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Comune di Gemona del Friuli

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Academic year: 2022

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Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 631 Del 14/11/2019

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: CCRL 15.10.2018 ART. 32 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO l’art. 32 del CCRL del 15/10/2018 in base al quale a partire dal 1° gennaio 2018 deve essere costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all’interno delle categorie;

EVIDENZIATO che il nuovo CCRL oltre a disciplinare la costituzione del fondo a decorrere dal 01.01.2018 disciplina altresì diversamente indennità, lavoro straordinario e salario aggiuntivo;

CONSIDERATO che l’art. 32 comma 1 del citato CCRL dispone espressamente che il limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. legs. 75/2017 “viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 12 coma 6 e seguenti della LR 37/2017”;

CONSIDERATO che i criteri con i quali viene costituito il fondo sono profondamente mutati dal 2018;

RITENUTO urgente provvedere alla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva integrativa del personale del Comparto per l’anno 2019, redatto ai sensi del CCRL 15/10/2018;

VISTO l’art. 32 comma 7 del CCRL 15.10.2018 che l’importo annuo destinato al finanziamento a bilancio delle voci stipendiali, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non può essere superiore a quello stanziato nell’anno 2016 con facoltà delle amministrazioni di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%, ove nei relativi bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti del trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente;

DATO ATTO che dall’applicazione delle modalità di calcolo previste dell’art. 32 del CCRL 15/10/2018 il Fondo per le risorse decentrate viene individuato per l’anno 2019 nell’importo pari a € 155.143,82 (prospetto redatto dal Servizio personale dell’UTI della Carnia che resta depositato agli atti);

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VISTO che l’importo annuo destinato al finanziamento a bilancio delle voci stipendiali, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non può essere superiore a quello stanziato nell’anno 2016 con facoltà delle amministrazioni, ove nei relativi bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti del trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%;

CONSIDERATO che con nota del 24.10.2018 si sono chiesti chiarimenti in merito alle procedure da seguire nell’applicazione del contratto, il cui riscontro è stato sollecitato con nota del 12 novembre 2018 prot. 23086, e che alle succitate note non è stato dato riscontro diretto;

RICHIAMATE le linee guida emanate dalla Direzione centrale della funzione pubblica e semplificazione della Regione con nota del 13/11/2018 prot. 8933 nella quale in relazione alla facoltà di aumento del 25 % prevista dal comma 7 dell’art. 32 del CCRL 15/10/2018 si rinvia alla lettura e alle considerazioni evidenziate dalla Corte dei Conti in sede di certificazione di contratto;

CONSIDERATO che con le prime linee guida del 13.11.2018 si invitava gli Enti a “non avviare la contrattazione decentrata fino a quando l’ufficio unico non avrà concluso le verifiche di cui sopra” mentre con successiva nota del 21.11.2018 si informava i Comuni che si sarebbe potuto avviare la contrattazione decentrata “ma comunque e prudenzialmente osservando, per adesso, il limite di importo determinato per l’anno 2016, così come previsto dall’art. 23 comma 2 del D. Legs n. 75 del 2017”

EVIDENZIATO CHE la Corte dei Conti, nella certificazione all’ipotesi di accordo resa con atto n. 47 del 2018, ha espressamente evidenziato la necessità di un’applicazione doverosa da parte degli enti (e da parte dell’Ufficio Unico in sede di controllo) che dovrà farsi garante sia dell’osservanza del limite derivante dall’importo del 2016 sia di una gestione di tale posta contabile come entità autonoma e slegata al fondo, attentamente monitorata anche sotto il profilo della gestione delle economie;

EVIDENZIATO che l’art. 18 primo comma lett. a) della L.R. 18 del 2016 intesta all’Ufficio Unico regionale l’attività di controllo sul contenimento della spesa per il personale e pertanto in quest’ottica non possono essere disattese le direttive regionali in tema di applicazione contrattuale;

