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Trasparenza del rapporto assicurativo, presupposto di un equo indennizzo

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Academic year: 2022

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Trasparenza del rapporto assicurativo, presupposto di un equo indennizzo

Avv. Carmelo De Marco

Premessa

Siamo arrivati all’VIII° appuntamento internazionale fra medici e giuristi per discutere di valutazione e di risarcimento del danno da lesione in responsabilità civile: è passato un anno dal 7° congresso a Salsomaggiore, ieri si dibatteva de minimis (curat praetor), oggi ex pluribus (unum).

Un anno, per la verità, caratterizzato da iniziative avviate, almeno sulla carta:

• Il registro dei medici legali, il cui battesimo risale alla Convention Nazionale di Milano del 10 ottobre 1998.

• Il disegno di legge sul "danno biologico", per il quale dico, ancora una volta, grazie al Presidente dell’Isvap che lo ha fortemente voluto.

Un anno che ha visto, però, cristallizzarsi, nei fatti, vecchi e nuovi elementi di criticità.

Il mercato assicurativo italiano, infatti, presenta uno scenario non del tutto tranquillizzante, ricco com’è di incognite e di segnali di difficile interpretazione, in un contesto in cui i fattori esterni ed interni si intrecciano complicando le chiavi tradizionali di lettura.

A tacere dei macro fenomeni di carattere politico ed economico, che influenzano non poco il nostro settore, basti pensare all’integrazione europea in un contesto di globalizzazione dei mercati o ai fenomeni di merger and acquisition che stanno caratterizzando il settore bancario ed assicurativo, da un lato, e al processo economico in atto (che se non è di tipo recessivo sostanzia una situazione non favorevole per l’economia delle imprese costrette a fare i conti con un pesante calo della redditività), dall’altro, per domandarsi:

¾ Siamo davvero in presenza (e solo all’inizio) del cosiddetto ciclo negativo?

¾ Come spiegare altrimenti il fatto ormai evidente di una crescente ed avanzata sinistralità?

¾ Quali i possibili rimedi di fronte all’ineluttabilità del fatto di dover fare i bilanci (chi più, chi meno) con la gestione caratteristica, cioè quella tecnica?

¾ Quali strategie perseguono veramente le grandi compagnie?

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¾ Si profila una crisi strutturale, e se così fosse, come si può evitare? Oppure è il sistema, sfuggito, più o meno consapevolmente, al governo degli attori del mercato, ad essere in crisi?

¾ Ma una crisi di tale natura può essere superata come lo fu quella dei primi anni

’90?

Interrogativi inquietanti, ai quali è difficile dare una risposta.

Restando sempre nell’ambito dei problemi pertinenti al nostro meeting:

• L’assicurazione RCA continua a registrare pesanti perdite (quasi 3.300 mld nel 1997, che saranno più elevate nel 1998).

• La tariffa sta aumentando mediatamente a più di due cifre.

• Il numero dei danni alla persona continua a crescere senza sosta e le micropermanenti (il 90% della totalità dei danni fisici) hanno ormai un tale appeal sul mercato che vanno molto.

• Le frodi alle assicurazioni sono persino diventate legittime nel costume e nell’etica collettivi, per via di una microcriminalità dilagante, mentre è ancora carente l’assetto e la mentalità della prevenzione e dell’anticipazione anche di questi fenomeni.

Mi asterrò dal dire le solite cose: “Non esiste altro peccato che la stupidità” diceva O.

Wilde!

Potrei allora intrattenervi, di fronte ai futuri scenari professionali della r.c., sulla proposta di legge sul danno biologico prima richiamata. Ma rischierei di non dare valore aggiunto a quanto hanno già detto eminenti giuristi ed autorevoli esperti: la legge rimane ancora una lodevole “proposta” e non sappiamo ancora se e quando sarà approvata.

Le turbolenze del mercato e le istanze pressanti sul fronte della gestione tecnica impongono al mercato assicurativo, accanto alle altre molteplici questioni, vecchie e nuove, di accelerare tutti i processi che vanno in direzione dell’efficienza, della trasparenza e del servizio nei confronti del cliente assicurato, che sempre più e meglio va “fidelizzato” e “garantito”, nei suoi bisogni primari, dal proprio assicuratore.

Ecco allora la scelta di campo di questo mio intervento:

• Ripercorrere insieme a voi le iniziative del mercato assicurativo fin qui prodotte, volte a spostare, anche in RCA, l’asse del modello di servizio verso la figura dell’assicurato, piuttosto che del terzo danneggiato.

