . 3062/74 sono aggiunti i seguenti secondo e terzo comma :
« Per le gare parziali che devono avere luogo
successivamente all'8 febbraio 1975 la cifra di :
32,40 che figura al comma 1 , lettera a), è sostituita da quella di 35,81 ;
27,82 che figura al comma 1 , lettera c), è sostituita da quella di 30,96 e la cifra di 32,40 da quella di
35,81 ;
32,40 che figura al comma 1 , lettera d), è sostituita da quella di 35,81 .
Inoltre nei casi di cui al comma 1 , lettere a) e c), l'aggiudicatario prevede nel suo contratto di vendita una clausola secondo la quale lo zucchero importato deve essere immesso al consumo finale nello Stato membro di messa in libera pratica . »
Articolo 10
All'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n . 3062/74 è aggiunto il seguente terzo comma :
« Tuttavia per le gare parziali che devono avere luogo successivamente all'8 febbraio 1975 le dispo sizioni dei commi precedenti non sono applica
bili . »
Articolo 11
Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del regola
mento (CEE) n . 3062/74 è sostituito dal seguente
testo :
« 2 . La sovvenzione di cui al paragrafo 1 viene incamerata definitivamente solo allorquando gli impegni presi saranno stati rispettati e dopo l'avve nuto pagamento da parte dell'interessato dell' im porto che eventualmente deve essere detratto dalla sovvenzione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 .»
Articolo 12
All'articolo 16 del regolamento (CEE) n . 3062/74 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :
« 3 . Tuttavia per le gare parziali che devono avere luogo successivamente all' 8 febbraio 1 975 le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili . »
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore l' 8 febbraio
1 975 .
N. L 35/ 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8 . 2 . 75 Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 7 febbraio 1975 .
Per la Commissione
P. J. LARDI NO IS
Membro della Commissione
8 . 2 . 75 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 35 / 11
REGOLAMENTO ( CEE) N. 314/ 75 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 1975
relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio senza autorizzazione di esportare
successivamente in esenzione dal prelievo un quantitativo corrispondente
priori a un ulteriore esportazione in esenzione dal prelievo di un quantitativo equivalente a quello impor tato ; che in base all'esperienza acquisita è auspicabile indire tale gara parallelamente al proseguimento della gara che è prevista dal regolamento (CEE) n . 3062/74
della Commissione, del 3 dicembre 1974, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovven
zioni all'importazione di zucchero bianco e greggio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 313/
75 (9) ; che inoltre il regolamento ( CEE) n . 191 /75 prevede, all'articolo 4, che determinate importazioni che possono beneficiare di una sovvenzione possono essere limitate in tutto o in parte alle regioni defici tarie della Comunità ; che è quindi opportuno, tenuto conto del bilancio provvisorio di approvvigionamento di zucchero della Comunità e delle sue regioni , limi tare le importazioni da realizzare in virtù della gara permanente per l'importazione prevista, alle sole regioni deficitarie della Comunità ;
considerando che è opportuno prevedere talune misure che consentano di garantire il migliore svolgi mento possibile della gara e di derogare o di adattare il regolamento (CEE) n . 2637/ 70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità partico lari di applicazione per il regime dei titoli di importa zione , di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 38 /75 (");
considerando che è stato chiesto il parere del comitato
monetario ;
considerando che le misure previste dal presente rego lamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento n . 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2476/
74 (2), in particolare l'articolo 11 , paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 38 ,
visto il regolamento (CEE) n . 608 /72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applica
zione valide nel settore dello zucchero in caso di
aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale (3 ), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CEE) n . 191 /75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, concernente un quantitativo supplementare per l' importazione di zucchero con sovvenzione e che modifica il regolamento (CEE) n . 2931 /74 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n . 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di poli tica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (5 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE) n . 3259 / 74 (6), in particolare l'articolo 6,
considerando che la concessione di una sovvenzione
all'importazione di zucchero nonché le condizioni relative alla procedura da seguire per tale importa zione sono state decise dal regolamento (CEE) n . 2931 /74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, concer
nente l' istituzione di una sovvenzione all'importazione di zucchero bianco e greggio ( 7), modificato dal regola mento (CEE) n . 191 /75 ; che la procedura adottata è quella della gara ;
considerando che il regolamento ( CEE) n . 2931 / 74 prevede la possibilità di indire una gara per la sovven zione all' importazione, in particolare senza diritto a
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . La Germania, l' Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito indicono una gara permanente e, durante il periodo di validità di tale gara, procedono a gare parziali che vertono su una sovvenzione all' importa zione dai paesi terzi di zucchero bianco e greggio .