DATO atto che si è provveduto, con richiesta del 20.11.2018 inviata via PEC n. 23369 a richiedere alla Direzione centrale della funzione pubblica l’autorizzazione all’utilizzo della quota del 25% prevista dal CCRL 2018 – art. 32 c. 7, richiesta rimasta ad oggi inevasa e riservata quindi ogni ulteriore determinazione in relazione ad un tanto;

CHE analoga richiesta è stata avanzata con nota del 07.05.2019;

RICORDATO che con nota del 14/06/2019 acquisita al prot. n. 11835 la Direzione Centrale Funzione Pubblica e semplificazione ricordava che l’attività di monitoraggio e verifica dell’attività di contrattazione di secondo livello da parte degli Uffici era ancora in corso e che ad oggi non risulta essere stata effettuata ulteriore comunicazione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 14/10/2019 della Corte dei Conti Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia nella quale si precisa che la situazione in cui è stata resa la certificazione positiva del CCRL era strettamente collegata al contesto

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definito dall’ordinamento al tempo vigente e la valutazione di compatibilità economica e finanziaria non risulta, quindi, automaticamente traslabile, nella sua valutazione positiva pur con osservazioni, a situazioni successive rispetto alle quali i presupposti al tempo considerati a fondamento di un giudizio positivo, siano stati significativamente modificati;

ATTESO che per quanto concerne le spese del personale questo Ente rispetta il limite posto per il triennio 2011/2013;

CONSIDERATO che gli straordinari relativi al personale degli Enti Locali del Comparto Unico Regionale rimangono vincolati all’attuale limite dettato dall’art. 17 del ccrl 01/08/2002 e che pertanto gli importi restano individuati all’interno della spesa storica in quel contesto determinata (€ 9.814,00);

PRESO ATTO che il comma 9 del sopracitato art. 32 prevede che ogni qualvolta si operi un trasferimento del personale in attuazione dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l’ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota spettante di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito ma che non si è verificato il caso;

CONSIDERATO che gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche o che le incrementino in vigenza del contratto, possono aumentare le risorse stabili del Fondo ma che non corre il caso in quanto il numero dei dipendenti è costantemente in diminuzione;

RICHIAMATO l’art. 23 comma 2, del D. Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che dispone che: “.... a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016” ;

CONSIDERATO CHE:

- del trattamento accessorio fanno parte sia le voci relative alla produttività che le indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e del segretario comunale, come da ultimo quantificate con deliberazione giuntale n. 38 del 2018, - non rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 d. legs. 50 del 2016

(Corte dei Conti sezioni autonomie n. 6 del 2018)

VISTA, da ultimo, la deliberazione del 4 ottobre 2018, n. 175 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Sicilia nella quale viene ribadito il principio in base al quale a partire dal 1° gennaio 2017, nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate nel bilancio 2016 con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate;

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 32 del CCRL 15/10/2018 a decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 12 comma 6 e seguenti della L.R. 37/2017 e dato atto pertanto della necessità di procedere alla trasmissione del presente atto all’Ufficio Unico regionale;

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VISTO che nelle sopra richiamate Linee guida della Direzione centrale della funzione pubblica e semplificazione della Regione veniva richiesto l’invio dei dati necessari al calcolo del limite del salario accessorio a livello di comparto e che si è adempiuto con la nota citata del 20.11.2018 contenente altresì alcune precisazioni resesi necessarie;

PRESO ATTO che con successiva comunicazione del 21/11/2018 prot. 9798 della Direzione centrale della funzione pubblica e semplificazione della Regione viene precisato che gli Enti possono avviare la contrattazione decentrata ma comunque e prudenzialmente osservando, per ora, il limite di importo determinato per l’anno 2016 così come previsto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

RITENUTO urgente provvedere alla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva integrativa del personale del Comparto per l’anno 2019, redatto ai sensi del CCRL 15/10/2018, viste le tempistiche richieste ed entro il termine del 31.12.2019;