• Esplorare, proprio di fronte ai futuri scenari nella rc, quali spazi possiamo riempire, quali punti di debolezza dobbiamo superare, per saldare in maniera

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più efficace il rapporto assicuratore-assicurato, una heureuse liaison: la vera sfida degli anni 2000.

EX PLURIBUS UNUM: l’assicurato

La legislazione sull’assicurazione obbligatoria RCA, varata nel '69, si manifestò fin dall’inizio lacunosa. Fu oggetto di un’ampia riforma nel '77, a cui seguirono successive modifiche e interpretazioni.

A fronte di un sistema legislativo sviluppatosi a singhiozzi e palesemente imperfetto, e in attesa di una radicale riforma del settore, le imprese assicuratrici si sono date degli strumenti per riempire i vuoti normativi nell’interesse dell’utenza. In particolare, con l’intento di accelerare la liquidazione dei danni e ridurre il numero delle vertenze giudiziarie, le Compagnie hanno fatto ricorso a convenzioni, ovviamente vincolanti solo per le aderenti.

Tra queste ricordo la più importante, la CID, resa operativa nel '78 per i sinistri con danni a cose e che consente al danneggiato, che abbia sottoscritto la constatazione amichevole (modulo blu), di ottenere il risarcimento dal proprio assicuratore, che si farà poi rimborsare dalla Compagnia del responsabile.

I vantaggi offerti da questo servizio sono notevoli: liquidazioni più semplici e veloci grazie alla trattativa diretta con il proprio assicuratore e, soprattutto, un modo più sereno e civile per sistemare con la controparte quello spiacevole avvenimento che si chiama incidente stradale.

Pur avendo la CID semplificato la gestione del sinistro, rimaneva il problema dell’eventuale contrasto tra la valutazione prospettata dal perito della Compagnia e quella dell’autoriparatore.

Mi permetto di richiamare la vostra attenzione su questo aspetto che risulterà essere un passaggio chiave, nell’economia del danno fisico che in questa sede ci compete, del filo logico del ragionamento che sto sviluppando.

La soluzione è stata data da un accordo, sui tempi e sui costi delle riparazioni, siglato nel '92, dopo un’intensa trattativa tra l’ANIA e le principali associazioni degli autoriparatori.

Venne dunque portato su un piano di maggiore chiarezza il rapporto assicuratore- utente, eliminando diffidenze e lungaggini e offrendo un servizio alle migliori condizioni.

Il mercato assicurativo ha inoltre elaborato altri accordi, finalizzati a ridurre la conflittualità tra le imprese sul riparto delle responsabilità dei rispettivi assicurati e quindi a garantire un rapido risarcimento ai terzi, danneggiati dalla collisione tra due o più veicoli a motore.

In quest’ottica furono emanati nel '74 gli accordi “Tamponamento multiplo” e “Terzi estranei” che, in seguito, vennero modificati e poi unificati nell’Accordo “Pluralità di

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danneggiati”. L’accordo, prescindendo dalle ordinarie regole di responsabilità, pone l’obbligo di risarcire il danno a carico delle stesse imprese che assicurano il veicolo danneggiato, il suo conducente ed il suo trasportato.

Sono dunque immediati i vantaggi per i danneggiati, che ottengono il risarcimento subito dal proprio assicuratore “ex accordo”, senza che questi possa opporre il concorso di colpa di altri conducenti, anche se non assicurati o assicurati con imprese non aderenti. L’impresa che ha pagato il danneggiato chiederà poi il rimborso, qualora ne abbia diritto, alle altre imprese coinvolte e, in caso di mancata intesa sul riparto delle colpe dei rispettivi assicurati, il conflitto verrà risolto attraverso una rapida procedura arbitrale.

Questa convenzione denota lo sforzo delle Compagnie per rendere sempre migliore il servizio liquidativo all’utenza, garantendone certezza e rapidità:

⇒ L’individuazione dell’effettivo responsabile non è più un elemento che ritarda il risarcimento spettante al terzo danneggiato;

⇒ La quantificazione del danno non è più elemento di conflitto per via dell’Accordo ANIA/OO.AA.

L’indennizzo diretto non riguarda soltanto il rapporto assicuratore-assicurato, ma incide in profondità anche sulla complessa rete di rapporti e interessi che corrono intorno alla liquidazione di un danno. Rapporti e interessi che spesso assumono connotazioni poco chiare, tenendo in vita il sottobosco dei “professionisti del sinistro RCA”: alcuni carrozzieri, periti, patrocinatori legali e, purtroppo, anche operatori commerciali del settore, che vivono alle spalle dell’assicurato e dell’assicuratore.