(') GU n . 308 del 18 . 12. 1967, pag. 1 . (2 ) GU n . L 264 del 1°. 10 . 1974, pag. 70 . (3 ) GU n . L 75 del 28 . 3 . 1972, pag. 5 . (4) GU n . L 20 del 25 . 1 . 1975, pag. 39 . (5) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 . (6) GU n . L 349 del 28 . 12 . 1974, pag. 10.
(7) GU n . L 311 del 22 . 11 . 1974, pag. 8 .
( s ) GU n . 1 . 324 del 4 . 12. 1974, pag. 7.
(") Vedasi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale . ( 10) GU n . L 283 del 29 . 12. 1970 , pag. 15 . (") GU ii . I. 5 del 9 . I. 1975, pag. 8 .
N. L 35 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8 . 2 . 75 prevista per i mercoledì 19 marzo 1975 e 30 aprile
1975 , scadono alle ore 10 dei mercoledì 18 marzo e 29 aprile 1975 .
4. Nel periodo di applicazione dell'ora legale in Italia, le ore limite indicate ai paragrafi precedenti si intendono, per tale Stato membro, ritardate di un'ora.
Nel periodo in cui in Irlanda e nel Regno Unito non viene applicata l'ora estiva, le ore limite indicate ai paragrafi precedenti si intendono anticipate di un'ora
in detti Stati membri .
Articolo 5
0
2 . Può beneficiare della concessione della sowen zione soltanto lo zucchero destinato a essere messo in
libera pratica e a essere immesso al consumo finale e offerto per la gara in uno degli Stati membri di cui al paragrafo 1 . Per consumo finale si intende, secondo il caso, l'utilizzazione da parte dell'industria di trasforma zione e la vendita al dettaglio .
3 . All'atto di una gara parziale, allorquando l'esame del bilancio di uno Stato membro non indicato al para
grafo 1 fa apparire che il suo approvvigionamento, tenuto conto della sua produzione , delle sue importa zioni e delle sue esportazioni non è assicurato, tale Stato membro è aggiunto al paragrafo 1 ; lo Stato membro che si trova nella situazione opposta sarà eventualmente eliminato dal paragrafo 1 .
Articolo 2
La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n . 2931 /74, (CEE) n . 191 /75 e delle disposizioni che
seguono .
Articolo 3
1 . Gli Stati membri interessati stabiliscono un
bando di gara che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara .
2. Il bando di gara precisa in particolare le condi zioni della gara.
3 . La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima . Tale bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente . Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara .
Articolo 4
1 . Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale della gara permanente :
a) decorre dal giorno di pubblicazione del bando di gara permanente nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee e
b) scade alle ore 10 del 12 febbraio 1975 .
2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive :
a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi e b) scade alle ore 10 del mercoledì della settimana
successiva .
3 . In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), i termini di presentazione delle offerte la cui scadenza è
1 . Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo competente dello Stato membro nel quale lo zucchero importato verrà messo in libera pratica, che rilascia apposita ricevuta,
ovvero mediante lettera raccomandata, telescritto o
telegramma indirizzati a detto organismo.
