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Tribunale Napoli, 17 febbraio 2009 - Judicium

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TRIBUNALE DI NAPOLI, Sez. VII, 17 febbraio 2009 - G.U. Perrino - Fallimento s.r.l. CO.DIS (Avv. Settembre) c. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (Avv. Moschiano)

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Indicazione di specifiche rimesse solutorie - Quantificazione del relativo importo - Nullità - Esclusione

(legge fallimentare art. 67; cod. proc. civ. artt. 163 e 164)

Non è nullo, per vizio del petitum, l’atto di citazione con cui l’attore chiede la revoca delle rimesse operate nel periodo sospetto e ne determina la somma complessiva, se si riferisce ad esse almeno de relato (nella specie, si è rilevato che nell’atto di citazione l’attore ha fatto riferimento soltanto a specifiche rimesse solutorie e queste sono state dettagliatamente indicate nel corso del giudizio).

Ove, nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni, sia ampliato il petitum all’intero importo di rimesse revocabili come calcolato dal consulente tecnico d’ufficio in corso di giudizio, deve ritenersi configurabile non una mutatio libelli, ma la mera correzione di un errore di calcolo, irrilevante ai fini dell’identificazione della domanda, purché tale errore afferisca al calcolo degli importi revocabili concernenti le rimesse specificamente allegate (massima non ufficiale).

Il Tribunale (omissis).

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 settembre 2004, il curatore del fallimento di s.r.l. CO.DIS. ha convenuto in giudizio s.p.a. Monte dei Paschi di Siena, deducendo che:

- il Tribunale di Napoli con sentenza del 13 novembre 2003 ha dichiarato il fallimento di s.r.l.

CO.DIS., impresa di distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari;

- dall'esame della contabilità è emerso che la società fallita nell'anno antecedente al fallimento ha eseguito una serie di pagamenti in favore di s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena e, in particolare, nel periodo tra il 13 novembre 2002 ed il 31 dicembre 2002, ha effettuato versamenti sul c/c n.

2686.20 aperto presso l'agenzia 9 di Napoli della banca, per il complessivo importo di Euro 273.195,77 per estinguere saldi passivi, in relazione agli sconfinamenti in cui costantemente operava la correntista;

- la scientia decoctionis si evince dal numero dei protesti nonché dall'elevato numero di segnalazioni fatte da vari istituti di credito a carico della fallita per ingenti importi presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

In base a queste premesse in fatto, il curatore ha chiesto la revoca delle rimesse solutorie per il complessivo ammontare di Euro 273.195,77 e la condanna della banca alla restituzione del relativo importo.

Si è ritualmente costituita in giudizio la banca convenuta, che ha eccepito la nullità della domanda, della quale ha chiesto il rigetto nel merito.

Il giudice istruttore ha fissato all'attore termine per l’integrazione della domanda ed il curatore ha nel termine prescritto notificato comparsa integrativa, con la quale ha specificamente indicato tutte le rimesse a proprio giudizio revocabili.

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Quindi è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, in esito alla quale le parti hanno formulato le rispettive conclusioni, che hanno illustrato a norma dell'art. 190 c.p.c. ed il giudizio è stato rimesso in decisione.

Motivi della decisione

Soltanto nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni il curatore ha ampliato il proprio petitum, estendendolo all'intero importo di rimesse revocabili come calcolato dal consulente tecnico d’ufficio in corso di giudizio, sostenendo che il minore importo richiesto in citazione è dovuto ad un mero errore di calcolo.

La delibazione della richiesta postula l’inquadramento degli elementi identificativi della domanda di revocatoria di rimesse in conto corrente bancario, al fine di verificare se l'ampliamento proposto configuri, o no, mutatio libelli.