La gestione diretta, in virtù del rapporto fiduciario che intercorre tra l’assicurato e la compagnia che egli stesso ha scelto, riduce le occasioni di conflitto e l’intermediazione legale. Di conseguenza, cadono quelle voci accessorie che fanno lievitare il costo complessivo del sinistro.

Ad una buona polizza deve corrispondere un buon servizio. Ma il servizio deve essere supportato da una puntuale comunicazione attraverso corretti canali di informazione, in modo che l’utente possa conoscere in anticipo i propri diritti ed anche i propri doveri.

Un accordo siglato nel '94 tra l’ANIA e le principali organizzazioni dei consumatori, denominato “trasparenza e qualità nell’assicurazione”, prevede la consegna, da parte degli agenti assicurativi ai propri clienti, di un opuscolo, che fornisce indicazioni sulla procedura da seguire in caso di incidente stradale e quindi sintetizza anche i principali accordi associativi: il danneggiato deve sapere esattamente “cosa fare”

per ottenere il giusto risarcimento.

Il ruolo attivo e propositivo delle imprese assicuratrici, per coprire in maniera adeguata i rischi connessi alla circolazione stradale, ha trovato un’ulteriore conferma con l’entrata in vigore, nel dicembre '97, dell’accordo per la gestione dei sinistri

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catastrofali, accordo che a buon diritto può essere definito il “fiore all’occhiello” del mercato assicurativo RCA.

Catastrofali sono quei sinistri che suscitano sempre viva emozione nell’opinione pubblica, per il rilevante numero dei veicoli coinvolti (l’accordo scatta con almeno 40 veicoli), per le tragiche conseguenze che ne derivano e, soprattutto, per l’impossibilità di garantire un risarcimento alle vittime innocenti sia per le oggettive difficoltà ad individuare il responsabile dell’evento (spesso il complice - killer è la nebbia), sia per la limitatezza dei massimali assicurati.

Per effetto della convenzione, il rischio è stato trasferito alle imprese aderenti: ciascun assicuratore paga il proprio assicurato e i propri trasportati, sino a 3 mld per veicolo assicurato e a prescindere da indagini sulla responsabilità dell’evento catastrofale. I pagamenti vengono poi ripartiti tra tutti gli aderenti in proporzione alle rispettive quote di mercato RCA.

Una procedura semplice e rapida che consente di evitare vertenze giudiziarie lunghe e complesse, volte a ricostruire le modalità dell’evento e garantisce un rapido e sicuro risarcimento a chi ha avuto la sfortuna di incorrere in un sinistro di dimensioni così gravi.

Le iniziative che, con spirito innovativo e in considerazione del carattere “sociale” del servizio, le imprese hanno messo in campo, non sono certamente risolutive di tutte le problematiche che gravano sul settore della RCA. Ecco perché sono urgenti e indispensabili interventi legislativi volti a migliorare e a colmare le lacune dell’attuale assetto normativo:

− La disciplina del danno biologico e dei criteri del suo risarcimento

− La riforma della RCA, rimasta in stand by, dai tempi del “picconatore”.

Ma saranno sufficienti, quando e se interverranno, a colmare la lacuna che ci divide dall’obiettivo, che riecheggia nel sottotitolo di questo Congresso?

E nel frattempo

EX PLURIBUS UNUM: “La giusta valutazione per un equo indennizzo”.

Quali strumenti, quali prospettive?

Anche indipendentemente dalla strumentazione normativa che tutti auspichiamo, bisogna ad ogni costo trovare gli strumenti per non vanificare il “sistema” che faticosamente si è costruito, con grande responsabilità e ampiezza di vedute.

Volenti o nolenti, il sistema assicurativo, più intensamente nel corso degli ultimi anni, ha gettato le fondamenta di una strategia che persino l’Europa ci invidia: penso alla elaborazione sul danno biologico (qui l’amico Busnelli mi è di grande conforto) alla CID, ed all’Accordo sui sinistri catastrofali.

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Ricorderete il passaggio, quando richiamavo la CID, relativo al modo con cui è stato risolto il contrasto sulla quantificazione del danno materiale.

• Come risolvere, legge o non legge, quello sulla valutazione della lesione alla salute nella prospettiva dell’assicurato? Il problema è più che mai attuale e vitale dopo il nuovo Accordo “Pluralità di danneggiati” e “Sinistri Catastrofali”.

La tabella di marcia dell’indennizzo a favore dell’assicurato scandisce, fra l’altro, tempi, a mio parere, non molto lunghi per l’ingresso delle piccole lesioni (inabilità temporanea e, attenzione, micropermanenti) nella CID!

