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Parte I Linee di indirizzo applicative

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Academic year: 2022

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ALLEGATO A Circolare recante indicazioni per l’applicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale)

Premessa

Con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n.

40/R, la regione Toscana ha inteso assicurare l’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004, alla luce degli accordi stipulati a riguardo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome (“Linee guida applicative del regolamento (CE) n.

852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” e “Linee guida applicative del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale” del 9 febbraio 2006).

Infatti, per quanto sotto il profilo giuridico formale i regolamenti comunitari siano direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri, i citati regolamenti richiedevano per taluni aspetti l’adozione di una normativa di applicazione. In particolare, nel contesto della disciplina della materia, che prevede tra l’altro l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di effettuare la registrazione o il riconoscimento dell’impresa, a seconda della tipologia della stessa, era necessario individuare le procedure di registrazione e riconoscimento, anche al fine di chiarire il rapporto tra gli obblighi per gli operatori alimentari fissati dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) 852/2004 (obbligo di garantire il rispetto dei requisiti di igiene e obbligo di registrazione dell’impresa alimentare) e l’autorizzazione sanitaria già prevista per alcune attività dalla legge 283/1962, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Come già accennato, le concrete modalità di applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 sono state specificate dalla regione Toscana sulla base degli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome del febbraio 2006, che definiscono le linee guida per un’applicazione uniforme dei regolamenti in oggetto sul territorio italiano, in considerazione del fatto che, ai sensi del vigente sistema costituzionale (art. 117, comma 5), nelle materie di competenza concorrente o residuale spetta alle regioni il compito di assicurare l’applicazione degli atti comunitari.

In particolare, l’accordo relativo al regolamento (CE) 852/2004 stabilisce che la registrazione dell’impresa alimentare avvenga a seguito di una dichiarazione attestante il possesso dei “ pertinenti requisiti di igiene” fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004. Tale scelta è stata fatta con la finalità di contemperare l’esigenza di conoscenza del tessuto imprenditoriale del settore alimentare da parte dell’autorità competente, imposta dalla norma comunitaria, con quella di semplificare le procedure di inizio dell’attività di impresa da parte degli operatori, sostituendo in tale settore l’autorizzazione di cui all’art. 2, legge 283/62 (rilasciata a seguito di controllo sanitario preventivo) per le attività che vi erano soggette.

A tale proposito, in sede di accordo Stato-Regioni, proprio in considerazione della differenziazione già esistente nel settore alimentare tra attività soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 283/62 ed attività per le quali tale adempimento non era richiesto, si è ritenuto di mantenere la possibilità del controllo sanitario preventivo facoltativo per le attività precedentemente subordinate alla suddetta autorizzazione. Seguendo tale impostazione, il regolamento regionale prevede che tali attività possano iniziare a seguito di un controllo sanitario preventivo facoltativo, da svolgersi su iniziativa dell’azienda USL entro 30 giorni dalla dichiarazione e, comunque, qualora tale controllo non venga effettuato, allo scadere di tale termine; tutte le altre attività possono iniziare immediatamente dopo la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. Il controllo preventivo

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facoltativo effettuato dall’azienda USL di propria iniziativa non è soggetto al pagamento di alcuna tariffa.

Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ribadire che la suddetta dichiarazione (ex art. 12, regolamento 40/2006) attesta la conformità dell’attività ai pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria; di conseguenza, la presentazione della dichiarazione nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 2, e il sopralluogo di verifica o il trascorrere dei 30 giorni, nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 3, abilitano all’esercizio dell’attività sotto lo specifico profilo del rispetto dei requisiti igienico sanitari. E’ evidente che per l’esercizio legittimo di ogni specifica attività economica (commercio agriturismo, attività alberghiera …) sarà necessario il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti per il singolo settore.

Nel disciplinare la procedura di registrazione, il regolamento regionale 40/2006 ha fatto riferimento all’art. 19 della legge 241/90, quale norma generale sull’istituto della dichiarazione di inizio attività, intendendo richiamare i principi generali in esso contenuti (controllo amministrativo successivo, garanzie di giustizia amministrativa…) e provvedendo nel contempo ad indicare una disciplina speciale di dettaglio del procedimento stesso, al fine di adattare detto istituto alle specificità del settore.

