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Gazzetta ufficiale L69. delle Comunità europee. Legislazione o anno. 12 marzo Edizione in lingua italiana. Sommario

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(1)

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

...

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/190/CE:

® Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa ad un procedimento in forza dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP.F.1/35.918 — JCB) (Notifiche IV-28.694, IV-28.695, IV-28.696, IV-28.697, IV-28.700, IV-28.702) [notificata con il numero C(2000) 3887] . . . . 1 2002/191/CE:

® Decisione della Commissione, del 3 aprile 2001, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz) (1) [notificata con il numero C(2001) 1032] . . . . 50

L 69

45oanno 12 marzo 2002

Sommario

Prezzo: 18 EUR

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione

in lingua italiana

Legislazione

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96— Milano.

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(2)

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2000

relativa ad un procedimento in forza dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP.F.1/35.918 — JCB)

(Notifiche IV-28.694, IV-28.695, IV-28.696, IV-28.697, IV-28.700, IV-28.702) [notificata con il numero C(2000) 3887]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2002/190/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

1216/1999 del Consiglio (2), in particolare gli articoli 3, 15, paragrafo 2, e 16, paragrafo 1,

vista la domanda di attestazione negativa e la notificazione per esenzione presentate in data 30 giugno 1973 da JC Bamford Excavators Ltd, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n.

17,

vista la denuncia presentata in data 15 febbraio 1996 da Cen- tral Parts SA,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di essere ascol- tate relativamente agli addebiti comunicati dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n.

17 e ai regolamenti n. 99/63/CEE della Commissione e (CE) n.

2842/98 (3) relativi alle audizioni previste all'articolo 19, para- grafi 1 e 2, del regolamento n. 17,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. INTRODUZIONE

(1) Il caso riguarda gli accordi e le pratiche che disciplinano la distribuzione nella Comunità di macchine da costru- zione e per movimento terra e di pezzi di ricambio fab- bricati e venduti dal gruppo JCB (in prosieguo «JCB»

tranne dove è indicato un nome più specifico per una controllata). In seguito ad una denuncia riguardante il comportamento di JCB, il caso prevede un esame degli accordi notificati alla Commissione da JCB a partire dal 1973. Tuttavia, il caso non si limita alle accuse del denunziante né agli accordi notificati. Si basa anche su prove raccolte mediante ispezioni, richieste di informa- zioni e argomentazioni di fatto e di diritto presentate da JCB nel corso del procedimento.

1. LA DENUNCIA E IL PROCEDIMENTO

(2) Il 15 febbraio 1996 Central Parts SA, una società di diritto francese, ha presentato una denuncia alla Com- missione. Central Parts è stata costituita nel 1984 ai fini di importare e vendere macchine da costruzione e per movimento terra. L'impresa ha sede ad Orléans e ha filiali in Francia a Besançon, Bordeaux e Nîmes. Nel 1995 ha registrato un fatturato di circa 25 milioni di FRF (circa 4 milioni di ECU). Le sue attività si concen- trano sulle macchine prodotte da JCB. La denuncia accu- sava JCB di essere intervenuta attivamente, a partire dal 1987, per impedire a Central Parts di ottenere forniture di macchine JCB da fonti nel Regno Unito, dove i prezzi (1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204.

(2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

(3) GU 127 del 20.8.1963, pag. 2268 e GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

(3)

erano sensibilmente inferiori rispetto a quelli applicati in Francia (4).

(3) Al fine di controllare e integrare le informazioni a sua disposizione, la Commissione ha effettuato un'ispezione nei locali di JCB, della sua controllata in Francia, JCB SA, e di due dei suoi distributori nel Regno Unito, Gunn JCB Ltd ad Altrincham e Watling JCB Ltd a Leicester, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n.

17. L'ispezione è cominciata il 5 novembre 1996.

(4) Il 24 marzo 1998 la Commissione ha avviato il procedi- mento e ha inviato una comunicazione degli addebiti a JCB. Nella sua difesa presentata per iscritto (5) e oral- mente durante l'audizione del 16 ottobre 1998, JCB ha precisato, tra l'altro, che la Commissione non aveva rico- nosciuto la notifica precedente dei suoi accordi. La Com- missione ha tenuto conto delle osservazioni di JCB e ha inviato una nuova comunicazione degli addebiti in data 30 luglio 1999, in riferimento alla quale JCB ha presen- tato una difesa per iscritto (6) e oralmente in occasione di un'audizione tenutasi il 16 gennaio 2000.

2. LE PARTI

(5) Il gruppo JCB comprende 28 società, escluse le società inattive, 26 delle quali controllate direttamente o indiret- tamente da Transmissions and Engineering Services Netherlands BV e due appartenenti a membri della fami- glia Bamford. Transmissions and Engineering Services Netherlands BV è proprietaria di JCB Service, che, con la famiglia Bamford, possiede e controlla direttamente (100 %) o indirettamente (50 %, con l'altro 50 % dete- nuto dalla famiglia Bamford) le società del gruppo JCB.

Le principali attività del gruppo JCB sono la progetta- zione, la fabbricazione e la distribuzione di escavatori, macchine per movimento terra, per la movimentazione di materiali e per l'agricoltura, nonché la fornitura dei relativi pezzi di ricambio. Nel 1997 le vendite del gruppo hanno superato i 770 milioni di GBP (1 150 milioni di ECU).

B. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DI JCB 1. MERCATI DEL PRODOTTO

a) Macchine da costruzione

(6) Le attrezzature da costruzione coprono un'ampia gamma di macchine utilizzate nelle fasi preliminari del- l'edilizia e dell'ingegneria civile. Si tratta di macchine uti- lizzate per scavare, rimuovere, livellare e spostare su brevi distanze terra, pietre e altri materiali, allo scopo di preparare il sito ove si svolgono i lavori.

(7) La Commissione ha più volte precisato che le macchine da costruzione e per movimento terra si suddividono in leggere, usate principalmente per lavori di costruzione o manutenzione su scala ridotta, e pesanti, utilizzate prin- cipalmente per lavori di costruzione su vasta scala, tra cui opere infrastrutturali (7).

(8) JCB produce 57 diversi modelli di macchine leggere di cinque tipi: pale caricatrici, escavatori, movimentatori telescopici, carrelli elevatori fuoristrada e minipale com- patte. Le macchine possono essere classificate secondo la trazione, i gradi (180° o 360°) di possibile rotazione e, soprattutto, le funzioni eseguite. Le vendite per ciascun gruppo di prodotti fabbricati da JCB non sono stretta- mente correlate ad altri gruppi nella Comunità. Il princi- pale successo commerciale di JCB è costituito dalle terne, con una quota di mercato nel Regno Unito [supe- riore al 40 %](*). Anche le vendite dei concorrenti sono trainate principalmente da un gruppo particolare di pro- dotti. I leader del mercato si differenziano di conse- guenza: pale caricatrici gommate, escavatori cingolati per Caterpillar, minipale compatte per Ingersoll Rand (Bobcat), miniescavatori per Volvo (8).

(9) I documenti copiati nei locali di JCB e altri studi di mer- cato mostrano statistiche ripartite per gruppi di mac- (4) JCB ha intentato un'azione per concorrenza sleale contro Central

Parts dinanzi ai tribunali francesi. In una prima sentenza, il Tribu- nale del commercio di Parigi ha descritto il comportamento di JCB in Francia come un evidente tentativo di creare barriere alla libera circolazione di prodotti nella CE e ha stabilito un risarcimento a favore di Central Parts [Tribunal de Commerce de Paris, 1ère cham- bre A, sentenza dell'11 dicembre 1995 (fascicolo principale I, pagg.

