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251, fissa la nuova misura della retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite in favore dei medici radiologi con decorrenza 1° luglio 1987

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 35 del 23 giugno 1988

Oggetto: Rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1987.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1988 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 18 dicembre 1987 che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, fissa la nuova misura della retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite in favore dei medici radiologi con decorrenza 1° luglio 1987.

Come comunicato con circolare n. 48/1986, l'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 conferma, per la particolare categoria, la rivalutazione annuale delle retribuzioni convenzionali, stabilendo tuttavia che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione percepita nell'anno precedente dai medici radiologi dipendenti da enti pubblici, variazione che non è intervenuta per il periodo 1° luglio 1985 - 30 giugno 1986 e si è invece, verificata al 1° luglio 1987.

Pertanto, sciogliendo la riserva formulata sull'argomento nella circolare n. 64/1987, si comunica che, con effetto dal 1° luglio 1987, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 31.211.000.

La nuova misura retributiva si applica, ovviamente, sia in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e a superstiti operata a decorrere dal 1° luglio 1987, sia in sede di rivalutazione delle rendite in corso di godimento a tale data.

Alle operazioni di riliquidazione delle rendite in corso di godimento alla data 1° luglio 1987 provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione. L'assegno in caso di morte ai superstiti dei medici radiologi è rapportato alla nuova retribuzione di L. 31.211.000 secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione nel caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del Testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i prescritti requisiti;

- un sesto negli altri casi previsti dal citato articolo 85.

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