DATO ATTO che l’ammontare complessivo destinato nell’anno 2016 al trattamento accessorio del personale ammonta ad € 331.125,02 come da allegato prospetto;

ATTESO che per quanto concerne l’utilizzo del fondo è stato richiesto un parere (in data 07.02.2019 alla Direzione Centrale Funzione pubblica in relazione ad una progressione effettuata dal Comune di provenienza a favore di un dipendente transitato nella dotazione organica di questo Ente e di cui il Comune di Gemona del Friuli è venuto a conoscenza con nota del 25.01.2019 e che è stato riscontrato (pec 3068 del 12.02.2019) confermando, anche alla luce del nuovo CCRL 15/10/2018, “l’obbligo del riconoscimento della progressione” e ritenuto pertanto di imputare i relativi oneri, per quanto di competenza, a carico delle risorse stabili non solo per quanto concerne il fondo 2019 ma anche per il 2018 in quanto la progressione ha decorrenza 01.01.2018, così rettificando la disponibilità di risorse variabili 2018;

VERIFICATO che la verifica effettuata per accertare il rispetto dei limiti al trattamento accessorio ha evidenziato il superamento del limite previsto dall’art. 23 comma 2 del D.

Legs. 75/2017 e ritenuto pertanto di procedere ad un adeguamento dell’importo, pur riservandosi una rideterminazione in aumento nel caso in cui la Regione, non è dato ancora sapere con quali provvedimenti o in che termini, valuti positivamente per questo Ente la compatibilità della spesa all’interno del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale;

PRECISATO che si intende pertanto formulare espressa riserva di rivalutare quanto determinato e pertanto riservarsi espressamente la facoltà di modificare, integrare o annullare la presente documentazione nell’eventualità di successivi interventi sia normativi che eventuali precisazioni da parte della Regione;

ATTESO che la misura di contenimento rispetto al corrispondente aggregato 2016 deve operarsi a livello complessivo, lasciando all’ente ampia discrezionalità su come operare eventuali riduzioni (Deliberazione Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia n. 49/2017/PAR, Deliberazione Corte dei Conti Emilia Romagna n. 100/2017/PAR);

VISTE le direttive espresse dalla Giunta comunale con deliberazione n. 177 del 14 novembre 2019 e preso atto dei criteri indicati;

DATO ATTO che:

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a. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 comma 2, del D. Lgs. 75/2017 il valore complessivo del fondo 2019 supera il corrispondente importo del fondo 2016;

b. non sono state fornite indicazioni dalla Regione circa l’eventuale calcolo a livello di sistema integrato ai sensi del nuovo CCRL, tali da consentire il superamento dei limiti di cui al punto precedente calcolati sul singolo ente;

RITENUTO pertanto di procedere alla riduzione degli importi stanziati per complessivi € 15.209,88 così ripartiti:

- per la retribuzione di posizione e di risultato delle TPO e del Segretario per l’importo complessivo di € 2.000,00;

- riduzione di quanto stanziato a bilancio anche per quanto concerne la parte variabile del fondo per € 13.209,88;

CONSIDERATO che tale taglio assicura il rispetto dei limiti previsti dall’art. 23 comma 2 del D. Legs. 75/2017;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo risulta essere materia di esclusiva competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa

RITENUTO pertanto ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 di procedere a diminuire l’ammontare delle risorse destinate al salario accessorio per il complessivo importo di € 13.209,88 (come da allegato) riservandosi la facoltà di modificare, integrare o annullare la presente documentazione nell’eventualità di successivi interventi sia normativi che eventuali precisazioni da parte della Regione;

RICHIAMATA la Relazione Tecnico – Finanziaria al CCRL 15/10/2018 allegata alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1710 del 14/09/2018 nella quale si evidenzia che gli incrementi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali vengono considerati quali oneri contrattuali;