109-111)]. Tale sentenza, tuttavia, è stata annullata in appello dalla Corte d'appello di Parigi l'8 aprile 1998. La sentenza in appello non poneva ulteriormente in discussione tali barriere, ma ha dichia- rato Central Parts colpevole di concorrenza sleale per avere delibe- ratamente ingannato i clienti riguardo alla sua posizione di distribu- tore non ufficiale di JCB, ha annullato la precedente concessione di risarcimento a Central Parts e ha stabilito un risarcimento a favore di JCB. Secondo JCB, gli atti commessi da Central Parts giustificano in sé il rifiuto di fornitura e JCB SA ha dichiarato alla Corte d'ap- pello che le azioni di JCB erano mirate a far cessare gli atti illegali di Central Parts (ad esempio, rispetto al marchio JCB) e sicuramente non ad impedire le importazioni parallele da parte di Central Parts (risposta datata 6 luglio 1998 da JCB alla comunicazione degli addebiti, appendice 14, sentenza dell'8 aprile 1998, pag. 13, che recita: «Considérant que la Société JCB SA … soutient que les actions qu'elle a dirigées contre celle-ci (Central Parts) sont essen- tiellement destinées à faire cesser les actes fautifs et déloyaux qu'elle a commis et certainement pas à l'empêcher d'effectuer des importations parallèles». Non è appropriato riesaminare nella presente decisione le affermazioni di fatto e di diritto presentate o omesse da JCB e Cen- tral Parts nell'ambito della controversia né le sentenze dei tribunali francesi.

(5) Risposta alla comunicazione degli addebiti in data 6 luglio 1998 (in prosieguo «RCA I»).

(6) Risposta alla comunicazione degli addebiti in data 13 dicembre 1999 (in prosieguo «RCA II»).

(7) Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1998, nel caso IV/M.1235 — New Holland/Orenstein & Koppel (considerando 8 e 13); decisione della Commissione, del 28 ottobre 1999, nel caso M-1571 — New Holland/Case, GU C 130 del 11.5.2000, pag. 11 (considerando 55-56).

(*) Le parentesi quadre indicano un testo soppresso o modificato per motivi di segretezza (dati riservati o segreto commerciale).

(8) RCA I, pagg. 17-19.

(4)

chine. Se la concorrenza avesse uguale incidenza su tutto il mercato delle macchine da costruzione e per movimento terra, sarebbe inutile calcolare le quote di mercato ad un livello di minore aggregazione. Questa è un'indicazione, tra l'altro, dell'esistenza di mercati rile- vanti del prodotto in cui le imprese competono in modo effettivo.

(10) La Commissione ha altresì stabilito che ciascun gruppo di prodotti — in particolare le terne — forma un mer- cato del prodotto distinto, a causa di una serie di fattori.

In particolare, non vi sono due prodotti che possano svolgere esattamente le stesse funzioni. Ad esempio, terne e carrelli elevatori fuoristrada possono entrambi essere utilizzati per sollevare ed è possibile effettuare scavi sia con una terna che con un piccolo escavatore a 360°, ma non con un carrello elevatore. Analogamente, un movimentatore telescopico non può eseguire in modo utile le funzioni svolte con un escavatore. I pro- dotti dei diversi gruppi sono utilizzati da clienti diversi.

Esistono anche sostanziali variazioni di prezzo da un gruppo di prodotti ad un altro. Un modesto (5-10 %) ma permanente aumento dei prezzi relativi in qualsiasi gruppo di prodotti non spingerebbe i clienti a passare ad altri prodotti o combinazioni di prodotti, tanto da rendere tale aumento non redditizio (9).

JCB contesta il parere della Commissione e sostiene che il mercato rilevante del prodotto è quello delle macchine per il movimento terra e la costruzione, che sarebbe inappropriato suddividere ulteriormente in singole cate- gorie di prodotti (10).

(11) In questo caso la Commissione non ha alcuna ragione per discostarsi dalla sua precedente valutazione, secondo la quale ciascun gruppo di prodotti forma un mercato distinto del prodotto. Comunque non è necessario ana- lizzare ulteriormente la definizione precisa del mercato.

Come illustrato più avanti, anche con la definizione pro- posta da JCB i probabili effetti sul commercio tra Stati membri e sulla concorrenza degli accordi e delle prati- che all'interno della rete di distribuzione JCB sarebbero rilevanti.

b) Pezzi di ricambio

(12) Rispetto ai pezzi di ricambio le macchine da costruzione sono prodotti primari. Le vendite di pezzi di ricambio dipendono dalle vendite precedenti di macchine, tenuto conto della frequenza d'uso (11). Le quote di mercato relative alle vendite di macchine in passato sono un indicatore delle quote di mercato attuali di tutti i relativi pezzi di ricambio. Ad esempio, gli obiettivi di vendita

per i pezzi di ricambio si basano, tra l'altro, sul numero di macchine JCB operanti nei territori dei distributori JCB, ponderato con l'età delle macchine (il «parco di sei anni») (12).

(13) Tuttavia, i prezzi dei pezzi di ricambio costituiscono una piccola quota rispetto ai prezzi delle macchine e restano bassi in relazione al valore residuo della mac- china sul lungo periodo. Un particolare pezzo di ricam- bio rappresenta una quota minima in tale rapporto.

Anche se si presume che i produttori provvedano a ridurre al minimo una domanda di pezzi di ricambio troppo elevata, l'uso della macchina in condizioni impe- gnative rende assolutamente necessario sostituire alcuni pezzi, in situazioni in cui i ritardi hanno un costo ele- vato. Di conseguenza, le politiche di fissazione dei prezzi per i pezzi di ricambio risentono meno della con- correnza rispetto a quanto avviene per le macchine nuove. Anche se collegati ai mercati del prodotto di cia- scun gruppo di macchine, i pezzi di ricambio corrispon- denti non appartengono a tali mercati.

(14) I pezzi di ricambio si suddividono in quattro grandi categorie, riportate di seguito in ordine descrescente, secondo il grado di controllo detenuto dal costruttore di macchine:

a) pezzi prodotti «in proprio» dagli stessi costruttori, come elementi formati, bracci, benne, assi, trasmis- sioni;

b) pezzi forniti da terzi secondo le modalità dei costruttori originali di macchine (original equipment manufacturer — OEM), conformemente ai progetti dei costruttori e specificamente per le loro attrezza- ture, come radiatori dell'olio;

c) pezzi e materiali di consumo non progettati specifi- camente per determinati costruttori, ma commercia- lizzati con il marchio di un costruttore di macchine, come pezzi di motore, freni, radiatori;

d) pezzi e materiali di consumo non progettati specifi- camente per determinati costruttori e non commer- cializzati con il marchio di un costruttore di mac- chine, come pneumatici, filtri, olio idraulico e batte- rie.

(15) La proporzione di pezzi di ricambio fabbricati «in pro- prio» e in seguito montati su ciascuna macchina dipende dal grado di integrazione verticale. JCB ha un inventario di circa 90 000 pezzi diversi. Il valore dell'attività di JCB (9) Decisione della Commissione nel caso New Holland — Case (consi-

derando 62-65 e 72-73). La definizione finale del mercato non segue la richiesta iniziale delle parti, che presupponeva un mercato del prodotto più ampio (considerando 63). Nella sua decisione nel caso New Holland — Orenstein Koppel (considerando 13), la Com- missione ha menzionato anche importanti segnali del fatto che diverse categorie di macchine appartengono a mercati del prodotto distinti.

(10) Lettera da JCB alla DG COMP datata 4 febbraio 2000.

(11) Cfr. i principi di valutazione al considerando 56 della comunica- zione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concor- renza (GU C 372 del 9.12.1997).

(12) Documento interno JCB: 1995 Dealer Review (fascicolo, pagg.

2053-2106). La correlazione tra il numero di macchine di sei anni e le vendite nette di pezzi nel territorio di ciascun distributore nel- l'intera rete di distributori ufficiali in Francia è compresa tra [0 e 1] nel periodo 1993-1995 («Analyse résultat par CA/MC NET année 1994» dell'11.1.1995 (fascicolo, pag. 1402); «Activité pièces de rechange 1993» del 20.1.1994 (fascicolo, pag. 1964); «Activité pièces de rechange 1995/94 à fin juin» del 6.7.1995 (fascicolo, pag. 1740); calcoli propri).

