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La mediazione finalizzata alla conciliazione

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Academic year: 2022

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Il ruolo del mediatore, del co – mediatore e del consulente tecnico.

Mediazione multiparte in tema di

responsabilità medica e da circolazione di autoveicoli

Avv. Annalisa Atti Ordine Avvocati Bologna

TAGETE – Archives of Legal Medicine and Dentistry

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La mediazione finalizzata alla conciliazione

La mediazione in teoria: mediazione facilitativa e mediazione valutativa; le definizioni nelle fonti internazionali

Direttiva n. 2008/52 del 21 maggio 2008 (art. 3) ‘mediazione’ “un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito o ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro”; ‘mediatore’ “qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalla modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione”

Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law) 2002 Model Law on International Commercial Conciliation art. 1 comma 3 “Ai fini della presente legge, per ‘conciliazione’ si intende una procedura, a prescindere dal termine con cui ci si riferisce ad essa, quale conciliazione, mediazione o un’altra espressione di significato

equivalente, tramite la quale le parti richiedono l’assistenza di un terzo o terzi nel tentativo di raggiungere un accordo amichevole rispetto ad una controversia derivante da o in relazione ad un rapporto contrattuale o un altro rapporto legale. Il conciliatore non ha il potere di imporre una soluzione della controversia alle parti”.

–Non avversariale, volontaria, cooperativa, creativa –Negoziazione e transazione vs mediazione

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La mediazione finalizzata alla conciliazione

•I Tribunali dovrebbero non essere il luogo dove iniziano tutte le controversie, ma diventare il luogo dove eventualmente vanno a finire, se prima non vengono risolte altrimenti

•Mediazione non è transazione, né compromesso.

Non si tratta soltanto di fare reciproche concessioni per raggiungere un accordo che eviti la lite, ma di prospettare possibilità e inventare alternative per una ‘vittoria’ comune.

Tanto meno è giudizio: non si tratta di decidere, di ‘tagliare’ con la spada della giustizia per separare una ragione da un torto, un’innocenza da una colpevolezza, al fine di attribuire responsabilità. Mentre il giudizio guarda al passato per raccogliere gli elementi su cui fondare la sua ‘verità’, la mediazione è rivolta al futuro per generare opportunità.

La sua logica non è quella escludente dell’aut-aut e del tertium non datur, ma quella inclusiva dell’et-et. In questo senso, soprattutto, è radicalmente alternativa al modello giudiziario standard di soluzione dei conflitti. (prof. G. Cosi)

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La mediazione finalizzata alla conciliazione

•La mediazione in pratica, secondo la normativa italiana:

art. 8, comma 3; art. 11, comma 1 e 2; art. 14, comma 2, lett. c (d. leg. 28 del 2010) – art. 8, comma 5; art. 13 (d. leg. 28 del 2010)

– art. 7, comma 2; art. 16, comma 4 (d. m. 180 del 18/10/2010 GU 258 del 4/11/2010)

– art. 7, comma 2, lett. b (d. m. 180 del 18/10/2010)

•La scelta dell’obbligatorietà in certe materie; legittimità o meno (v.

Corte Europea 18/3/2010 n. C-317 (318, 319, 320)/08),

opportunità o meno

(costi, tempi, sensatezza)

•La mediazione delegata (art. 5, comma 2, d. leg. 28/2010)

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La mediazione obbligatoria in materia di

responsabilità medica e circolazione di autoveicoli

•Sono due fattispecie largamente assimilabili oppure presentano notevoli diversità?

–Necessariamente multiparti

–Con la presenza di compagnia/e assicurativa/e –Danno alla persona

•Il percorso ad ostacoli verso il risarcimento del danno da circolazione

di autoveicoli

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Il ruolo del mediatore

•Non giudica, non consiglia; ascolta

•Mira a ricreare (o migliorare) la comunicazione tra le parti, guida il dialogo tra le parti

•Promuove la separazione tra persone, problema e lite (tipo di domande)

•Valorizza le parti, offre loro riconoscimento

•Maieutica: favorisce la generazione di opzioni creative, l’individuazione di MAAN e PAAN

•Ha come scopo la tutela dell’interesse delle parti (valutazione sulla inutilità della procedura, tiene presente rapidità, minor costo, ecc.)

•Diversi ruoli e “interventi” nella mediazione facilitativa e nella mediazione valutativa

•Le fasi della procedura di mediazione

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La professionalità del mediatore

•Art. 4, comma 3

•Art. 18, comma 2, lett. f e g d.m. 180 del 18/10/2010

•Art. 20, comma 2

•Conoscenze teoriche

•Abilità/capacità

–Tecniche procedurali (modello di Harward, negoziazione; modello trasformativo; modello circolare- narrativo)

–Tecniche comunicative –Tecniche sostanziali

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La co-mediazione, la mediazione multiparte

•Co-mediazione: art. 7, comma 2, lett. c (+ lett. e) ; art. 16, comma 10 d.m. 180/10

•Il Rush Model, un esperimento di co-mediazione in materia sanitaria

•Interdisciplinarietà

•Co-mediazione vs consulenza tecnica

•Modelli di co-mediazione: divisione del lavoro, differenza di ruolo, turnazione

•Vantaggi

–bilanciamento, maggiore imparzialità avvertita, maggiore empatia

•Svantaggi

–costi (percepiti come) aumentati; incompatibilità o disaccordo tra mediatori; scarsa preparazione all’azione coordinata

•La mediazione multiparte: il conflitto policentrico

•Diversa struttura della procedura:

– trattare in sessioni private e poi in congiunta

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Codice etico del mediatore

•Norme di comportamento per conciliatori UIA (2003)

•Codice europeo di condotta per mediatori (2004)

•Standard ABA (2005)

•Evitare il conflitto di interessi – disclosure - indipendenza

•Limite tra competenza specifica del mediatore e suo ruolo professionale in mediazione

•Imparzialità e neutralità

•Salvaguardare la volontarietà della partecipazione

•Confidenzialità e riservatezza della procedura

•Non acuire il conflitto

•Rispettare e favorire l’autonomia delle parti; assicurare la parità delle armi

•Promuovere l’informazione e la consapevolezza (“accesso informato”)

•Doveri di protezione verso terzi estranei alla procedura

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Le problematiche

• Mediazione multiparte e diversi atteggiamenti, esigenze ed approcci delle diverse parti coinvolte

• Il ruolo dei consulenti/difensori

• Il mediatore non decide; il consulente tecnico non determina/valuta?

• Spogliarsi delle abitudini; fuori dal “gioco a somma zero” (torto vs ragione)

• La forma mentis dei coinvolti in una lite sulla responsabilità

• Quando non ricorrere alla mediazione: le questioni di principio; desiderio di

ritorsione o vendetta o di accertamento pubblico della Ragione/Verità; esigenza di un precedente giudiziario; la lentezza della giustizia ordinaria come vantaggio

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