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Carta di credito e uso indebito: ultime sentenze

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Carta di credito e uso indebito:

ultime sentenze

written by Redazione | 24/08/2021

Smarrimento o furto della carta di credito; clonazione; conseguimento del profitto; accettazione del pagamento illecito; prova del comportamento colposo del titolare.

Quando si configura il reato di indebita utilizzazione di carte di credito? Che succede se la condotta criminosa è stata posta in essere dal familiare del titolare della carta di credito? Per saperne di più sull’uso indebito delle carte di credito, leggi le ultime sentenze.

Uso indebito di carte di credito:

configurabilità del reato

In relazione al reato di uso indebito di carte di credito, è irrilevante il consenso dell’avente diritto. Anche qualora l’utilizzo dello strumento di pagamento o prelievo da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera la causa di giustificazione

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ex art. 50 c.p. perché il reato di cui all’art. 493-ter c.p. ha natura plurioffensiva, tutelando non solo il patrimonio personale della persona offesa, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati.

Ad affermarlo è la Cassazione rigettando il ricorso di un imputato condannato in appello per avere indebitamente utilizzato, in concorso con altro soggetto, una carta di credito intestata a terzi per eseguire ripetuti prelievi di carburante da un’area di servizio con apposite taniche, poi riposte nel veicolo nella loro disponibilità.

Cassazione penale sez. II, 16/02/2021, n.18609

Perdite patrimoniali derivanti dall’uso indebito di terzi

In tema di utilizzazione di carta di credito non si può far riferimento alla disciplina dettata per i contratti in generale (art. 1218 c.c.) bensì la normativa speciale ( Art. 12 D.lvo 11/10) secondo cui non sono gli utilizzatori che devono rispondere delle perdite patrimoniali derivanti dall’uso indebito di terzi dei mezzi di pagamento elettronico.

(Nel caso di specie, il titolare della carta di credito aveva denunciato il furto e lo smarrimento della stessa in data successiva a quella dell’utilizzo da parte di ignoti ma restano a carico dell’emittente della carta le perdite dell’uso indebito).

Corte appello Firenze sez. II, 05/02/2020, n.314

Furto in abitazione di carta bancomat

Il delitto di furto in abitazione avente ad oggetto una carta bancomat concorre con quello di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, in ragione dell’eterogeneità delle condotte sotto l’aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l’uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell’impossessamento illegittimo.

Cassazione penale sez. IV, 21/01/2020, n.13492

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Dati acquisiti fraudolentemente e transazione tramite Internet

Costituisce indebita utilizzazione di carta di credito, attualmente sanzionato dall’art. 493-ter c.p., l’effettuazione attraverso la rete internet di transazioni, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, acquisiti dall’agente fraudolentemente con il sistema telematico, a nulla rilevando che il documento non sia stato nel suo materiale possesso. Infatti, l’espressione di indebito utilizzo, che definisce il comportamento illecito sanzionato, individua la lesione del diritto incorporato nel documento, prescindendo dal possesso materiale della carta che lo veicola e si realizza con l’uso non autorizzato dei codici personali.

Cassazione penale sez. II, 25/06/2019, n.38837

Furto della carta di credito e uso indebito

Il delitto di furto della carta di credito concorre con quello di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12(ora D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9), limitatamente all’ipotesi dell’indebito utilizzo del “medesimo documento”. Ciò in quanto si tratta di condotte eterogenee sotto l’aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l’uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell’impossessamento illegittimo.

Cassazione penale sez. II, 16/11/2018, n.4160

Carta bancomat clonata: reato di indebita utilizzazione di carte di credito

La condotta criminosa dell’agente consistita nel ricaricare una carta di credito a sé intestata utilizzando l’altrui carta bancomat clonata, deve ritenersi del tutto assimilabile al mero prelievo di denaro presso uno sportello bancomat e, dunque, tale da integrare il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all’articolo 55, comma 9, del Dlgs 231/2007, potendosi configurare, a tal riguardo, l’illecito utilizzo di una carta bancomat altrui, seppur in versione clonata, al fine di conseguire un indebito profitto.

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Tale condotta non può essere, invece, ricondotta a una alterazione di sistema informatico o telematico, né all’abusivo intervento sui dati dello stesso, condotte incriminate dall’articolo 640-ter del Cp.

Nel caso di specie, il tribunale ha respinto la richiesta della difesa di riqualificare i fatti ai sensi della citata disposizione codicistica, in quanto per l’utilizzo in qualunque modo di una carta bancomat falsificata costituente clone è configurabile il diverso reato di indebita utilizzazione di carte di credito.

Tribunale Torino, 22/02/2018, n.260

Furto della carta di credito

Il reato di furto della carta di credito o di pagamento concorre con quello di cui all’articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.

231 (ora, articolo 493-ter del Cp), limitatamente alla ipotesi dell’indebito utilizzo del medesimo documento, in quanto si tratta di condotte eterogenee sotto l’aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando l’uso indebito un presupposto necessario e indefettibile nell’impossessamento illegittimo.

Cassazione penale sez. V, 12/01/2018, n.17923

Uso indebito della carta di credito:

profitto

L’indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui all’art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non il reato di truffa, che resta assorbito in quanto l’adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso indebito di una carta di credito.