2. L'offerta deve precisare : a) gli estremi della gara,
b) le generalità e l'indirizzo dell'offerente,
c) il quantitativo di zucchero bianco o, secondo il caso, di zucchero greggio da importare . Inoltre, quando si tratta di zucchero greggio, il quantitativo da importare deve essere anche espresso in quantita
tivo di zucchero bianco in funzione di una resa di
zucchero greggio calcolata sottraendo 100 al doppio del grado di polarizzazione delle zucchero
stesso ,
d) l'importo della sovvenzione all'importazione proposto per 100 kg di zuccherò espresso in valore
di zucchero bianco e nella moneta dello Stato
membro cui appartiene l'organismo presso il quale è depositata l'offerta,
e) lo Stato membro nel territorio , del quale lo zucchero importato sarà messo in libera pratica e
immesso al consumo finale . 3 . L'offerta è valida soltanto se :
a) il quantitativo totale del prodotto da importare è pari ad almeno 500 tonnellate di zucchero ; b) prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione di gara di cui all'arti colo 6 ;
c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna a chiedere un titolo d'importazione per il quantitativo di prodotto eventualmente aggiudicatogli .
4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se l'aggiudicazione riguarda l'intero quantitativo indicato nell'offerta o parte di esso .
8 . 2 . 75 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 35/ 13
5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente articolo o contenenti condi zioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione .
6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
Articolo 6
1 . La cauzione di gara ammonta a 25 unità di conto per 100 kg di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in valore di zucchero bianco.
2. L'importo da prendere in considerazione per il calcolo della cauzione che viene incamerata è pari a 3
unità di conto aumentate , se del caso , della differenza
tra l'importo massimo della sovvenzione stabilito per la gara parziale nella quale è stata accettata l'offerta dell'interessato e l'importo massimo della sovvenzione fissato per l'ultima gara parziale precedente la data di scadenza del periodo di validità del titolo, se quest'ul timo importo è superiore al primo .
3 . La cauzione è costituita , a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia, prestata da un isti
tuto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta .
4. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara è svincolata soltanto per il quantitativo
a) per il quale l'offerente :
— non ha ritirato l'offerta e
— ha espletato le formalità doganali d'importa zione in base al titolo d'importazione rilasciato a seguito dell'aggiudicazione ; in tal caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n . 1373/
70 ('), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE) n . 211 1 / 74 (2 ),
b) o per il quale non è stato dato seguito all'offerta . Lo svincolo della cauzione ha luogo nel più breve
termine .
5. In caso di forza maggiore, l'organismo compe
tente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione della circostanza addotta dall' interessato .
Articolo 7
1 . Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'orga
nismo competente in causa, senza la presenza del pubblico . Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 , le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto . 2. Le offerte sono comunicate nel più breve
termine alla Commissione in forma anonima .
Articolo 8
1 . Esaminate le offerte ricevute e tenuto conto in
particolare della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e dei prezzi dello zucchero
nella Comunità e sul mercato mondiale , la Commis
sione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n . 1009/67/CEE, un importo massimo della sovvenzione per la gara parziale di cui trattasi . Può anche essere deciso di non dare seguito ad una gara parziale .
2. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1 all'atto di una gara parziale, può essere fissato un quan
titativo massimo previo esame delle offerte.
3 . Ai fini della comparabilità delle offerte e dell'ag
giudicazione da parte degli Stati membri l'importo proposto per la sovvenzione espresso in moneta nazio nale è convertito in unità di conto mediante l'applica zione del tasso di conversione utilizzato nella politica agricola comune in vigore per moneta in causa ; a tale tasso si applica il coefficiente di cui all'articolo 4, para grafo 3 , del regolamento (CEE) n . 1463/73 (3 ), modifi cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2521 /74 (4), applicabile , per lo Stato membro ove avviene la messa in libera pratica, il giorno della fissazione dell'importo
massimo della sovvenzione .
Inoltre, precedentemente all'operazione di cui al comma precedente, l'importo della sovvenzione indi
cato nell' offerta viene adattato .
Per calcolare l'importo dell'adattamento, il prezzo massimo di vendita di cui all'articolo 12, paragrafo 1 , lettera a), diminuito del prezzo d'intervento è conver
tito in moneta nazionale :
a) in primo luogo, applicando il tasso di conversione utilizzato nella politica agricola comune per la moneta dello Stato membro in questione e ,
b) secondariamente , applicando il tasso indicato alla lettera a) a cui è stato applicato il coefficiente indi cato all'articolo 4, paragrafo 3 , del regolamento ( CEE) n . 1463 /73 valido il giorno della fissazione dell' importo massimo della sovvenzione .