Al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione del regolamento 40/2006, la Giunta regionale si è fatta parte attiva nei confronti dei comuni della Toscana, delle aziende USL e delle associazioni di categoria interessate, chiedendo loro di sollevare eventuali dubbi o di fornire altrimenti spunti utili per chiarire i vari aspetti della nuova disciplina. Tale processo ha consentito l’individuazione di alcune problematiche concernenti l’ambito e le modalità di applicazione delle procedure descritte dal regolamento, anche in relazione a talune procedure amministrative preesistenti in ambito locale.

Inoltre, appare utile fornire alcune indicazioni tecniche relative alle modalità di identificazione delle imprese del settore alimentare registrate: in particolare, occorre specificare i criteri di composizione del numero di registrazione, richiamato nell’allegato A del regolamento quale elemento minimo necessario per la registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, senza ulteriori indicazioni sulle relative modalità di composizione.

E’ necessario, pertanto, fornire indirizzi applicativi ed interpretativi in merito al citato regolamento (parte I), nonché indicazioni relative alle modalità di identificazione delle imprese alimentari registrate (parte II).

Parte I – Linee di indirizzo applicative

1. Regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti: rapporto con i regolamenti (CE) e con il regolamento regionale 40/2006.

La nuova legislazione alimentare europea introduce, tra gli altri, il principio della responsabilità principale dell’operatore del settore alimentare, in base al quale l’operatore deve garantire che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti sottoposte al proprio controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene. Tali requisiti, diversamente da quelli dettati dalla normativa precedente, si caratterizzano per essere incentrati sul raggiungimento dell’obbiettivo dell’igiene dei processi di competenza dell’impresa alimentare e della conseguente sicurezza degli alimenti da questa trattati, senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche strutturali, funzionali ed organizzative della stessa.

Si ricorda, infatti, che il regolamento (CE) 852/2004, nell’indicare i requisiti generali e specifici di igiene degli alimenti (allegati I e II), utilizza i termini “ove necessario”, “ove opportuno”,

“adeguato” o “sufficiente” per significare che, a livello di organizzazione e gestione dell’attività di impresa, spetta all’operatore del settore alimentare stabilire, dandone dimostrazione su base scientifica, se una misura è necessaria, opportuna, adeguata o sufficiente per raggiungere gli

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obiettivi di sicurezza fissati dalla legislazione alimentare, anche in rapporto alla tipologia ed al volume dell’attività.

Pertanto, le disposizioni che, ai vari livelli del nostro ordinamento contengono indicazioni obbligatorie in ordine alle concrete modalità operative con le quali le imprese alimentari devono assicurare la sicurezza delle attività e dei prodotti trattati, necessitano di una rilettura alla luce del nuovo principio comunitario della responsabilità primaria dell’operatore nel dimostrare il raggiungimento di tale obbiettivo. E’ questo il caso dei regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, i quali, non potendo più spiegare nel nuovo contesto normativo alcun effetto prescrittivo e cogente, possono valere soltanto come linee guida tecniche per gli operatori del settore alimentare e per l’autorità di controllo ai fini della valutazione dei requisiti d’igiene previsti dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004, in particolare per quanto attiene ai requisiti strutturali.

Pertanto, ai fini della dichiarazione di conformità ai requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria che le imprese alimentari devono effettuare ai sensi del regolamento 40/2006, eventuali indicazioni più dettagliate contenute nei regolamenti comunali di igiene degli alimenti possono essere utilizzate dall’operatore soltanto quali supporto tecnico ai fini della valutazione di conformità.

Resta, invece, impregiudicato il valore dei regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i regolamenti edilizi, nonché di ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello della produzione degli alimenti (es. sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, ecc…).

E’ opportuno ribadire, dunque, che la dichiarazione disciplinata dal regolamento regionale 40/2006 sostituisce sia l’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2, legge 283/1962 (per le attività che vi erano soggette), sia la dichiarazione effettuata con le modalità e sulla base dei requisiti previsti dai regolamenti comunali.

Inoltre, si evidenzia che, la dichiarazione disciplinata dal regolamento regionale 40/2006 sostituisce anche l’autorizzazione prevista dall’articolo 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 per le macellerie e dalla legge regionale 21 dicembre 1992, n. 58 per le pescherie.