(5)

connessa ai pezzi di ricambio si divide in un [tra 0 % e 50 %] per i pezzi prodotti «in proprio», [tra 0 % e 50 %]

per i pezzi prodotti da terzi conformemente alle specifi- che JCB (entrambi chiamati in prosieguo «pezzi specifici JCB») e [tra 50 % e 100 %] per pezzi non specifici e materiali di consumo (13).

(16) La concorrenza si configura secondo schemi differenti a seconda che si tratti di pezzi specifici o di pezzi non specifici. I pezzi di ricambio non specifici e i materiali di consumo sono sostituibili con quelli di altre marche.

All'interno della rete di distribuzione ufficiale, i pezzi di marca JCB possono essere protetti dalla concorrenza di pezzi equivalenti prodotti da terzi mediante obblighi di acquisto esclusivo. La fedeltà alla marca pone i costrut- tori di macchine e i distributori ufficiali in una posizione concorrenziale avvantaggiata riguardo agli acquisti di pezzi di ricambio non specifici. Tuttavia, la fornitura diretta da parte di terzi costruttori agisce come pres- sione concorrenziale all'interno del mercato.

(17) Tali pressioni non svolgono un ruolo significativo per i pezzi di ricambio specifici JCB. Per ragioni commerciali, tecniche e di sicurezza, non si può in concreto pensare ad una produzione concorrente di pezzi di ricambio specifici montati su macchine JCB in quantità significa- tive. In assenza di sostituti, si può dedurre che JCB detiene un considerevole potere di mercato su tali pezzi di ricambio specifici JCB per quanto riguarda il proprio parco macchine in attività.

(18) I mercati rilevanti del prodotto per quanto riguarda i pezzi di ricambio sono, quindi, due mercati distinti, ossia il mercato dei pezzi di ricambio specifici JCB mon- tati su macchine JCB, e quello dei pezzi non specifici e dei materiali di consumo montati o usati per il funzio- namento di macchine per la costruzione e il movimento terra.

2. MERCATO GEOGRAFICO

a) Macchine da costruzione

(19) Come illustrato in seguito, la quota di mercato di JCB per ciascun gruppo di macchine è particolarmente ele- vata nel Regno Unito, dove si mantiene stabile da oltre 20 anni, rispetto ad altri Stati membri. Se la domanda di macchine si manifestasse in misura predominante a livello comunitario, la nomina di un numero limitato di distributori esclusivi a copertura di vari Stati membri o la distribuzione centralizzata da un'unica sede nella Comunità garantirebbe una distribuzione puntuale. Né JCB né i suoi concorrenti organizzano la distribuzione su tali basi sovranazionali. Il carattere locale della domanda spiega perché JCB e i suoi concorrenti creano fitte reti di distribuzione in tutta la Comunità, strutturate

a livello nazionale, attraverso una controllata o un importatore esclusivo, senza le quali la penetrazione del mercato sarebbe di scarso rilievo.

(20) D'altro lato, nella sua decisione New Holland — Case, la Commissione ha concluso che i mercati delle macchine per la costruzione e il movimento terra hanno le dimen- sioni del SEE, a motivo dei bassi costi di trasporto, degli obblighi legali armonizzati e degli andamenti omogenei della domanda, e ha valutato di conseguenza la concen- trazione.

(21) In ogni caso, riguardo alle obiezioni relative alla com- partimentazione artificiosa del mercato, la Commissione deve tenere conto della posizione di JCB nei mercati nazionali in cui si verificano gli accordi o le pratiche restrittive.

b) Pezzi di ricambio

(22) Il mercato dei pezzi di ricambio è trainato dalla domanda di servizi di costruzione e ingegneria civile, che è diffusa sul territorio, proviene in modo predomi- nante da piccole entità e segue schemi nazionali o regio- nali. La fornitura di pezzi di ricambio si fonda essenzial- mente sulla presenza a livello locale. I pezzi devono essere disponibili in tempi rapidi, onde evitare costosi ritardi nei lavori. L'entità dei costi di reperimento dei pezzi in rapporto al loro valore e la necessità di servizi di installazione confinano ulteriormente la domanda entro territori nazionali o regionali.

(23) Se la domanda di pezzi avesse carattere comunitario in misura predominante, una distribuzione centralizzata da un'unica sede nella Comunità garantirebbe una consegna puntuale. Per far fronte al carattere locale della domanda, JCB e i suoi concorrenti creano fitte reti di distribuzione nella CE, strutturate a livello nazionale, attraverso una controllata o un importatore esclusivo, senza le quali la penetrazione del mercato sarebbe di scarso rilievo.

(24) In ogni caso, riguardo alle obiezioni relative alla riparti- zione artificiosa del mercato, la Commissione deve tenere conto della posizione di JCB nei mercati nazionali in cui si verificano gli accordi o le pratiche restrittive.

(25) Inoltre, qualunque sia la distribuzione geografica per i 90 000 pezzi nel catalogo JCB, comunitaria per alcuni (14) e nazionale per altri, la questione può essere lasciata aperta riguardo alla posizione di mercato di JCB.

3. LA POSIZIONE DI JCB

(26) Nel 1995 JCB si è classificata al quinto posto tra i costruttori di tutto il mondo, con una quota del 7,9 %

(13) RCA I, pag. 15.

(14) Nella sua decisione, del 23 febbraio 1998, nel caso IV/M.1094 Caterpillar — Perkins Engines (GU C 94 del 28.3.1998, pag. 23, considerando 22–33), la Commissione ha stabilito che il mercato a monte per i motori diesel prodotti da costruttori OEM e destinati a macchine da costruzione non può essere ampliato oltre il SEE.

(6)

delle vendite complessive (23,1 % per le terne). I princi- pali concorrenti sono Caterpillar (22,9 %), Komatsu/Fai (20,8 %), Ingersoll Rand (11,2 %), Case (9,6 %) e Hitachi (7,1 %).

(27) Nel 1995-96, JCB deteneva una quota in volume di circa il 13-14 % di tutte le macchine per la costruzione e il movimento terra vendute nella CE, con variazioni dal 2,4 % in Germania al 36,8 % nel Regno Unito e in Irlanda. Tale quota è rimasta approssimativamente costante dal 1993 al 1996 (15). Nel 1995, le quote indi- viduali per gli altri Stati membri erano: 13,1 % in Fran- cia, 15,2 % in Italia, 19,8 % in Spagna, 22,8 % in Porto- gallo, 6,5 % nel Benelux, 12,8 % in Austria. In valore, JCB stima la propria quota all'8,9 % nella CE e al 23,7 % nel Regno Unito (16).

(28) Le quote di mercato di JCB per gruppi specifici di mac- chine all'interno della CE e nei singoli Stati membri erano le seguenti (1995) (17):

— terne: […] (dal […] in Svezia al […] nel Regno Unito e in Irlanda),

— escavatori cingolati 360°: […] (dal […] in Svezia al […] nel Regno Unito e in Irlanda),

— escavatori gommati 360°: […] (dal […] in Italia al […] nel Regno Unito e in Irlanda),

— minipale compatte: […] (dal […] nel Benelux al […] in Finlandia),

— pale caricatrici gommate: […] (dal […] in Dani- marca e Finlandia al […] nel Regno Unito e in Irlanda),

— miniescavatori cingolati: […] (dal […] in Svezia al […] in Portogallo).