Si è cominciato a discuterne addirittura dieci anni fa, ma era ancora prematuro. Si è passati ad una fase di studio approfondito e quasi definitiva lo scorso anno. Abbiamo ritenuto opportuno rinviarne il battesimo a dopo l’entrata in vigore della legge sul danno biologico, che pareva avere chance di successo più rapida.

Con l’avvento dell’anno 2000 ritengo, anche qui “legge o non legge”, che l’iniziativa potrebbe essere varata.

La prospettiva dell’indennizzo all’assicurato, come avete certo ben inteso, non sostanzia assolutamente un assetto giuridico di tipo no fault, di cui pure nel passato si era abbondantemente discusso; anzi, tende sapientemente, attraverso la strumentazione convenzionale, a scaricare, con meccanismi rimborsuali o di accollo entro certi limiti e a determinate condizioni, il costo del risarcimento sul responsabile o sulla massa dei sinistri: il costo totale, alla fine dei conti, sarà sempre uguale.

Ma il diritto dell’assicurato – danneggiato non trova definizione all’interno del contratto come nella garanzia diretta (si pensi alla polizza infortuni), non ha dei barèmes di riferimento, mantiene il suo fondamento nei principi dell’illecito civile.

E’ pensabile che si possa costruire il rapporto assicuratore - assicurato, sulle coordinate della trasparenza e della prestazione di servizio, continuando a:

• Registrare le valutazioni contrastanti dei medici dei due soggetti del rapporto;

• Litigare sulla consistenza dell’indennizzo – risarcimento

• Riempire i tavoli dei giudici di pace (prima o poi anch’essi raggiungeranno la linea di saturazione)

• Avallare modelli comportamentali poco ispirati all’etica e alla fiducia reciproca: la ruberia delle micro invalidità inesistenti?

Francamente penso di no!

Bisogna pensare allora, ed anche in fretta, se non vogliamo perdere l’ennesimo treno, a strumenti che, al di là della volontà e dell’atteggiamento della categoria medico – legale e/o di lobbie di riferimento, ci aiutino a risolvere ab externo il problema.

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Sapendo che qui non è possibile fare un Accordo con l’Associazione (come invece è stato possibile per gli Artigiani), si deve pensare a:

• costruzione di barèmes di valutazione del danno biologico, più puntuali, senza troppe approssimazioni, in virtù di una maggior valorizzazione degli elementi oggettivi;

• elaborazione di procedure di giustizia alternativa a quella ordinaria (che si tratti di arbitrato irrituale presso le Camere di Commercio o di Conciliazione).

Quel che conta è evitare in ogni caso:

• il disagio della lite giudiziaria, anche nell’economia di un’azione a favore della malandata giustizia nostrana;

• il disagio del “tempo” per ottenere il ristoro del danno.

Entrambi elementi che poco si addicono all’idea di servizio e di trasparenza, collante di questa analisi.

Certo, prevedo e già anticipo qualche intervento, non nuovo in queste occasioni, di chi griderà allo scandalo nei confronti di questi assicuratori che tutto fanno tranne che

“pagare”.

Ebbene, è ora di finirla con falsi problemi e con strumentalizzazioni di maniera. Se ci sono ancora sul mercato Compagnie che non assolvono la loro mission, vanno denunciate all’autorità competente, senza fare di tutta l’erba un fascio, sempre ammesso che ce ne sia il tempo: assicuratori di tale fatta sono destinati a non sopravvivere negli scenari presenti e futuri.

Pensiamo, invece, a come evitare costi, diretti e indiretti, non dovuti.

Il registro medico – legale varato può essere, è mia opinione, il laboratorio più adeguato per avviare l’elaborazione, per coagulare altre energie scientifiche, per esaltare le coscienze di quanti ancora operano con lealtà e dignità in questo Paese.

Per concludere:

Non so, giunto alla fine, se la scelta di campo è stata giusta: spero di sì. Diceva Edmund Burke: “LA SOLA COSA NECESSARIA AL TRIONFO DEL MALE È CHE GLI ONESTI NON FACCIANO NULLA “.

Non ho dubbi sulla prospettiva, ma non vedo ancora gli strumenti. Ho ritenuto opportuno, al di là dei discorsi fin troppo convenzionali, lanciare il dado. Non abbiamo molto tempo, mentre tutto intorno a noi (vedi l’orribile guerra che spero possa trovare fine al più presto, e la situazione economica generale del Paese) si deteriora.

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