DATO ATTO che è stato raggiunto l’equilibrio per quanto concerne le risorse stabili (in sede di prima applicazione della disciplina del CCRL 15.10.2018 le risorse stabili necessarie alla copertura degli oneri relativi alle progressioni economiche già attribuite al 31.12.2017 risultavano superiori alle risorse disponibili per tale finalità e pertanto ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 c. 5 del CRRL 15.10.2018 si era proceduto ad utilizzare una quota di risorse variabili come da determinazione n. 773 del 07.12.2018;

RILEVATO inoltre che con propria determinazione n. 417 del 06.07.2018 si dava seguito a quanto stabilito con proprio precedente atto n. 933 del 30.12.2016 in relazione all’attribuzione di progressioni economiche riconosciute ai dipendenti (valutazione relativa al 2015 e graduatoria 2016), riservandosi però di apportare eventuali ulteriori detrazioni che si fossero rese necessarie alla luce di quanto determinato dall’esperto designato dall’

Ente e dalla Regione in ordine all’eventuale riequilibrio che si sarebbe potuto rendere necessario a seguito delle imputazioni delle spese relative all’attribuzione delle progressioni;

RICHIAMATA la determinazione n. 908 del 31.12.2018 con la quale veniva avviata una procedura di riallineamento in relazione alle errate imputazioni contabili attestate con relazione del 25.06.2018 del dr. Mareschi con la quale si evidenziava “Per quanto riguarda

“il recupero” delle voci imputate a bilancio per le progressioni orizzontali pregresse, si

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ritiene che l’amministrazione di fronte a un accordo decentrato che prende atto della questione e dispone il recupero a partire dal 2017 ( con la clausola sospensiva, meglio sopra precisata) possa, in assenza di un ulteriore accordo in tal senso, provvedervi unilateralmente riducendo il fondo di un pari importo ovvero congelando detto importo fino al completo recupero di €. 48.055,06.”

CONSIDERATO che in sede di contrattazione 2018 in data 11.12.2018 si giungeva a proporre, in allegato all’accodo, la seguente integrazione separata “Al termine dell’incontro le delegazioni trattanti si confrontano sulla problematica relativa ai recuperi del salario accessorio del Comune di Gemona del Friuli. La parte datoriale ricorda che in base alla relazione finale dell’incarico conferito al dott. Giuseppe Mareschi ai fini della verifica della corretta imputazione delle voci stipendiali del Fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativa agli anni 2008 - 2017, il Comune dovrà provvedere al recupero della somma totale di € 48.055,06. Nell’ultimo contratto decentrato del Fondo 2017 le parti, ad esclusione della CGIL, avevano concordato nel provvedere a formulare un ulteriore quesito alla Regione; il Comune di Gemona del Friuli ha inviato la richiesta di parere in data 04/01/2018 ma ad oggi non ha avuto risposta. Le parti concordano nel sollecitare una indicazione da parte della Regione e la parte datoriale si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in merito”;

che conseguentemente veniva adottata la determinazione n. 908 del 31.12.2018 con la quale si procedeva al riassorbimento riassorbire della somma di € 6.969,29 a parziale scomputo delle somme erroneamente imputate nel periodo 2007 – 2016 a valere sulle risorse del fondo per la contrattazione integrativa 2018;

CONSIDERATO che ad oggi permangono le criticità riscontrate all’atto della imputazione dei costi delle progressioni e ritenuto pertanto di mantenere la riserva indicata con la citata determinazione in relazione all’applicazione di ulteriori recuperi che si dovessero rendere necessari, salva diversa determinazione o provvedimento in quanto la Funzione pubblica ha riscontrato con prot. 1599 del 21.01.2019 come segue:

“L’equiparazione dei trattamenti tabellari e l’omogeneizzazione degli istituti, disposte dalla citata L.R. n. 23/2006 in attuazione alla previsione, di cui all’art. 1 della L.R. n. 2/200, hanno trovano le relative coperture finanziarie nella medesima fonte legislativa, ed in particolare al comma 12 dell’art. 5. Di conseguenza gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 hanno trovato copertura nel bilancio regionale.”