2. Ambito di applicazione

2.1 Obbligo di registrazione

Il regolamento (CE) 852/2004, fatti salvi i casi in cui sia prescritto il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, pone l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di procedere alla registrazione di ciascuno stabilimento posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, in funzione dei controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) 882/2004. D’altra parte, lo stesso regolamento (CE) 882/2004, prevede all’art. 31 che le autorità competenti stabiliscano le procedure che gli operatori del settore alimentare devono seguire per chiedere la registrazione degli stabilimenti.

In base alla legislazione alimentare europea, la registrazione ha quindi la finalità di fornire all’autorità competente le informazioni necessarie circa l’ubicazione dello stabilimento e delle attività in esso svolte.

Il regolamento regionale 40/2006 prevede che la registrazione avvenga a seguito di una dichiarazione effettuata dall’imprenditore. L’obbligo di effettuare tale dichiarazione sussiste in relazione a stabilimenti nei quali vengano svolte attività attinenti ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti. Occorre chiarire che tra tali attività rientrano anche:

- la produzione primaria di latte (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda);

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- la vendita di pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola, fino ad un massimo di 500 capi all’anno, all’interno di strutture non dedicate, purché nel rispetto dei requisiti di cui all’allegato II, cap. 3 del regolamento (CE) 852/2004;

- il commercio al dettaglio di alimenti;

- la fornitura di alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, qualora l’attività sia limitata alla cessione di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio, posto nell’ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi, e a condizione che da tale attività derivi soltanto una modesta parte del fatturato dell’esercizio (attività non prevalente in termini di volume di prodotto; V. considerando n. 13 del regolamento (CE) 853/2004);

- la fornitura di alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, qualora l’attività sia fisicamente limitata alle sole operazioni di deposito e di trasporto in regime di temperatura controllata di alimenti di origine animale confezionati e/o imballati, fermo restando il rispetto dei requisiti di temperatura previsti dal regolamento (CE) 853/2004;

- l’attività di intermediazione commerciale, intesa come gestione dei movimenti di prodotti alimentari tra fornitori o tra questi ed i dettaglianti, senza che ciò implichi necessariamente la manipolazione dei prodotti alimentari o il loro stoccaggio presso la sede dell’impresa, a condizione che questa corrisponda alla definizione di “impresa alimentare” o di “operatore del settore alimentare”;

- l’attività di somministrazione svolta nelle strutture alberghiere e extralberghiere;

Occorre, inoltre, specificare che:

- qualora nell’ambito di uno stesso stabilimento operino più imprese alimentari, è necessaria una registrazione per ogni impresa;

- le macellerie e le pescherie che svolgono soltanto operazioni di sezionamento, pulizia, eviscerazione, senza effettuare trasformazioni che alterino sostanzialmente la natura delle carni, sono soggette a dichiarazione di cui all’articolo 12, comma 2 del regolamento regionale 40/2006.

2.2 Obbligo di riconoscimento

Il regolamento (CE) 853/2004 prevede che gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali l’allegato III del regolamento medesimo fissa requisiti d’igiene specifici possono operare, fatte salve alcune eccezioni, soltanto se riconosciuti dall’autorità competente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CE) 853/2004, esso non si applica ad alcune tipologie di attività, tra le quali la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale (art. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004.

Per le forniture dirette di prodotti ittici, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CEE) 3703/1985 ed in base a quanto definito dalla Conferenza Stato-Regioni con accordo del 25 gennaio 2007, è da considerarsi piccolo quantitativo un massimo di 100 chilogrammi di prodotto per produttore primario, inteso come sbarco giornaliero da peschereccio o come cessione giornaliera da allevamento di acquacoltura. Ai fini della rintracciabilità, l’operatore del settore in disamina è tenuto a produrre, contestualmente alla cessione ad un dettagliante locale o ad un esercizio di somministrazione, un documento datato e firmato attestante l’origine e la tipologia del prodotto ceduto, in duplice copia di cui una rilasciata all’acquirente ed una tenuta dal cedente; dette copie devono essere conservate per almeno tre mesi dalla data della cessione.

La Conferenza Stato-Regioni, con accordo del 25 gennaio 2007, ha stabilito invece che l’esclusione di cui all’art. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004 non deve ritenersi applicabile all’attività di fornitura diretta di molluschi bivalvi vivi dal produttore al consumatore finale, agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, dal momento che i molluschi bivalvi vivi sono

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organismi filtratori e risultano perciò particolarmente esposti all’accumulo di microrganismi patogeni, biotossine e metalli pesanti.