Con recente, rilevante revirement, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:

- nell'azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario ciascuna rimessa solutoria di cui si chiede la revoca forma oggetto di una distinta domanda;

- la mancata specifica indicazione nell'atto di citazione delle singole rimesse più che un problema di compiuta esposizione di fatti costituenti le ragioni della domanda, pone un problema di esatta determinazione dell'oggetto della domanda e quindi del petitum, piuttosto che di causa petendi, giacché l'azione revocatoria è domanda autodeterminata, avente come petitum mediato il pagamento di cui si chiede la revoca, come petitum immediato l'effetto giuridico prodotto dalla sentenza costitutiva di revoca e come causa petendi l’esecuzione di pagamenti nel corso del periodo sospetto e la conoscenza dello stato di insolvenza;

- la nullità della citazione per difetti attinenti alla enunciazione del petitum postula che lo stesso sia assolutamente incerto;

- la valutazione in ordine al grado d’incertezza della domanda va compiuta caso per caso, avendo riguardo all'intero contenuto dell’atto di citazione e dei documenti dallo stesso allegati e tenendo conto della relazione intercorrente tra la controparte e l’oggetto della domanda, che può esser tale da consentire un’agevole comprensione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa ovvero tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa;

- l’indicazione del numero di conto corrente e la precisazione che la domanda si riferisce a tutte le rimesse affluite su quel conto in periodo sospetto, con la determinazione del quantum ritenuto revocabile, consentono alla banca convenuta d'individuare l'oggetto delle domande contro di essa proposte, tanto più che l’esatto ammontare delle singole rimesse risulta dalla documentazione in possesso della stessa banca (Cass. 12 novembre 2003, n. 17023; 5 aprile 2005, n. 7074, 31 marzo 2006, n. 7667).

La giurisprudenza ha, peraltro, rimarcato che la cornice massima quantitativa ragguagliata al periodo sospetto dedotto in citazione trova pur sempre specificazione mediante il richiamo, diretto o per relationem, delle singole rimesse, che pur sempre qualificano causa petendi e petitum, sia che l'attore si sia genericamente riferito a tutte le rimesse intervenute nel periodo sospetto, che abbia peraltro adeguatamente evidenziato nell'estratto conto o in altri documenti, sia che l'attore abbia richiamato specifiche rimesse (Cass. 3 agosto 2007, n. 17049).

Nel caso in esame, l'attore non ha fatto leva, sin dalla citazione, su tutte le rimesse intercorse nel periodo sospetto, ma ha puntato su alcune specifiche rimesse, che ha dettagliatamente enumerato.

Petitum e causa petendi sono stati dunque circoscritti mercé il richiamo di tali rimesse.

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Entro questa cornice, che delimita la materia giustiziabile, senz’altro possono essere rettificati errori di calcolo, secondo il compatto orientamento della giurisprudenza, che li reputa irrilevanti ai fini dell'identificazione della domanda (in termini, Cass. 22 maggio 2000, n. 6636), purché, però, tali errori afferiscano al calcolo degli importi revocabili concernenti le rimesse specificamente allegate.

Integra invece emendatio libelli, tardivamente proposta (sulla quale, inoltre, v'è contestazione della banca) la richiesta di estendere la condanna agli importi concernenti rimesse non specificamente allegate dal curatore.

(Omissis).

Per questi motivi

1) dichiara inefficaci nei confronti del fallimento di s.r.l. CO.DIS. le rimesse annotate nel conto corrente n. 2686.20 aperto presso l'agenzia 9 di Napoli con s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena specificate nella relazione di c.t.u.;

2) per l'effetto, condanna s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena alla restituzione al fallimento attore della complessiva somma di Euro 234.024,98, oltre interessi legali dalla data di notifica della domanda giudiziale;

3) rigetta nel resto la domanda;

4) compensa un terzo delle spese di lite e condanna la banca convenuta alla rifusione dei residui due terzi, liquidati in complessivi Euro 13.890,00, di cui Euro 13.350,00 per diritti ed onorari, oltre iva e cpa a presentazione fattura;

5) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del curatore per un terzo e della banca convenuta per i residui due terzi.

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