(29) Tali quote del mercato comunitario ricalcano schemi simili al periodo 1974-75. La quota di mercato di JCB per le terne variava dal […] nel Regno Unito e in Irlanda al […] in Italia. Le quote del mercato comunita- rio per gli altri prodotti erano comprese tra […] e anche per questi il Regno Unito e l'Irlanda costituivano il prin- cipale mercato di JCB. JCB mantiene da oltre 20 anni la sua posizione di leader nel mercato del prodotto delle

terne, specialmente nel Regno Unito e in Irlanda. Tutta- via, la sua penetrazione era e rimane di gran lunga infe- riore in altri mercati del prodotto dominati dai suoi con- correnti (18).

(30) Le vendite di pezzi di ricambio e accessori hanno rag- giunto nel 1995 una quota considerevole, pari a [tra 10 e 20 %] del fatturato di JCB (19), suddivisa tra [tra 0 e 50 %] di pezzi specifici e [tra 0 e 50 %] di pezzi non specifici. In Francia il fatturato medio riferito ai pezzi di ricambio e ai servizi nell'ambito della rete di distribu- zione ammontava nel 1996 a [tra 10 e 20 %] del totale (20).

(31) JCB stima che la propria quota di mercato riferita ai pezzi non specifici e ai materiali di consumo per il parco macchine in uso di sei anni sia inferiore al [tra 20 e 40 %]. Di conseguenza, la suo quota di mercato comu- nitaria per tali pezzi riferiti alle terne sarebbe di [tra 10 e 20 %], presumendo che pezzi non specifici di altre marche possano essere montati in sicurezza su terne JCB. Nei casi in cui solo pezzi specifici JCB possono essere utilizzati in sicurezza sulle macchine JCB in uso, la posizione e il potere di mercato di JCB sono molto più elevati.

(32) Per quanto riguarda le macchine per la costruzione e il movimento terra, qualunque definizione del mercato del prodotto e del mercato geografico si adotti tra quelle sopra delineate, la posizione di JCB è tale che gli effetti degli accordi o delle pratiche descritte in seguito sul commercio intracomunitario e sulla concorrenza risul- tano sensibili (21).

(33) Riguardo al mercato secondario dei pezzi di ricambio e, in particolare, dei pezzi specifici JCB, essenziali per l'uso delle macchine JCB, comunque si definisca il mercato geografico (SEE o nazionale), tenendo conto della posi- zione di JCB nei mercati primari delle macchine, dell'im- portanza del segmento dei pezzi di ricambio per JCB e i

(15) Consuntivo delle attività del gruppo JCB 1995-96, documento pri- vato e riservato firmato Sir A. Bamford (fascicolo, pag. 1086).

(16) RCA I, pagg. 25-26 e appendice 10, pag. 78.

(17) CECE Flash retails, giugno 1996, memorandum interno JCB datato 23.7.1996 (fascicolo, pagg. 958-994). Le relazioni CECE, distri- buite alla maggior parte dei dirigenti JCB per verificare la penetra- zione del mercato, registrano le vendite per volume e non per valore.

(18) Allegato alla lettera di ETD Leadbeater alla DG IV datata 11 marzo 1976 (fascicolo IV/28.694, pag. 66).

(19) Consuntivo delle attività del gruppo JCB 1995-96, documento pri- vato e riservato firmato Sir A. Bamford (fascicolo, pag. 1086).

Secondo JCB, tale quota è inferiore al 10 %, accessori esclusi (1997) (RCA, paragrafo 3.13, pag. 15).

(20) Allegato alla comunicazione interna della signora Rausch, JCB France, a ETD Leadbeater, datata 17 settembre 1996: profilo dei concessionari francesi (fascicolo, pag. 1435).

(21) Cfr. anche decisione della Commissione nel caso New Holland — Case (considerando 72-75 e 90-92). La proposta concentrazione tra New Holland e Case avrebbe suscitato seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune in relazione al mercato SEE delle terne, su cui l'entità derivante dalla fusione e JCB avrebbero avuto incentivi e un potere di mercato atti ad adottare un compor- tamento parallelo anticoncorrenziale, poiché le loro posizioni non sarebbero state probabilmente minacciate da concorrenti reali o potenziali. Allo scopo di dissipare tali preoccupazioni, le parti si sono impegnate a dismettere la marca Fermec di terne e le sue attività di distribuzione a terzi. Con l'assunzione di tali impegni, si è ritenuto che l'operazione non creasse né rafforzasse una posi- zione dominante in tale mercato distinto.

(7)

suoi distributori e della loro posizione rispetto alla domanda, i probabili effetti degli accordi o delle pratiche concordate descritte più avanti sul commercio intraco- munitario e sulla concorrenza sono altresì sensibili.

C. LA NOTIFICA DEGLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE DI JCB (34) Il 30 giugno 1973 JCB aveva notificato alla Commis-

sione i propri accordi di distribuzione per gli Stati mem- bri della Comunità di allora (22), eccetto la Francia. JCB ha altresì notificato i propri accordi di distribuzione applicabili in altri paesi divenuti successivamente Stati membri della Comunità europea (23) o del SEE (24), non- ché in altri continenti. In conformità del regolamento (CEE) n. 1133/68 della Commissione, gli accordi sono stati allegati al formulario A/B, che descriveva le attività notificate.

(35) Il 18 dicembre 1975 JCB ha fornito versioni modificate degli accordi per sostituire alcuni accordi notificati nel 1973. Queste nuove versioni riguardavano, da un lato, il Regno Unito e, dall'altro, altri Stati membri della Comu- nità di allora, tranne la Francia. Il 18 marzo 1976 JCB ha fornito una copia del proprio accordo di distribu- zione stipulato con la sua controllata in Francia (25). Nel 1980 e nel 1995 JCB ha fornito versioni aggiornate dei propri accordi di distribuzione, riguardanti solo il Regno Unito.

1. CONTENUTI DEGLI ACCORDI NOTIFICATI DA JCB IL 30 GIUGNO 1973

a) Accordi di distribuzione nel Regno Unito

(36) Secondo quanto notificato, la distribuzione dei prodotti JCB nel Regno Unito era disciplinata da due accordi, uno stipulato con sette distributori, competenti ciascuno per un determinato territorio del Regno Unito (26) e uno stipulato con i concessionari principali per un unico territorio all'interno del Regno Unito (27). I concessio- nari principali operavano in parte del territorio asse- gnato ad un distributore.

(37) Il territorio veniva definito sia nell'accordo con i distri- butori sia nell'accordo con i concessionari principali come «the Distributor's (Main dealer's) area of prime responsibility for the sale of JCB products and the service of JCB Machines» [«l'area di responsabilità prima- ria del distributore (o del concessionario principale) per

la vendita dei prodotti JCB e l'assistenza alle macchine JCB]» [clausola 1 «Definitions» (Definizioni)].

(38) In riferimento alle «WHOLESALE AND RETAIL SALES»

(Vendite all'ingrosso e al dettaglio) (clausola 4), l'accordo con i distributori recita: «The distributor hereby agrees to sell B products (28) wholesale only to, for resale by, a main dealer in the region or an approved sub-dealer in the territory and to sell A products (excavator loaders, loading shovels derivatives) and parts wholesale only to, for resale by, an approved sub-dealer in the territory and to sell retail within the United Kingdom» (Il distribu- tore s'impegna a vendere i prodotti B all'ingrosso, ai fini della rivendita, esclusivamente ad un concessionario principale nella regione o ad un subconcessionario auto- rizzato nel territorio e a vendere i prodotti A (escava- tori-caricatori, prodotti derivati da pale caricatrici) e i pezzi all'ingrosso, ai fini della rivendita, esclusivamente ad un subconcessionario autorizzato nel territorio e a vendere al dettaglio nel Regno Unito). La stessa clausola 4 dell'accordo con i concessionari principali recita: «The main dealer hereby agrees to sell JCB products wholesale only to, for resale by, an approved sub-dealer in the territory and to sell retail within the United King- dom» (Il concessionario principale s'impegna a vendere i prodotti JCB all'ingrosso, ai fini della rivendita, esclusiva- mente ad un subconcessionario autorizzato nel territorio e a vendere al dettaglio nel Regno Unito).

