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25, la retribuzione da assumere a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1988, nella misura di L

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 65 del 12 dicembre 1990

Oggetto: Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dello esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica. Determinazione della retribuzione convenzionale per l'anno 1988.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1990 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 20 febbraio 1990 che fissa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, la retribuzione da assumere a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1988, nella misura di L. 23.099.250.

Si rammenta che la retribuzione di cui sopra vale esclusivamente per i tecnici di radiologia medica autonomi.

Analogamente ai criteri seguiti negli anni precedenti, la nuova retribuzione va assunta per la liquidazione di rendite dovute ai soggetti in parola o loro superstiti per casi verificatisi dal 1° gennaio 1988.

La stessa retribuzione è da applicare per la riliquidazione delle rendite in corso di godimento al 1° luglio 1988 in quanto, essendo intervenuta una variazione superiore al 10% della retribuzione precedentemente stabilita, ricorrono i presupposti all'uopo previsti dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Per le operazioni relative alla riliquidazione in parola, in attesa che la stessa possa essere effettuata mediante l'inserimento negli archivi di un codice di qualifica riferito specificamente alla categoria che interessa o di una apposita classe di salario convenzionale, questa Direzione generale, Servizio meccanizzazione, invierà, come per il passato, una stampa di tutti i casi di rendita contraddistinti dalla qualifica 85 "Tecnico di radiologia" alle Unità operative, che provvederanno direttamente ad individuare quelli relativi ai tecnici di radiologia autonomi e ad effettuare sia il calcolo del dovuto annuo, impegnando il campo "prestazioni particolari" con il codice 2 e la decorrenza 07.1988, sia quello degli arretrati relativi all'"ante-biennio".

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