Alla luce di tale criterio applicativo, anche l’art. 3, lettera c) del regolamento 40/2006, che costituisce attuazione dell’art. 1, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004, deve intendersi nel senso che la cessione di piccoli quantitativi di molluschi bivalvi vivi dal produttore al consumatore finale, agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, nel territorio della provincia in cui insiste l’azienda o di province contermini, non è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) 853/2004.

Pertanto, ogni partita di molluschi bivalvi vivi dovrà obbligatoriamente passare da un centro di spedizione come definito all’allegato I, punto 2.7 del regolamento (CE) 853/2004, ovvero da uno stabilimento a terra o galleggiante riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, al confezionamento e all’imballaggio dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano.

3. Il procedimento di DIA

3.1 Modulistica

Al fine di rendere omogenea la procedura di dichiarazione inizio attività (di seguito DIA) sul territorio regionale, sono stati attivati gruppi di lavoro per l’elaborazione di modelli comuni per la presentazione della dichiarazione, nonché per l’individuazione della documentazione da allegare.

In attesa che tali modelli siano disponibili, occorre che i comuni aggiornino la modulistica in uso per la richiesta di registrazione, provvedendo in particolare ad eliminare ogni riferimento a

“regolamenti tipo” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 273/1994.

3.2 Verifica amministrativa

L’art. 12, comma 4 del regolamento n. 40/2006 fa riferimento all’istruttoria di controllo che l’amministrazione comunale ricevente deve effettuare, nei modi e termini di cui alla legge 241/90, per verificare la regolarità della dichiarazione d’inizio attività presentata dall’interessato e della documentazione allegata. Si tratta di una verifica amministrativa documentale sull’esistenza di requisiti, modalità e fatti richiesti dalla legge ai fini dell’avvio dell’attività e dichiarati sussistenti dal titolare dell’impresa alimentare (diversa dal controllo di carattere sanitario di cui all’art. 14, comma 1).

Qualora, in sede di verifica, venga riscontrata la mancanza di qualcuno degli elementi che legittimano lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione adotta un provvedimento inibitorio.

Laddove, invece, siano rilevate delle irregolarità sanabili, l’amministrazione può adottare un provvedimento motivato di adeguamento, indicando le prescrizioni normative, regolamentari ed amministrative alle quali conformarsi per regolarizzare l’attività e fissando a tal fine un termine non inferiore a 30 giorni.

Successivamente allo scadere dei termini per l’effettuazione della verifica in esame, fermo restando l’esercizio del potere di autotutela con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 241/90, i controlli vengono svolti dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’attività ordinaria di vigilanza.

3.3 Controllo sanitario

I controlli sul rispetto dei requisiti igienico sanitari sono svolti in ambito locale dalle aziende USL, fatte salve le competenze di ulteriori organismi di controllo previste dalla normativa vigente.

Il controllo sanitario può essere svolto dall’azienda USL nel corso del procedimento di registrazione soltanto nei casi previsti dall’art. 12, comma 3 ed entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività (art. 14, comma 1).

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Una volta effettuato il sopralluogo preventivo eventuale entro il termine di 30 giorni o decorso inutilmente tale termine, nonché nei casi previsti dall’art. 12, comma 2, ogni intervento di controllo da parte dell’azienda USL sull’attività del settore alimentare registrata si colloca nell’ambito della vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale) e viene svolto sulla base dei piani aziendali di controllo predisposti per lo specifico settore. In sede di controllo ufficiale, vengono valutate le misure adottate dall’operatore del settore alimentare sotto la propria responsabilità al fine di garantire la conformità degli alimenti trattati alle norme rilevanti per il settore di attività.

E’ opportuno sottolineare che, qualora in tale sede venga rilevata una non conformità rispetto alle suddette norme, il responsabile della struttura competente dell’azienda USL, sulla base del verbale redatto dal personale incaricato, potrà adottare una delle azioni previste dall’art. 54 del regolamento (CE) 882/2004 (in particolare, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), g) h)), tenendo conto della natura della non conformità rilevata e dei dati precedenti relativi all’operatore del settore alimentare per quanto riguarda quella specifica non conformità.