(39) In riferimento alle «SALES OUTSIDE THE UNITED KINGDOM» (Vendite all'esterno del Regno Unito) (clau- sola 5), gli accordi con i concessionari principali e con i distributori per il Regno Unito notificati il 30 giugno 1973 recitano: «The main dealer (distributor) will not sell JCB products directly or indirectly outside the United Kingdom without the prior written consent of JCB unless, in the case of a JCB machine, 12 months have elapsed since the sale by a distributor or main dealer of such JCB machine to a purchaser in the United Kingdom and the hour meter on such machine shows a reading in excess of 1 000 hours. The main dealer (distributor) will take all reasonable steps to avoid selling JCB products to a purchaser in the United Kingdom for resale outside the United Kingdom. Where JCB's permission to sell any JCB products outside the United Kingdom is given to the main dealer (distributor) it will be given subject to such conditions as JCB may consider appropriate having regard to the best interests of retail customers in the country concerned» (Il conces- sionario principale (distributore) non vende i prodotti JCB direttamente o indirettamente al di fuori del Regno Unito senza previo consenso scritto di JCB, a meno che, nel caso di una macchina JCB, non siano trascorsi 12 mesi dalla vendita da parte di un distributore o di un concessionario principale di tale macchina ad un acqui- rente nel Regno Unito e il contatore orario su tale mac- china indichi una cifra superiore a 1 000 ore. Il conces- sionario principale (distributore) adotta ogni ragionevole misura per evitare di vendere prodotti JCB ad acquirenti nel Regno Unito a scopo di rivendita al di fuori del Regno Unito. Quando JCB concede al concessionario (22) Export Sales and Service Agreement DK (IV 28.694); Distributor

Agreement Export IRL (IV 28.695); Distributor Agreement UK (IV 28.696); Main Dealer Agreement UK (IV 28.697); Distribution Agreement JCB International Inc. DE-BENELUX-IT (IV. 28.702).

(23) Svezia (IV 28.695); Finlandia, Spagna, Portogallo (IV 28.694);

Austria, Grecia (IV. 28.700).

(24) Islanda, Norvegia (IV 28.694).

(25) IV 28.694, pagg. 68-72.

(26) IV 28.696, pagg. 12-17.

(27) IV 28.697, pagg. 12-18. (28) Escavatori, pale caricatrici fuoristrada, pale cingolate.

(8)

principale (distributore) l'autorizzazione a vendere qual- siasi prodotto JCB al di fuori del Regno Unito, ciò avviene subordinatamente alle condizioni che JCB ritiene appropriate tenendo conto degli interessi dei clienti al dettaglio nel paese interessato).

(40) Nei due formulari A/B compilati per il Regno Unito, è stato chiesto a JCB di fornire informazioni sui contenuti dell'accordo o della pratica concordata e, più in partico- lare, alla sezione II, punto 3, lettera f), sulle «sanctions which may be taken against participating undertakings (penalty clause, expulsion, withholding of supplies, etc.») (sanzioni che potrebbero essere adottate contro le imprese partecipanti [clausola penale, espulsione, rifiuto di fornitura ecc.)]. In entrambi i moduli, la risposta for- nita è stata «No» (29). Tale risposta non è stata fornita per negligenza o meccanicamente. Nel formulario A/B allegato all'accordo notificato per la Danimarca il 30 giugno 1973, è stata indicata una penale di 250 sterline o tre volte i prezzi dei pezzi di ricambio acquistati da fonti diverse da JCB.

b) Accordi di distribuzione notificati il 30 giugno 1973 per altri Stati membri

(41) JCB ha notificato quattro distinti accordi con i distribu- tori, rispettivamente per i) Irlanda e Svezia (Distributor Agreement Export) (30), ii) Belgio, Paesi Bassi, Lussem- burgo, Italia e Germania (Contract) (31), iii) Danimarca, Finlandia, Spagna, Portogallo (32), (Export Sales and Ser- vice Agreement) e iv) Grecia, Austria e altri paesi (33).

(42) Gli accordi notificati comprendevano le seguenti disposi- zioni:

— l'articolo 4 dell'accordo per l'Irlanda e la Svezia pre- vedeva l'imposizione di un indennizzo sulle transa- zioni al di fuori dei territori assegnati. Nella versione notificata inizialmente, JCB stabiliva l'importo del- l'indennizzo, che poteva ammontare al massimo al 15 % del prezzo al dettaglio,

— l'articolo 3, punto ii), dell'accordo per la Danimarca (e altri Stati membri successivamente entrati nella Comunità) vietava esplicitamente la vendita di mac- chine nuove al di fuori dei territori assegnati. In caso di tali vendite, l'articolo 3, punto iii), stabiliva un indennizzo del 15 % del prezzo al dettaglio pagabile al distributore nel cui territorio la macchina è utiliz- zata. L'articolo 3, punto iv), stabiliva che i prezzi di rivendita venissero definiti d'accordo con JCB,

— acquisto esclusivo di prodotti JCB solo da JCB UK, escludendo così gli acquisti da altri distributori auto- rizzati [clausole 3, punto vi), dell'accordo per la Danimarca e 7 dell'accordo per l'Irlanda].

(43) Negli accordi di distribuzione per cinque dei sei Stati membri fondatori della Comunità, non era prevista alcuna restrizione sulle vendite a rivenditori all'interno della CE. Per i nuovi Stati membri, nel 1973, tali vendite erano vietate o limitate mediante una tassa elevata. JCB UK veniva designato come fornitore esclusivo, impe- dendo così le forniture incrociate tra le reti.

2. REAZIONE DELLA COMMISSIONE AGLI ACCORDI NOTI- FICATI IL 30 GIUGNO 1973

(44) Con una lettera datata 27 ottobre 1975, la Direzione generale della concorrenza ha comunicato a JCB il pro- prio parere preliminare, secondo cui gli accordi com- prendevano restrizioni che parevano costituire una vio- lazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 81, paragrafo 1). Tali restrizioni, descritte più avanti, non sembravano indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 85, paragrafo 3 (ora arti- colo 81, paragrafo 3), né singolarmente né per il loro effetto cumulativo. Veniva quindi chiesto a JCB di modi- ficare o eliminare le disposizioni in questione (34).

(45) Più in particolare, nella lettera si legge: «Such provisions are first those which prevent or impede your dealers from freely selling JCB products to customers and dealers outside specified areas and from purchasing such products from outside these areas. I refer specifically to the following provisions. In both distribution agreements for the UK (28.296, 28.697), Clause 5 expressly prohibits dealers from exporting JCB products from the United Kingdom. An export prohibition of this nature falls under Article 85(1) and cannot be exempted under Article 85(3). The clause should therefore be deleted and any present application of it suspended.

Clauses 4, 8(iv) of both distributor agreements for the UK (28.296, 28.697) (…). Clauses 2(ii), (iii), 3(vi) of the Export Sales and Service Agreement (28.694), Clauses 4(ii)(b), 7(v) of the Distribution Agreement Export 28.695 (…)» (Si tratta innanzitutto delle disposizioni che impediscono o ostacolano la libera vendita da parte dei vostri concessionari dei prodotti JCB a clienti e conces- sionari al di fuori di aree specificate e l'acquisto di tali prodotti al di fuori di tali zone. Mi riferisco in partico- lare alle seguenti disposizioni. In entrambi gli accordi di distribuzione per il Regno Unito (28.296, 28.697), la clausola 5 vieta espressamente ai concessionari di espor- tare prodotti JCB dal Regno Unito. Un divieto di questo tipo ricade nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, e non può essere esentato ai sensi dell'arti- (29) IV 28.694, pag. 5.

(30) IV 28.695, pagg. 18-21.

(31) IV 28.702, pagg. 14-22.

