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25, la retribuzione convenzionale annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1994, nella misura di L

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 35 del 23 maggio 1996

Oggetto: Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 ed al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica. Determinazione della retribuzione convenzionale per l'anno 1994.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1996 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996 che fissa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, la retribuzione convenzionale annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1994, nella misura di L. 31.629.494.

Si rammenta che la retribuzione sopra riportata vale esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

La nuova retribuzione va assunta a base per la liquidazione di rendite dovute ai soggetti in parola o loro superstiti per casi di malattia o lesioni causate dall'azione di raggi X e delle sostanze radioattive verificatisi dal 1° gennaio 1994.

Per quanto superfluo, si precisa che le rendite per casi verificatisi nel 1995 andranno liquidate o, se già costituite, riliquidate in via provvisoria sulla suddetta retribuzione convenzionale di L. 31.629.494.

Poiché non ricorre il presupposto di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e cioè la variazione della retribuzione convenzionale per l'anno 1994 in misura non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione convenzionale relativa all'anno 1993, non si fa luogo alla rivalutazione delle rendite in godimento al 1° gennaio 1994.

Per la individuazione dei casi, per la giusta attribuzione della retribuzione ed il conseguente impegno del campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI" con il calcolo della rendita annua spettante, le Unità operative potranno utilizzare i tabulati dei casi con qualifica "85" corrispondente a "tecnico di radiologia", che saranno trasmessi da questa Direzione generale, dai quali dovranno essere estratti i "tecnici di radiologia autonomi" sottoposti al trattamento di cui alla presente circolare, in riferimento anche alle istruzioni impartite con nota 13 aprile 1992.

In particolare, individuati i casi in argomento, per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1994 si dovrà calcolare la rendita annua spettante sulla base della retribuzione di L. 31.629.494 ed impegnare con tale importo il campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI" della mappa "BASI DI CALCOLO", utilizzando il codice

"2" ed attribuendo decorrenza uguale alla decorrenza della rendita.

Al fine di valutare la opportunità di proporre interventi correttivi nell'attuale legislazione in materia per un adeguamento della stessa alla consistenza quantitativa della categoria interessata, si rende necessario conoscere:

- il numero esatto di tecnici sanitari di radiologia autonomi assicurati presso l'Istituto;

- il numero esatto di rendite dirette ed a superstiti in corso per malattia o lesioni causate dall'azione di raggi X e delle sostanze radioattive riferite alla categoria in argomento.

Pertanto le Direzioni regionali, interregionali e la Direzione provinciale di Bolzano acquisiranno i suddetti dati presso le Sedi di rispettiva competenza e, unitamente alla Sede regionale di Aosta, forniranno a questa Direzione generale conseguente comunicazione entro il 30 giugno 1996.

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