Si ricorda che tra le azioni adottabili, come ammesso dal citato art. 54, lettera h), rientra la formulazione di eventuali prescrizioni, la cui necessità sia stata rilevata dal personale incaricato in sede di controllo, al fine di favorire l’eliminazione della non conformità rilevata, e che l’operatore del settore alimentare dovrà eseguire entro un certo termine, quantificato di volta in volta dall’organo di vigilanza sulla base della natura della non conformità e del contenuto delle prescrizioni stesse.

Per l’adozione dei provvedimenti che, ai sensi della legge regionale 16/2000 sono di competenza del comune (sospensione e ritiro del riconoscimento di cui all’art. 54, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) 882/2004), il responsabile della struttura si attiene ai protocolli organizzativi di cui alla legge regionale 16/2000, art. 4, comma 3.

Qualora in sede di vigilanza venga rilevata la mancanza della registrazione effettuata ai sensi del regolamento 40/2006 o di altra registrazione/autorizzazione assimilabile, in attesa che siano disponibili norme sanzionatorie specifiche per la violazione degli obblighi previsti dalla nuova normativa comunitaria, potrà essere applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 17 della legge 283/1962; tale norma, infatti, come sottolineato dal Ministero della salute con circolare 20151/P del 24 maggio 2006, risulta tuttora applicabile in quanto non incompatibile con la legislazione alimentare comunitaria sopravvenuta.

4. Anagrafe delle registrazioni

Al fine di assicurare l’attuazione della normativa comunitaria, senza appesantire le procedure operative ed i sistemi informativi utilizzati sul territorio, l’anagrafe delle registrazioni delle imprese alimentari deve essere unica per azienda USL e per Dipartimento di Prevenzione, senza suddivisione per zone e per servizi, anche in coerenza con l’unicità del punto di contatto aziendale per il sistema di allerta. Il sistema deve interfacciarsi con le banche dati già esistenti.

Nell’implementare tale anagrafe, inoltre, deve essere evitata la nuova registrazione di attività già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base ad altre normative, al fine di evitare ripetizioni inutili, quanto dannose nell’ottica di una corretta programmazione delle attività di controllo ufficiale.

In particolare, in base a quanto previsto dal regolamento 40/2006:

a) nell’ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore (ad esempio il D.P.R. 317/96 in materia di identificazione e registrazione degli animali; il D.Lgs. 193/2006 in materia di medicinali veterinari; il D.P.R. 54/97 in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte; il regolamento (CE) 183/2005 sull’igiene dei mangimi, il D.Lgs. 158/2006 in materia di farmaco veterinario) non sono soggette a nuova registrazione (art. 10, comma 3). Per tali aziende, la registrazione ai fini del regolamento

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(CE) n. 852/2004 è assolta tramite l’autorizzazione già ottenuta o la registrazione già effettuata ai fini della normativa veterinaria di riferimento, anche mediante inserimento in specifica banca dati, e vengono mantenuti numero e classificazione precedentemente assegnati. In caso di aziende in possesso di più numeri di autorizzazione/registrazione, ai sensi delle normative del settore veterinario, dovrà essere utilizzato in via preferenziale il codice attribuito ai sensi del D.P.R. 317/97. E’ opportuno sottolineare che tale indicazione operativa riguarda non soltanto le aziende già altrimenti autorizzate/registrate alla data di entrata in vigore del regolamento 40/2006, ma anche aziende che successivamente a tale data abbiano comunque effettuato gli adempimenti specifici previsti dalle normative di settore.

b) con riferimento alle fasi successive alla produzione primaria, gli stabilimenti e le attività già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche in materia di alimenti non sono soggetti a nuova registrazione (art. 10, comma 4).

Tale categoria comprende tutte le tipologie di stabilimenti ed attività soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2, legge 283/1962. Per essi, le aziende USL competenti provvedono d’ufficio a trasferire i dati in loro possesso nell’anagrafe delle registrazioni ai fini del regolamento (CE) n. 852/2004, assegnando agli stabilimenti un numero di registrazione (V. Parte II).