(32) IV 28.694, pag. 18-21.

(33) IV 28.700, pagg. 12-18. (34) Lettera dal signor D. Thompson, direttore della DG IV, a JCB Sales Ltd datata 27 ottobre 1975 (IV 28.694, pagg. 24-28).

(9)

colo 85, paragrafo 3. La clausola dovrebbe quindi essere eliminata e qualsiasi applicazione in corso sospesa. Si tratta quindi delle clausole 4, 8, punto iv), di entrambi gli accordi con i distributori per il Regno Unito [28.296, 28.697) (…), delle clausole 2, punti ii) e iii), e 3, punto vi), dell'Export Sales and Service Agreement (28.694) e delle clausole 4, punto ii), lettera b), 7, punto v), del Distribution Agreement Export 28.695 (…)]).

(46) Le disposizioni contestate riguardavano le seguenti restrizioni alle vendite o agli acquisti diretti o indiretti all'estero:

— obblighi a «take reasonable steps to avoid selling JCB products to a purchaser in the United Kingdom for resale outside the United Kingdom» (adottare misure ragionevoli per evitare la vendita di prodotti JCB ad un acquirente nel Regno Unito a scopo di rivendita al di fuori del Regno Unito), a «sell retail in the United Kingdom» (vendere al dettaglio nel Regno Unito) e a non vendere macchine nuove e pezzi di ricambio JCB «directly or indirectly outside the United Kingdom without the prior written consent of JCB» (direttamente o indirettamente al di fuori del Regno Unito senza previo consenso scritto di JCB) (clausole 4 e 5 degli accordi per il Regno Unito), nonché divieto di vendere macchine nuove al di fuori dei territori assegnati,

— contributi per l'assistenza tecnica di importo fissato ex ante da JCB,

— prezzi di rivendita stabiliti d'accordo con JCB,

— acquisto esclusivo di prodotti JCB solo da JCB UK, vale a dire escludendo altri distributori autorizzati.

(47) La lettera del 27 ottobre 1975 forniva altresì a JCB, per informazione, una copia della decisione adottata il 13 dicembre 1974 riguardo al sistema di distribuzione di BMW in Germania (35). La lettera comunicava che tale decisione forniva un orientamento sull'accettabilità delle restrizioni alla concorrenza negli accordi di distribu- zione di autoveicoli ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

(48) Gli accordi di distribuzione BMW vietavano ai distribu- tori ufficiali di vendere i prodotti contrattuali a distribu- tori non autorizzati, fatta eccezione per i pezzi di ricam- bio destinati ai riparatori, di mantenere succursali o depositi o vendere a rivenditori al di fuori del territorio contrattuale e, in particolare, a fare pubblicità o ricercare clienti al di fuori di tale territorio se non era rispettato l'impegno a promuovere le vendite e i servizi di assi-

stenza all'interno dal proprio territorio. In altri termini, le vendite attive al di fuori dei territori contrattuali erano consentite, a condizione che le vendite e l'assistenza fos- sero promosse in modo soddisfacente (36).

3. MODIFICHE SUCCESSIVE DEGLI ACCORDI NOTIFICATI (49) Il 18 dicembre 1975 si è tenuta una riunione tra funzio-

nari della Direzione generale della concorrenza e JCB.

JCB ha presentato versioni rivedute degli accordi per il Regno Unito e altri Stati membri della Comunità euro- pea di allora, tranne la Francia (37). JCB dichiara che le modifiche erano state apportate alla luce della decisione BMW allegata alla lettera di richiamo della Commis- sione (38).

a) Accordi con i distributori nel Regno Unito tra- smessi alla Commissione tra il 1975 e il 1994

(50) Negli accordi modificati trasmessi il 18 dicembre 1975, la definizione del territorio — sia nell'accordo con i distributori sia in quello con i concessionari principali [clausola 1 «Definitions» (Definizioni)] — è rimasta immutata rispetto alla versione notificata il 30 giugno 1973.

(51) Entrambi gli accordi erano stati modificati in termini simili. Riguardo alle WHOLESALE SALES (Vendite all'in- grosso) (clausola 4), nell'accordo con i concessionari principali si leggeva: «The main dealer hereby agrees not to sell JCB products wholesale for resale except to an approved sub-dealer» (Il concessionario principale s'im- pegna a non vendere prodotti JCB all'ingrosso a scopo di rivendita se non ad un subconcessionario autoriz- zato). L'accordo con i distributori recitava «The distributor hereby agrees not to sell JCB products wholesale for resale except to an approved sub-dealer or in the case of B products to a main dealer» (Il distribu- tore s'impegna a non vendere prodotti JCB all'ingrosso a scopo di rivendita se non ad un subconcessionario auto- rizzato o, nel caso di prodotti B, ad un concessionario principale) (clausola 4). Tale formulazione era presente nella versione notificata il 30 giugno 1973 (clausola 4).

(52) La clausola precedente «SALES OUTSIDE THE UNITED KINGDOM» (Vendite al di fuori del Regno Unito) è dive-

(35) GU L 29 del 3.2.1975, pag. 1.

(36) Decisione BMW, paragrafo 3, punti ii) e iii).

(37) Nella sintesi ad uso interno della riunione tra la DG IV e JCB svol- tasi il 18 dicembre 1975 si legge: «JCB brought to the meeting new forms of distributor and main dealer agreement (i.e.

Distributor Agreement — Export, Distributor and Main Dealer Agreements — UK) to replace those which had been notified. The new agreements contained no express prohibitions on exports, nor did they protect dealers' territories. Distributors and “approved sub-dealers” were no longer of any economic importance in the UK. The JCB Distributor Agreement — Export would be used for EEC countries other than France. The new agreements and the information given at the meeting substantially answered the questions in our letter of 27 October 1975» (IV.28.694, pag. 33).

(38) RCA II, pag. 6, paragrafi 20 e 51.

(10)

nuta in entrambi gli accordi «SERVICE SUPPORT FEE — SALES OUTSIDE THE REGION OR TERRITORY» (Con- tributo per l'assistenza — vendite al di fuori della regione o del territorio) (clausola 5). Come affermato nella clausola, la preoccupazione di JCB in relazione alle vendite al di fuori del territorio riguardava il rischio che i distributori non fossero in grado di fornire un'assi- stenza pronta ed efficiente per le macchine JCB. Per garantire che l'acquirente ricevesse un'assistenza di alto livello indipendentemente dal luogo in cui si trovava la macchina JCB durante il periodo di garanzia, i conces- sionari principali e i distributori si sono impegnati a: «to pay to the distributor or main dealer in whose territory or region the JCB machine then is, a service support fee to compensate such distributor or main dealer for assuming full responsibility for carrying out service during the warranty period. The amount of such service support fee shall be agreed between the distributor and the distributor or main dealer in whose territory or region the JCB machine has been sold or used or in default of agreement between the parties shall be the sum which JCB shall reasonably determine having regard to all the circumstances of the case, the cost of the service carried out and a reasonable profit element»

(pagare al distributore o al concessionario principale nel cui territorio o regione si trova la macchina JCB un con- tributo per l'assistenza inteso a compensare tale distribu- tore o concessionario per l'assunzione della piena responsabilità di prestare l'assistenza durante il periodo di garanzia. L'importo di tale contributo sarà concordato tra il distributore e il distributore o concessionario prin- cipale nel cui territorio o regione la macchina JCB è stata venduta o usata o, in mancanza di un accordo tra le parti, sarà ragionevolmente stabilito da JCB, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, del costo dell'assi- stenza prestata e di una ragionevole componente di pro- fitto).