“Per quanto attiene al finanziamento delle nuove progressioni, contrattate in sede decentrata successivamente all’entrata in vigore del CCRL 7.12.2006, i relativi importi sono totalmente a carico delle risorse decentrate.”

Dato atto che:

- permangono inalterate le situazioni di fatto e di diritto indicate con la citata determinazione n. 908 del 2018, che qui si intendono integralmente riportate e che pertanto, alla luce di quanto quantificato con apposita consulenza, questo Ente sta procedendo ad effettuare un ‘imputazione corretta per le seguenti somme:

Anno importo (in €.) 2007 4.732,04

2008 5.111,59 2009 5.366,76 2010 5.258,31 2011 5.150,18 2012 5.123,19 2013 4.637,69 2014 4.502,85 2015 4.343,81

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2016 3.828,64

totale 48.055,0

- un recupero parziale sull’imputazione è avvenuto con l’art. 5 del contratto decentrato integrativo del 2017 suindicato, per l’importo di € 3.800,00;

- un riassorbimento parziale è avvenuto con la citata determinazione n.908 del 2018 per € 6.969,29;

- l’art. 4 comma 1) del D.L. 16/2014, convertito con modifiche, dalla Legge 68/2014 il quale dispone, tra l’altro:

“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato. [..];

Si rende pertanto opportuno e necessario procedere al riassorbimento della quota annuale relativa al 2009 e quindi dell’importo di € 5.366,76;

ATTESO che la Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 20/2017, ha redatto un vero e proprio vademecum per la revisione contabile nelle amministrazioni pubbliche e che la RGS sostiene che i Revisori dei conti debbano certificare anche la costituzione del Fondo del salario accessorio e non solo l’ipotesi di contratto integrativo decentrato.

CONSIDERATO che il comma 12 dell’art. 32 del CCRL 15/10/2018 richiede la certificazione dell’organo di revisione dell’ente per gli adempimenti previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dello stesso articolo di Contratto;

RITENUTO pertanto di provvedere all’invio della determinazione di costituzione del fondo al Collegio dei Revisori del conto per le certificazioni suindicate;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 40 comma 3-sexies del d.lgs. 165/dispone “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico- finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1)” e ritenuto pertanto di demandare a tale fase la redazione della relazione tecnico – finanziaria;

RITENUTO di dar pertanto corso alla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2019;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

Richiamato il D. lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

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DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.

147 bis del D. Lgs. 267 /2000 ed acquisito il parere di regolarità contabile;

VISTO lo Statuto;

VISTI i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000;

VISTA la L.R. 26/2014 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento prot. 8528 del 2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata dal Sindaco Responsabile del Settore socio assistenziale e Servizio personale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, DEL D. LGS. n.

267/2000)”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018, con cui si è approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione giuntale n. 67/2019 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;

VISTA la delibera giuntale n. 96 del 14.06.2019 relativa all’attribuzione delle risorse;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di:

1) procedere alla costituzione del Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2019 come da allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, rivisto in variazione che complessivamente ammonta, al lordo dei tagli da effettuarsi ex lege e del riassorbimento in corso, ad € 155.143,82 così composto:

RISORSE STABILI € 90.143,82;

RISORSE VARIABILI € 65.000,00;

2) di dare atto che si rende necessario procedere alla ricalcolo delle risorse a disposizione della contrattazione in ossequio a quanto indicato dalla Regione relativamente all’applicazione del limite previsto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs.

75/2017;

3) di dare atto che si rende opportuno e necessario procedere al riassorbimento delle somme erroneamente imputate come sopra precisato;

4) di rideterminare il fondo per la contrattazione collettiva, alla luce degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, procedendo ad un taglio delle risorse variabili di € 13.209,88;

FONDO COMPLESSIVO 141.933,94 DI CUI:

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RISORSE STABILI € 90.143,82;

RISORSE VARIABILI € 51.790,12;

5) di procedere all’ulteriore riassorbimento dell’importo di € 5.366,76 portando pertanto le risorse variabili effettivamente contrattabili ad € 46.423,36 e pertanto:

FONDO COMPLESSIVO 136.567,18 DI CUI:

RISORSE STABILI € 90.143,82;

RISORSE VARIABILI € 46.423,36.