Qualora le imprese di cui alle lettere a) e b), oppure quelle registrate ai sensi della nuova normativa comunitaria, intendano iniziare a svolgere un’attività ulteriore rispetto a quella coperta dalla precedente autorizzazione/registrazione (si prenda il caso di un’azienda zootecnica registrata ai sensi del D.P.R. 317/96 che intenda svolgere anche attività di vendita), dovranno presentare una comunicazione di variazione dell’attività produttiva al comune, allegando la relativa documentazione; il comune trasmette la comunicazione all’azienda USL competente ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe (art. 13, comma 1 regolamento 40/2006). L’impresa mantiene il numero di registrazione assegnato. In ipotesi di variazione significativa dell’attività, delle strutture o del ciclo produttivo (compreso il caso in cui la nuova attività ricada nell’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 3 del regolamento 40/2006: V. sopra par. 3.3), l’azienda USL potrà effettuare un sopralluogo di verifica preventivo entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 13, comma 2).

Per quanto riguarda, invece, stabilimenti ed attività che non siano in possesso di precedente autorizzazione o altra registrazione assimilabile, è necessario procedere a nuova registrazione (V.

Parte II). A tale proposito, con riferimento alla produzione primaria, è opportuno che gli stabilimenti da registrare siano individuati tramite banche dati già esistenti (in particolare la banca dati ARTEA).

4.1 Subingresso

In caso di subingresso in attività registrata o in attività in possesso di precedente autorizzazione o altra registrazione assimilabile, il nuovo titolare dovrà presentare al comune una comunicazione di aggiornamento della registrazione sensi dell’art. 13 del regolamento 40/2006, indicante la data di inizio dell’attività sotto la nuova denominazione/ragione sociale; il comune trasmette la comunicazione all’azienda USL ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe. Anche in questo caso l’attività mantiene il numero di registrazione assegnato. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme vigenti.

4.2 Attività di trasporto

Per quanto riguarda le imprese alimentari che effettuano, tra le varie attività, anche il trasporto di prodotti alimentari (es. una gelateria che ha un veicolo per la consegna ai clienti del prodotto finito), non deve essere effettuata una registrazione per ogni singolo mezzo dell’impresa. La registrazione riguarderà, infatti, esclusivamente l’impresa (es. la gelateria).

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Sarà cura dei gruppi di lavoro di cui al punto 3.1 predisporre un’apposita scheda integrativa o una sezione della DIA per la raccolta delle informazioni relative ai veicoli adibiti al trasporto di prodotti alimentari nell’ambito dell’impresa registrata, comprese eventuali variazioni inerenti i veicoli stessi.

Le imprese che effettuano esclusivamente attività di trasporto di prodotti alimentari, sono soggette a registrazione secondo quanto previsto dal regolamento regionale 40/2006.

4.3 Attività svolte in forma ambulante

Per le attività destinate ad essere svolte in forma ambulante, la DIA deve essere presentata presso il comune dove ha sede l’impresa (sede legale della società o residenza del titolare della ditta individuale). Qualora, ai fini dello svolgimento dell’attività, l’impresa si avvalga di un deposito posto nel territorio di una zona dell’azienda USL diversa da quella competente rispetto alla sede dell’impresa oppure nel territorio di una diversa azienda USL, è opportuno che il controllo sanitario sia garantito tramite la collaborazione ed il coordinamento tra le strutture di controllo coinvolte (quella della zona/azienda USL sede dell’impresa e quella della zona/azienda USL sede del deposito).

4.4 Attività temporanee

Il regolamento regionale 40/2006 include le attività temporanee (es. sagre, feste) nell’ambito di applicazione dell’obbligo di registrazione: tale scelta è stata dettata dall’opportunità di uniformare le procedure per l’avvio di attività che prevedono in qualsiasi forma la preparazione e/o somministrazione di alimenti, dal momento che, diversamente, le attività temporanee sarebbero rimaste soggette all’obbligo di autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della legge 283/1962.

Tuttavia, trattandosi di attività con caratteristiche specifiche, al fine di consentire una migliore gestione delle stesse ed una più facile lettura dell’anagrafe delle registrazioni, i competenti servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende USL provvederanno ad inserire tali attività in una sezione separata dell’anagrafe. In particolare, per le attività che si svolgono con cadenza regolare, potrà essere prevista la sospensione del numero di registrazione alla cessazione dell’attività e la ripresa dello stesso numero al successivo inizio.

4.5 Attività ex bollo CE

Le imprese alimentari già in possesso di riconoscimento comunitario (bollo CE) che, in base alla nuova disciplina, ricadano nell’ambito di applicazione dell’obbligo di registrazione di cui al regolamento (CE) 852/2004, dovranno optare tra il mantenimento del bollo CE e la rinuncia al bollo stesso con contestuale dichiarazione di inizio attività presso il comune competente.