Cassazione penale sez. II, 09/09/2015, n.48044

Reato di indebito utilizzo di carte di

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credito

In tema di integrazione del reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento previsto dall’art. 12 d.l. n. 143 del 1991 conv. nella l. n. 197 del 1991, oggi trasfuso nell’art. 55 comma 9 d.lg. n. 231 del 2007, deve ritenersi che l’indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui all’art. 12 citato indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine.

(Confermata la condanna nei confronti degli imputati, essendo emerso che gli stessi avevano fatto uso di una tessera bancomat, rubata poco prima, per effettuare degli acquisti in un negozio, acquisti non portati a termine, in quanto la carta era risultata bloccata).

Cassazione penale sez. II, 15/11/2012, n.45901

Carta di credito nominativa

Ai fini della configurabilità del reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento di cui all’art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. dalla l. 5 luglio 1991 n. 197 (ora, art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2007 n. 231), nell’ipotesi in cui la carta di credito sia nominativa è evidente che l’indebito utilizzo sussiste tutte le volte che la carta sia usata da chi non ne sia titolare (salvo il consenso dell’avente diritto); mentre, nei casi in cui la carta sia al portatore (come nell’ipotesi della carta ricaricabile Viacard), per la quale la titolarità si acquista con il possesso in buona fede, ai sensi dell’art. 1153 c.c., per poter sostenere l’indebito utilizzo occorre la dimostrazione che il soggetto abbia fatto uso della carta con la consapevolezza di non esserne titolare.

Cassazione penale sez. II, 04/07/2012, n.26613

Uso indebito di carte di credit: Postepay

In tema di uso indebito di carte di credito, configura il reato previsto dall’art.

55, comma 9, d.lg. n. 231 del 2007, il far convergere somme di denaro da diverse carte Postepay di terzi su una propria carta Postepay, ma la sola

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attivazione di quest’ultima non costituisce la prova della responsabilità del concorrente nel reato.

Ufficio Indagini preliminari Torino, 04/06/2012, n.1471

Indebito uso di carta di credito da parte del familiare del titolare

Non è applicabile l’esimente di cui all’art. 649 c.p. (fatti commessi in danno di congiunti) al reato di illecito uso di una carta di credito (art. 12 del d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in l. 5 luglio 1991 n. 197, successivamente abrogato e trasferito sotto la previsione di cui all’art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2007 n.

231), nell’ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare (nel caso di specie, il figlio) del titolare della carta, stante la natura plurioffensiva del reato “de quo”, la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all’ambito dell’ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all’art. 649 c.p. concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l’applicazione in via analogica.

Cassazione penale sez. II, 08/04/2011, n.15834

Onere a carico del terzo e pagamento con modalità illecite

Poiché, secondo i principi generali, la colpa non può essere presunta se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed in ogni caso deve essere provata dalla parte che la invoca, nell’ipotesi in cui sia stata esercitata un’azione di risarcimento, da parte del titolare di una carta di credito smarrita, nei confronti di un terzo per aver illegittimamente accettato il pagamento di un’operazione commerciale mediante l’illecita utilizzazione di detta carta da parte di estraneo con relativa falsificazione della firma del suddetto titolare, è a carico di colui che ha accettato il pagamento, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, che ricade l’onere di provare l’eventuale comportamento colposo del titolare nella custodia della carta medesima.

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(Nella specie, l’azione risarcitoria era stata esperita nei riguardi di una società che aveva accettato l’illecito pagamento attraverso l’uso indebito di una carta di credito sottratta; la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza di merito, nella parte in cui aveva addossato alla suddetta società l’onere di provare la colpa del legittimo titolare della carta nella custodia di essa).

Cassazione civile sez. III, 19/01/2010, n.694

Conseguimento del profitto con danno altrui

Diversi sono i beni giuridici protetti dal reato di cui all’art. 628 c.p. e dal reato di cui all’art. 55, comma 9, d.lg. 231/2007, in quanto il primo tutela il patrimonio della persona offesa, mentre il secondo tutela la fede pubblica in merito all’utilizzo dei mezzi di pagamento elettronico.

Si può aggiungere che le due fattispecie hanno anche oggetto giuridico ed elementi costitutivi diversi, in quanto mentre elemento oggettivo del reato di rapina è l’uso di violenza o minaccia da parte dell’agente al fine di impossessarsi della cosa mobile altrui ed il momento consumativo coincide con il conseguimento del profitto con altrui danno, elemento oggettivo del reato di cui all’art. 55 citato è l’uso indebito in sé e per sé considerato della carta di credito altrui indipendentemente dal conseguimento di un profitto.

Corte appello Torino, 03/07/2009

Dati contenuti nella banda magnetica della carta di credito

In tema di uso indebito di carte di credito contraffatte, integra la fattispecie in esame la condotta di colui che, quale cameriere nel ristorante ritenuto punto di compromissione – ovvero l’esercizio commerciale presso il quale, effettuato genuinamente l’acquisto, venivano catturati i dati contenuti nella banda magnetica della carta di credito poi contraffatta – riceva le carte e, profittando delle operazioni di pagamento, utilizzava le autorizzazioni relative ai titoli al fine di clonare ed indebitamente utilizzare le carte medesime.

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Tribunale Roma, 16/02/2009

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