L' importo da prendere in considerazione per l'adatta
mento è pari alla differenza tra i risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b).
Articolo 9
1 . Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dar
seguito ad una gara parziale e ferme restando le dispo
sizioni dei paragrafi 2 e 3 , sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta non superi l' importo
massimo della sovvenzione .
(') GU n . L 158 del 20 . 7 . 1970 , pag. 1 . (-') GU n . L 220 del 10 . 8 . 1974, pag. 5 .
(3 ) GU n . L 146 del 4 . 6 . 1 973 , pag. 1 . (4 ) GU n . L 270 del 5 . 10 . 1974, pag . 70 .
N. L 35/ 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8 . 2 . 75 2. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un
quantitativo massimo, è dichiarato aggiudicatario l'offe
rente la cui offerta comporti la sovvenzione meno elevata . Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in
base all' ammontare della sovvenzione richiesta
partendo da quella meno elevata.
3 . Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudica zione di cui al paragrafo 2 comporti, per effetto della presa in considerazione di un'offerta, il superamento del quantitativo massimo, all'offerente viene aggiudi cato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte che indicano la stessa sovvenzione e comportano, in caso di accettazione della totalità dei quantitativi da esse rappresentati , il superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione proporzionalmente al quantitativo specificato in ciascuna di esse.
Articolo 10
1 . L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara . Inoltre, tale organismo trasmette nel più breve termine agli aggiudicatari una dichiaratone di aggiudicazione . 2. La dichiarazione di aggiudicazione deve indicare
almeno :
a) gli estremi della gara ,
b) il quantitativo per cui viene corrisposta la sovven zione espresso in valore di zucchero bianco e, qualora si tratti di zucchero greggio, anche il quan
titativo di detto zucchero come tale ,
c) la sovvenzione da concedere per 100 kg di zucchero espresso in valore di zucchero bianco, d) lo Stato membro nel territorio del quale il prodotto
da importare sarà messo in libera pratica e
immesso al consumo finale .
Articolo 11
1 . L'aggiudicatario ha :
a) diritto al rilascio di un titolo di importazione per il quantitativo del prodotto da importare , con indica
zione della sovvenzione cui si riferisce l'offerta ; b) l'obbligo
— di importare la quantità in questione nello Stato membro di messa in libera pratica, indi
cato nella dichiarazione di aggiudicazione,
— di osservare per lo zucchero importato al momento della sua vendita per il consumo nello Stato membro di messa in libera pratica , gli impegni di cui all'articolo 12.
Il diritto e l'obbligo derivanti dall'aggiudicazione non
sono trasferibili .
2. Il titolo di cui al paragrafo 1 , lettera a), viene rila sciato dall'organismo competente dello Stato membro in cui è stata emessa la dichiarazione di aggiudica zione. La domanda di titolo va presentata nei 10 giorni successivi al giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
3 . In deroga al disposto dell'articolo 32, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 2637/70, il titolo d' importa zione rilasciato nel quadro della presente gara è valido
a decorrere dalla data del suo rilascio a norma dell' arti
colo 8 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1373/70
fino alla fine del secondo mese successivo .
4. Su richiesta dell'interessato, il titolo di cui al para
grafo 1 , lettera a), rilasciato per lo zucchero bianco può essere sostituito, prima dell'espletamento delle formalità doganali di importazione, da un titolo appli cabile allo zucchero greggio, e viceversa. Tale nuovo titolo può essere rilasciato soltanto dall'organismo emittente del titolo originale e su presentazione della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 10 .
Il nuovo titolo deve contenere le stesse indicazioni
che figurano sul titolo originale, ad esclusione peraltro di quelle relative alla natura e al quantitativo del prodotto da importare .