Parte II - Modalità di identificazione delle imprese registrate

I dati minimi necessari ai fini della registrazione delle imprese alimentari sono riportati nell’allegato A del regolamento regionale 40/2006.

Il punto 1 dell’allegato A prevede, tra i dati identificativi dello stabilimento, il codice fiscale o partita IVA: si sottolinea l’obbligatorietà di tale dato ai fini della corretta identificazione dell’impresa registrata.

Il numero di registrazione, di cui al punto 2 del citato allegato A, è così composto:

- sigla dello Stato membro (IT)

- codice ISTAT della regione Toscana (09) - codice ISTAT della provincia (es. Lucca: 046) - codice ISTAT del comune (es. Viareggio: 033) - numero progressivo di 5 cifre (es. 00001)

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(es. numero di registrazione: IT 09 046033 00001)

Il numero di registrazione da assegnare alle attività temporanee, inserite in una sezione separata dell’anagrafe delle registrazioni (V. Parte I, punto 4), è così composto:

- sigla T (temporanea)

- codice ISTAT della provincia (es. Lucca: 046) - codice ISTAT del comune (es. Viareggio: 033) - numero progressivo di 4 cifre (es. 0001) (es. numero di registrazione: T 046 033 0001)

Il tipo di attività, di cui al punto 3 del citato allegato A, deve essere specificato riportando il relativo codice, come indicato nella tabella allegata alla presente circolare.

In base a quanto stabilito negli accordi Stato-Regioni richiamati in premessa, tutte le attività del settore alimentare soggette all’obbligo di registrazione dovranno essere registrate entro il 31 dicembre 2009.

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TABELLA CODICI ATECO MODIFICATI PER SETTORE ALIMENTI

Cod. ATECO

modificato Descrizione

Cod.

modello A

01.11 coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a. 1

01.12 coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai 1

01.13 coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie 1

01.21 allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo 1

01.22 allevamento di ovini, caprini, equini 1

01.23 allevamento di suini 1

01.24 allevamento di pollame e altri volatili 1

01.25 allevamento di altri animali 1

01.3 coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista 1

01.4 attività dei servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari 1

02.01 silvicoltura e utilizzazione di aree forestali 1

02.02 servizi connessi alla silvicoltura e all’utilizzazione di aree forestali 1

05.01.1 pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 1

05.01.2 pesca in acque dolci e servizi connessi 1

05.02.1 piscicoltura, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 1

05.02.2 piscicoltura, acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 1

15.1 produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne 2

15.2 lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce 2

15.3 lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 2

15.41.1 produzione di olio di oliva grezzo 2

15.41.2 produzione di oli grezzi da semi oleosi 2

15.41.3 produzione di oli e grassi animali grezzi 2

15.42 produzione di oli e grassi raffinati 2

15.43 produzione di margarina e di grassi commestibili simili 2

15.51 industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte 2

15.52 produzione di gelati 2

15.6 lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei 2

15.7 produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali 2

15.81.1 produzione di prodotti di panetteria 2

15.81.2 produzione di pasticceria fresca 2

15.82 produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati 2

15.83 produzione di zucchero 2

15.84 produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 2

15.85 produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 2

15.86 lavorazione del tè e del caffè 2

15.87 produzione di condimenti e spezie 2

15.88 produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 2

15.89 produzione di altri prodotti alimentari 2

15.91 produzione di bevande alcoliche distillate 2

15.92 produzione di alcol etilico di fermentazione 2

15.93 produzione di vini (da uve non di produzione propria) 2

15.94 produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 2

15.95 produzione di altre bevande fermentate non distillate 2

15.96 produzione di birra 2

15.97 produzione di malto 2

15.98 industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche 2

74.82.1 confezionamento di generi alimentari 2

51.17.1 intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli 3

51.17.2 intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco 3

51.21 commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi) 3

51.23 commercio all’ingrosso di animali vivi 3

51.31 commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi 3

51.32 commercio all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria 3

51.33 commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili 3

51.34 commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande 3

51.36 commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi 3

51.37 commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 3

51.38.1 commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi 3

51.38.2 commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 3

51.39.1 commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 3

51.39.1.01 commercio all'ingrosso di gelati 3

(11)