(53) Per fugare le preoccupazioni della Commissione, nel dicembre 1975, JCB ha eliminato qualsiasi restrizione sulle esportazioni dirette (vendite al dettaglio o all'in- grosso all'estero, limitate dalla precedente clausola 4) o indirette (vendite nel Regno Unito ad un rivenditore che intendesse esportare al di fuori del Regno Unito, limitate dalla precedente clausola 5) da parte dei suoi distributori ufficiali nel Regno Unito, lo Stato membro in cui JCB deteneva le maggiori quote di mercato nella Comunità.

(54) Eccettuati la clausola 4, che è stata riformulata, il contri- buto per l'assistenza (clausola 5) e l'obbligo di non man- tenere sedi per la vendita e l'assistenza di prodotti JCB al di fuori del territorio senza il consenso scritto di JCB [clausola 9, punto i)], nessuna altra restrizione sulle ven- dite al di fuori del territorio, deliberatamente ricercate o meno, dirette o indirette, è stata inclusa negli accordi notificati per le vendite in altri Stati membri. In partico- lare, diversamente dagli accordi BMW oggetto della deci- sione della Commissione del 13 dicembre 1974, non è stata limitata la possibilità di vendere al di fuori del ter- ritorio assegnato da una sede ubicata nel territorio. Tali

vendite non sono state subordinate ad alcun impegno particolare riguardante l'effettuazione di promozione e assistenza nel territorio.

(55) Di conseguenza, il 13 gennaio 1976 la Commissione ha inviato a JCB una lettera in cui affermava che le nuove forme di accordi di distribuzione notificati il 18 dicem- bre 1975 risolvevano molti dei problemi sollevati nella lettera datata 27 ottobre 1975. Tuttavia, veniva preci- sato che erano necessarie alcune modifiche agli accordi o giustificazioni affinché la Commissione potesse consi- derare la possibilità di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, pragrafo 3. Per ovvie ragioni, non veniva fatto alcun riferimento alle clausole eliminate nei nuovi accordi notificati. Le questioni da risolvere affinché la Commis- sione potesse esaminare l'eventualità di un'esenzione, indicate nella lettera, riguardavano le vendite di prodotti, macchine o pezzi, concorrenti di quelli fabbricati da JCB e il diritto riservato a JCB di vendere ad alcuni enti e costruttori.

(56) Il fatto che la Commissione si basasse sui principi espo- sti nella decisione BMW datata 13 dicembre 1974 nel valutare gli accordi di JCB emerge anche dalla lettera a JCB datata 13 gennaio 1976, che esaminava la questione delle restrizioni alle vendite di prodotti in concorrenza con quelli fabbricati da JCB, con riferimento alle disposi- zioni pertinenti contenute negli accordi di distribuzione BMW.

(57) Con una lettera datata 11 marzo 1976, JCB ha fornito spiegazioni particolareggiate riguardo alla questione in sospeso identificata nella lettera datata 13 gennaio 1976.

Il 18 marzo 1976 si è svolta una riunione tra JCB e fun- zionari della Direzione generale della concorrenza per discutere tali questioni. Non è stata fornita alcuna nuova versione dell'accordo nel periodo immediatamente suc- cessivo alla riunione.

(58) Di propria iniziativa, il 6 marzo 1980 JCB ha inviato una nuova versione dell'accordo con i distributori per il Regno Unito (39). Non veniva allegato alcun nuovo for- mulario A/B, né alcun accordo con i concessionari prin- cipali. JCB ha segnalato che erano state apportate modi- fiche e aggiunte minori rispetto all'accordo precedente- mente notificato. In particolare, il territorio contrattuale (vale a dire, secondo la versione precedente, «the distributor's area of prime responsibility for the sale of JCB products and the service of JCB machines» (l'area di primaria responsabilità del distributore per la vendita dei prodotti JCB e l'assistenza alle macchine JCB) [clausola 1: «Definitions» (Definizioni)] veniva definito facendo riferimento ai codici postali.

(39) Lettera da JCB datata 6 marzo 1980 (IV.26.696, pag. 33).

(11)

(59) La nuova versione dell'accordo con i distributori riguar- dante il Regno Unito specificava alla clausola 4 che i distributori JCB nel Regno Unito non erano autorizzati

«to sell JCB products wholesale for resale except to a dealer» (a vendere prodotti JCB all'ingrosso a scopo di rivendita, se non ad un concessionario) (definito nell'ac- cordo «a person, persons or corporate body who with the approval of JCB has been appointed as a dealer by a Distributor» (una persona, un gruppo di persone o un soggetto giuridico che un distributore ha nominato con- cessionari, con l'approvazione di JCB) «or approved sub- dealer» (o ad un subconcessionario autorizzato) (40). Ad eccezione di questa limitazione, che nella clausola 9, punto 9), subordina all'approvazione di JCB la creazione di locali per la vendita e l'assistenza di prodotti JCB al di fuori del territorio, e quella del contributo per l'assi- stenza (clausola 5), non è stata inclusa alcuna limita- zione particolare riguardo alle vendite al di fuori del ter- ritorio.

(60) La Commissione non ha reagito a questo nuovo accordo per il Regno Unito.

b) Attuali accordi di distribuzione nel Regno Unito trasmessi alla Commissione

(61) Con lettera datata 29 dicembre 1995, JCB ha inviato alla Commissione copia di una nuova versione dell'accordo con i distributori per il Regno Unito. Il principale cam- biamento segnalato da JCB, per riflettere i cambiamenti intervenuti nella sua organizzazione, è che la nomina dei distributori di prodotti per la costruzione e uso indu- striale sarebbe stata separata da quella dei distributori di prodotti da utilizzare per l'agricoltura. Non è stato alle- gato alcun nuovo formulario A/B.

(62) Secondo l'accordo con i distributori per il Regno Unito, ai distributori ufficiali JCB, che non possono vendere prodotti concorrenti, sono assegnati territori esclusivi all'interno dei quali JCB si impegna a non vendere i pro- pri prodotti e a non stipulare lo stesso tipo di accordi di distribuzione con altri distributori (clausola 10). Il terri- torio resta definito «the distributor's area of prime responsibility for the sale of JCB products and the service of JCB machines» (l'area del distributore di pri- maria responsabilità per la vendita dei prodotti JCB e l'assistenza alle macchine JCB) [clausola 1: «Definitions»

(Definizione)] (41).

(63) La clausola 4 recita: «The Distributor hereby agrees not to sell JCB products suplied in pursuance of this agreement wholesale for resale except to a JCB Distributor or another JCB Dealer or an approved Sub Dealer appointed in each case in relation only to JCB products without JCB's prior written agreement which

shall not be withheld without objectively valid reasons»

(Il distributore si impegna a non vendere all'ingrosso a scopo di rivendita i prodotti JCB forniti in virtù del pre- sente accordo, se non ad un distributore JCB o ad un altro concessionario JCB o ad un subconcessionario autorizzato nominato in ciascun caso in relazione solo ai prodotti JCB, senza previo consenso scritto di JCB, che non dovrà essere rifiutato senza valido motivo).

(64) In base alla clausola 10, JCB si impegna a pagare o a riconoscere un credito per il lavoro svolto dal distribu- tore ufficiale e accettato da JCB nell'ambito della garan- zia del costruttore. La clausola 5 [«service support fee»

(contributo per l'assistenza)] rimane invariata rispetto alla versione fornita da JCB nel dicembre 1975 e nel marzo 1980. Eccettuate le disposizioni della clausola 9, punto i), che subordina la creazione di locali per la ven- dita e l'assistenza dei prodotti JCB al di fuori del territo- rio all'approvazione di JCB, non è inclusa alcuna altra limitazione degna di nota riguardo alle vendite al di fuori del territorio.