Se il nuovo titolo riguarda :
— lo zucchero bianco, il quantitativo da indicare in esso è quello che figura nella dichiarazione di aggiudicazione come zucchero greggio espresso in
valore di zucchero bianco ;
— lo zucchero greggio , il quantitativo da indicare in esso deve corrispondere a un quantitativo espresso in valore di zucchero bianco pari a quello dello zucchero bianco menzionato nel titolo originale .
Articolo 12
1 . Gli impegni di cui all'articolo 11 , paragrafo 1 , lettera b), secondo trattino , sono i seguenti :
a) se un aggiudicatario vende zucchero bianco impor
tato, il contratto di vendita deve indicare un prezzo massimo di 35,81 UC/ 100 kg, merce nuda , nella
fase cif dello Stato membro di messa in libera
pratica ;
b) se un'aggiudicatario è anche trasformatore dello zucchero bianco importato, egli può impegnarsi
con una dichiarazione a trasformare tale zucchero bianco nei suoi stabilimenti ; in mancanza di tale
dichiarazione si applica la disposizione di cui alla lettera a) ;
c ) se un aggiudicatario vende zucchero greggio impor
tato a una raffineria o ad un produttore di zucchero affinché lo raffini , il contratto di vendita deve indi
care un prezzo massimo di 30,96 UC / 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, merce nuda,
nella fase cif dello Stato membro di messa in libera
8 . 2 . 75 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 35/ 15
b) del contratto o della dichiarazione di cui ali articolo
12 .
Ai fini del pagamento della sovvenzione relativa allo zucchero greggio, il quantitativo importato di tale zucchero viene espresso in quantitativo di zucchero
bianco tenuto conto della resa effettiva .
2. La sovvenzione di cui al paragrafo 1 viene inca merata definitivamente solo allorquando tutti gli impegni presi siano stati rispettati .
Articolo 14
In deroga alle disposizioni dell'articolo 33 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento (CEE) n . 2637/70 il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione è pari a zero unità di conto per 100 chilogrammi netti.
Articolo /5
Nel regolamento (CEE) n . 2637/70 viene inserito il seguente articolo 30 ter :
« Articolo 30 ter
1 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 , para
grafo 1 , lettera a), del regolamento (CEE) n . 314/
75, il titolo d'importazione indica nella casella 20 il tasso della sovvenzione all' importazione espressa
nella moneta dello Stato membro di rilascio del
titolo stesso ; tale indicazione è redatta come
segue :
"sovvenzione all'importazione applicabile : per 100 kg"
pratica. Tale contratto deve inoltre contenere la clausola in base alla quale il raffinatore o il produt
tore raffinatore di zucchero che acquista tale zucchero si impegna, al momento della vendita dello zucchero raffinato corrispondente, a rispettare il prezzo massimo di 35,81 UC/ 100 kg, merce nuda, nella fase, secondo il caso, di partenza raffi neria e di partenza zuccherificio, escluse le even tuali spese di trasporto tra la frontiera dello Stato
membro in cui lo zucchero è messo in libera
pratica e la località di raffinazione ;
d) se un aggiudicatario è un raffinatore o un produt tore di zucchero che raffina lo zucchejo importato, egli deve impegnarsi con una dichiarazione a rispet tare, al momento della vendita dello zucchero raffi nato, il prezzo massimo di 35,81 UC/ 100 kg, merce nuda, nella fase, secondo il caso, di partenza raffi neria o di partenza zuccherificio, escluse le even tuali spese di trasporto tra la frontiera dello Stato
membro in cui lo zucchero è messo in libera
pratica e la località di raffinazione.
Inoltre nei casi di cui alle lettere a) e c) l'aggiudica
tario prevede nel suo contratto di vendita una clau sola secondo la quale lo zucchero importato deve
essere immesso al consumo finale nello Stato
membro di messa in libera pratica .
2. Inoltre, per quanto riguarda i casi di cui al para grafo precedente, lettere c) e d), se i raffinatori o i produttori raffinatori di zucchero intendono vendere lo zucchero raffinato a un prezzo misto in funzione della raffinazione di zucchero greggio di varie origini e di prezzi differenti , essi si impegnano con una dichiarazione a rispettare nel calcolo del prezzo misto di vendita il prezzo massimo di cui alla lettera d) per la parte del quantitativo di zucchero bianco raffinato corrispondente allo zucchero greggio importato nel quadro della gara .