TABELLA CODICI ATECO MODIFICATI PER SETTORE ALIMENTI

51.39.2 commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 3

63.12.1 magazzini di custodia e deposito per conto terzi 3

63.12.2 magazzini frigoriferi per conto terzi 3

52.11.1 ipermercati 4

52.11.2 supermercati 4

52.11.3 discount di alimentari 4

52.11.4 minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (esercizi di vicinato) 4

52.11.5 commercio al dettaglio di prodotti surgelati 4

52.12 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari 4

52.21 commercio al dettaglio di frutta e verdura 4

52.22 commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 4

52.23 commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 4

52.24.1 commercio al dettaglio di pane 4

52.24.2 commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria 4

52.25 commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande) 4

52.27.1 commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 4

52.27.2 drogherie, salumerie, pizzicherie e simili 4

52.27.3 commercio al dettaglio di caffè torrefatto 4

52.27.4 commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari 4

52.31 farmacie 4

52.33.1 erboristerie 4

52.62.1 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande 4

52.63.2 commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 4

52.63.3 commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande 4

60.24.0.11 trasporto latte e latticini confezionati 5

60.24.0.14 trasporto pane 5

60.24.0.15 trasporto prodotti di pasticceria 5

60.24.0.16 trasporto di alimenti cotti 5

60.24.0.17 trasporto di alimenti e bevande n.c.a 5

60.24.0.1 trasporto acqua potabile 6

60.24.0.10 trasporto latte 6

60.24.0.12 trasporto gelati 6

60.24.0.13 trasporto surgelati 6

60.24.0.2 trasporto granaglie per alimentazione 6

60.24.0.3 trasporto animali vivi 6

60.24.0.4 trasporto carne fresca 6

60.24.0.5 trasporto pesce fresco 6

60.24.0.6 trasporto carne congelata 6

60.24.0.7 trasporto pesce congelato 6

60.24.0.8 trasporto olio 6

60.24.0.9 trasporto vino 6

55.30.1 ristorazione con somministrazione 7

55.30.1.1 ristorazione e pizzeria con somministrazione 7

55.30.1.2 ristorazione con servizio di self service 7

55.30.1.3 ristorazione con somministrazione annessa a struttura turistico ricettiva 7

55.30.1.4 ristorazione con somministrazione in attività temporanee (sagre, manifestazioni) 7

55.30.3 ristorazione su treni e navi 7

55.40.0 bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande 7

55.40.0.1 bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande con laboratorio preparazione alimen 7 55.40.0.2 bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande con annessa gelateria 7 55.40.0.3 bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande con annessa pasticceria 7 55.40.0.4 bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande annessa a struttura turistico ricet 7 55.40.0.5 bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande in attività temporanee (sagre, mani 7

55.51.0.1 mense aziendali 8

55.51.0.2 mense ospedaliere ed R.S.A. 8

55.51.0.3 mense scolastiche 8

55.51.0.4 mense n.c.a. 8

55.52 fornitura di pasti preparati (catering) 8

01.13.1 produzione di vini da uve di produzione propria con vendita al dettaglio 9

01.13.2 produzione di olio di oliva da produzione propria con vendita al dettaglio 9

15.13.0.1 produzioni di salumi con vendita al dettaglio 9

15.51.2.1 produzioni di formaggi e latticini con vendita al dettaglio 9

15.81.1.1 produzioni di prodotti di panetteria con vendita al dettaglio 9

15.81.2.1 produzioni di pasticceria con vendita al dettaglio 9

(12)

TABELLA CODICI ATECO MODIFICATI PER SETTORE ALIMENTI

15.85.0.1 produzioni di paste alimentari con vendita al dettaglio 9

15.86.0.1 lavorazioni del tè e del caffè con vendita al dettaglio 9

15.89.0 produzioni di miele con vendita al dettaglio 9

55.30.2.1 produzione di pizza con vendita al dettaglio 9

55.30.2.2 produzione di gastronomia con vendita al dettaglio 9

55.30.4.1 produzioni di gelato con vendita al dettaglio 9

55.30.4.2 produzioni di yougurt con vendita al dettaglio 9

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