• Non ci sono risultati.

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGIONE MARCHE Assemblea legislativa"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 59

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinelli, Mangialardi, Ciccioli, Rossi, Ruggeri, Santarelli, Marcozzi

presentata in data 17 giugno 2021

______

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER IL DIRITTO AL DIVERTIMENTO IN SICUREZZA

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Istituzione)

1. E’ istituita la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, in memoria delle vit- time della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018.

2. La Giornata regionale del divertimento in si- curezza è celebrata l’8 dicembre di ogni anno.

Art. 2 (Iniziative)

1. La Regione, in occasione della Giornata re- gionale del divertimento in sicurezza:

a) promuove e organizza iniziative dirette ad infor- mare e sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, sul tema del diverti- mento in sicurezza, nonché a commemorare le vittime della tragedia di Corinaldo del 2018;

b) sostiene con contributi la realizzazione di inizia- tive connesse alla medesima giornata pro- mosse da associazioni costituitesi al fine di ri- cordare le vittime della tragedia di Corinaldo e di sensibilizzare la comunità tutta verso il tema della salvaguardia della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza.

2. L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legi- slativa regionale organizza le iniziative indicate alla lettera a) del comma 1 e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 10.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20

“Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, ed equivalente incremento dello stanzia- mento iscritto a carico della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effet- tuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Riferimenti

Documenti correlati

9 (Disciplina per la rea- lizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'a- dolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della

Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede

13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n.15.. “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree

_________.. La Regione, in attuazione della normativa statale e dell'Unione europea, nonché del comma 7 dell’articolo 4 dello Statuto regionale, promuove l’insediamento nei

22 (Norme in mate- ria di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 “Interventi della regione

50 (Codice dei con- tratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non

d) coordinare il registro regionale di cui al comma 3 dell’articolo 2 e redigere una relazione an- nuale sul monitoraggio delle patologie indicate all’articolo 1. Il

26 (Riordino del servizio sa- nitario regionale), le parole: “del servizio sanità e del servizio politiche sociali” sono sostituite dalle parole: “delle strutture