Giudice di pace: prima udienza
written by Redazione | 30/01/2019
Scattano le preclusioni per la costituzione nella causa davanti al giudice di pace eseguita successivamente alla prima udienza.
La procedura civile davanti al giudice di pace pone spesso interrogativi e sorprese.
Non tanto perché il codice non sia chiaro nel definire quali sono le cadenze e le preclusioni di tale rito, ma perché alcuni magistrati sono soliti adottare delle proprie “prassi interne”. Prassi che, purtroppo, finiscono per risolversi in veri e propri arbitri. Così, specie nei piccoli paesi, è tutto un fiorire di termini, rinvii e interpretazioni dubbie del codice di procedura. Di recente però la Cassazione è intervenuta con una sentenza a mettere le cose in ordine e a chiarire cosa succede alla prima udienza davanti al giudice di pace, quali sono le decadenze in caso di domande ed eccezioni sollevate in un momento successivo e, infine, quali le conseguenze in caso di costituzione tardiva (ossia dopo la prima udienza). La pronuncia è di qualche giorno fa [1] e merita di essere annotata affinché se ne possa far uso al momento opportuno.
Prima udienza davanti al giudice di pace:
preclusioni
Vediamo innanzitutto quali sono le attività tipiche della prima udienza davanti al giudice di pace.
Fatto il tentativo di conciliazione, il giudice invita le parti a:
precisare le rispettive domande introduttive del giudizio;
chiedere i mezzi di prova
produrre i documenti a sostegno delle domande.
Tali attività devono essere esaurite nella prima udienza; diversamente le parti decadono e non possono più reiterarle in un momento successivo. Quindi, ogni richiesta di prova, ogni eccezione non rilevabile d’ufficio ed ogni deposito documentale è precluso a partire dalla seconda udienza.
A differenza di quanto avviene con il rito del lavoro, le parti non hanno l’obbligo di indicare le prove necessariamente nell’atto introduttivo, potendolo fare anche in prima udienza. Ma in prima udienza non possono chiedere termini per note istruttorie, come invece avviene nel rito ordinario in tribunale (grazie al famoso articolo 183 del codice di procedura civile).
Sempre alla prima udienza, il giudice di pace può chiedere alle parti i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati e indicare le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione.
Entro quanto tempo il convenuto si deve costituire?
Il convenuto si può costituire anche alla prima udienza. In questa sede può presentare tutte le domande e le eccezioni, anche quelle non rilevabili d’ufficio;
può chiedere le prove o depositare documenti, può presentare la domanda riconvenzionale o la chiamata in causa di terzo. Tali attività gli sono precluse dopo la prima udienza.
Mancata costituzione del convenuto alla prima udienza
Con la sentenza citata in apertura la Cassazione ha anche detto che il convenuto, costituitosi dopo la prima udienza, non può più proporre domande o eccezioni né produrre documenti. È del resto una conseguenza della preclusione descritta al precedente paragrafo: se è vero che tutte le difese devono essere svolte entro la prima udienza ed entro tale termine vanno presentate le richieste di prova o depositati i documenti a sostegno della domanda, chi decide di costituirsi in giudizio in un momento successivo accetta il processo nello stato di fatto in cui si trova e subisce tutte le preclusioni che nel frattempo sono maturate.
Del resto – precisa la Cassazione – nel processo davanti al giudice di pace non è configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione; pertanto il convenuto costituitosi tardivamente all’udienza successiva alla prima (fissata nel caso di specie per richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni), può solo svolgere attività di mera contestazione delle pretese avversarie e delle relative prove.
Precisazione delle domande introduttive alla prima udienza
Alla luce delle difese e delle argomentazioni fatte dalla controparte con il proprio atto introduttivo o con le deduzioni a verbale, in prima udienza attore e convenuto possono integrare i fatti già dedotti e possono allegare fatti nuovi, ossia nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi.
Sempre alla prima udienza, il convenuto può proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio e, per controbattere ad esse, l’attore può proporre le domande e le eccezioni conseguenti.
Che succede se il convenuto presenta una domanda riconvenzionale?
Se il convenuto presenta una domanda riconvenzionale l’attore ha diritto a
chiedere un rinvio – e il giudice di pace è obbligato a concederglielo – per apprestare le proprie difese, con ulteriori richieste di prova o produzioni documentali [2].
Il termine ultimo per presentare la domanda riconvenzionale è la prima udienza.
Che succede se il convenuto fa una chiamata di terzo?
Il convenuto che voglia chiamare in causa un terzo deve farne domanda, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione, domandando, nel contempo, il differimento della prima udienza [3]. Il giudice può disporre la chiamata e il rinvio anche quando ciò si renda necessario in base all’attività svolta dalle parti in udienza. Ne consegue che tutte le volte in cui il convenuto si costituisce oltre la prima udienza non può chiamare in causa un terzo.
Cosa non si può fare dopo la prima udienza davanti al giudice di pace?
Dopo la prima udienza scattano le seguenti preclusioni (decadenze):
proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi;
richiedere l’ammissione di nuove prove come quella testimoniale richiesta alla quarta udienza;
proporre domanda riconvenzionale o chiamare un terzo in causa;
eccepire l’incompetenza per materia, per valore e per territorio;
chiamare un terzo.
Rinvio della prima udienza da parte del giudice di pace
Contrariamente alle prassi di alcuni uffici giudiziari, il giudice di pace non può mai derogare a tale regime di preclusioni. Quindi è vietato rinviare la prima udienza con slittamento delle relative decadenze. Il giudice non può cioè fissare una nuova
udienza dando fino a quell’ultima termine alle parti per sollevare contestazioni alle difese dell’avversario, presentare documenti o richieste di prove. Lo sbarramento alla prima udienza di tutte tali attività è inderogabile.