(65) I distributori ufficiali nel Regno Unito si impegnano anche ad acquistare pezzi, attrezzature e accessori per l'uso o la riparazione di prodotti JCB esclusivamente da JCB o da un altro distributore o concessionario JCB oppure da altra fonte autorizzata per iscritto da JCB. I distributori ufficiali si impegnano altresì ad utilizzare o fornire solo prodotti JCB in occasione di lavori svolto a titolo di garanzia o di modifica su macchine JCB [clau- sola 8, punti vii) e viii)]. Tali restrizioni contenute negli accordi non sono state modificate, conformemente alle argomentazioni di JCB sulla necessità di trattare il com- mercio di macchine per movimento terra in modo diverso rispetto al commercio di autoveicoli, come è stato esposto da JCB per iscritto e durante la riunione tra JCB e rappresentanti della Commissione tenutasi il 18 marzo 1976.

(66) La Commissione non ha reagito in modo specifico a questo nuovo accordo.

c) Accordi di distribuzione in Stati membri diversi dal Regno Unito attualmente notificati

(67) Nel dicembre 1975 e nel marzo 1976, per rispondere alle preoccupazioni della Commissione, JCB ha presen- tato versioni modificate degli accordi. Tali preoccupa- zioni si concentravano sugli accordi applicabili negli Stati membri della Comunità europea dell'epoca. Gli accordi forniti per tutti gli Stati membri della CE nel 1976, escluso il Regno Unito, erano, secondo la docu- mentazione interna, divisi in due categorie: un unico Distributor Agreement Export (accordo con i distributori per l'esportazione) (formula standard) (42) e l'accordo tra (40) Versione allegata alla lettera da JCB datata 6 marzo 1980

(IV.26.696, pagg. 33-53) e articolo 4 dell'accordo di distribuzione JCB nel Regno Unito stipulato con Watling JCB in data 21 gennaio 1992 (fascicolo, pagg. 1123-1143).

(41) Articolo 4 dell'accordo JCB con i distributori, copiato presso i

locali di Watling JCB (fascicolo, pagg. 1146-1169). (42) IV.28.694, pagg. 34-37.

(12)

JCB e la sua controllata JCB SA France (firmato il 17 febbraio 1975) (43). Non è stato allegato alcun nuovo formulario A/B.

(68) L'accordo con JCB France non conteneva alcuna restri- zione diretta o indiretta delle vendite dei prodotti JCB al di fuori del territorio, tranne l'impegno di JCB France a compiere ogni sforzo per promuovere tali prodotti all'interno del suo territorio [clausola 4, lettera b)]. In base a questi accordi all'interno del gruppo, JCB France è stata nominata distributore esclusivo (clausola 2) e si impegnava ad acquistare e a rivendere i prodotti JCB da JCB UK (clausola 3, punto 1) per conto proprio [clau- sola 4, lettera a)], vale a dire non come agente di JCB UK [clausola 5, lettera b)]. In base alla clausola 2, punto 2, i prezzi dei prodotti JCB venduti a JCB France da JCB Sales UK (fissazione dei prezzi all'interno del gruppo) non dovevano superare i prezzi netti franco fabbrica applicati da JCB Sales ai distributori del Regno Unito.

(69) Nella nuova versione dell'accordo con i distributori per l'esportazione fornita da JCB, a seguito del richiamo della Commissione del 27 ottobre 1975 di cui sopra, era stata modificata la disposizione riguardante il contri- buto per l'assistenza. Come nel nuovo accordo per il Regno Unito, formulato con le stesse parole, l'importo del contributo doveva innanzitutto essere concordato tra i distributori ufficiali, invece di essere stabilito in par- tenza da JCB, tranne in caso di disaccordo tra i distribu- tori interessati (clausola 4 SERVICE SUPPORT FEE — SALES OUTSIDE THE TERRITORY Contributo per l'assi- stenza — Vendite al di fuori del territorio). Il territorio è definito «the Distributor's area of prime responsibility for the sale of JCB Products and JCB Machines» (l'area del distributore di primaria responsabilità per la vendita dei prodotti e delle macchine JCB) (clausola 1 DEFINI- TIONS — Definizioni) in cui il distributore si impegna a vendere i prodotti JCB e a compiere ogni sforzo possi- bile per promuovere le vendite e l'assistenza di tali pro- dotti (clausola 5 SALES OBLIGATION OF THE DISTRI- BUTOR — Obblighi di vendita del distributore). Il distri- butore si impegna altresì a non mantenere locali desti- nati a tali vendite e a tale assistenza al di fuori del terri- torio senza previo consenso di JCB (clausola 8, punto iv), GENERAL OBLIGATIONS OF THE DISTRIBUTOR

— Obblighi generali del distributore).

(70) I distributori ufficiali si impegnano altresì ad acquistare pezzi, attrezzature e accessori per l'uso o la riparazione dei prodotti JCB exclusivamente da JCB o da un altro distributore o concessionario JCB o altra fonte autoriz- zata per iscritto da JCB [clausola 7, punto v)].

(71) Nell'accordo con i distributori per l'esportazione non è stato incluso alcun oblbigo analogo a quello incluso nella clausola 4 dell'acordo con i distributori per il Regno Unito riguardo alle forniture all'ingrosso a scopo di rivendita. I fascicoli della Commissione non conten-

gono alcuna lettera con cui JCB comunichi alla Commis- sione che le disposizioni degli accordi notificati per il Regno Unito erano applicabili in altri Stati membri.

(72) La lettera della Commissione a JCB datata 13 gennaio 1976 informava JCB della necessità di alcune modifiche agli accordi o giustificazioni affinché la Commissione potesse considerare la possibilità di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3. Tuttavia, non è stata fornita alcuna nuova versione dell'accordo per gli Stati membri diversi dal Regno Unito dopo quella del 1975 e, per la Francia, dopo quella del 1976. Gli accordi trasmessi per la Germania, il Benelux, l'Italia e la Francia riguardavano gli Stati membri nei quali operano società controllate di JCB. I loro accordi di distribuzione all'interno dei terri- tori nazionali non sono mai stati notificati.

(73) La Commissione non ha adottato una posizione defini- tiva né mediante decisione né mediante lettera ammini- strativa di archiviazione riguardo agli accordi notificati o forniti da JCB, prima della presente decisione.

D. ATTUALE RETE DI DISTRIBUZIONE DI JCB IN EUROPA E FISSA- ZIONE DEI PREZZI ALL'INTERNO DEL GRUPPO

(74) Il gruppo JCB ha società controllate operanti in Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Italia e Spagna e sei stabi- limenti principali nel Regno Unito, dove si trova anche la sede centrale. JCB mantiene una rete comunitaria di 135-140 distributori indipendenti autorizzati, ai quali sono assegnati territori esclusivi (44). La rete ufficiale JCB copre quindi tutte le aree geografiche della Comunità.

JCB Sales Ltd (Regno Unito), o la controllata nazionale interessata, nomina i distributori ufficiali e redige gli accordi di distribuzione nei territori nazionali. In que- st'ultimo caso, gli ordini provenienti dai distributori uffi- ciali all'interno della rete JCB sono indirizzati alla con- trollata JCB locale.

(75) I prezzi fatturati da JCB UK ad ogni controllata JCB nazionale sono in generale inferiori a quelli fatturati ai distributori ufficiali nel Regno Unito. Nel 1993 i prezzi interni di JCB per i pezzi di ricambio applicati a JCB France e a JCB Itlaia erano, rispettivamente, il [tra 50 % e 100 %] di quelli applicati ai distributori ufficiali nel Regno Unito. In altri termini, se la controllata JCB fran- cese avesse praticato ai distributori della propria rete una maggiorazione del [tra 25 % e 50 %] sul prezzo pagato a JCB UK, i distributori ufficiali francesi avreb- bero avuto gli stessi costi di acquisto dei distributori ufficiali del Regno Unito.

(43) IV.28.694. pagg. 68-72. Accordo inviato a seguito della richiesta di informazioni datata 13 gennaio 1976.

(44) Nel Regno Unito e in Irlanda tali distributori ufficiali fanno seguire l'acronimo JCB alla loro denominazione sociale (ad esempio, Watling JCB, Gunn JCB ecc.).

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