"subvention à 1 importation applicable : par 100 kg"
"Einfuhrsubvention : ie 100 kg"
"import subsidy applicable : per 100 kg invoersubsidie : per 100 kg"
"tilskud til indførsel : pr. 100 kg . »
Articolo 13
1 . La sovvenzione per il quantitativo messo in libera pratica è versata all'aggiudicatario, nel più breve termine, dallo Stato membro che ha proceduto alla gara, nella moneta di tale Stato membro, dietro presen
tazione :
a) della prova dell'osservanza dell'obbligo di cui all'ar
ticolo 11 , paragrafo 1 , lettera b), primo trattino.
Tale prova è costituita dalla presentazione dell'e semplare n . 1 del titolo di importazione e, se del caso, dell'esemplare n . 1 dello o degli estratti di titoli imputati , da parte dello Stato membro di messa in libera pratica indicato nell'offerta , confor memente alle disposizioni dell'articolo 8 del regola mento ( CEE) n . 1373 / 70 ,
Articolo 16
Gli Stati membri interessati adottano tutte le misure che consentono di assicurare sia i controlli necessari
all'applicazione delle norme del presente regolamento, sia il recupero di tutta la sovvenzione o di parte di essa, qualora gli interessati non abbiano adempiuto agli impegni contratti, in funzione del superamento dei livelli dei prezzi di cui all'articolo 12 .
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore l' 8 febbraio
1975 .
N. L 35/ 16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8 . 2 . 75 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1975 .
Per la Commissione P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione
8 . 2 . 75 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 35/ 17
REGOLAMENTO ( CEE) N. 315 / 75 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 1975
che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento n . 120/ 67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n . 85/75 (2),
visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regola mento (CEE n . 1 1 29 /74 (4 ),
visto il regolamento (CEE) n . 1132/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativo alle restituzioni alla produ zione nei settori dei cereali e del riso (5), modificato dal regolamento (CEE) n . 251 8/74 (6), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 1132/74 può essere istituito un prelievo all'esportazione per i prodotti delle voci 11.08 A, 11.09 , 17.02 B II , 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune quando i prezzi sul mercato mondiale , da una parte, per il granturco e il frumento tenero, dall'altra, per le rotture di riso superano rispetti
vamente gli importi di 8,745 e 10,907 unità di conto ; considerando che con regolamento (CEE) n . 1981 /74 del 25 luglio 1974 (7), modificato per ultimo dal regola
mento (CEE) n . 28 1 /75 (8), la Commissione ha stabi
lito le modalità d'applicazione di un prelievo all'e sportazione per i prodotti amidacei ; che l'articolo 2, paragrafo 1 , di tale regolamento prevede che detto pre
lievo è istituito quando si sia constatato che il prelievo all'importazione per il granturco, per il grano o per le rotture di riso è inferiore di almeno 0,30 UC/ 100 kg all'ammontare della restituzione alla produzione valida per il mese in corso e che la media dei prelievi valida durante i 15 giorni consecutivi seguenti è inferiore di almeno 0,30 UC/ 100 kg alla media della restituzione alla produzione valida durante i detti 1 5 giorni ; considerando che il prelievo all'esportazione deve es sere uguale, per 100 kg di prodotto di base, alla diffe renza fra la restituzione valida il giorno della fissa
zione di tale prelievo e la media dei prelievi all'impor
tazione applicabili nei sette giorni precedenti quello dell'entrata in applicazione ; che tale differenza deve essere moltiplicata, per i prodotti amidacei in que stione, per i coefficienti che figurano nella colonna 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n . 1052/68 (9), modi ficato per ultimo dal regolamento (CEE) n . 881 / 73 ( 10) ;
considerando che la restituzione alla produzione per il granturco, il frumento tenero e le rotture di riso desti nati alla fabbricazione dell'amido è stabilita all'articolo
1 del regolamento (CEE) n . 1132/74 ;
considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n . 1981 /74, per i nuovi Stati membri gli importi da considerare rispettivamente come prelievo all'importazione e come restituzione alla produzione sono, rispettivamente, il prelievo e la restituzione alla produzione del prodotto di cui trattasi diminuiti dell'importo compensativo applicabile ; considerando che il prelievo all'esportazione deve es sere fissato una volta alla settimana ; che esso è modifi
cato soltanto nel caso in cui l'applicazione delle dispo sizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regola
mento (CEE) n . 1981 /74 comporti un aumento o una diminuzione superiore a 0,08 UC/ 100 kg di prodotto
di base ;
considerando che , al fine di permettere il normale fun zionamento del regime dei prelievi , occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di
uno scarto instantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un tasso di conversione basato sulla loro
parità effettiva,
— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con
tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante
un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ; considerando che l'applicazione dell' insieme delle di sposizioni citate sopra ai prezzi sul mercato mondiale del granturco, del frumento e delle rotture di riso te nero e ai prelievi all'importazione induce ad istituire un prelievo all'esportazione per i prodotti che figurano nell'allegato,
') GU n . 117 del 19 . 6 . 1967, pag. 2269 / 67 . 2 ) GU n . L 11 del 16 . 1 . 1975 , pag. 1 . 3 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967, pag. 1 .
") GU n . L 128 del 10 . 5 . 1974, pag . 20 . 5 ) GU n . L 128 del 10 . 5 . 1974, pag. 24.
*) GU n . L 270 del .5 . 10 . 1974, pag. 1 . 7) GU n . L 207 del 29 . 7 . 1974, pag. 9 . 8 GU n . L 31 del 5 . 2 . 1975, pag. 15 .
(") GU n . L 179 del 25 . 7 . 1968 , pag. 8 . ( 10) GU n . L 86 del 31 . 3 . 1973 , pag. 30 .
N. L 35/ 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8 . 2 . 75
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Per i prodotti che figurano nella tabella allegata al pre sente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
1132/74 sono fissati come indicato in detta tabella .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio
1975 .
Esso è applicabile dall'8 febbraio 1975 per i prodotti amidacei a base di granturco, dal 10 febbraio 1975 per i prodotti amidacei a base di frumento tenero e dall' I 1 febbraio 1975 per i prodotti amidacei a base di rotture
di riso .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1975 .
Per la Commissione P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione
ALLEGATO
Numero della
tariffa Nomenclatura a testo semplificato
Prelievi all'esportazione in UC/ 100 kg
Danimarca Irlanda Regno Unito
Altri Stati membri
11.08 AI Amido di granturco 2,000 2,096 1,771 2,000
11.08 AH Amido di riso 5,563 5,563 5,563 5,563
11.08 A III Amido di frumento (grano ) 3,854 3,854 3,901 3,854
11.08 A IV Fecola di patate 2,000 2,096 1,771 2,000
11.08 A V Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla
fecola di patate 2,000 2,096 1,771 2,000
11.09 A Glutine allo stato secco, di frumento (grano) 7,008 7,008 7,092 7,008
11.09 B Glutine diverso da quello, presentato allo stato
secco di frumento (grano ) 7,008 7,008 7,092 7,008
17.02 B II a ) Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più , in peso, di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca,
anche agglomerata (') 2,608 2,734 2,310 2,608
17.02 B II b ) Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo
stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto
puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglome
rata (*) 2,000 2,096 1,771 2,000
17.05 B I Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma
di polvere cristallina bianca anche agglomerata 2,608 2,734 2,310 2,608
17.05 B II Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglo
merata 2,000 2,096 1,771 2,000
23.03 A I Avanzi della fabbricazione degli amidi di gran turco (escluse le acque di macerazione concen trate ) aventi tenore di proteine, calcolato sulla
sostanza secca superiore a 40 %, in peso 2,484 2,604 2,200 2,484
(') Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria n . 17.02 B I è soggetto , a norma del regolamento n . 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce n . 17.02 B II .