6) di precisare che a seguito delle descritte operazioni l’importo complessivo del fondo da sottoporre a contrattazione risulta così rideterminato:

€136.567,18 di cui 90.143,82 risorse stabili

7) Di inviare questo provvedimento al Collegio dei Revisori del conto del Comune di Gemona del Friuli al fine della attestazione della compatibilità dei costi derivanti dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate 2019 con le previsioni dello schema di bilancio 2019, facendo seguito a quanto disposto con la citata circolare della Ragioneria di Stato;

8) Di richiedere nel contempo al Collegio il rilascio della certificazione prevista dall’art.

32 comma 12 del CCRL 15.10.2018 e dalle indicazioni della Ragioneria di Stato;

9) Di dare atto che è stato richiesto alla Direzione centrale funzione pubblica l’autorizzazione all’incremento del 25% ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 32 del CCRL 15/10/2018;

10) Di dare atto che si procederà a dettagliare con ulteriori provvedimenti la riparametrazione che verrà effettuata nei confronti dell’indennità di risultato e di posizione dei titolari di posizione e del segretario per complessive € 2.000,00 (rideterminazione risultato);

11) Di dare atto che, considerato il taglio apportato come già dettagliato ed effettuato al fine del rispetto di quanto previsto dall’art. 23 comma 2, del D. Lgs. 75/2017, il valore complessivo del fondo 2019 non supera il corrispondente importo del fondo 2016;

12) di riservarsi la facoltà di rideterminare le risorse di cui al presente atto a seguito di nuove e sopravvenute indicazioni da parte della Regione Friuli Venezia Giulia o di nuova normativa;

13) Di dare atto che le risorse del salario accessorio trovano copertura ai capitoli 2927

“fondo per progressioni economiche” e 2926 “fondo produttività” demandando al servizio finanziario l’adozione dei necessari provvedimenti di adeguamento contabile

14) Di dare inoltre atto che la disponibilità e quindi l’utilizzo delle risorse variabili per quanto concerne il fondo per la contrattazione collettiva 2018 resta rideterminato alla luce dei maggiori costi derivanti da una progressione da D6 a D7 di cui il Comune di Gemona è venuto a conoscenza solo successivamente alla determinazione del fondo 2018 e relativa contrattazione.

(10)

15) Di inviare copia del presente atto alle OO.SS., alle RSU ed all’Ufficio personale dell’UTI della Carnia, che ha effettuato le necessarie proiezioni contabili e che coadiuverà questo servizio nella contrattazione decentrata alla luce della recente convenzione stipulata.

16) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Unico regionale.

La sottoscritta attesta:

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L.

n.174/2012, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nella redazione del presente atto;

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto in quanto l’indicazione in merito ai tagli da effettuare è stata effettuata dalla Giunta comunale a titolo di atto di indirizzo con il succitato atto 177/2019.

Il Responsabile PROSPERINI MANUELA

Il Responsabile F.to Manuela Prosperini

(11)

Comune di Gemona del Friuli

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

631 14/11/2019 SERVIZIO PERSONALE 14/11/2019

OGGETTO: CCRL 15.10.2018 ART. 32 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2019

Ai sensi dell’art. 153, comma 5° e dell’art. 183 del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

(F.to Daniela Ponta)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1137

(12)

Comune di Gemona del Friuli

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

631 14/11/2019 SERVIZIO PERSONALE 14/11/2019

OGGETTO: CCRL 15.10.2018 ART. 32 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 15/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/11/2019.

Addì 15/11/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to VIVIANA FILAFERRO

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

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